Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03209/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3209 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Martinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso XXII Marzo 4;
contro
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
el provvedimento della Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione Nr. -OMISSIS- emesso in data 02.08.2022 e notificato alla ricorrente in data 08.08.2022 con il quale veniva rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro della Sig.ra -OMISSIS-, Sig. -OMISSIS-, in data 23.06.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. BE Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione Nr. -OMISSIS- emesso in data 02.08.2022 e notificato alla ricorrente in data 08.08.2022 con il quale veniva rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro della Sig.ra -OMISSIS-, Sig. -OMISSIS-, in data 23.06.2020, per mancanza di reddito del datore di lavoro, sollevando i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e
ingiustizia manifesta.
Secondo la ricorrente deve ritenersi che una non diligente presentazione della domanda di
emersione dal lavoro irregolare da parte del datore di lavoro, unico soggetto legittimato a
presentare la richiesta, non può certamente andare a danno del lavoratore che, dal canto suo,
possedeva tutti i requisiti per poter accedere alla procedura.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Il requisito che impone il possesso di un reddito minimo necessario in capo al datore di lavoro, normativamente imposto dall’art. 103 D.L. 34/2020, è del tutto ragionevole, in quanto diretto a garantire, nel rapporto di lavoro regolarizzando, l’effettiva possibilità di assolvimento di tutte le obbligazioni gravanti sul datore, ed è pertanto in linea con i principi costituzionali che disciplinano la materia, primo fra tutti il diritto del lavoratore a percepire, in termini effettivi e non solo nominali, una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Costituzione). In proposito, anche con riferimento alla piena legittimità della norma che demanda a un decreto interministeriale la fissazione specifica di tali limiti reddituali, si veda: Corte Costituzionale, 24 novembre 2023 n. 209.
Ne consegue che la tesi attorea secondo la quale il requisito del reddito del datore di lavoro è posta ad colorandum è infondata.
Tanto premesso, il rigetto impugnato risulta adeguatamente istruito e sufficientemente motivato dall’Amministrazione con riferimento alla riscontrata assenza del necessario requisito minimo reddituale in capo al datore di lavoro, elemento che costituisce un presupposto indefettibile per il positivo perfezionamento della procedura di emersione ai sensi art. 103 del D.L. 34 del 2020, come già affermato da questo Tribunale (TAR Campania, Napoli, VI, 9 dicembre 2022 n. 7676; ibidem 25 marzo 2022 n. 1981; 12 dicembre 2022 n. 7713) e confermato anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8006/2022). In difetto del minimo reddituale – la cui assenza non viene peraltro contestata nel ricorso introduttivo del presente giudizio – , la reiezione dell’istanza di emersione costituisce quindi un provvedimento vincolato per l’Amministrazione dell’Interno.
Anche accedendo all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’omesso versamento dei contributi (in mancanza di una previsione espressa analoga a quella dell’art. 5, commi 5 e 11-bis, del d.lgs. 109/2012 – al riguardo, cfr., al riguardo, Cons. Stato, III, n. 3422/2015; n. 2628/2016) e la mancanza di reddito del datore di lavoro non costituiscono elementi preclusivi dell’emersione, ma consentono soltanto di presumere fino a prova contraria la natura fittizia del rapporto dichiarato, nel caso in esame nessun elemento è stato prospettato e tanto meno dimostrato dall’appellante per comprovare di avere effettivamente svolto attività lavorativa nel periodo rilevante ai sensi della legge 102/2009.
3. In definitiva il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE ES OZ, Presidente
BE Di MA, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| BE Di MA | TE ES OZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.