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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 46/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Comune di Cerreto Guidi - Via Vittorio Veneto 8 50050 Cerreto Guidi FI
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 311 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1070 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1022 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 e Resistente_1 ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Cerreto Guidi per imposta IMU e TASI anno 2017.
I motivi del gravame riguardano la decadenza del Comune dal potere di accertamento e la prescrizione comunque maturata. Vi sarebbe anche un'errata individuazione dei beni immobili nella loro consistenza ed applicazione dell'aliquota.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze riuniva i ricorsi e li accoglieva affermando che l'art.67 d.l. 18/2020 prevede l'inapplicabilità ai tributi locali della sospensione di 85 giorni dei termini della notifica degli avvisi di accertamento, previsione poi coordinata con l'art.157, comma 7 bis d.l. 34/2020.
Il comune era quindi decaduto dalla facoltà di notificare un accertamento in rettifica.
Appella il Comune di Cerreto Guidi sulla scorta di due motivi.
Il primo contesta l'interpretazione che è stata data in sentenza dell'art. 67 d.l. 18/2020 perché non corrisponde al vero che escluda l'applicabilità della sospensione di 85 giorni dei termini della notifica degli avvisi di accertamento.
Il secondo motivo opera un'analoga censura sull'interpretazione della disciplina di cui all'art. 157 comma 7 bis D.L. 34/2020.
Si costituivano in giudizio i contribuenti che eccepivano la decadenza dal potere di accertamento che si era consumato al 31.12.2022, mentre gli atti erano stati notificati nei primi giorni del 2023 e comunque la prescrizione che era maturata antecedentemente anche laddove si volessero calcolare gli 85 giorni di sospensione di cui all'art. 67 d.l. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza impugnata ha accolto la tesi dei contribuenti circa l'intervenuta decadenza dal potere di accertare in rettifica l'imposta dovuta ritenendo che la sospensione di 85 giorni dei termini della notifica degli avvisi di accertamento non si applicasse ai tributi locali.
Il primo comma dell'art. 67 d.l. 18/2020 prevede: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.". Si parla genericamente di enti impositori per cui non si coglire quale dovrebbe essere la ragione di di escludere solo i tributi degli enti locali da questa sospensione straordinaria dei termin che era dovuta alla pandemia allora in essere.
Pertanto i termini per omesso o parziale versamento per l'anno 2017 sono andati a scadenza il 26 Marzo
2023 cioè successivamente alla notifica dell'atto impugnato che è avvenuta il 10 gennaio 2023.
L'art. 57 d.l. 34/2020 è stato promulgato perchè attraverso la proroga dei termini fosse favorita la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e riguarda solamente i termini che scadevano ab origine e, quindi, senza tener conto della sospensione di cui all'art. 67, comma 1 del D.L. n. 18/2020, tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Il comma 7 bis si limitava a dire che questo ulteriore beneficio non si applicava ai tributi locali.
In considerazione della tecnica di redazione della normativa non pacificamente interpretabile appare opportuno compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, ACCOGLIE l'appello. Spese compensate. Firenze 27 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo-
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
DI VIZIO FABIO, Giudice
NISI ITALO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 46/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Comune di Cerreto Guidi - Via Vittorio Veneto 8 50050 Cerreto Guidi FI
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 516/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 311 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1070 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1022 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 e Resistente_1 ricorrevano avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Cerreto Guidi per imposta IMU e TASI anno 2017.
I motivi del gravame riguardano la decadenza del Comune dal potere di accertamento e la prescrizione comunque maturata. Vi sarebbe anche un'errata individuazione dei beni immobili nella loro consistenza ed applicazione dell'aliquota.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze riuniva i ricorsi e li accoglieva affermando che l'art.67 d.l. 18/2020 prevede l'inapplicabilità ai tributi locali della sospensione di 85 giorni dei termini della notifica degli avvisi di accertamento, previsione poi coordinata con l'art.157, comma 7 bis d.l. 34/2020.
Il comune era quindi decaduto dalla facoltà di notificare un accertamento in rettifica.
Appella il Comune di Cerreto Guidi sulla scorta di due motivi.
Il primo contesta l'interpretazione che è stata data in sentenza dell'art. 67 d.l. 18/2020 perché non corrisponde al vero che escluda l'applicabilità della sospensione di 85 giorni dei termini della notifica degli avvisi di accertamento.
Il secondo motivo opera un'analoga censura sull'interpretazione della disciplina di cui all'art. 157 comma 7 bis D.L. 34/2020.
Si costituivano in giudizio i contribuenti che eccepivano la decadenza dal potere di accertamento che si era consumato al 31.12.2022, mentre gli atti erano stati notificati nei primi giorni del 2023 e comunque la prescrizione che era maturata antecedentemente anche laddove si volessero calcolare gli 85 giorni di sospensione di cui all'art. 67 d.l. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza impugnata ha accolto la tesi dei contribuenti circa l'intervenuta decadenza dal potere di accertare in rettifica l'imposta dovuta ritenendo che la sospensione di 85 giorni dei termini della notifica degli avvisi di accertamento non si applicasse ai tributi locali.
Il primo comma dell'art. 67 d.l. 18/2020 prevede: "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.". Si parla genericamente di enti impositori per cui non si coglire quale dovrebbe essere la ragione di di escludere solo i tributi degli enti locali da questa sospensione straordinaria dei termin che era dovuta alla pandemia allora in essere.
Pertanto i termini per omesso o parziale versamento per l'anno 2017 sono andati a scadenza il 26 Marzo
2023 cioè successivamente alla notifica dell'atto impugnato che è avvenuta il 10 gennaio 2023.
L'art. 57 d.l. 34/2020 è stato promulgato perchè attraverso la proroga dei termini fosse favorita la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e riguarda solamente i termini che scadevano ab origine e, quindi, senza tener conto della sospensione di cui all'art. 67, comma 1 del D.L. n. 18/2020, tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Il comma 7 bis si limitava a dire che questo ulteriore beneficio non si applicava ai tributi locali.
In considerazione della tecnica di redazione della normativa non pacificamente interpretabile appare opportuno compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, ACCOGLIE l'appello. Spese compensate. Firenze 27 gennaio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE - dott. Ugo De Carlo-