Art. 2.
Le modalita' d'esecuzione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.
Le modalita' d'esecuzione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.