Sentenza 5 marzo 2015
Sentenza 21 dicembre 2015
Sentenza 3 maggio 2016
Accoglimento
Sentenza 26 luglio 2016
Rigetto
Sentenza 17 luglio 2023
Improcedibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/12/2025, n. 9939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9939 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09939/2025REG.PROV.COLL.
N. 05370/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5370 del 2015, proposto dalla società Morfini s.p.a., in concordato preventivo in continuità, in proprio e quale mandataria del r.t.i. Morfini S.p.A./Hidrochemical Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco e Vittorio Tarsia, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della società Ecologica s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede staccata di Lecce, Sezione I, n. 783 del 5 marzo 2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della società Ecologica s.p.a.;
Vista la nota del 19 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. CH TI e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con la memoria del 19 novembre 2025, la società appellante ha rappresentato che “ la ricorrente non ha più interesse alla decisione e pertanto deve ritenersi cessata la materia del contendere ”;
Considerato altresì che questo Consiglio di Stato, in più occasioni, ha chiarito che la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV 7 maggio 2015, n. 2317) (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227 e, più di recente, Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2024, n. 7606);
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato dall’appellante, non resta al Collegio, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo e riformulata la domanda proposta dalla società in termini di sopravvenuta carenza di interesse in applicazione dei principi di diritti evidenziati, che prendere atto di quanto sopra, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello, con compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto dell'andamento della controversia e della condotta delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC RT, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
CH TI, Consigliere, Estensore
UC Monteferrante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH TI | UC RT |
IL SEGRETARIO