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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 850/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OD FRANCESCO, Presidente
IE FRANCESCO, RE
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1842/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 806/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 06/09/2022
Atti impositivi:
- RECUPERO CONTR. n. TKFCR1600117 2021 CONTRIBUTO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 806/01/2022 depositata il 06.09.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso proposto dalla società “Ricorrente_1”, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, avverso l'atto di recupero n. TKFCRI1600117 – anno 2021, notificato il 27.10.2021, dall'Agenzia delle Entrate DP di Latina, concernente il recupero contributi a fondo perduto oltre relative sanzioni ed interessi, previsto dall'art. 25 del DL n. 34 del 19.5.2020 (c.d. Decreto
Rilancio). L'atto veniva emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza di Latina che, con pvc del
24.5.2021, rilevava la non spettanza del contributo per mancanza del requisito soggettivo. Come affermato dai verificatori, la disposizione normativa disciplinante il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 della legge 34/2020 ricomprendeva, nell'ambito di applicazione soggettiva, gli enti e le società indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR, tra cui non figuravano i consorzi. In particolare, il Ricorrente_1
rientrava tra le imprese riconducibili ai soggetti di cui all'art. 73, 2°comma, del TUIR che, per ragioni di ordine logico sistematico, non potevano fruire del contributo in esame, in considerazione della loro peculiare natura, in quanto si limitavano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese consorziate che ne facevano parte.
Il ricorrente impugnava l'atto eccependo i seguenti motivi:
1. Illegittimità del recupero del contributo a fondo perduto ex D.L. n. 34/2020; 2. Illegittima applicazione delle sanzioni.
L'Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato.
Con la sentenza n. 806/1/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso.
I giudici di prime cure davano atto della corretta applicazione da parte dell'Ufficio della normativa relativa alla concessione del contributo a fondo perduto e della fondatezza del recupero in esame.
Rilevano inoltre che i controlli sui predetti contributi venivano legittimamente effettuati dopo l'erogazione.
In buona sostanza, l'erogazione del contributo non garantiva l'effettiva spettanza dello stesso. Venivano, inoltre, compensate le spese di giudizio.
Il Consorzio propone appello avverso la sentenza indicata per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in riferimento ai motivi di ricorso riguardanti: 1)
l'illegittimo recupero del contributo a fondo perduto ex DL n. 34/2020; e 2) l'illegittima applicazione delle sanzioni. Chiede – In via principale: di dichiarare illegittimo l'atto impugnato e, per l'effetto, privarlo di ogni e qualsivoglia valenza giuridica;
- in stretto subordine di dichiarare non irrogabile la sanzione per le obiettive condizioni di incertezza della pretesa, riconoscendo la causa di non punibilità oggettiva, per il non colpevole comportamento del contribuente. Con vittoria di spese e compensi.
Risulta costituito l'Ufficio e in relazione ai motivi di appello contro deduce affermando la legittimità del proprio operato. Chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta essere infondato.
Va, preliminarmente, rilevata l'infondatezza della censura sulla scarsa valutazione delle prove ai sensi dell'art. 112 c.p.c., della sentenza impugnata. Infatti, la lettura della motivazione consente di verificare che i giudici di prime cure hanno compiutamente esaminato le doglianze del ricorrente, dando pienamente conto delle ragioni della loro decisione.
L'appellante ripropone le stesse doglianze già formulate nel precedente grado di giudizio che, anche questa Corte ritiene infondate.
Nel caso di specie, l'elemento dal quale scaturisce l'indebita fruizione del contributo è ravvisabile nella mancanza del requisito soggettivo. Sulla base di quanto sopra evidenziato, è stato acclarata l'inesistenza del requisito soggettivo per l'assenza di un'autonoma attività d'impresa da parte del Ricorrente_1, distinta da quella delle sue consorziate, in contrasto con la ratio della norma ristoratrice di cui all'art. 25 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Infatti, dall'esame degli elementi tratti dalla documentazione esistente in atti, risulta che il Consorzio non ha scopo di lucro, si limita esclusivamente al ribaltamento dei costi/proventi percepiti dalle imprese consorziate;
l'utile civilistico è pressoché nullo;
l'utile fiscale è composto esclusivamente da voci di rettifica per competenza economica, senza far riferimento a componenti positivi e negativi derivanti da un'autonoma attività d'impresa da ristorare.
Inoltre, circostanza di estrema importanza e non contestata, emerge che le consorziate Società_2 Società_2 - P.IVA_1 e partita iva 2 – P.IVA_2 hanno percepito il contributo a fondo perduto in relazione alla loro attività. Pertanto, se vi fosse l'ulteriore riconoscimento anche in capo al Consorzio_1 del contributo in esame, si avrebbe un'indebita duplicazione del beneficio. Infatti, secondo quanto emerge dal pvc la richiesta è stata presentata e quantificata sulla base di un fatturato che è sostanzialmente relativo all'attività svolta dalle consorziate che, come rilevato, hanno già beneficiato in proprio del contributo.
Di conseguenza, con la circolare n. 15/E del 13/06/2020 e gli ulteriori chiarimenti contenuti nella riposta al quesito punto 2.6 della circolare n. 22/E del 21/07/2020 si è delineato l'ambito soggettivo della disposizione normativa che disciplina il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 della legge 34/2020 che ricomprende gli enti e le società indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR, tra cui non figurano i consorzi.
Il Ricorrente_1 rientra tra le imprese riconducibili ai soggetti di cui all'art. 73, 2° comma, del TUIR e che, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.
Sulla legittimità delle sanzioni, questa Corte è concorde con la sentenza dei primi giudici. Appare opportuno ribadire che l'art. 25 DL 34/2020 ha previsto espressamente, al comma 12, la possibilità di irrogare, in caso di mancata spettanza, le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo
13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Quindi, era ben chiaro che il contributo veniva concesso, in ogni caso, a condizione di avere effettivamente i requisiti, anche soggettivi e secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, tali requisiti soggettivi non sussistevano poiché i consorzi non erano ammessi al beneficio. Di conseguenza, il contribuente, prima della contestazione, era tenuto a riversare il contributo ottenuto, beneficiando del ravvedimento di cui all'art. 13, comma 1, Dlgs n. 472/97. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il recupero appare pienamente legittimo e la sentenza esente da censure. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del Ricorrente_1 e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle entrate DP Latina le spese processuali del grado, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
OD FRANCESCO, Presidente
IE FRANCESCO, RE
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1842/2023 depositato il 04/04/2023
proposto da
Ricorrente_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 806/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 06/09/2022
Atti impositivi:
- RECUPERO CONTR. n. TKFCR1600117 2021 CONTRIBUTO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'ufficio si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 806/01/2022 depositata il 06.09.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso proposto dalla società “Ricorrente_1”, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1, avverso l'atto di recupero n. TKFCRI1600117 – anno 2021, notificato il 27.10.2021, dall'Agenzia delle Entrate DP di Latina, concernente il recupero contributi a fondo perduto oltre relative sanzioni ed interessi, previsto dall'art. 25 del DL n. 34 del 19.5.2020 (c.d. Decreto
Rilancio). L'atto veniva emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza di Latina che, con pvc del
24.5.2021, rilevava la non spettanza del contributo per mancanza del requisito soggettivo. Come affermato dai verificatori, la disposizione normativa disciplinante il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 della legge 34/2020 ricomprendeva, nell'ambito di applicazione soggettiva, gli enti e le società indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR, tra cui non figuravano i consorzi. In particolare, il Ricorrente_1
rientrava tra le imprese riconducibili ai soggetti di cui all'art. 73, 2°comma, del TUIR che, per ragioni di ordine logico sistematico, non potevano fruire del contributo in esame, in considerazione della loro peculiare natura, in quanto si limitavano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese consorziate che ne facevano parte.
Il ricorrente impugnava l'atto eccependo i seguenti motivi:
1. Illegittimità del recupero del contributo a fondo perduto ex D.L. n. 34/2020; 2. Illegittima applicazione delle sanzioni.
L'Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato.
Con la sentenza n. 806/1/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso.
I giudici di prime cure davano atto della corretta applicazione da parte dell'Ufficio della normativa relativa alla concessione del contributo a fondo perduto e della fondatezza del recupero in esame.
Rilevano inoltre che i controlli sui predetti contributi venivano legittimamente effettuati dopo l'erogazione.
In buona sostanza, l'erogazione del contributo non garantiva l'effettiva spettanza dello stesso. Venivano, inoltre, compensate le spese di giudizio.
Il Consorzio propone appello avverso la sentenza indicata per violazione dell'art. 112 c.p.c. stante la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in riferimento ai motivi di ricorso riguardanti: 1)
l'illegittimo recupero del contributo a fondo perduto ex DL n. 34/2020; e 2) l'illegittima applicazione delle sanzioni. Chiede – In via principale: di dichiarare illegittimo l'atto impugnato e, per l'effetto, privarlo di ogni e qualsivoglia valenza giuridica;
- in stretto subordine di dichiarare non irrogabile la sanzione per le obiettive condizioni di incertezza della pretesa, riconoscendo la causa di non punibilità oggettiva, per il non colpevole comportamento del contribuente. Con vittoria di spese e compensi.
Risulta costituito l'Ufficio e in relazione ai motivi di appello contro deduce affermando la legittimità del proprio operato. Chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta essere infondato.
Va, preliminarmente, rilevata l'infondatezza della censura sulla scarsa valutazione delle prove ai sensi dell'art. 112 c.p.c., della sentenza impugnata. Infatti, la lettura della motivazione consente di verificare che i giudici di prime cure hanno compiutamente esaminato le doglianze del ricorrente, dando pienamente conto delle ragioni della loro decisione.
L'appellante ripropone le stesse doglianze già formulate nel precedente grado di giudizio che, anche questa Corte ritiene infondate.
Nel caso di specie, l'elemento dal quale scaturisce l'indebita fruizione del contributo è ravvisabile nella mancanza del requisito soggettivo. Sulla base di quanto sopra evidenziato, è stato acclarata l'inesistenza del requisito soggettivo per l'assenza di un'autonoma attività d'impresa da parte del Ricorrente_1, distinta da quella delle sue consorziate, in contrasto con la ratio della norma ristoratrice di cui all'art. 25 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Infatti, dall'esame degli elementi tratti dalla documentazione esistente in atti, risulta che il Consorzio non ha scopo di lucro, si limita esclusivamente al ribaltamento dei costi/proventi percepiti dalle imprese consorziate;
l'utile civilistico è pressoché nullo;
l'utile fiscale è composto esclusivamente da voci di rettifica per competenza economica, senza far riferimento a componenti positivi e negativi derivanti da un'autonoma attività d'impresa da ristorare.
Inoltre, circostanza di estrema importanza e non contestata, emerge che le consorziate Società_2 Società_2 - P.IVA_1 e partita iva 2 – P.IVA_2 hanno percepito il contributo a fondo perduto in relazione alla loro attività. Pertanto, se vi fosse l'ulteriore riconoscimento anche in capo al Consorzio_1 del contributo in esame, si avrebbe un'indebita duplicazione del beneficio. Infatti, secondo quanto emerge dal pvc la richiesta è stata presentata e quantificata sulla base di un fatturato che è sostanzialmente relativo all'attività svolta dalle consorziate che, come rilevato, hanno già beneficiato in proprio del contributo.
Di conseguenza, con la circolare n. 15/E del 13/06/2020 e gli ulteriori chiarimenti contenuti nella riposta al quesito punto 2.6 della circolare n. 22/E del 21/07/2020 si è delineato l'ambito soggettivo della disposizione normativa che disciplina il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 della legge 34/2020 che ricomprende gli enti e le società indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR, tra cui non figurano i consorzi.
Il Ricorrente_1 rientra tra le imprese riconducibili ai soggetti di cui all'art. 73, 2° comma, del TUIR e che, per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo in esame in considerazione della peculiare natura di tali soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte.
Sulla legittimità delle sanzioni, questa Corte è concorde con la sentenza dei primi giudici. Appare opportuno ribadire che l'art. 25 DL 34/2020 ha previsto espressamente, al comma 12, la possibilità di irrogare, in caso di mancata spettanza, le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo
13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Quindi, era ben chiaro che il contributo veniva concesso, in ogni caso, a condizione di avere effettivamente i requisiti, anche soggettivi e secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, tali requisiti soggettivi non sussistevano poiché i consorzi non erano ammessi al beneficio. Di conseguenza, il contribuente, prima della contestazione, era tenuto a riversare il contributo ottenuto, beneficiando del ravvedimento di cui all'art. 13, comma 1, Dlgs n. 472/97. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il recupero appare pienamente legittimo e la sentenza esente da censure. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello del Ricorrente_1 e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle entrate DP Latina le spese processuali del grado, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.