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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/03/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.5798/2020 R.G. tra
D' nata l'[...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Oronzo Carrozzini Pt_1 Parte_2 come da procura speciale in calce al ricorso
ricorrente
e
, in E_ Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni Di Corrado come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
resistente nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco e CP_3
Fabrizia Florio come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
terzo chiamato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.06.2020 la ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, presso il locale sito nel lungomare di Otranto, dal 01.05.2009 al
30.09.2012 e dal 06.06.2013 al 30.04.2014; di aver svolto mansioni di banconista, cassiera ed altre, ricevendo inquadramento nel livello 6S del CCNL di categoria;
che la propria assunzione era stata solo parzialmente regolarizzata, avendo riscontrato l'esistenza di periodi di lavoro senza copertura previdenziale;
di aver osservato un orario di lavoro ampiamente superiore a quello previsto nei contratti sottoscritti, lavorando nei turni 5,30-16,00/16,00-24,00 per 6 giorni alla settimana nel periodo invernale
(ottobre/maggio) e nei turni 5,30-17,00/17,00-6,00 tutti i giorni nel periodo estivo (giugno/settembre); di aver ricevuto una retribuzione ampiamente inferiore a quella dovutale, sia in ragione del maggior lavoro svolto, sia in considerazione dell'attribuzione di un livello di inquadramento (6S) inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alle mansioni svolte (5°).
1 Per tali ragioni chiedeva che il Tribunale adito accertasse l'esistenza di due rapporti di lavoro subordinato nei termini di cui in premessa e condannasse la società convenuta al pagamento, in proprio favore, del complessivo importo di € 100.005,34 a titolo di differenze retributive, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed al risarcimento del danno - visto l'art.415 c.p.c., fissa per la trattazione del merito l'udienza di discussione del 07.07.2021, avvisando parte resistente della possibilità di integrare le proprie difese costituendosi in giudizio ai sensi dell'art.416 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, la società resistente contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto, anche per intervenuta prescrizione del credito.
Espletata la prova testimoniale e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell CP_3 veniva disposta CTU contabile;
all'esito, la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
* * *
Stando alla prospettazione di parte convenuta ed alla documentazione versata in atti, tra le parti sarebbero intercorsi dei rapporti di lavoro subordinato solo nei periodi dal 25.06.2009 al 30.09.2009, dal 18.10.2009 al 30.11.2009, dal 13.06.2010 al 30.09.2010, dal 19.12.2010 al 30.09.2012, dal 06.06.2013 al 02.03.2014, dal 03.04.2014 al 29.04.2014. Per altri brevi periodi compresi tra il 25.01.2013 ed il
04.06.2013, il rapporto è stato formalizzato mediante voucher.
Nella specie, fatte salve le minime giornate di lavoro formalizzate tramite voucher, non è in discussione la natura giuridica del rapporto, pacificamente riconducibile al paradigma della subordinazione, ma la relativa durata, atteso che parte istante sostiene di aver prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa nei periodi indicati in premessa (01.05.2009- 30.09.2012 e 06.06.2013-30.04.2014). Si controverte poi sull'orario di lavoro e sulla correttezza dell'inquadramento del prestatore di lavoro.
Quanto alla prima questione, escludendo i periodi di lavoro formalizzati, vi sarebbe stata occupazione senza la sottoscrizione di un contratto di lavoro nei periodi dal 01.05.2009 al 24.06.2009, poi dal
01.12.2009 al 12.06.2010 e ancora dal 01.10.2010 al 18.12.2010.
Tuttavia, quand'anche in tali periodi il rapporto si sarebbe effettivamente svolto in via di fatto, i relativi crediti retributivi sarebbero comunque estinti in virtù dell'eccepita prescrizione quinquennale atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla richiesta di pagamento del 26.09.2017, la quale si riferisce tuttavia ai soli periodi di lavoro 19.12.2010-30.09.2012 e 06.06.2013-29.04.2014 (all.
n.3 del ricorso).
Ove pure esistenti, i crediti maturati ante 19.12.2010 (data di pacifica cessazione del primo dei rapporti di cui si chiede il riconoscimento ed a partire dalla quale la prescrizione certamente iniziava a decorrere) sono stati azionati per la prima volta solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il
24.11.2020, allorquando la fattispecie estintiva era ampiamente maturata.
Quanto al periodo successivo, il rapporto è stato formalizzato con contratti di lavoro a tempo
2 determinato per 40 ore settimanali (19.12.2010-30.09.2012 e 06.06.2013-02.03.2014), infine con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 40 ore settimanali (03.04.2014-29.04.2014).
Fatta eccezione per il brevissimo periodo compreso tra il 02.03.2014 ed il 03.04.2014, nell'ambito del quale figurano giornate di occupazione mediante voucher per lavoro accessorio, l'esistenza e la natura dei rapporti sono documentalmente provate, per cui si controverte essenzialmente sull'orario di lavoro.
Orbene, all'esito della prova testimoniale vi è prova ragionevolmente certa circa l'osservanza di un orario di lavoro ampiamente superiore a quello dedotto in contratto.
La teste ex collega della ricorrente, ha riferito che la stessa lavorava, da giugno a settembre, Tes_1 nel turno 5,30-17,00 senza riposo settimanale, nei restanti mesi alternandosi settimanalmente nei turni
5,30-16,00/16,00-24,00 per 6 giorni alla settimana (cfr. il verbale di udienza del 16.11.2022).
La teste ha riferito di aver lavorato solo nelle stagioni estive e che la ricorrente lavorava Tes_2
o dalle 17,00 alle 5,00 o dalle 6,00 alle 17,00 senza riposo settimanale (cfr. il verbale di udienza del
27.04.2023).
Il teste ex collega della ricorrente, ha riferito che la ricorrente lavorava, nei mesi estivi, dalle 5-6 Tes_3 del mattino alle 17,00 oppure dalle 17,00 alle 5,00 senza riposo settimanale;
negli altri mesi dalle 6-6,30 alle 16 circa con un giorno di riposo settimanale.
Pur con lievi differenze tra loro, le dichiarazioni testimoniali concordano sull'osservanza di un orario di lavoro non inferiore a 48 ore settimanali nei mesi da ottobre a maggio (8 ore al giorno x 6 giorni alla settimana) e ad 80 ore settimanali nei mesi da giugno a settembre (11/12 ore al giorno x 7 giorni alla settimana). Nel periodo estivo possono considerarsi prudenzialmente lavorate almeno 15 ore di lavoro notturno alla settimana, tenendo conto della turnazione e del conseguente impiego della lavoratrice dalla mezzanotte alle 5 del mattino per una media di 3 volte alla settimana.
Non vi sono ragioni per dubitare della attendibilità dei testimoni, due dei quali e Tes_2 Tes_3 non hanno mai promosso giudizio nei confronti della società resistente. La teste ha dichiarato Tes_1 di aver promosso giudizio nei confronti dell'odierna resistente, ma tale contenzioso si era concluso all'epoca di espletamento della prova testimoniale (peraltro con esito favorevole alla lavoratrice, per quanto dichiarato in atti) e in ogni caso le dichiarazioni della teste sono ampiamente in linea Tes_1 con quelle degli altri testimoni esaminati.
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di svolgimento di mansioni superiori, stante il radicale difetto di allegazione in ordine al contenuto della declaratoria relativa al superiore 5° livello di inquadramento, invero neppure prodotta.
Nulla, parimenti, può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da sottoposizione a videosorveglianza, atteso che le videoriprese eseguite dalla società resistente ai fini di tutela del patrimonio aziendale risultano autorizzate in sede sindacale (all. nn.
9-10 del ricorso).
Disposta, infine, CTU contabile, il rag. ha quantificato il credito vantato dalla Persona_1
3 lavoratrice in complessivi € 43.861,87 comprensivo di trattamento di fine rapporto maturato in relazione a ciascuno dei rapporti intercorsi tra le parti (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 10.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, nonché frutto di una applicazione corretta dei parametri fissati dal Tribunale.
Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, la E_
, va condannata a pagare alla ricorrente la somma
[...] Controparte_2 sopra indicata, aumentata di interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo, nonché a procedere alla regolarizzazione contributiva dei rapporti di lavoro.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della società convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della società convenuta.
Sussistono invece giusti motivi, considerato il coinvolgimento solo marginale dell'istituto previdenziale, per compensare le spese processuali nel rapporto tra l' e le altre parti. CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- condanna la , E_ Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a la somma di € Parte_3
43.861,87 per i titoli di cui in premessa, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo, nonché a procedere alla regolarizzazione contributiva dei rapporti di lavoro;
- condanna la Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Oronzo Carrozzini;
- condanna la ora , E_ Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t.,, al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto;
- compensa le spese processuali nel rapporto tra l' e le altre parti. CP_3
Lecce, 20.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.5798/2020 R.G. tra
D' nata l'[...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Oronzo Carrozzini Pt_1 Parte_2 come da procura speciale in calce al ricorso
ricorrente
e
, in E_ Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni Di Corrado come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
resistente nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Maria Maddalena Berloco e CP_3
Fabrizia Florio come da procura generale richiamata nella memoria difensiva
terzo chiamato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.06.2020 la ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, presso il locale sito nel lungomare di Otranto, dal 01.05.2009 al
30.09.2012 e dal 06.06.2013 al 30.04.2014; di aver svolto mansioni di banconista, cassiera ed altre, ricevendo inquadramento nel livello 6S del CCNL di categoria;
che la propria assunzione era stata solo parzialmente regolarizzata, avendo riscontrato l'esistenza di periodi di lavoro senza copertura previdenziale;
di aver osservato un orario di lavoro ampiamente superiore a quello previsto nei contratti sottoscritti, lavorando nei turni 5,30-16,00/16,00-24,00 per 6 giorni alla settimana nel periodo invernale
(ottobre/maggio) e nei turni 5,30-17,00/17,00-6,00 tutti i giorni nel periodo estivo (giugno/settembre); di aver ricevuto una retribuzione ampiamente inferiore a quella dovutale, sia in ragione del maggior lavoro svolto, sia in considerazione dell'attribuzione di un livello di inquadramento (6S) inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva in relazione alle mansioni svolte (5°).
1 Per tali ragioni chiedeva che il Tribunale adito accertasse l'esistenza di due rapporti di lavoro subordinato nei termini di cui in premessa e condannasse la società convenuta al pagamento, in proprio favore, del complessivo importo di € 100.005,34 a titolo di differenze retributive, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed al risarcimento del danno - visto l'art.415 c.p.c., fissa per la trattazione del merito l'udienza di discussione del 07.07.2021, avvisando parte resistente della possibilità di integrare le proprie difese costituendosi in giudizio ai sensi dell'art.416 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, la società resistente contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto, anche per intervenuta prescrizione del credito.
Espletata la prova testimoniale e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell CP_3 veniva disposta CTU contabile;
all'esito, la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
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Stando alla prospettazione di parte convenuta ed alla documentazione versata in atti, tra le parti sarebbero intercorsi dei rapporti di lavoro subordinato solo nei periodi dal 25.06.2009 al 30.09.2009, dal 18.10.2009 al 30.11.2009, dal 13.06.2010 al 30.09.2010, dal 19.12.2010 al 30.09.2012, dal 06.06.2013 al 02.03.2014, dal 03.04.2014 al 29.04.2014. Per altri brevi periodi compresi tra il 25.01.2013 ed il
04.06.2013, il rapporto è stato formalizzato mediante voucher.
Nella specie, fatte salve le minime giornate di lavoro formalizzate tramite voucher, non è in discussione la natura giuridica del rapporto, pacificamente riconducibile al paradigma della subordinazione, ma la relativa durata, atteso che parte istante sostiene di aver prestato ininterrottamente la propria attività lavorativa nei periodi indicati in premessa (01.05.2009- 30.09.2012 e 06.06.2013-30.04.2014). Si controverte poi sull'orario di lavoro e sulla correttezza dell'inquadramento del prestatore di lavoro.
Quanto alla prima questione, escludendo i periodi di lavoro formalizzati, vi sarebbe stata occupazione senza la sottoscrizione di un contratto di lavoro nei periodi dal 01.05.2009 al 24.06.2009, poi dal
01.12.2009 al 12.06.2010 e ancora dal 01.10.2010 al 18.12.2010.
Tuttavia, quand'anche in tali periodi il rapporto si sarebbe effettivamente svolto in via di fatto, i relativi crediti retributivi sarebbero comunque estinti in virtù dell'eccepita prescrizione quinquennale atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla richiesta di pagamento del 26.09.2017, la quale si riferisce tuttavia ai soli periodi di lavoro 19.12.2010-30.09.2012 e 06.06.2013-29.04.2014 (all.
n.3 del ricorso).
Ove pure esistenti, i crediti maturati ante 19.12.2010 (data di pacifica cessazione del primo dei rapporti di cui si chiede il riconoscimento ed a partire dalla quale la prescrizione certamente iniziava a decorrere) sono stati azionati per la prima volta solo con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il
24.11.2020, allorquando la fattispecie estintiva era ampiamente maturata.
Quanto al periodo successivo, il rapporto è stato formalizzato con contratti di lavoro a tempo
2 determinato per 40 ore settimanali (19.12.2010-30.09.2012 e 06.06.2013-02.03.2014), infine con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 40 ore settimanali (03.04.2014-29.04.2014).
Fatta eccezione per il brevissimo periodo compreso tra il 02.03.2014 ed il 03.04.2014, nell'ambito del quale figurano giornate di occupazione mediante voucher per lavoro accessorio, l'esistenza e la natura dei rapporti sono documentalmente provate, per cui si controverte essenzialmente sull'orario di lavoro.
Orbene, all'esito della prova testimoniale vi è prova ragionevolmente certa circa l'osservanza di un orario di lavoro ampiamente superiore a quello dedotto in contratto.
La teste ex collega della ricorrente, ha riferito che la stessa lavorava, da giugno a settembre, Tes_1 nel turno 5,30-17,00 senza riposo settimanale, nei restanti mesi alternandosi settimanalmente nei turni
5,30-16,00/16,00-24,00 per 6 giorni alla settimana (cfr. il verbale di udienza del 16.11.2022).
La teste ha riferito di aver lavorato solo nelle stagioni estive e che la ricorrente lavorava Tes_2
o dalle 17,00 alle 5,00 o dalle 6,00 alle 17,00 senza riposo settimanale (cfr. il verbale di udienza del
27.04.2023).
Il teste ex collega della ricorrente, ha riferito che la ricorrente lavorava, nei mesi estivi, dalle 5-6 Tes_3 del mattino alle 17,00 oppure dalle 17,00 alle 5,00 senza riposo settimanale;
negli altri mesi dalle 6-6,30 alle 16 circa con un giorno di riposo settimanale.
Pur con lievi differenze tra loro, le dichiarazioni testimoniali concordano sull'osservanza di un orario di lavoro non inferiore a 48 ore settimanali nei mesi da ottobre a maggio (8 ore al giorno x 6 giorni alla settimana) e ad 80 ore settimanali nei mesi da giugno a settembre (11/12 ore al giorno x 7 giorni alla settimana). Nel periodo estivo possono considerarsi prudenzialmente lavorate almeno 15 ore di lavoro notturno alla settimana, tenendo conto della turnazione e del conseguente impiego della lavoratrice dalla mezzanotte alle 5 del mattino per una media di 3 volte alla settimana.
Non vi sono ragioni per dubitare della attendibilità dei testimoni, due dei quali e Tes_2 Tes_3 non hanno mai promosso giudizio nei confronti della società resistente. La teste ha dichiarato Tes_1 di aver promosso giudizio nei confronti dell'odierna resistente, ma tale contenzioso si era concluso all'epoca di espletamento della prova testimoniale (peraltro con esito favorevole alla lavoratrice, per quanto dichiarato in atti) e in ogni caso le dichiarazioni della teste sono ampiamente in linea Tes_1 con quelle degli altri testimoni esaminati.
Nulla può essere riconosciuto, invece, a titolo di svolgimento di mansioni superiori, stante il radicale difetto di allegazione in ordine al contenuto della declaratoria relativa al superiore 5° livello di inquadramento, invero neppure prodotta.
Nulla, parimenti, può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da sottoposizione a videosorveglianza, atteso che le videoriprese eseguite dalla società resistente ai fini di tutela del patrimonio aziendale risultano autorizzate in sede sindacale (all. nn.
9-10 del ricorso).
Disposta, infine, CTU contabile, il rag. ha quantificato il credito vantato dalla Persona_1
3 lavoratrice in complessivi € 43.861,87 comprensivo di trattamento di fine rapporto maturato in relazione a ciascuno dei rapporti intercorsi tra le parti (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 10.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, nonché frutto di una applicazione corretta dei parametri fissati dal Tribunale.
Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, la E_
, va condannata a pagare alla ricorrente la somma
[...] Controparte_2 sopra indicata, aumentata di interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo, nonché a procedere alla regolarizzazione contributiva dei rapporti di lavoro.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della società convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della società convenuta.
Sussistono invece giusti motivi, considerato il coinvolgimento solo marginale dell'istituto previdenziale, per compensare le spese processuali nel rapporto tra l' e le altre parti. CP_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- condanna la , E_ Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., a pagare a la somma di € Parte_3
43.861,87 per i titoli di cui in premessa, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo, nonché a procedere alla regolarizzazione contributiva dei rapporti di lavoro;
- condanna la Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Oronzo Carrozzini;
- condanna la ora , E_ Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t.,, al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto;
- compensa le spese processuali nel rapporto tra l' e le altre parti. CP_3
Lecce, 20.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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