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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 905/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO EN, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1860/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10950/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 06/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0002731-33 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0002731-33 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7099/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: SOGET: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
COMUNE: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 10950/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli –
Sezione 5, nel procedimento n. 12082/2023, depositata in data 06.07.2024, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso gli avvisi di intimazione n. 0002731 e n. 0002733, emessi da SO.G.E.T. S.p.A. per conto del Comune di Castellammare di Stabia, relativi a ICI 2011
e TASI 2014, ritenendo infondati i motivi di doglianza concernenti l'irregolarità delle notifiche degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
L'appellante ha impugnato la sentenza deducendo, sia il difetto di pronuncia e motivazione contraddittoria, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato la mancata produzione della
CAD (comunicazione di avvenuto deposito) relativa alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso TASI
2014, nonché l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che la sospensione dei termini dovuta all'emergenza VI non sarebbe idonea a prolungare il termine quinquennale di prescrizione;
L'Appellante lamenta, altresì, l'erronea valutazione della legittimazione di SO.G.E.T. S.p.A., ritenendo che la stessa fosse priva di titolo per la riscossione nell'anno 2023.
Non si sono costituite le parti appellate.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
La documentazione prodotta in atti da SO.G.E.T. S.p.A. in primo grado (avvisi di accertamento notificati nel
2017 e 2020) è idonea a dimostrare l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. La circostanza che non sia stata prodotta la CAD non invalida, di per sé, la notificazione, ove – come nel caso di specie – risulti la regolare consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario e l'avvenuto perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, come risulta dall'avviso di ricevimento postale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata produzione della CAD non determina nullità quando la consegna sia attestata dal vettore postale e la parte non provi concretamente la mancata conoscenza dell'atto. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova contraria.
Anche l'eccezione sulla prescrizione dei crediti tributari risulta infondata, in quanto la sospensione dei termini processuali e sostanziali disposta dal D.L. n. 18/2020, art. 68, e la proroga ex art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 hanno interrotto il decorso della prescrizione per il periodo di emergenza sanitaria, come correttamente rilevato dal primo giudice. L'avviso di accertamento per ICI 2011 notificato l'11/12/2017 non risulta impugnato,
e quello per TASI 2014 notificato il 27/02/2020, parimenti non impugnato, hanno consolidato i rispettivi crediti e non sono stati oggetto del decorso della prescrizione quinquennale successivamente allo loro notifica
Nessuna prescrizione è maturata
.Da ultimo, anche l'eccezione relativa alla legittimazione attiva di SO.G.E.T. S.p.A. è priva di fondamento.
Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, la questione non era stata dedotta nel ricorso introduttivo e, pertanto, deve ritenersi nuova e inammissibile in sede di appello ai sensi dell'art. 57, comma
2, D.Lgs. n. 546/1992. In ogni caso, dagli atti risulta che SO.G.E.T. S.p.A. operava legittimamente quale concessionaria per la riscossione dei tributi comunali del Comune di Castellammare di Stabia per gli anni oggetto di controversia.
Per le ragioni esposte, la Corte ritiene che l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 sia infondato e che la sentenza impugnata debba essere confermata integralmente, non ravvisandosi vizi di legittimità o di motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte Appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 1.350,00, oltre accessori di legge, in favore della SOGET spa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO EN, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1860/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10950/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 06/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0002731-33 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0002731-33 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7099/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: SOGET: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
COMUNE: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 10950/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli –
Sezione 5, nel procedimento n. 12082/2023, depositata in data 06.07.2024, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso gli avvisi di intimazione n. 0002731 e n. 0002733, emessi da SO.G.E.T. S.p.A. per conto del Comune di Castellammare di Stabia, relativi a ICI 2011
e TASI 2014, ritenendo infondati i motivi di doglianza concernenti l'irregolarità delle notifiche degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
L'appellante ha impugnato la sentenza deducendo, sia il difetto di pronuncia e motivazione contraddittoria, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato la mancata produzione della
CAD (comunicazione di avvenuto deposito) relativa alla notifica per compiuta giacenza dell'avviso TASI
2014, nonché l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che la sospensione dei termini dovuta all'emergenza VI non sarebbe idonea a prolungare il termine quinquennale di prescrizione;
L'Appellante lamenta, altresì, l'erronea valutazione della legittimazione di SO.G.E.T. S.p.A., ritenendo che la stessa fosse priva di titolo per la riscossione nell'anno 2023.
Non si sono costituite le parti appellate.
Nell'udienza del 19 novembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
La documentazione prodotta in atti da SO.G.E.T. S.p.A. in primo grado (avvisi di accertamento notificati nel
2017 e 2020) è idonea a dimostrare l'avvenuta notifica ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973. La circostanza che non sia stata prodotta la CAD non invalida, di per sé, la notificazione, ove – come nel caso di specie – risulti la regolare consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario e l'avvenuto perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, come risulta dall'avviso di ricevimento postale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata produzione della CAD non determina nullità quando la consegna sia attestata dal vettore postale e la parte non provi concretamente la mancata conoscenza dell'atto. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova contraria.
Anche l'eccezione sulla prescrizione dei crediti tributari risulta infondata, in quanto la sospensione dei termini processuali e sostanziali disposta dal D.L. n. 18/2020, art. 68, e la proroga ex art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 hanno interrotto il decorso della prescrizione per il periodo di emergenza sanitaria, come correttamente rilevato dal primo giudice. L'avviso di accertamento per ICI 2011 notificato l'11/12/2017 non risulta impugnato,
e quello per TASI 2014 notificato il 27/02/2020, parimenti non impugnato, hanno consolidato i rispettivi crediti e non sono stati oggetto del decorso della prescrizione quinquennale successivamente allo loro notifica
Nessuna prescrizione è maturata
.Da ultimo, anche l'eccezione relativa alla legittimazione attiva di SO.G.E.T. S.p.A. è priva di fondamento.
Come correttamente osservato nella sentenza impugnata, la questione non era stata dedotta nel ricorso introduttivo e, pertanto, deve ritenersi nuova e inammissibile in sede di appello ai sensi dell'art. 57, comma
2, D.Lgs. n. 546/1992. In ogni caso, dagli atti risulta che SO.G.E.T. S.p.A. operava legittimamente quale concessionaria per la riscossione dei tributi comunali del Comune di Castellammare di Stabia per gli anni oggetto di controversia.
Per le ragioni esposte, la Corte ritiene che l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 sia infondato e che la sentenza impugnata debba essere confermata integralmente, non ravvisandosi vizi di legittimità o di motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte Appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 1.350,00, oltre accessori di legge, in favore della SOGET spa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.