Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 55
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inadempimento degli obblighi formali IVA

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'inadempimento degli obblighi formali da parte della società non avesse causato alcun danno all'erario.

  • Accolto
    Utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non avesse fornito sufficienti prove della fittizietà delle società fornitrici (Società_1 s.r.l. e Società_2) e della consapevolezza o conoscibilità di tale fittizietà da parte della società acquirente. In particolare, le dichiarazioni raccolte erano scarse, prive di riscontri e non sempre riferibili all'annualità oggetto di accertamento. La struttura delle società fornitrici, seppur modesta, appariva esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 55
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 55
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo