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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/01/2026, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1313/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA US, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6756/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152646664000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - sul ricorso n. 12086/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152646664000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1125/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi, dall'identico contenuto, regolarmente notificati Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il
17.1.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2017, per un importo complessivo di € 328,53.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale, nonché il vizio di motivazione.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa.
Si è costituita, altresì, la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche dei due atti di accertamento prodromici alla cartella impugnata. Con memoria depositata il giorno prima dell'udienza, il 19.1.2026, il ricorrente ha contestato la regolarità delle notifiche, sostenendo la falsità della sigla apposta in calce ad un avviso di ricevimento, e la mancanza di qualsivoglia firma in calce all'altro avviso di ricevimento della notifica.
Già disposta la riunione dei ricorsi, in seguito a tre rinvii (due dei quali, in data 2 e 9 dicembre 2025, per la dedotta impossibilità di accedere alla consultazione del fascicolo telematico da parte del difensore del ricorrente), all'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'ente impositore ha infatti prodotto copia degli avvisi di accertamento, presupposto della cartella di pagamento, regolarmente notificati al contribuente, nel termine triennale, in data 30.12.2020 (a mani del contribuente) e in data 24.6.2023 (perfezionata per compiuta giacenza).
Successivamente è stata notificata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi.
Quanto alle eccezioni del ricorrente in ordine alla regolarità delle notifiche, per quanto concerne quella in cui risulta la firma, in ordine alla quale ha prodotto copia di una denuncia-querela dinanzi alla Procura della
Repubblica di Napoli, va innanzitutto rammentato il principio affermato dalle Sezioni Unite civili, secondo cui “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass.
Sez. U., 27/04/2010, n. 9962, Rv. 612625 - 01).
Pertanto, non è sufficiente, per contestare la genuinità della firma, benché illeggibile, la proposizione di una denuncia-querela in sede penale, occorrendo la proposizione di una querela di falso in sede civile: “in tema di notificazione degli atti tributari - vuoi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602, vuoi ai sensi della l. n. 890 del 1982 - l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione e, avendo natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione all'attività complessivamente svolta dall'Banca_1 , sia quella in esso espressamente consacrata che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto” (Cass. Sez. 3, 17/09/2025, n. 25487, Rv. 676417 - 01).
Quanto alla seconda notifica oggetto di contestazione, è sufficiente rilevare che l'assenza di sottoscrizione
è dovuta al perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, in ragione dell'assenza del destinatario
(ex multis, Cass. Sez. 6, 18/03/2022, n. 8895, Rv. 664307 – 01: “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”).
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, che liquida in € 278,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Napoli il
20.1.2026 Il Giudice monocratico Giuseppe Riccardi
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CA US, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6756/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152646664000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 - sul ricorso n. 12086/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152646664000 TASSA AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1125/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due ricorsi, dall'identico contenuto, regolarmente notificati Ricorrente_1 ha proposto alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli impugnazione avverso la cartella di pagamento notificata il
17.1.2025 dalla ADER per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2017, per un importo complessivo di € 328,53.
Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la prescrizione triennale, nonché il vizio di motivazione.
Si è costituita ADER, che ha chiesto il difetto di legittimazione passiva quanto al merito della pretesa.
Si è costituita, altresì, la Regione Campania, che ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo copia delle notifiche dei due atti di accertamento prodromici alla cartella impugnata. Con memoria depositata il giorno prima dell'udienza, il 19.1.2026, il ricorrente ha contestato la regolarità delle notifiche, sostenendo la falsità della sigla apposta in calce ad un avviso di ricevimento, e la mancanza di qualsivoglia firma in calce all'altro avviso di ricevimento della notifica.
Già disposta la riunione dei ricorsi, in seguito a tre rinvii (due dei quali, in data 2 e 9 dicembre 2025, per la dedotta impossibilità di accedere alla consultazione del fascicolo telematico da parte del difensore del ricorrente), all'odierna udienza la Corte provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
L'ente impositore ha infatti prodotto copia degli avvisi di accertamento, presupposto della cartella di pagamento, regolarmente notificati al contribuente, nel termine triennale, in data 30.12.2020 (a mani del contribuente) e in data 24.6.2023 (perfezionata per compiuta giacenza).
Successivamente è stata notificata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
Il termine di prescrizione triennale non è dunque decorso, essendo stato oggetto di tempestivi atti interruttivi.
Quanto alle eccezioni del ricorrente in ordine alla regolarità delle notifiche, per quanto concerne quella in cui risulta la firma, in ordine alla quale ha prodotto copia di una denuncia-querela dinanzi alla Procura della
Repubblica di Napoli, va innanzitutto rammentato il principio affermato dalle Sezioni Unite civili, secondo cui “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass.
Sez. U., 27/04/2010, n. 9962, Rv. 612625 - 01).
Pertanto, non è sufficiente, per contestare la genuinità della firma, benché illeggibile, la proposizione di una denuncia-querela in sede penale, occorrendo la proposizione di una querela di falso in sede civile: “in tema di notificazione degli atti tributari - vuoi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602, vuoi ai sensi della l. n. 890 del 1982 - l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione e, avendo natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., in relazione all'attività complessivamente svolta dall'Banca_1 , sia quella in esso espressamente consacrata che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto” (Cass. Sez. 3, 17/09/2025, n. 25487, Rv. 676417 - 01).
Quanto alla seconda notifica oggetto di contestazione, è sufficiente rilevare che l'assenza di sottoscrizione
è dovuta al perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, in ragione dell'assenza del destinatario
(ex multis, Cass. Sez. 6, 18/03/2022, n. 8895, Rv. 664307 – 01: “In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'Banca_1, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”).
2. Il regolamento delle spese segue la soccombenza: il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano nella somma complessiva di € 278,00, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, che liquida in € 278,00 ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in Napoli il
20.1.2026 Il Giudice monocratico Giuseppe Riccardi