Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 92
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Decadenza del Comune dal potere di accertamento

    La Corte di primo grado ha accolto la tesi dei contribuenti, ritenendo che la sospensione di 85 giorni dei termini di notifica degli avvisi di accertamento non si applicasse ai tributi locali.

  • Accolto
    Prescrizione del potere di accertamento

    La Corte di primo grado ha accolto la tesi dei contribuenti, ritenendo che la prescrizione fosse maturata.

  • Accolto
    Errata individuazione dei beni immobili e applicazione aliquota

    La Corte di primo grado ha accolto la tesi dei contribuenti.

  • Accolto
    Interpretazione art. 67 d.l. 18/2020

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, affermando che i termini per omesso o parziale versamento per l'anno 2017 sono andati a scadenza il 26 Marzo 2023, successivamente alla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 10 gennaio 2023, in virtù dell'applicabilità della sospensione dei termini.

  • Accolto
    Interpretazione art. 157 comma 7 bis D.L. 34/2020

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, in quanto la normativa, seppur non pacificamente interpretabile, non escludeva l'applicazione della sospensione dei termini ai tributi locali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 92
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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