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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/11/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1072/2024 R.G.A.C.
CON OGGETTO
Risarcimento danni;
TRA
, nata a [...], il [...] e ivi residente a[...] Antonio Luise n.4 (C.F: rapp.ta e difesa - giusta procura in calce all'atto C.F._1 introduttivo – dall' Avvocato Raimondo Nappo, presso il cui studio sito in Torre del Greco alla Via V. Veneto n.11 elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
corrente presso la sede Comunale di Palazzo Baronale ed elett. dom. presso gli Uffici CP_2 dell'Avvocatura Comunale, complesso “La Salle”, siti in via Gen. A. Dalla Chiesa, Torre del Greco, rapp.to e difeso dall'Avv. Adriano Licenziati, giusta procura allegata in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e ne hanno chiesto l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Inoltre si rileva che, ai sensi dell'art.59 della predetta legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel presente giudizio l'attrice ha chiesto, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro, la condanna dell'ente pubblico al risarcimento CP_1 dei danni subìti in conseguenza di una caduta verificatasi allorquando, nel mentre procedeva a piedi in Torre del Greco lungo la via traversa Montedoro, all'altezza del civico 15, inciampava in una buca presente sul manto stradale del diametro di circa dieci centimetri e profonda circa quindici centimetri, non visibile in quanto ricoperta di terriccio e melma di colore scuro.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando l'avversa richiesta Controparte_1 ed evidenziando, in primo luogo, la contraddittorietà fra la dinamica riportata nella missiva stragiudiziale di messa in mora e quanto riferito in citazione, atteso che soltanto nell'atto introduttivo di giudizio era stata riferita la presenza, nella buca causa del sinistro, di melma e terriccio che ne avrebbero reso poco visibile la presenza sulla sede stradale;
nel merito eccepiva la mancanza di responsabilità dell'ente per l'incidente occorso all'attrice, imputabile viceversa in via esclusiva al comportamento imprudente della stessa, tenuto conto della prevedibilità e visibilità della buca in ragione sia della conoscenza dei luoghi da parte di quest'ultima, sia della presenza della illuminazione pubblica, come evincibile dalle riproduzioni fotografiche in atti. In ogni caso, il convenuto contestava anche la quantificazione dei danni, così come risultanti dalla ctp CP_1 prodotta dall'attrice, avendo la consulenza di parte stimato un danno biologico pari al 12% laddove le tabelle dettate dal decreto ministeriale del 3 luglio 2003 prevedevano, per la frattura dolorosa della tibia e del perone, con persistenza dei mezzi di sintesi, con ripercussione funzionale, un valore tra il 5 e il 7 per cento. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ammessa ed espletata la prova testimoniale mediante escussione di due testi, con ordinanza dell'8.11.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 7 ottobre 2025 ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. con decorrenza da tale udienza dei termini a ritroso di cui all'art 189 c.p.c. Quindi alla predetta udienza, celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., su concorde istanza delle parti e visto il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, il giudice con ordinanza resa in data 16 ottobre 2025 rimetteva la causa in decisione.
La domanda proposta dall'attrice è infondata e va disattesa per i seguenti motivi.
Ed invero, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., secondo il più recente e, oramai, prevalente orientamento della Suprema Corte.
A tale riguardo, deve osservarsi che l'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della pubblica amministrazione, allorché si tratti -come nel caso di specie- di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata- ed è tuttora- fonte di vivaci dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali.
In particolare, la tesi tradizionalmente sostenuta in giurisprudenza, con riguardo a danni subiti da utenti di strade aperte al pubblico transito, anche se, eventualmente, a pagamento, escludeva che potesse trovare applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione, proprietaria della strada (ovvero, in caso di strade a pagamento, del concessionario della medesima), trattandosi di beni la cui estensione non consentiva una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.
Si affermava, pertanto da un lato, che il danneggiato poteva agire per il risarcimento del danno soltanto in base al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c., alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito era tenuto a far sì che essa non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell'evento (in questo senso, tra le tantissime, ad esempio, Cass. 4 dicembre 1998, n. 12314, nonché Cass. 7 ottobre 1998, n. 9915; Cass. 25 giugno 1997, n. 5670; Cass., sez. un., 23 aprile 1997, n. 3567;Cass. 28 aprile 1997, n. 3630);
dall'altro, si riteneva che la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., aveva l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, e, per l'effetto, della esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza degli utenti della strada e detentore del dovere di vigilanza sulle modalità di realizzazione e di conservazione della strada, aveva l'onere di dimostrare o il concorso di colpa dell'utente, o la presenza di un caso fortuito che interrompeva la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso (in questa ottica ad esempio, Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. 24 gennaio 1995, n. 809 tra le tantissime).
Tale orientamento è stato abbandonato dalla più recente e prevalente giurisprudenza secondo la quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. tra le prime Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
Si è sostenuto quindi che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto (sia pure mediato da provvedimento ammissivo della P.A. o da stipulazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con essa) e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione.
Si è così sottolineato (in riferimento alle autostrade, ma con rilievi che possono ritenersi generalizzabili allorché ricorrano le succitate caratteristiche del bene e delle modalità di godimento da parte dei cives) che al riguardo deve farsi un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
In particolare, in relazione alle situazioni pericolose del primo tipo, cioè immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene dovrà spingersi alla dimostrazione dell'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
In relazione alle situazioni del secondo tipo, l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, comporta che l'assolvimento della prova liberatoria attraverso la dimostrazione del caso fortuito si sposti tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (in questo senso, in motivazione, Cass. n. 298 del 2003; e in senso pressoché analogo la coeva Cass. n. 488 del 2003; nella stessa logica si pone, altresì, sostanzialmente sempre in motivazione anche Cass. n. 11446 del 2003).
In sostanza, come emerge dalle decisioni appena richiamate, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Ancorché le citate pronunce non lo abbiano affermato expressis verbis, le suddette caratteristiche finiscono, in sostanza, per giocare soltanto un rilievo ai fini dell'operare della prova liberatoria.
Ciò premesso, se da un canto il superamento del tradizionale orientamento fondato sulla risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. è stato quasi unanime avendo la prevalente giurisprudenza aderito all'indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato, d'altro canto sono sorti nuovi contrasti interpretativi con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. ed in particolare all'esigibilità dell'obbligo di custodia posto a carico della pubblica amministrazione.
Difatti, secondo un primo orientamento l'art. 2051 c.c., sarebbe applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne sarebbe possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
La giurisprudenza più recente, cui aderisce questo giudice, ha però affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa o per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati;
b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si deve ritenere, in buona sostanza, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cassazione civile, sez. III 22/03/2011 n. 6537; Cassazione civile, sez. III 20/11/2009 n. 24529; Cassazione civile, sez. III 25/07/2008 n. 20427).
Ritenuta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, mette conto evidenziare in ogni caso che è rilevante, sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c., sia che rientri nell'art. 2051 c.c., e va perciò valutato, l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'art. 1227 c.c., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6903). Difatti, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/01/2015, n. 287 Cassazione civile, sez. III, 18/04/2012, n. 6065).
In particolare, il comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando costui abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) può di per sé escludere la responsabilità della PA ogniqualvolta sia tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno stesso, mentre in caso contrario può integrare esclusivamente un concorso di colpa ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della PA) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. 6.7.2006, n.15383).
Ciò detto, nella fattispecie in esame, dall'istruttoria espletata (sostanziatasi nell'escussione di due testi indicati dall'attrice) non è risultato che il sinistro de quo sia avvenuto a causa di un'omessa custodia da parte del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
Ed invero, l'istante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto che, in data 14.08.2020, alle ore 00:10 ca., nel mentre percorreva a piedi la via Traversa Montedoro, con direzione mare – monti in salita, onde recarsi a casa della figlia all'altezza del civico n. 15 Persona_1 inciampava , cadendo rovinosamente al suolo, a causa di una buca presente sul manto stradale del diametro di circa dieci centimetri e profonda circa quindici centimetri, la quale sarebbe stata resa non visibile perché ricoperta di terriccio e melma di colore scuro.
Orbene, vale in primo luogo evidenziare come mentre nell'atto introduttivo di giudizio venga specificato che la buca non era visibile in quanto ricoperta di terriccio e fango, nella messa in mora stragiudiziale inviata all'ente a mezzo pec in data 13.06.2023, venga omessa del tutto tale circostanza, mentre si riferisce che in tale tratto di strada mancava l'illuminazione artificiale.
Il teste figlia dell'attrice, escussa all'udienza del 7.11.2024 ha riferito: “ erano Testimone_1 circa le ore 24:00; siamo scesi dalla macchina io, mio marito, i miei due figli e mia madre, e tutti camminavamo in salita in fila indiana;
in particolare mia madre era davanti, io la seguivo con mia figlia e dietro c'era mio marito con l'altra figlia;
preciso che la strada che noi stavamo percorrendo non era sterrata ma presentava la copertura di asfalto, tuttavia la stessa non aveva il marciapiedi;
preciso che in ragione della larghezza della strada, la stessa è a senso alternato di marcia veicolare. Ricordo che la strada era servita da illuminazione artificiale, ma nel punto della caduta la luce era assolutamente scarsa. Ricordo che ad un certo punto mia madre mentre camminava sul lato destro della strada, cadeva al suolo con la gamba sinistra;
ci siamo avvicinati, e abbiamo rilevato che il piede era ancora all'interno di una buca presente sulla carreggiata, la buca di circa 10 cm di diametro;
ricordo che la buca era posta sul lato sinistro rispetto alla direzione di percorrenza di mia madre;
ricordo in particolare che la buca non era visibile, in quanto ricoperta da fango fino al punto di altezza della carreggiata;
non vi era acqua nella buca ma come ho ribadito solo una sostanza fangosa, che veniva meno nel momento in cui la sig.ra appoggiava il piede;
abbiamo soccorso mia madre e immediatamente con la macchina di mio marito l'abbiamo portata al vicino ospedale;
ricordo che l buca era profonda circa 15 cm;
peraltro la sostanza fangosa cui ho fatto riferimento aveva lo stesso colore dell'asfalto; ribadisco che la causa della caduta fu dovuto all'incaglio del piede nella buca, e dopo la caduta mia madre si girava al suolo sul lato sinistro e il piede fuoriusciva dalla buca.”
Il teste , genero dell'attrice, escusso alla medesima udienza ha dichiarato: “ci Testimone_2 trovavamo a percorrere la traversa Montedoro in salita, verso la casa di mia cognata e Per_1 mia SU era davanti a noi, mentre dietro di lei c'era mia moglie ed infine io, tutti che camminavamo a piedi in fila indiana;
ad un certo punto abbiamo visto che mia SU si accasciava al suolo sul lato sinistro e, subito accorsi, ci rendemmo conto che lei era caduta in una buca ricoperta di fango e terriccio;
ricordo in particolare che avemmo difficoltà all'inizio a capire che vi era una buca, poiché la stessa era completamente coperta da fango che aveva lo stesso colore della strada;
la buca era di circa 10 cm di diametro e profonda circa 15 cm;
sul posto vi era illuminazione artificiale e da lontano arrivava qualche luce dalle abitazioni tuttavia sul punto specifico della caduta l'illuminazione era scarsa;
subito dopo abbiamo portato mia SU in ospedale;
preciso che dopo la caduta mia SU si trovava a terra ed era inciampata nella buca con il piede sinistro;
la buca si trovava sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia tenuta da mia SU, che camminava sul lato destro prospicente al muro di una abitazione.”
Premesso che le uniche dichiarazioni testimoniali assunte in corso di giudizio provengono dalla figlia e del genero della danneggiata, il che naturalmente impone un esame particolarmente rigoroso del reso testimoniale, vale osservare come i testi abbiano riferito circostanze che risultano in parte contraddette dall'esame della stessa documentazione allegata in atti. Invero dalle riproduzioni fotografiche accluse alla produzione di parte attrice, è dato evincere con chiarezza la presenza di un palo dell'illuminazione pubblica posto nelle immediate vicinanze – ossia a pochi passi - del luogo del sinistro, ciò che esclude che la zona potesse considerarsi come poco illuminata, in quanto colpita dalla luce diretta del lampione;
peraltro lo stesso teste riferisce che la strada traeva Tes_2 illuminazione anche dalle luci provenienti dalle finestre delle vicine abitazioni, soggiungendo tuttavia – in maniera contraddittoria e senza dare una plausibile spiegazione - che proprio nel punto della caduta l'illuminazione fosse scarsa (si ricordi, inoltre, che nella missiva stragiudiziale di messa in mora veniva riferita la mancanza di illuminazione pubblica, circostanza all'evidenza contraddetta dallo stato dei luoghi).
Dalle stesse riproduzioni fotografiche ritraenti la buca causa del sinistro, poi, non è dato riscontrare alcuna presenza né di terriccio né di fango e del resto, tenuto conto della data dell'accadimento, avvenuto in piena estate, appare poco probabile che vi fosse fango nella buca, tenuto conto della stagione estiva e della mancanza di piogge, nonché dello stato della strada, di cui nessuno dei testi ha riferito che fosse bagnata.
Rileva poi la circostanza che le condizioni generali della strada fossero ben note alla danneggiata, la quale vi si recava sovente poiché residenza di una delle figlie, tenuto conto che, sebbene la teste abbia riferito che la madre solitamente veniva accompagnata dalla sorella con la Per_1 macchina, presumibilmente in ragione dello stesso stato dei luoghi – traversa stretta a senso alternato di circolazione e senza possibilità di parcheggio – la vettura veniva posteggiata prima dell'imbocco della traversa, come peraltro avvenuto anche la sera dell'incidente ( per come riferito dal teste “poiché la traversa Montedoro è stretta e non consente il doppio senso di marcia Tes_2 nonché la sosta”), non comprendendosi diversamente la scelta di recarsi a piedi a casa della congiunta, nonostante l'ora tarda all'evidenza lo sconsigliasse.
In definitiva, sulla scorta dall'esame della documentazione fotografica prodotta da parte attrice e dello stato dei luoghi, deve ritenersi che la buca causa dell'incidente fosse ben visibile, tenuto conto della illuminazione diretta del lampione posto nelle immediate vicinanze e la mancanza di terriccio o fango che ne rendeva difficoltoso il riconoscimento sulla sede stradale, di talchè la stessa poteva essere evitata sol che l'attrice avesse prestato maggiore attenzione alle condizioni della strada.
Consegue da quanto innanzi che la domanda proposta da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 con applicazione delle tariffe minime in relazione allo scaglione di riferimento ( cause di valore compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00) tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitata attività svolta, tradottasi di fatto nell'escussione di soli due testi ad nella partecipazione a tre udienze di trattazione.
Quanto alla richiesta della difesa comunale di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2-, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché “trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata” (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4399 del 19/02/2025 )
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1 b) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti del Controparte_1
che liquida in complessivi € 3809,00 per compensi (di cui € 851,00 per fase di studio,
[...]
€ 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1453,00 per fase conclusionale), oltre accessori e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 15.11.2025 Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1072/2024 R.G.A.C.
CON OGGETTO
Risarcimento danni;
TRA
, nata a [...], il [...] e ivi residente a[...] Antonio Luise n.4 (C.F: rapp.ta e difesa - giusta procura in calce all'atto C.F._1 introduttivo – dall' Avvocato Raimondo Nappo, presso il cui studio sito in Torre del Greco alla Via V. Veneto n.11 elettivamente domicilia;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
corrente presso la sede Comunale di Palazzo Baronale ed elett. dom. presso gli Uffici CP_2 dell'Avvocatura Comunale, complesso “La Salle”, siti in via Gen. A. Dalla Chiesa, Torre del Greco, rapp.to e difeso dall'Avv. Adriano Licenziati, giusta procura allegata in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 ottobre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e ne hanno chiesto l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Inoltre si rileva che, ai sensi dell'art.59 della predetta legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel presente giudizio l'attrice ha chiesto, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro, la condanna dell'ente pubblico al risarcimento CP_1 dei danni subìti in conseguenza di una caduta verificatasi allorquando, nel mentre procedeva a piedi in Torre del Greco lungo la via traversa Montedoro, all'altezza del civico 15, inciampava in una buca presente sul manto stradale del diametro di circa dieci centimetri e profonda circa quindici centimetri, non visibile in quanto ricoperta di terriccio e melma di colore scuro.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando l'avversa richiesta Controparte_1 ed evidenziando, in primo luogo, la contraddittorietà fra la dinamica riportata nella missiva stragiudiziale di messa in mora e quanto riferito in citazione, atteso che soltanto nell'atto introduttivo di giudizio era stata riferita la presenza, nella buca causa del sinistro, di melma e terriccio che ne avrebbero reso poco visibile la presenza sulla sede stradale;
nel merito eccepiva la mancanza di responsabilità dell'ente per l'incidente occorso all'attrice, imputabile viceversa in via esclusiva al comportamento imprudente della stessa, tenuto conto della prevedibilità e visibilità della buca in ragione sia della conoscenza dei luoghi da parte di quest'ultima, sia della presenza della illuminazione pubblica, come evincibile dalle riproduzioni fotografiche in atti. In ogni caso, il convenuto contestava anche la quantificazione dei danni, così come risultanti dalla ctp CP_1 prodotta dall'attrice, avendo la consulenza di parte stimato un danno biologico pari al 12% laddove le tabelle dettate dal decreto ministeriale del 3 luglio 2003 prevedevano, per la frattura dolorosa della tibia e del perone, con persistenza dei mezzi di sintesi, con ripercussione funzionale, un valore tra il 5 e il 7 per cento. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ammessa ed espletata la prova testimoniale mediante escussione di due testi, con ordinanza dell'8.11.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 7 ottobre 2025 ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. con decorrenza da tale udienza dei termini a ritroso di cui all'art 189 c.p.c. Quindi alla predetta udienza, celebratasi in modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., su concorde istanza delle parti e visto il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche, il giudice con ordinanza resa in data 16 ottobre 2025 rimetteva la causa in decisione.
La domanda proposta dall'attrice è infondata e va disattesa per i seguenti motivi.
Ed invero, la fattispecie in esame deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., secondo il più recente e, oramai, prevalente orientamento della Suprema Corte.
A tale riguardo, deve osservarsi che l'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della pubblica amministrazione, allorché si tratti -come nel caso di specie- di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è stata- ed è tuttora- fonte di vivaci dibattiti dottrinali e di contrasti giurisprudenziali.
In particolare, la tesi tradizionalmente sostenuta in giurisprudenza, con riguardo a danni subiti da utenti di strade aperte al pubblico transito, anche se, eventualmente, a pagamento, escludeva che potesse trovare applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione, proprietaria della strada (ovvero, in caso di strade a pagamento, del concessionario della medesima), trattandosi di beni la cui estensione non consentiva una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo.
Si affermava, pertanto da un lato, che il danneggiato poteva agire per il risarcimento del danno soltanto in base al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 c.c., alla cui stregua l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito era tenuto a far sì che essa non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell'evento (in questo senso, tra le tantissime, ad esempio, Cass. 4 dicembre 1998, n. 12314, nonché Cass. 7 ottobre 1998, n. 9915; Cass. 25 giugno 1997, n. 5670; Cass., sez. un., 23 aprile 1997, n. 3567;Cass. 28 aprile 1997, n. 3630);
dall'altro, si riteneva che la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., aveva l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, e, per l'effetto, della esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza degli utenti della strada e detentore del dovere di vigilanza sulle modalità di realizzazione e di conservazione della strada, aveva l'onere di dimostrare o il concorso di colpa dell'utente, o la presenza di un caso fortuito che interrompeva la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso (in questa ottica ad esempio, Cass. 6 luglio 2006, n. 15383; Cass. 30 luglio 2002, n. 11250; Cass. 24 gennaio 1995, n. 809 tra le tantissime).
Tale orientamento è stato abbandonato dalla più recente e prevalente giurisprudenza secondo la quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. tra le prime Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673, Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
Si è sostenuto quindi che la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto (sia pure mediato da provvedimento ammissivo della P.A. o da stipulazione di un vero e proprio rapporto contrattuale con essa) e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della norma dell'art. 2051, ma implicano soltanto che, nell'applicazione di tale norma e, quindi, nell'individuazione delle condizioni alle quali la P.A. può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originatasi dal bene può determinarsi in vari modi, i quali non si rapportano tutti alla stessa maniera con le implicazioni che comporta il dovere di custodia della P.A. in relazione al bene di cui trattasi e particolarmente quello di vigilare affinché dalla cosa o sulla cosa non si origini quella situazione.
Si è così sottolineato (in riferimento alle autostrade, ma con rilievi che possono ritenersi generalizzabili allorché ricorrano le succitate caratteristiche del bene e delle modalità di godimento da parte dei cives) che al riguardo deve farsi un diverso apprezzamento delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui trattasi e di quelle che invece possano originarsi da comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa.
In particolare, in relazione alle situazioni pericolose del primo tipo, cioè immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene dovrà spingersi alla dimostrazione dell'espletamento da parte dell'ente di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta, cioè per presunzione, giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato.
In relazione alle situazioni del secondo tipo, l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, comporta che l'assolvimento della prova liberatoria attraverso la dimostrazione del caso fortuito si sposti tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia (in questo senso, in motivazione, Cass. n. 298 del 2003; e in senso pressoché analogo la coeva Cass. n. 488 del 2003; nella stessa logica si pone, altresì, sostanzialmente sempre in motivazione anche Cass. n. 11446 del 2003).
In sostanza, come emerge dalle decisioni appena richiamate, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Ancorché le citate pronunce non lo abbiano affermato expressis verbis, le suddette caratteristiche finiscono, in sostanza, per giocare soltanto un rilievo ai fini dell'operare della prova liberatoria.
Ciò premesso, se da un canto il superamento del tradizionale orientamento fondato sulla risarcibilità del danno ex art. 2043 c.c. è stato quasi unanime avendo la prevalente giurisprudenza aderito all'indirizzo giurisprudenziale da ultimo citato, d'altro canto sono sorti nuovi contrasti interpretativi con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. ed in particolare all'esigibilità dell'obbligo di custodia posto a carico della pubblica amministrazione.
Difatti, secondo un primo orientamento l'art. 2051 c.c., sarebbe applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne sarebbe possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
La giurisprudenza più recente, cui aderisce questo giudice, ha però affermato il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
S'è precisato in tal senso: a) che per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa o per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati;
b) che è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) che l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode. Si deve ritenere, in buona sostanza, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (cfr. Cassazione civile, sez. III 22/03/2011 n. 6537; Cassazione civile, sez. III 20/11/2009 n. 24529; Cassazione civile, sez. III 25/07/2008 n. 20427).
Ritenuta l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, mette conto evidenziare in ogni caso che è rilevante, sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c., sia che rientri nell'art. 2051 c.c., e va perciò valutato, l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'art. 1227 c.c., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6903). Difatti, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/01/2015, n. 287 Cassazione civile, sez. III, 18/04/2012, n. 6065).
In particolare, il comportamento colposo dell'utente danneggiato (sussistente anche quando costui abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) può di per sé escludere la responsabilità della PA ogniqualvolta sia tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno stesso, mentre in caso contrario può integrare esclusivamente un concorso di colpa ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della PA) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. 6.7.2006, n.15383).
Ciò detto, nella fattispecie in esame, dall'istruttoria espletata (sostanziatasi nell'escussione di due testi indicati dall'attrice) non è risultato che il sinistro de quo sia avvenuto a causa di un'omessa custodia da parte del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1
Ed invero, l'istante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto che, in data 14.08.2020, alle ore 00:10 ca., nel mentre percorreva a piedi la via Traversa Montedoro, con direzione mare – monti in salita, onde recarsi a casa della figlia all'altezza del civico n. 15 Persona_1 inciampava , cadendo rovinosamente al suolo, a causa di una buca presente sul manto stradale del diametro di circa dieci centimetri e profonda circa quindici centimetri, la quale sarebbe stata resa non visibile perché ricoperta di terriccio e melma di colore scuro.
Orbene, vale in primo luogo evidenziare come mentre nell'atto introduttivo di giudizio venga specificato che la buca non era visibile in quanto ricoperta di terriccio e fango, nella messa in mora stragiudiziale inviata all'ente a mezzo pec in data 13.06.2023, venga omessa del tutto tale circostanza, mentre si riferisce che in tale tratto di strada mancava l'illuminazione artificiale.
Il teste figlia dell'attrice, escussa all'udienza del 7.11.2024 ha riferito: “ erano Testimone_1 circa le ore 24:00; siamo scesi dalla macchina io, mio marito, i miei due figli e mia madre, e tutti camminavamo in salita in fila indiana;
in particolare mia madre era davanti, io la seguivo con mia figlia e dietro c'era mio marito con l'altra figlia;
preciso che la strada che noi stavamo percorrendo non era sterrata ma presentava la copertura di asfalto, tuttavia la stessa non aveva il marciapiedi;
preciso che in ragione della larghezza della strada, la stessa è a senso alternato di marcia veicolare. Ricordo che la strada era servita da illuminazione artificiale, ma nel punto della caduta la luce era assolutamente scarsa. Ricordo che ad un certo punto mia madre mentre camminava sul lato destro della strada, cadeva al suolo con la gamba sinistra;
ci siamo avvicinati, e abbiamo rilevato che il piede era ancora all'interno di una buca presente sulla carreggiata, la buca di circa 10 cm di diametro;
ricordo che la buca era posta sul lato sinistro rispetto alla direzione di percorrenza di mia madre;
ricordo in particolare che la buca non era visibile, in quanto ricoperta da fango fino al punto di altezza della carreggiata;
non vi era acqua nella buca ma come ho ribadito solo una sostanza fangosa, che veniva meno nel momento in cui la sig.ra appoggiava il piede;
abbiamo soccorso mia madre e immediatamente con la macchina di mio marito l'abbiamo portata al vicino ospedale;
ricordo che l buca era profonda circa 15 cm;
peraltro la sostanza fangosa cui ho fatto riferimento aveva lo stesso colore dell'asfalto; ribadisco che la causa della caduta fu dovuto all'incaglio del piede nella buca, e dopo la caduta mia madre si girava al suolo sul lato sinistro e il piede fuoriusciva dalla buca.”
Il teste , genero dell'attrice, escusso alla medesima udienza ha dichiarato: “ci Testimone_2 trovavamo a percorrere la traversa Montedoro in salita, verso la casa di mia cognata e Per_1 mia SU era davanti a noi, mentre dietro di lei c'era mia moglie ed infine io, tutti che camminavamo a piedi in fila indiana;
ad un certo punto abbiamo visto che mia SU si accasciava al suolo sul lato sinistro e, subito accorsi, ci rendemmo conto che lei era caduta in una buca ricoperta di fango e terriccio;
ricordo in particolare che avemmo difficoltà all'inizio a capire che vi era una buca, poiché la stessa era completamente coperta da fango che aveva lo stesso colore della strada;
la buca era di circa 10 cm di diametro e profonda circa 15 cm;
sul posto vi era illuminazione artificiale e da lontano arrivava qualche luce dalle abitazioni tuttavia sul punto specifico della caduta l'illuminazione era scarsa;
subito dopo abbiamo portato mia SU in ospedale;
preciso che dopo la caduta mia SU si trovava a terra ed era inciampata nella buca con il piede sinistro;
la buca si trovava sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia tenuta da mia SU, che camminava sul lato destro prospicente al muro di una abitazione.”
Premesso che le uniche dichiarazioni testimoniali assunte in corso di giudizio provengono dalla figlia e del genero della danneggiata, il che naturalmente impone un esame particolarmente rigoroso del reso testimoniale, vale osservare come i testi abbiano riferito circostanze che risultano in parte contraddette dall'esame della stessa documentazione allegata in atti. Invero dalle riproduzioni fotografiche accluse alla produzione di parte attrice, è dato evincere con chiarezza la presenza di un palo dell'illuminazione pubblica posto nelle immediate vicinanze – ossia a pochi passi - del luogo del sinistro, ciò che esclude che la zona potesse considerarsi come poco illuminata, in quanto colpita dalla luce diretta del lampione;
peraltro lo stesso teste riferisce che la strada traeva Tes_2 illuminazione anche dalle luci provenienti dalle finestre delle vicine abitazioni, soggiungendo tuttavia – in maniera contraddittoria e senza dare una plausibile spiegazione - che proprio nel punto della caduta l'illuminazione fosse scarsa (si ricordi, inoltre, che nella missiva stragiudiziale di messa in mora veniva riferita la mancanza di illuminazione pubblica, circostanza all'evidenza contraddetta dallo stato dei luoghi).
Dalle stesse riproduzioni fotografiche ritraenti la buca causa del sinistro, poi, non è dato riscontrare alcuna presenza né di terriccio né di fango e del resto, tenuto conto della data dell'accadimento, avvenuto in piena estate, appare poco probabile che vi fosse fango nella buca, tenuto conto della stagione estiva e della mancanza di piogge, nonché dello stato della strada, di cui nessuno dei testi ha riferito che fosse bagnata.
Rileva poi la circostanza che le condizioni generali della strada fossero ben note alla danneggiata, la quale vi si recava sovente poiché residenza di una delle figlie, tenuto conto che, sebbene la teste abbia riferito che la madre solitamente veniva accompagnata dalla sorella con la Per_1 macchina, presumibilmente in ragione dello stesso stato dei luoghi – traversa stretta a senso alternato di circolazione e senza possibilità di parcheggio – la vettura veniva posteggiata prima dell'imbocco della traversa, come peraltro avvenuto anche la sera dell'incidente ( per come riferito dal teste “poiché la traversa Montedoro è stretta e non consente il doppio senso di marcia Tes_2 nonché la sosta”), non comprendendosi diversamente la scelta di recarsi a piedi a casa della congiunta, nonostante l'ora tarda all'evidenza lo sconsigliasse.
In definitiva, sulla scorta dall'esame della documentazione fotografica prodotta da parte attrice e dello stato dei luoghi, deve ritenersi che la buca causa dell'incidente fosse ben visibile, tenuto conto della illuminazione diretta del lampione posto nelle immediate vicinanze e la mancanza di terriccio o fango che ne rendeva difficoltoso il riconoscimento sulla sede stradale, di talchè la stessa poteva essere evitata sol che l'attrice avesse prestato maggiore attenzione alle condizioni della strada.
Consegue da quanto innanzi che la domanda proposta da non può trovare Parte_1 accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 con applicazione delle tariffe minime in relazione allo scaglione di riferimento ( cause di valore compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00) tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitata attività svolta, tradottasi di fatto nell'escussione di soli due testi ad nella partecipazione a tre udienze di trattazione.
Quanto alla richiesta della difesa comunale di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005, va richiamato il principio espresso a riguardo in sede di legittimità (Cass., Sez. 2-, n. 7499 del 15/3/2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché “trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata” (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4399 del 19/02/2025 )
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_1 b) Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite nei confronti del Controparte_1
che liquida in complessivi € 3809,00 per compensi (di cui € 851,00 per fase di studio,
[...]
€ 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1453,00 per fase conclusionale), oltre accessori e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 15.11.2025 Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello