Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783
Articolo 2
Versione
9 febbraio 1909
Art. 1.

I beni patrimoniali dello Stato, rustici ed urbani, di qualunque provenienza, disponibili per la vendita, sono alienati con le norme della presente legge e di quella per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Entrata in vigore il 9 febbraio 1909
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente