Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2025, proposto da
Srd 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Floriana Isola e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Comune di Quartucciu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Albai, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via G. Pitzolo, 28;
UA BA Quartucciu, Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 4526 del 7.02.2025, con la quale il Comune di Quartucciu – Servizio
SUAPE ha comunicato che “il titolo abilitativo conseguito dalla società SRD1 s.r.l. […] è privo di
efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, della L.R. 20/2024” e, di conseguenza, che “è vietata la realizzazione di un impianto Fotovoltaico a terra di potenza pari a 2.503,9 kWp con relative opere di connessione nel terreno sito in Comune di Quartucciu, Strada Provinciale 16, distinto al Catasto Terreni al foglio 12, mappale 161”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusi, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 3169 del 3.02.2025 e la nota del Settore Gestione del Territorio del Comune di Quartucciu del 6.02.2025 richiamate nel provvedimento impugnato;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024, nonché di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. ee), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. ee);
- in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “ non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili” , nonché la “ possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Comune di Quartucciu;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. BE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la SRD 1 S.R.L. ha impugnato la nota prot. n. 4526 del 7.02.2025, con la quale il Comune di Quartucciu – Servizio SUAPE ha comunicato che “il titolo abilitativo conseguito dalla società SRD1 s.r.l. […] è privo di efficacia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, della L.R. 20/2024” e, di conseguenza, che “è vietata la realizzazione di un impianto Fotovoltaico a terra di potenza pari a 2.503,9 kWp con relative opere di connessione nel terreno sito in Comune di Quartucciu, Strada Provinciale 16, distinto al Catasto Terreni al foglio 12, mappale 161” , oltre agli atti correlati indicati in epigrafe.
2. Rappresenta la ricorrente di aver presentato, in data 2 febbraio 2024, allo sportello unico SUAPE del Comune di Quartucciu una dichiarazione autocertificativa unica all’art. 34, comma 1, lett. a) della L.R. n. 24/2016, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 2.503,9 kWp con relative opere di connessione, da ubicarsi in Comune di Quartucciu, Strada Provinciale 16, su terreno ricadente nella Zona Omogenea E “ Agricola” , OT “ E3” del Piano Urbanistico Comunale vigente.
3. Ad esito delle verifiche di merito sulla conformità dell’intervento, pervenivano i pareri favorevoli di tutti gli Enti interessati, sicché ai sensi dell’art. 10.2 delle Direttive SUAPE si formava il titolo abilitativo atteso che “ in caso di esito positivo delle verifiche non è dovuta alcuna comunicazione al SUAPE, anche nei casi in cui la norma settoriale preveda l’espressione di un parere o l’emissione di un provvedimento poiché ogni atto di assenso è sostituito dalla dichiarazione autocertificativa ed il titolo abilitativo è già pienamente valido ed efficace ”.
4. Sennonché, con la gravata nota del 7 febbraio 2025 il Comune resistente comunicava l’inefficacia del titolo abilitativo conseguito dalla Società in ragione della localizzazione del progetto in area agricola (i.e. zona urbanistica “ E”) qualificata come “ non idonea ” alla realizzazione di impianti fotovoltaici dall’Allegato A, lett. ee), della L.R. n. 20/2024, con conseguente applicabilità dell’art. 1, co. 5, della medesima Legge regionale, a tenore del quale “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E, e dai commi 9 e 11[...]” e “ i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati, già emanati, aventi ad oggetto impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia, salvo i provvedimenti riguardanti impianti che abbiano già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi […]”.
5. Avverso la determinazione impugnata è insorta parte ricorrente, proponendo gravame articolato in tre motivi.
5.1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce l’illegittimità derivata del provvedimento adottato dal UA del Comune di Quartucciu in ragione dell’affermata incostituzionalità della L.R. n. 20/2024, nella parte in cui dichiara l’inefficacia dei titoli abilitativi rilasciati per impianti da fonti rinnovabili ricadenti in aree qualificate come “ non idonee ”.
5.1.1. In primo luogo, la ricorrente assume che la legge regionale violerebbe l’art. 117 Cost., contrastando i principi fondamentali della materia dettati dal d.lgs. n. 387/2003, dal d.lgs. n. 199/2021 e dalle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010.
Il legislatore regionale avrebbe, nella fattispecie, esercitato un potere non attribuito, disciplinando con fonte legislativa l’individuazione delle aree non idonee, in violazione della riserva di pianificazione amministrativa e del procedimento istruttorio previsto dalla normativa statale.
5.1.2. La legge regionale sarebbe altresì illegittima nella parte in cui introdurrebbe un divieto aprioristico di realizzare impianti FER in aree “ non idonee ”, prevedendo l’inefficacia dei titoli già rilasciati e sovvertendo i principi fondamentali della materia, attuativi delle direttive comunitarie e del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili;
Inoltre, l’introduzione dell’avversata normativa regionale sottrarrebbe alla sede del procedimento amministrativo la valutazione concreta della compatibilità dell’impianto con l’area, impedendo la ponderazione caso per caso; il tutto in contrasto con i principi afferenti alla riserva di procedimento, alla proporzionalità, alla ragionevolezza e al buon andamento dell’azione amministrativa;
5.1.3. Ancora, la disciplina introdotta dal legislatore regionale avrebbe condotto all’individuazione di aree non idonee concretanti divieti assoluti anziché strumenti di programmazione flessibili, estendendo il divieto a quasi tutto il territorio regionale e così compromettendo gli obiettivi nazionali e comunitari in materia di energia rinnovabile.
Verrebbe, altresì, ignorata la procedura istruttoria prescritta dalle Linee Guida nazionali, secondo le quali l’individuazione delle aree non idonee non può configurarsi come divieto preliminare;
5.1.4. La norma in parola si porrebbe ulteriormente in contrasto con la disciplina statale e ministeriale, che riserva allo Stato la definizione dei criteri fondamentali per le aree idonee, introducendo una non consentita prevalenza assoluta alla non idoneità, andando ad incidere retroattivamente sui titoli già rilasciati, estendendo il divieto anche ad aree considerate idonee dalla normativa nazionale, inclusi terreni agricoli, in contrasto con art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021 e ignorando la compatibilità ex lege tra aree agricole e impianti FER, prevista dall’art. 12, co. 7, d.lgs. 387/2003 e dalle Linee Guida attuative. Inoltre, impedirebbe l’autorizzazione di impianti fotovoltaici a determinate distanze da impianti industriali, pur consentite dalla normativa statale, in violazione dei principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e degli obiettivi statali ed europei di sviluppo sostenibile.
5.1.5. La norma si porrebbe anche in contrasto con i principi costituzionali di tutela dell’ambiente e della libera iniziativa economica (artt. 9 e 41 Cost.), in quanto, sotto un primo profilo, sottrarrebbe alla valutazione del procedimento amministrativo la ponderazione caso per caso, violando i principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento e, dall’altro, inciderebbe sull’attività imprenditoriale già autorizzata, frustrando l’affidamento legittimo e la libertà economica.
Inoltre, introdurrebbe un divieto non necessario né proporzionato rispetto agli obiettivi dichiarati di tutela del territorio e protezione ambientale entrando in conflitto con le direttive europee 2001/77/CE, 2009/28/CE e con gli artt. 2, 3, 41 e 117 Cost., che tutelano legittimo affidamento, certezza del diritto e stabilità degli investimenti.
5.2. Con un secondo motivo di gravame, parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto derivante dall’applicazione di una norma regionale contrastante con il diritto dell’Unione Europea.
Il provvedimento gravato, pertanto, sarebbe illegittimo per violazione dell’obbligo di disapplicare norme interne incompatibili con quelle europee;
In particolare la norma in parola si porrebbe in contrasto con il diritto eurounitario che vieta divieti generali e indiscriminati, ostacolando il raggiungimento dei target vincolanti di energia rinnovabile (direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001/UE, 2023/2413/UE e Green Deal europeo) e frustrerebbe la semplificazione dei procedimenti, la certezza del diritto e il legittimo affidamento, impedendo l’individuazione rapida delle zone idonee e “zone di accelerazione” come previsto dalla Raccomandazione UE 2024/1343.
5.3. Con il terzo e ultimo motivo di gravame la società ricorrente assume che il D.M. 21 giugno 2024, nonché la L.R. n. 20/2024 adottata in sua richiamata conformità, presenterebbero plurimi profili di illegittimità.
5.3.1. La società osserva, in via preliminare, che, a differenza della L.R. n. 20/2024, il Decreto non contemplerebbe alcun divieto generale e aprioristico di autorizzare o realizzare impianti FER in aree “ non idonee ”, né disporrebbe l’inefficacia dei titoli già rilasciati.
Pertanto la legge regionale, sebbene si dichiari adottata in conformità a quanto previsto dal predetto Decreto, in realtà di porrebbe in contrasto frontale con la disciplina statale.
Ad ogni modo parte ricorrente impugna in via cautelativa il predetto Decreto laddove dovesse consentire alle Regioni di individuare con legge aree “ non idonee ”, contrastando l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, il quale riserverebbe alla legislazione statale la disciplina delle aree non idonee.
In secondo luogo, il Decreto si rivelerebbe illegittimo in relazione all’art. 7, co. 2, lett. c), nella parte in cui attribuirebbe alle Regioni la facoltà di derogare in peius alle aree idonee.
Il Decreto sarebbe illegittimo anche nella parte in cui dichiara direttamente la non idoneità di alcune aree, anziché limitarsi a dettare criteri uniformi per l’individuazione delle aree idonee, travalicando la delega normativa attribuita.
In particolare, la previsione di fasce di rispetto fino a 7 km dai beni sottoposti a tutela culturale e paesaggistica sarebbe incompatibile con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, che limita la valutazione delle aree idonee a criteri proporzionati, senza consentire dichiarazioni generali di non idoneità.
Infine, il Decreto viene impugnato laddove possa essere interpretato nel senso di vietare l’installazione di impianti FER nelle aree non idonee, in contrasto con i principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili, trasparenza, buon andamento, imparzialità e tutela del legittimo affidamento, già richiamati nei motivi precedenti.
6. Si sono costituite in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e il Comune di Quartucciu instando per la reiezione del gravame.
6.1. La difesa erariale, in particolare, ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR adito in favore del TAR Lazio in relazione all’impugnativa del D.M. 21 giugno 2024 e ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, non risultando impugnati atti ad essa riferibili.
7. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente rappresentava come, nelle more, fosse sopraggiunta la sentenza del 16.12.2025 della Corte Costituzionale n° 184 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., nonché per “ diretta violazione ” dei principi espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, evidenziando come la dichiarata inefficacia del titolo abilitativo conseguito dalla ricorrente si basasse proprio sul disposto dell’art. 1, comma 5, della predetta L.R. 20/2024 e insisteva per l’annullamento del gravato provvedimento adottato dal Suap del Comune di Quartucciu, atteso che l’impugnato provvedimento non era stato revocato e/o annullato in autotutela dall’Amministrazione e, pertanto, produceva ancora i propri effetti giuridici e, in via subordinata, instava per l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34 comma 3 cpa a fini risarcitori.
7.1. Per converso, il Comune di Quartucciu, instava per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse alla decisione.
8. La causa veniva discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 4 marzo 2026.
DIRITTO
1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale, secondo cui, essendo stato impugnato anche il D.M. 21 giugno 2024, la controversia dovrebbe essere devoluta alla competenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma.
1.1. L’eccezione non è fondata.
1.2. I provvedimenti impugnati si fondano esclusivamente sulla L.R. n. 20/2024 e non sul D.M. 21 giugno 2024, il quale non costituisce il parametro normativo posto a base dell’atto applicativo gravato. Il decreto ministeriale, pertanto, non rientra nel perimetro delle questioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione.
1.3. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva già conseguito il titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto; la sopravvenuta declaratoria di inefficacia dello stesso è conseguita unicamente all’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024 che ha introdotto una specifica previsione volta a neutralizzare gli effetti dei titoli già rilasciati in assenza di modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.
Le doglianze si concentrano prioritariamente su tale disciplina regionale e sul conseguente provvedimento applicativo. L’impugnazione del D.M. 21 giugno 2024 è stata proposta in via subordinata e cautelativa, quale atto generale presupposto, evocato al solo fine di prospettare l’illegittimità derivata della disciplina regionale per profili ulteriori, non incidenti sulla sorte dei titoli abilitativi già rilasciati; il Decreto Ministeriale, infatti, non reca alcuna disposizione direttamente riferibile alla fattispecie oggetto di causa.
1.4. L’autonomia delle due fonti è stata, peraltro, evidenziata anche dal T.A.R. per il Lazio (ord. n. 9164 del 13 maggio 2025), il quale ha rilevato che l’eventuale annullamento del D.M. 21 giugno 2024 sarebbe, in presenza della disciplina recata dalla L.R. n. 20/2024, privo di utilità per gli operatori, atteso che l’ostacolo deriverebbe comunque dalla legge regionale.
1.5. L’atto immediatamente e concretamente lesivo della posizione della ricorrente è, invece, il provvedimento del SUAPE del Comune di Quartucciu, con cui è stata dichiarata l’inefficacia del titolo abilitativo. Si tratta di atto puntuale e individuale, adottato da amministrazione avente sede nel territorio di questo Tribunale e produttivo di effetti limitati all’ambito regionale.
1.6. Deve, conseguentemente, affermarsi la competenza territoriale di questo Tribunale.
2. Risulta, per converso fondata l’eccezione sollevata dalla difesa erariale in merito al difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio.
2.1. Dagli atti di causa emerge, infatti, che parte ricorrente ha esteso il gravame al Decreto ministeriale 21 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 153 del 2 luglio 2024, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura e con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
La titolarità del potere amministrativo esercitato mediante l’adozione dell’atto impugnato è, dunque, imputabile ai predetti Dicasteri, che ne hanno curato l’emanazione nell’esercizio delle rispettive competenze istituzionali.
La legittimazione passiva nel giudizio amministrativo spetta all’amministrazione cui è giuridicamente riferibile l’atto impugnato, ossia al soggetto titolare del potere concretamente esercitato. Ne consegue che deve essere evocata in giudizio l’amministrazione che ha adottato l’atto o alla quale lo stesso è imputabile sotto il profilo funzionale.
2.2. Nel caso di specie, non risulta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia partecipato al procedimento di formazione dell’atto impugnato né che lo stesso sia ad essa imputabile sotto il profilo formale o sostanziale.
3. Passando al merito del gravame, questo si rivela fondato e meritevole di accoglimento.
3.1. Va, in primo luogo, evidenziato che, con la nota prot. 3169 del 31 gennaio 2025, il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS, inoltrava apposita comunicazione al SUAPE, BA SUAP Quartucciu con la quale rappresentava che “ in data 06.12.2024, con la pubblicazione sul B.U.R.A.S. n. 65 del 05.12.2024, è entrata in vigore la L.R. n. 20 recante “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (F.E.R.) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” che, tra l’altro all’art. 1 co. 5, prevede che “È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. (...) I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.” invitando lo Sportello Unico Comunale “ a verificare l’applicabilità, al progetto in epigrafe, della citata L.R. n. 20 del 05.12.2024”.
3.2. Nel gravato provvedimento prot. 4526 del 7 febbraio del 2025, il SUAP, riscontrato, sulla scorta della predetta comunicazione della RAS, che il terreno interessato dall’intervento ricadeva all’interno di aree qualificate come non idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici dall’Allegato A della L.R. 20/2024 e che nell’area progettuale non era “ stato effettuato alcun intervento di trasformazione… neanche le opere di accantieramento ”, così che non poteva dirsi integrata una “ modificazione irreversibile dello stato dei luoghi ”, come definita all’art. 1, comma 3, lett. w) della predetta L.R. 20/2024, dichiarava inefficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, della Legge regionale 20/2024 il titolo abilitativo conseguito dalla società ricorrente richiamando il disposto dell’art. 1, comma 2, che prevede: “ La presente legge (...) si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili (...) autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi”;
3.3. Appare circostanza pacifica, pertanto, che, anche alla luce dell’intervenuta acquisizione del titolo abilitativo all’esecuzione dell’intervento, il gravato provvedimento dichiarativo dell’inefficacia dello stesso discenda dall’applicazione della predetta sopravvenienza normativa rispetto alla quale si sono incentrate, sotto plurimi profili, le doglianze formulate dalla società ricorrente.
3.4. Come è noto, nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 20/2024.
3.4.1. La Corte ha osservato che “ Il risultato atteso dal legislatore sardo, (...), è quello di travolgere e rendere tamquam non essent, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si sono già attivati ” evidenziando, tuttavia, che “ la disposizione regionale impugnata trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025) ” e che tale disciplina si rivelava non coerente “ con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili ”.
3.4.2. Il Giudice delle Leggi, si premurava di precisare che “ La previsione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi quale unico limite alla retroattività integra anche la violazione del principio di ragionevolezza nonché della libertà di iniziativa economica privata (artt. 3 e 41 Cost.), tanto più che gli operatori, una volta completate positivamente le procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, hanno, di norma, sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi ”.
3.4.3. Nella decisione in parola veniva anche osservato (cfr. punto 6.3.2.) che “ La questione inerente al quarto periodo del comma 5 dell’art. 1 della legge regionale impugnata, là dove prevede che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee sono privi di efficacia, è fondata, oltre che in riferimento agli stessi parametri già individuati al punto che precede, anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., per violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di libertà di iniziativa economica, per le medesime ragioni indicate al punto 6.1.2.”
3.4.4. La Corte ha inoltre decretato l’illegittimità dell’art. 1 comma 5, primo periodo, della predetta legge, laddove introduceva un divieto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee rilevando che “ nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025)” ed ha pertanto censurato per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la disposizione introdotta dal legislatore regionale laddove “ prevede, al primo periodo, che la non idoneità corrisponda al divieto di installazione”.
3.5. Il sopra richiamato intervento della Corte ha, pertanto, eliminato il referente normativo sulla cui unica base poggiava il gravato provvedimento con il quale era stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia del titolo autorizzativo della ricorrente.
3.6. Tale circostanza trova, peraltro, conferma nella stessa posizione assunta dalla difesa delle Regione che, nelle memorie del 7.11.2025, ha evidenziato che “ Il sopra indicato provvedimento assurge ad atto applicativo diretto e vincolato della l.r. 20/2024, tant’è che tutte le censure ex adverso sviluppate riguardano l’asserita illegittimità costituzionale della medesima legge, sotto molteplici aspetti. Per la decisione del presente contenzioso occorre dunque attendere che su tale legge si esprima la Corte costituzionale, già investita sia in via principale (ricorso n. 8/2025; udienza 7 ottobre 2025) che in via incidentale dal TAR Lazio Roma e da Codesto TAR Sardegna.”
3.7. Alla luce di quanto sopra, va evidenziato che, per costante giurisprudenza, l’atto amministrativo adottato sulla base di una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima non è nullo né automaticamente caducato, ma annullabile.
Come affermato dal Consiglio di Stato, “ sul piano sostanziale, l'atto amministrativo adottato sulla base di una legge dichiarata incostituzionale è annullabile… La conseguenza sarà sempre l'annullabilità e non la nullità dell'atto anche nel caso in cui la norma dichiarata costituzionalmente illegittima sia l'unica attributiva del potere” (Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4624, principio ribadito da Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2024, n. 4998.)
3.8. La sentenza della Corte costituzionale, producendo effetti retroattivi sui rapporti pendenti, priva il provvedimento della sua base legale, ma non ne determina l’automatica caducazione. L’atto resta efficace sino a quando non venga rimosso in sede giurisdizionale ovvero ritirato in autotutela dall’Amministrazione.
3.9. Nel caso di specie, il provvedimento del SUAPE non è stato oggetto di ritiro in autotutela e continua a produrre effetti nella sfera giuridica della ricorrente. Sussiste, pertanto, un interesse attuale all’annullamento.
4. Ne consegue che il provvedimento impugnato, essendo fondato in via esclusiva sulla disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, risulta affetto da illegittimità derivata sopravvenuta e deve essere annullato.
4.1. L’accoglimento della domanda principale di annullamento assorbe, pertanto, la domanda subordinata di accertamento ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
5. La peculiarità della vicenda, connotata dall’intervento medio tempore della Corte costituzionale e dall’oggettiva complessità del quadro normativo, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio AI, Presidente FF
Gabriele Serra, Primo Referendario
BE NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE NT | Antonio AI |
IL SEGRETARIO