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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
CO RG, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 302/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02RD01176 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01RD01686 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010602214 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 507/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore degli appellanti si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimneto dell'appello
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Per effetto della riunione disposta dalla corte di giustizia tributaria di primo grado la presente sentenza concerne i ricorsi introduttivi:
1.1) R.G.R. 103/2023, proposto dalla società “Ricorrente_3 snc” avverso l'avviso di accertamento n. T6X02RD01176, per IRAP annualità 2016.
1.2) R.G.R. 104/2023, proposto da Ricorrente_1 , avverso l'avviso di accertamento n. T6X01RD01686/2022, per IRPEF e contributi previdenziali annualità 2016.
1.3) R.G.R. 283/2023, proposto da Ricorrente_2, avverso l'avviso di accertamento n. TI9010602214/2022, per IRPEF e contributi previdenziali annualità 2016.
2) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: agli avvisi di accertamento impugnati, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
3) Con l'avviso di accertamento n. T6X02RD01176, per IRAP annualità 2016 (ricorso R.G.R. 103/2023), la direzione provinciale di Treviso dell'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società “Ricorrente_3 snc” l'indeducibilità dell'accantonamento per TFM di 30.000 euro, ex art. 105, comma 4, TUIR, data l'assenza di un atto deliberativo avente data certa antecedente all'inizio del rapporto e l'indeducibilità di componenti negativi pari a 2.103 euro ritenuti non documentati.
Conseguentemente, l'Ufficio ha: rettificato il reddito d'impresa, da imputare ai soci, da 71.563 a 103.666 euro e la base imponibile ai fini IRAP da 146.783 a 148.886 euro;
liquidato la maggiore imposta IRAP in 82 euro;
irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a 1.323,80 euro.
Richiamata l'attività istruttoria svolta a seguito della notificazione degli inviti notificati il 25/01/2022 e
21/07/2022 e l'esito dell'esame della documentazione prodotta dalla società, nella motivazione dell'avviso di accertamento, notificato sia al legale rappresentante della società (Ricorrente_1) che ad entrambi i soci (Ricorrente_1 e Ricorrente_2), l'Amministrazione finanziaria ha descritto dettagliatamente le ragioni del recupero tributario ed i criteri e modalità di calcolo adottati per determinare i maggiori imponibili e conseguenti imposte, sanzioni e interessi.
4) Trattandosi di società di persone, le direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale dei soci, hanno imputato il reddito ai fini delle imposte dirette pro- quota a Ricorrente_1 e Ricorrente_2, a ciascuno dei quali sono stati notificati gli avvisi di accertamento per il recupero delle maggiori imposte IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e sanzioni.
4.1) Con l'avviso di accertamento T6X01RD01686/2022, per l'anno 2016 (ricorso R.G.R. 104/2023), la direzione provinciale di Treviso dell'Agenzia delle Entrate ha imputato al socio Ricorrente_1 un maggior reddito di partecipazione di 16.051,00 euro (32.103/100*50) e per l'effetto ha: rettificato il reddito di partecipazione da 32.534 a 48.585 euro e il reddito imponibile da 23.995 a 40.006 euro;
liquidato le maggiori imposte in 5.874 euro per IRPEF, 197 euro per addizionale regionale IRPEF, 132 euro per addizionale comunale IRPEF, oltre 3.746 euro per contributi previdenziali;
irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica di 5.582,70 euro.
4.2) Con l'avviso di accertamento TI9010602214/2022, per l'anno 2016 (ricorso R.G.R. 283/2023), la direzione provinciale di Udine dell'Agenzia delle Entrate ha imputato al socio Ricorrente_2 un maggior reddito di partecipazione di 16.052,00 euro (32.103/100*50) e per l'effetto ha: rettificato il reddito di partecipazione da 32.414 a 48.466 euro e il reddito imponibile da 25.035 a 41.087 euro;
liquidato le maggiori imposte in 6.293 euro per IRPEF, 197 euro per addizionale regionale IRPEF, oltre 3.746 euro per contributi previdenziali;
irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica di 5.841,00 euro.
4.3) Richiamato l'avviso di accertamento societario, già notificato ai soci, nelle motivazioni degli atti impositivi l'Amministrazione finanziaria ha descritto dettagliatamente le ragioni del recupero tributario ed i criteri e modalità di calcolo adottati per determinare i maggiori imponibili e conseguenti imposte, sanzioni e interessi. 5) Gli atti impositivi sono stati impugnati sotto plurimi profili, con tre ricorsi separati proposti alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso dalla società e dal socio Ricorrente_1 ed alla corte di Udine da Ricorrente_2.
6) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine ha rilevato la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. Pertanto, richiamato l'art. 39 c.p.c., con ordinanza n. 150/2023, del
09/06/2023 ha dichiarato la litispendenza, disposto la cancellazione della causa dal ruolo e fissato il termine del 30/06/2023 per la riassunzione della causa davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso.
7) In data 21/06/2023 il contribuente Ricorrente_2 ha notificato alle direzioni provinciali di Udine e Treviso dell'Agenzia delle Entrate l'atto di riassunzione della causa e si è costituito in giudizio avanti la corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso.
8) Pronunciando sui ricorsi riuniti, la corte di primo grado, dopo approfonditi richiami alle norme e giurisprudenza di legittimità in tema di accantonamento per TFM e relative incombenze probatorie, ha rilevato che «... Il verbale del 30/11/2016 sopra indicato non è atto – pacificamente – di data certa e quindi non vale a giustificare/consentire l'accantonamento della somma ivi indicata. Peraltro va osservato come dagli atti emerga come gli amministratori non abbiano mai percepito compensi ed allora non è configurabile nemmeno la previsione di accantonare somme per il TFM – che è un accessorio – atteso che manca il parametro di riferimento.»
Quanto al recupero di costi non documentati, i primi giudici hanno osservato che il rilievo «... è infondato, atteso che è sostanzialmente ammesso , anche dagli stessi ricorrenti, come alla somma di euro 2.103 – portata come costo – non corrisponda alcun documento».
Ritenuto insussistente anche un'eventuale ipotesi di incertezza sull'interpretazione della norma e sussistenza di buona fede da parte dei contribuente e «... pacifico in atti che la società non ha tenuto alcun documento quanto al rilievo sub 2) mentre ha tenuto irregolarmente la contabilità avendo proceduto in maniera non conforme a legge ad un accantonamento contabile.», con la sentenza n. 362/1^/2023, del 23/10/2023, depositata il 06/11/2023, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto i ricorsi riuniti e condannato in solido i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro.
9) Avverso tale pronuncia la società ed i soci hanno proposto un unico appello con il quale ribadiscono i motivi d'impugnazione esposti nei ricorsi introduttivi.
10) Le direzioni provinciali di Treviso e Udine dell'Agenzia delle Entrate si sono costituite con atti di controdeduzioni con i quali insistono per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11) Preliminarmente va rilevato che la difesa di parte contribuente richiama numerose sentenze della giurisdizione tributaria di primo e secondo grado, irrilevanti ai fini del presente giudizio, trattandosi di pronunce di merito e non di legittimità e comunque per non esserne stata nemmeno documentata la definitività.
12) L'appello della società contribuente è articolato in quattro motivi. 12.1) Con il primo motivo è dedotta l'illegittimità/nullità, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 105 comma 4 e 17 comma 1, lett. c), del Tuir, del rilievo concernente l'indebita deduzione dal reddito di costi per 30.000 euro. corrispondenti all'accantonamento della quota di indennità di trattamento di fine mandato riconosciuta ai soci amministratori - per la quota maturata nell'anno 2016 - nella parte in cui era stato ritenuto dirimente ai fini della deducibilità l'esistenza di un atto avente data certa antecedente all'inizio del rapporto e che quantificasse anche la misura dell'indennità di fine mandato.
12.1.1) Quale premessa all'illustrazione del motivo la difesa di parte contribuente deduce «l'erroneità dell'assunto laddove - disattendendo aprioristicamente il diverso ed argomentato orientamento espresso nella norma di comportamento n. 180/2011 emessa dall'AIDC (DOC.6.) – sposa integralmente la diversa tesi espressa dalla Giurisprudenza di legittimità con pronunciamenti “conformi” emessi, peraltro, solo a partire dall'anno 2018.»
Sul punto va ricordato che, nonostante l'uso del termine “norme”, quelle espresse dall'AIDC sono interpretazioni e indicazioni di prassi, autorevoli e qualificate, formulate da un'associazione di professionisti che esercitano plurime attività di assistenza contabile e tributaria tra le quali la rappresentanza dei contribuenti nel contenzioso tributario, in quanto tali, non derivando da provvedimenti legislativi e nemmeno da pronunce della Corte di legittimità, sono prive di rilevanza vincolante nell'ambito dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria.
Ne consegue la natura palesemente defatigatoria dei ripetuti richiami della difesa di parte contribuente alle
“norme di comportamento”.
12.1.2) Quanto al merito della contestazione, non è ravvisabile alcuna valida ragione per discostarsi dal condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale «... in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).» (Cass. 15966/2024, in senso conf. 18752/2014, 16787/2016).
12.1.3) Rispetto all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, va rilevato che sia nelle controdeduzioni in primo grado al ricorso R.G.R. 103/2023, che all'appello, per un evidente refuso l'Agenzia delle Entrate di
Treviso cita la sentenza della Corte di Cassazione 18572/2014, mentre il richiamo va riferito alla sentenza
18752/2014.
12.1.4) Nell'ambito della verifica è stato prodotto l'atto costitutivo della società in data 05/06/2012 nel quale l'accantonamento di un'indennità di fine mandato è solo prevista e non quantificata e un verbale di assemblea datato 30/11/2016, ma privo di data certa, con il quale è stato deliberato l'accantonamento dell'importo di
30.000 euro oggetto della contestazione dell'Amministrazione finanziaria.
I predetti atti non soddisfano i requisiti ritenuti necessari ai fini della deduzione dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione precedentemente citata.
Ne consegue che il recupero operato dall'Agenzia delle Entrate risulta legittimo e va confermato. 12.2) Con il secondo motivo è dedotta la presunta illegittimità/nullità/infondatezza, per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973 del rilievo afferente la contestata indeducibilità di componenti negativi ex adverso ritenuti non giustificati/non idoneamente documentati per 2.103 euro.
Pur insistendo sulla deducibilità di tale costo, la stessa società afferma «... di aver sollecitato, sia telefonicamente sia via mail la compagnia per ottenere la consegna di copia dei “giornali di cassa” ; solleciti che tuttavia non avevano avuto alcun riscontro.».
Premesso che non è stata fornita alcuna prova dei solleciti inviati alla compagnia assicuratrice, tale affermazione costituisce un'esplicita ammissione che l'asserito costo non risulta documentato, così come ritenuto dai primi giudici, il cui giudizio va confermato.
12.3) Con il terzo motivo è dedotta l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate per la sussistenza delle condizioni di incertezza di cui agli art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000 e dell'art. 8 del D. Lgs. n. 546/1992.
La necessità che il diritto all'indennità risulti «... da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ...» è stata introdotta nell'ordinamento tributario dal d.P.R. 917/1986, in vigore dal 01/01/1988 e la Risoluzione
211/E/2008 ha soltanto chiarito l'applicazione di una norma di legge, la cui conoscenza erga omnes deriva dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Come detto in precedenza, la società appellante è stata costituita il 05/06/2012, quindi in vigenza della norma in esame. Pertanto la tesi esposta dalla difesa di parte contribuente non è condivisibile.
12.4) Con il quarto motivo è dedotta l'illegittimità/nullità, per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.
Lgs. 471/1997, della irrogazione della sanzione nella parte in cui l'Ufficio contestava alla Società
l'insussistente irregolare tenuta della contabilità con conseguente erronea determinazione del cumulo giuridico.
12.4.1) Contrariamente a quanto eccepito nelle controdeduzioni all'appello, il motivo è stato dedotto nei medesimi termini anche nel ricorso introduttivo, pertanto non sussiste l'inammissibilità per novità in violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 dedotta dall'Agenzia delle Entrate.
12.4.2) Quanto al merito, va dato atto all'Agenzia delle Entrate che la società non ha documentato il costo di 2.103 euro recuperato a tassazione e tale omissione costituisce una violazione dell'obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili, idonea a giustificare l'irrogazione della relativa sanzione.
12.4.3) Sulla presunta “sproporzione” va rilevato che la sanzione è stata irrogata nella misura prevista dalle norme tributarie.
La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che al legislatore «... spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità cui si ispira l'attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, "sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza" (ex plurimis, sentenza n. 111 del 1997).» (Corte Cost. 201/2020)
Nell'eccezione formulata dalla difesa di parte contribuente non è ravvisabile l'ipotesi di "arbitrarietà" citata dai Giudici costituzionali, pertanto l'operato dell'Agenzia delle Entrate va confermato, anche in considerazione del fatto che all'esito della comparazione fra cumulo giuridico e cumulo materiale è stato applicato quest'ultimo, risultato più favorevole alla società contribuente.
13) Seppure proposto congiuntamente dalla società e dai soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2, l'appello non formula alcuna autonoma censura in ordine agli avvisi di accertamento con i quali è stato imputato per trasparenza il maggior reddito societario,. Pertanto, alla conferma dell'avviso di accertamento a carico della società consegue la conferma anche di quelli a carico dei soci.
14) Per le ragioni sovraesposte, va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
15) Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, del D.Lgs 546/1992, le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto le parti contribuenti, in solido, vanno condannate alle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa in 2000 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna in solido gli appellanti alle spese del grado che liquida in euro 2000 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente
CO RG, RE
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 302/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 362/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 1
e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X02RD01176 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01RD01686 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9010602214 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 507/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore degli appellanti si riporta a quanto in atti e insiste per l'accoglimneto dell'appello
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti dedotto e insiste per il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Per effetto della riunione disposta dalla corte di giustizia tributaria di primo grado la presente sentenza concerne i ricorsi introduttivi:
1.1) R.G.R. 103/2023, proposto dalla società “Ricorrente_3 snc” avverso l'avviso di accertamento n. T6X02RD01176, per IRAP annualità 2016.
1.2) R.G.R. 104/2023, proposto da Ricorrente_1 , avverso l'avviso di accertamento n. T6X01RD01686/2022, per IRPEF e contributi previdenziali annualità 2016.
1.3) R.G.R. 283/2023, proposto da Ricorrente_2, avverso l'avviso di accertamento n. TI9010602214/2022, per IRPEF e contributi previdenziali annualità 2016.
2) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: agli avvisi di accertamento impugnati, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
3) Con l'avviso di accertamento n. T6X02RD01176, per IRAP annualità 2016 (ricorso R.G.R. 103/2023), la direzione provinciale di Treviso dell'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società “Ricorrente_3 snc” l'indeducibilità dell'accantonamento per TFM di 30.000 euro, ex art. 105, comma 4, TUIR, data l'assenza di un atto deliberativo avente data certa antecedente all'inizio del rapporto e l'indeducibilità di componenti negativi pari a 2.103 euro ritenuti non documentati.
Conseguentemente, l'Ufficio ha: rettificato il reddito d'impresa, da imputare ai soci, da 71.563 a 103.666 euro e la base imponibile ai fini IRAP da 146.783 a 148.886 euro;
liquidato la maggiore imposta IRAP in 82 euro;
irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a 1.323,80 euro.
Richiamata l'attività istruttoria svolta a seguito della notificazione degli inviti notificati il 25/01/2022 e
21/07/2022 e l'esito dell'esame della documentazione prodotta dalla società, nella motivazione dell'avviso di accertamento, notificato sia al legale rappresentante della società (Ricorrente_1) che ad entrambi i soci (Ricorrente_1 e Ricorrente_2), l'Amministrazione finanziaria ha descritto dettagliatamente le ragioni del recupero tributario ed i criteri e modalità di calcolo adottati per determinare i maggiori imponibili e conseguenti imposte, sanzioni e interessi.
4) Trattandosi di società di persone, le direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale dei soci, hanno imputato il reddito ai fini delle imposte dirette pro- quota a Ricorrente_1 e Ricorrente_2, a ciascuno dei quali sono stati notificati gli avvisi di accertamento per il recupero delle maggiori imposte IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, contributi previdenziali e sanzioni.
4.1) Con l'avviso di accertamento T6X01RD01686/2022, per l'anno 2016 (ricorso R.G.R. 104/2023), la direzione provinciale di Treviso dell'Agenzia delle Entrate ha imputato al socio Ricorrente_1 un maggior reddito di partecipazione di 16.051,00 euro (32.103/100*50) e per l'effetto ha: rettificato il reddito di partecipazione da 32.534 a 48.585 euro e il reddito imponibile da 23.995 a 40.006 euro;
liquidato le maggiori imposte in 5.874 euro per IRPEF, 197 euro per addizionale regionale IRPEF, 132 euro per addizionale comunale IRPEF, oltre 3.746 euro per contributi previdenziali;
irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica di 5.582,70 euro.
4.2) Con l'avviso di accertamento TI9010602214/2022, per l'anno 2016 (ricorso R.G.R. 283/2023), la direzione provinciale di Udine dell'Agenzia delle Entrate ha imputato al socio Ricorrente_2 un maggior reddito di partecipazione di 16.052,00 euro (32.103/100*50) e per l'effetto ha: rettificato il reddito di partecipazione da 32.414 a 48.466 euro e il reddito imponibile da 25.035 a 41.087 euro;
liquidato le maggiori imposte in 6.293 euro per IRPEF, 197 euro per addizionale regionale IRPEF, oltre 3.746 euro per contributi previdenziali;
irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica di 5.841,00 euro.
4.3) Richiamato l'avviso di accertamento societario, già notificato ai soci, nelle motivazioni degli atti impositivi l'Amministrazione finanziaria ha descritto dettagliatamente le ragioni del recupero tributario ed i criteri e modalità di calcolo adottati per determinare i maggiori imponibili e conseguenti imposte, sanzioni e interessi. 5) Gli atti impositivi sono stati impugnati sotto plurimi profili, con tre ricorsi separati proposti alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso dalla società e dal socio Ricorrente_1 ed alla corte di Udine da Ricorrente_2.
6) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine ha rilevato la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra la società ed i soci. Pertanto, richiamato l'art. 39 c.p.c., con ordinanza n. 150/2023, del
09/06/2023 ha dichiarato la litispendenza, disposto la cancellazione della causa dal ruolo e fissato il termine del 30/06/2023 per la riassunzione della causa davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso.
7) In data 21/06/2023 il contribuente Ricorrente_2 ha notificato alle direzioni provinciali di Udine e Treviso dell'Agenzia delle Entrate l'atto di riassunzione della causa e si è costituito in giudizio avanti la corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso.
8) Pronunciando sui ricorsi riuniti, la corte di primo grado, dopo approfonditi richiami alle norme e giurisprudenza di legittimità in tema di accantonamento per TFM e relative incombenze probatorie, ha rilevato che «... Il verbale del 30/11/2016 sopra indicato non è atto – pacificamente – di data certa e quindi non vale a giustificare/consentire l'accantonamento della somma ivi indicata. Peraltro va osservato come dagli atti emerga come gli amministratori non abbiano mai percepito compensi ed allora non è configurabile nemmeno la previsione di accantonare somme per il TFM – che è un accessorio – atteso che manca il parametro di riferimento.»
Quanto al recupero di costi non documentati, i primi giudici hanno osservato che il rilievo «... è infondato, atteso che è sostanzialmente ammesso , anche dagli stessi ricorrenti, come alla somma di euro 2.103 – portata come costo – non corrisponda alcun documento».
Ritenuto insussistente anche un'eventuale ipotesi di incertezza sull'interpretazione della norma e sussistenza di buona fede da parte dei contribuente e «... pacifico in atti che la società non ha tenuto alcun documento quanto al rilievo sub 2) mentre ha tenuto irregolarmente la contabilità avendo proceduto in maniera non conforme a legge ad un accantonamento contabile.», con la sentenza n. 362/1^/2023, del 23/10/2023, depositata il 06/11/2023, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha respinto i ricorsi riuniti e condannato in solido i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro.
9) Avverso tale pronuncia la società ed i soci hanno proposto un unico appello con il quale ribadiscono i motivi d'impugnazione esposti nei ricorsi introduttivi.
10) Le direzioni provinciali di Treviso e Udine dell'Agenzia delle Entrate si sono costituite con atti di controdeduzioni con i quali insistono per la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11) Preliminarmente va rilevato che la difesa di parte contribuente richiama numerose sentenze della giurisdizione tributaria di primo e secondo grado, irrilevanti ai fini del presente giudizio, trattandosi di pronunce di merito e non di legittimità e comunque per non esserne stata nemmeno documentata la definitività.
12) L'appello della società contribuente è articolato in quattro motivi. 12.1) Con il primo motivo è dedotta l'illegittimità/nullità, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 105 comma 4 e 17 comma 1, lett. c), del Tuir, del rilievo concernente l'indebita deduzione dal reddito di costi per 30.000 euro. corrispondenti all'accantonamento della quota di indennità di trattamento di fine mandato riconosciuta ai soci amministratori - per la quota maturata nell'anno 2016 - nella parte in cui era stato ritenuto dirimente ai fini della deducibilità l'esistenza di un atto avente data certa antecedente all'inizio del rapporto e che quantificasse anche la misura dell'indennità di fine mandato.
12.1.1) Quale premessa all'illustrazione del motivo la difesa di parte contribuente deduce «l'erroneità dell'assunto laddove - disattendendo aprioristicamente il diverso ed argomentato orientamento espresso nella norma di comportamento n. 180/2011 emessa dall'AIDC (DOC.6.) – sposa integralmente la diversa tesi espressa dalla Giurisprudenza di legittimità con pronunciamenti “conformi” emessi, peraltro, solo a partire dall'anno 2018.»
Sul punto va ricordato che, nonostante l'uso del termine “norme”, quelle espresse dall'AIDC sono interpretazioni e indicazioni di prassi, autorevoli e qualificate, formulate da un'associazione di professionisti che esercitano plurime attività di assistenza contabile e tributaria tra le quali la rappresentanza dei contribuenti nel contenzioso tributario, in quanto tali, non derivando da provvedimenti legislativi e nemmeno da pronunce della Corte di legittimità, sono prive di rilevanza vincolante nell'ambito dell'attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria.
Ne consegue la natura palesemente defatigatoria dei ripetuti richiami della difesa di parte contribuente alle
“norme di comportamento”.
12.1.2) Quanto al merito della contestazione, non è ravvisabile alcuna valida ragione per discostarsi dal condivisibile orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale «... in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).» (Cass. 15966/2024, in senso conf. 18752/2014, 16787/2016).
12.1.3) Rispetto all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, va rilevato che sia nelle controdeduzioni in primo grado al ricorso R.G.R. 103/2023, che all'appello, per un evidente refuso l'Agenzia delle Entrate di
Treviso cita la sentenza della Corte di Cassazione 18572/2014, mentre il richiamo va riferito alla sentenza
18752/2014.
12.1.4) Nell'ambito della verifica è stato prodotto l'atto costitutivo della società in data 05/06/2012 nel quale l'accantonamento di un'indennità di fine mandato è solo prevista e non quantificata e un verbale di assemblea datato 30/11/2016, ma privo di data certa, con il quale è stato deliberato l'accantonamento dell'importo di
30.000 euro oggetto della contestazione dell'Amministrazione finanziaria.
I predetti atti non soddisfano i requisiti ritenuti necessari ai fini della deduzione dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione precedentemente citata.
Ne consegue che il recupero operato dall'Agenzia delle Entrate risulta legittimo e va confermato. 12.2) Con il secondo motivo è dedotta la presunta illegittimità/nullità/infondatezza, per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973 del rilievo afferente la contestata indeducibilità di componenti negativi ex adverso ritenuti non giustificati/non idoneamente documentati per 2.103 euro.
Pur insistendo sulla deducibilità di tale costo, la stessa società afferma «... di aver sollecitato, sia telefonicamente sia via mail la compagnia per ottenere la consegna di copia dei “giornali di cassa” ; solleciti che tuttavia non avevano avuto alcun riscontro.».
Premesso che non è stata fornita alcuna prova dei solleciti inviati alla compagnia assicuratrice, tale affermazione costituisce un'esplicita ammissione che l'asserito costo non risulta documentato, così come ritenuto dai primi giudici, il cui giudizio va confermato.
12.3) Con il terzo motivo è dedotta l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate per la sussistenza delle condizioni di incertezza di cui agli art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000 e dell'art. 8 del D. Lgs. n. 546/1992.
La necessità che il diritto all'indennità risulti «... da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ...» è stata introdotta nell'ordinamento tributario dal d.P.R. 917/1986, in vigore dal 01/01/1988 e la Risoluzione
211/E/2008 ha soltanto chiarito l'applicazione di una norma di legge, la cui conoscenza erga omnes deriva dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Come detto in precedenza, la società appellante è stata costituita il 05/06/2012, quindi in vigenza della norma in esame. Pertanto la tesi esposta dalla difesa di parte contribuente non è condivisibile.
12.4) Con il quarto motivo è dedotta l'illegittimità/nullità, per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.
Lgs. 471/1997, della irrogazione della sanzione nella parte in cui l'Ufficio contestava alla Società
l'insussistente irregolare tenuta della contabilità con conseguente erronea determinazione del cumulo giuridico.
12.4.1) Contrariamente a quanto eccepito nelle controdeduzioni all'appello, il motivo è stato dedotto nei medesimi termini anche nel ricorso introduttivo, pertanto non sussiste l'inammissibilità per novità in violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 dedotta dall'Agenzia delle Entrate.
12.4.2) Quanto al merito, va dato atto all'Agenzia delle Entrate che la società non ha documentato il costo di 2.103 euro recuperato a tassazione e tale omissione costituisce una violazione dell'obbligo di corretta tenuta delle scritture contabili, idonea a giustificare l'irrogazione della relativa sanzione.
12.4.3) Sulla presunta “sproporzione” va rilevato che la sanzione è stata irrogata nella misura prevista dalle norme tributarie.
La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che al legislatore «... spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità cui si ispira l'attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, "sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza" (ex plurimis, sentenza n. 111 del 1997).» (Corte Cost. 201/2020)
Nell'eccezione formulata dalla difesa di parte contribuente non è ravvisabile l'ipotesi di "arbitrarietà" citata dai Giudici costituzionali, pertanto l'operato dell'Agenzia delle Entrate va confermato, anche in considerazione del fatto che all'esito della comparazione fra cumulo giuridico e cumulo materiale è stato applicato quest'ultimo, risultato più favorevole alla società contribuente.
13) Seppure proposto congiuntamente dalla società e dai soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2, l'appello non formula alcuna autonoma censura in ordine agli avvisi di accertamento con i quali è stato imputato per trasparenza il maggior reddito societario,. Pertanto, alla conferma dell'avviso di accertamento a carico della società consegue la conferma anche di quelli a carico dei soci.
14) Per le ragioni sovraesposte, va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
15) Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, del D.Lgs 546/1992, le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto le parti contribuenti, in solido, vanno condannate alle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa in 2000 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna in solido gli appellanti alle spese del grado che liquida in euro 2000 oltre accessori di legge se dovuti.