Art. 1.
I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.