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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1788/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 221/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 20 e pubblicata il 18/11/2011
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030400674 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030400674 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030400674 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento nr. TVS030400674 notificato alla Ricorrente_1 S.P.A. ( d'ora in avanti semplicemente SICE) il 10/7/2010 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Barletta -Andria- Trani accertava induttivamente per l'anno 2005, maggior reddito di impresa pari ad euro 160.000,00 ( a fronte di quello dichiarato di euro 86.016,00 ) determinando le maggiori imposte ( Ires euro 24.415,00; Irap euro 3.145,00 ed Iva per euro 19.451,00 ) ed applicando le relative sanzioni. Con lo stesso atto l'Ufficio procedeva al recupero dell'Iva per euro 9.014,64 ritenuta indetraibile.
Il ricorso allo strumento dell'accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 si fondava sul giudizio di assoluta inattendibilità delle scritture contabili , conseguente all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
L'Ufficio recepiva, sul punto, le conclusioni della Guardia di Finanza della Compagnia di Barletta espresse nel relativo p.v.c. nel quale veniva specificato che la società aveva utilizzato nell'anno 2005 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società Società_1 s.r.l. con sede in Luogo_1 per euro 89.106,78 ( oltre Iva per euro 8.106,78) e I.M.A. con sede in Genova per ammontare di euro 9.886,85
( oltre Iva per euro 988,69).
Si contestava pertanto alla società di avere beneficiato, per effetto dell'annotazione delle fatture, della detrazione di Iva per euro 9.095,47.
Analogo accertamento veniva notificato alla società anche per l'esercizio 2007. Esso tuttavia non riguarda il presente giudizio.
La società impugnava l'avviso di accertamento, con ricorso che veniva iscritto al nr. 4963/10 R.G.R.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari con sentenza nr. 221/20/11 del 17/11/2011 depositata il
18/11/2011 rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1027,12.
Avverso la sentenza, la Ricorrente_1 proponeva appello che veniva iscritto al nr. 1754/12 R.G.A.
Con sentenza nr. 59/11/2023 la Commissione Tributaria Regionale di Bari accoglieva il gravame riformando la sentenza appellata ed annullando l'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 733/2021 del 03/11/2020 depositata il 19/01/2021, accogliendo il 2° e 3° motivo di ricorso, cassava con rinvio la sentenza nr. 59/11/2023.
Occorre aggiungere che una situazione corrispondente a quella oggetto del presente giudizio si è riproposta anche per l'annualità 2007 ( oggetto di diverso avviso di accertamento e separato giudizio ) la quale ha avuto tuttavia esito differente avendo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17520 del 09/3/2021 depositata il 18/6/2021, rigettato il ricorso dell'Ufficio e confermato la sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale nr. 58/11/2013 aveva annullato l'atto impositivo.
La Corte di Cassazione, con riferimento al presente giudizio, rilevava che con la citata sentenza nr. 59/11/2023 la Commissione Tributaria Regionale:
a)al fine di escludere la fittizietà del fornitore, aveva attribuito rilievo all'affettivo pagamento delle fatture il quale, oltre ad essere un elemento facilmente falsificabile, non assume significato in relazione ad operazioni inesistenti dal punto di vista soggettivo;
b)aveva attribuito rilievo al fatto che non fosse provata la conoscenza della frode o addirittura la partecipazione, quando invece era sufficiente verificare se la società avesse potuto avvedersi della frode, usando l'ordinaria diligenza;
c)non aveva valutato la sussistenza di tutti gli indici sintomatici dell'oggettiva fittizietà dei fornitori emergenti dall'avviso di accertamento e dai processi verbali ai quali lo stesso faceva riferimento.
Con atto di riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 63 del D. L.vo 546/92 la SICE rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, non mancando di far rilevare che sull'identica controversia per l'anno 2017 la Corte di Cassazione era pervenuta a conclusioni opposte, chiedeva di annullare l'avviso di accertamento n. TVS030400674 per l'anno 2005, condannando la controparte alla rifusione delle spese di lite, anche relative al giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Barletta -Andria- Trani, con atto di controdeduzioni, nell'escludere ogni possibile estensione al presente giudizio di statuizioni relative ad altra annualità, chiedeva di rigettare l'atto di appello proposto dalla società, con condanna alle spese.
All'udienza odierna, nella quale i difensori delle parti, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, riguardante la ripresa a tassazione con la quale l'Ufficio aveva contestato alla società di avere omesso di provvedere agli adempimenti contabili previsti dalla normativa Iva comunitaria ed, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 46 co. 1 e 47 del D.L.
331/1993 in relazione alle operazioni di acquisti intracomunitari di cui alle fatture emesse da operatore residente in [...].
La S.C. nell' ordinanza nr. 733/2021 del 03/11/2020 ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dall'Agenzia delle Entrate, l'inadempimento degli obblighi formali da parte della società non aveva determinato alcun danno all'erario.
2.Con riferimento al secondo aspetto ( utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) , ritiene questa Corte che sussistano le ragioni per l'accoglimento dell'appello proposto dalla società.
L'Agenzia delle Entrate ha affidato la prova dell'interposizione delle società Società_1 s.r.l. ed Società_2
ad alcune risultanze delle indagini penali che hanno interessato entrambi gli enti.
Nessuna delle parti in causa ha ritenuto di fornire a questa Corte indicazioni in ordine all'esito dei relativi procedimenti penali, sebbene il lungo tempo trascorso lasci ragionevolmente supporre che per essi siano intervenute sentenze oramai definitive.
In ogni caso, questa Corte non ritiene sussistenti indizi per ritenere che la Società_1 s.r.l. ed ISocietà_2
fossero società interposte, inserite in un più ampio contesto di frode, né che dalla documentazione prodotta agli atti di causa possa essere in qualche modo essere provata l'esistenza di una “ associazione a delinquere tra commercianti all'ingrosso di carne finalizzata alla commissione di frodi fiscali ( frodi carosello), truffe continuate ed aggravate volte ad evadere il pagamento dell'I.V.A. e delle imposte dirette attraverso l'emissione o l'utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della Società_1 s.r.l. inerente somme fatte confluire sulla “Società_2, riconducibili ad Iva non versata all'Erario” ( pag. 8/23 dell'avviso di accertamento).
In particolare Nominativo_2 ( legale rappresentante della “ Società_1 s.r.l. “ ha dichiarato di essere mero prestanome di uno dei fratelli Nominativo_3 amministratore di fatto della società unitamente alla moglie. Il Nominativo_2 ha riferito in termini molto sommari che i reali amministratori di fatto acquistavano carne dall'estero ritraendo profitto, che veniva poi ripartito tra i vari partecipanti alle operazioni fraudolente, conseguente al mancato pagamento dell'Iva di importazione.
Si tratta di elementi scarni, sommariamente riferiti e privi dei minimi riscontri necessari per verificare l' attendibilità al dichiarante.
Peraltro gli elementi addotti appaiono sufficienti a dimostrare che il Nominativo_2 era amministratore di facciata, ovvero “ testa di legno “ al servizio di Nominativo_3 ma non anche che la società sia pure formalmente amministrata da costui fosse inserita nel meccanismo della frode carosello.
Anche l'ipotesi della distrazione di beni fallimentari è priva di minimi riscontri documentali, non essendovi in atti neppure la dichiarazione di fallimento.
In conclusione, non avendo l'Ufficio provato che la società interposta Società_1 s.r.l. era priva di dotazione di personale ( elemento facilmente verificabile attraverso interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria o dell'Inps )
e strumentale ( non sono stati acquisiti i bilanci, non sono state effettuate visure presso i Società_2 ed al P.R. A. né risultano effettuati sopralluoghi presso le sedi aziendali volti a verificare l'avvenuto allestimento di una sede operativa e dunque l'esistenza effettiva e non solo cartolare della società ) difetta il presupposto dal quale dedurre la mancanza di buona fede dell'acquirente.
Deve pertanto ritenersi che l'amministrazione finanziaria non abbia assolto all'onere di provare la fittizietà del fornitore nonché che l'acquirente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo della sostanziale inesistenza del contraente.
La Società_2 , altra società presso la quale la Ricorrente_1 si era rifornita nel 2005, secondo quanto si desume dall'estratto del p.v.c. notificato alla Ricorrente_1 e prodotto agli atti di causa, era invece amministrata da tale De Nominativo_4. La società, a sua volta, si riforniva di carne dai fratelli Nominativo_3.
Il p.v.c. non fornisce chiarezza in ordine alle vicissitudini della società in quanto vi si riferisce della IMA- Società_4 s.r.l. costituita il 19/02/1996 e cancellata il 28/6/2007 per trasferimento a Genova alla Indirizzo_1.
Si riferisce inoltre di società che parrebbe diversa nella denominazione ( Società_1
) e nella data di costituzione ( 04/01/1989 ) che ha tuttavia lo stesso numero di partita Iva/codice fiscale della Società_1 ( P.IVA_2 ) oltre che il medesimo indirizzo.
Non vi è neanche certezza che il Nominativo_4 fosse prestanome di altri, in particolare dei Nominativo_3
La collaboratrice Nominativo_5 ha riferito infatti che il Nominativo_4 partecipava alla gestione della società, tanto che le corrispondeva la retribuzione e le impartiva direttive precisando tuttavia che all'amministrazione partecipava anche il Nominativo_3
Anche in questo caso deve tuttavia osservarsi che l'eventuale presenza di un prestanome come amministratore non permette di dedurre automaticamente la fittizietà dell'ente amministrato.
Nel p.v.c. ( foglio 14 ) si conclude che la società ISocietà_1. non ha strutture e mezzi idonei per la commercializzazione all'ingrosso , essendo stata rilevata una assai limitata capacità operativa non in grado di supportare l'elevata mole di operazioni che cartolarmente sono state effettuate, disponendo esclusivamente di un piccolo ufficio con piccola cella frigorifero e di un furgone adatto per piccoli carichi.
Ebbene, sulla base delle stesse valutazioni operate dalla Guardia di Finanza, può pervenirsi alla conclusione che una struttura imprenditoriale modesta, con un amministratore che partecipava alla gestione ed una dipendente che si occupava dell'amministrazione sulla base delle indicazioni del primo, con locali e mezzi, certamente era sussistente.
Occorre aggiungere che nel 2005 ( annualità che in questa sede interessa ed alla quale va dunque limitato l'esame ) la Ricorrente_1 aveva effettuato presso la Società_1. acquisti certamente modesti, per imponibile di euro 9.886,85 del tutto compatibili con le ridotta, ma tutt'altro che inesistente, dimensione aziendale.
Nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione si annette rilievo anche al numero, alla qualità ed alla durata della prestazione ed, a questo proposito, non si può non rilevare che, nel 2005, il rapporto con la Società_1 è stato limitato a due fatture emesse nello stesso giorno ( così che può fondatamente ritenersi che si tratti di una sola fornitura ) le quali confermano la sporadicità del rapporto commerciale.
Più rilevanti e ripetuti sono stati i rapporti commerciali con la Società_1 ( 15 fatture per imponibile di euro 81.607,62 ) ma con riguardo a quest'ultima società, come anticipato, occorre rilevare che il p.v.c. - sulla cui base poggia l'avviso di accertamento – contiene elementi estremamente vaghi e contraddittori, tal da far ritenere che l'Ufficio non abbia – come era suo onere ed al di là dell'equivoco contesto commerciale che traspare - adeguatamente dimostrato, anche solo a livello indiziario, la fittizietà del fornitore ed il fatto che l'acquirente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, di tale fittizietà.
Il frammentario contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone sentite nell'ambito delle indagini penali e riportate nel p.v.c. non permette neppure di collocare temporalmente gli episodi narrati ed accertare, dunque, se le circostanze riferite riguardassero l'anno 2005.
Per le esposte ragioni l'appello va accolto, con riforma della sentenza di primo grado, annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e compensazione delle spese , in considerazione della natura della decisione e della oggettiva ambiguità del quadro complessivamente emerso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1788/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 221/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 20 e pubblicata il 18/11/2011
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030400674 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030400674 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030400674 IRAP 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento nr. TVS030400674 notificato alla Ricorrente_1 S.P.A. ( d'ora in avanti semplicemente SICE) il 10/7/2010 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Barletta -Andria- Trani accertava induttivamente per l'anno 2005, maggior reddito di impresa pari ad euro 160.000,00 ( a fronte di quello dichiarato di euro 86.016,00 ) determinando le maggiori imposte ( Ires euro 24.415,00; Irap euro 3.145,00 ed Iva per euro 19.451,00 ) ed applicando le relative sanzioni. Con lo stesso atto l'Ufficio procedeva al recupero dell'Iva per euro 9.014,64 ritenuta indetraibile.
Il ricorso allo strumento dell'accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 si fondava sul giudizio di assoluta inattendibilità delle scritture contabili , conseguente all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
L'Ufficio recepiva, sul punto, le conclusioni della Guardia di Finanza della Compagnia di Barletta espresse nel relativo p.v.c. nel quale veniva specificato che la società aveva utilizzato nell'anno 2005 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalle società Società_1 s.r.l. con sede in Luogo_1 per euro 89.106,78 ( oltre Iva per euro 8.106,78) e I.M.A. con sede in Genova per ammontare di euro 9.886,85
( oltre Iva per euro 988,69).
Si contestava pertanto alla società di avere beneficiato, per effetto dell'annotazione delle fatture, della detrazione di Iva per euro 9.095,47.
Analogo accertamento veniva notificato alla società anche per l'esercizio 2007. Esso tuttavia non riguarda il presente giudizio.
La società impugnava l'avviso di accertamento, con ricorso che veniva iscritto al nr. 4963/10 R.G.R.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari con sentenza nr. 221/20/11 del 17/11/2011 depositata il
18/11/2011 rigettava il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1027,12.
Avverso la sentenza, la Ricorrente_1 proponeva appello che veniva iscritto al nr. 1754/12 R.G.A.
Con sentenza nr. 59/11/2023 la Commissione Tributaria Regionale di Bari accoglieva il gravame riformando la sentenza appellata ed annullando l'avviso di accertamento impugnato.
L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, con ordinanza nr. 733/2021 del 03/11/2020 depositata il 19/01/2021, accogliendo il 2° e 3° motivo di ricorso, cassava con rinvio la sentenza nr. 59/11/2023.
Occorre aggiungere che una situazione corrispondente a quella oggetto del presente giudizio si è riproposta anche per l'annualità 2007 ( oggetto di diverso avviso di accertamento e separato giudizio ) la quale ha avuto tuttavia esito differente avendo la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17520 del 09/3/2021 depositata il 18/6/2021, rigettato il ricorso dell'Ufficio e confermato la sentenza con la quale la Commissione Tributaria
Regionale nr. 58/11/2013 aveva annullato l'atto impositivo.
La Corte di Cassazione, con riferimento al presente giudizio, rilevava che con la citata sentenza nr. 59/11/2023 la Commissione Tributaria Regionale:
a)al fine di escludere la fittizietà del fornitore, aveva attribuito rilievo all'affettivo pagamento delle fatture il quale, oltre ad essere un elemento facilmente falsificabile, non assume significato in relazione ad operazioni inesistenti dal punto di vista soggettivo;
b)aveva attribuito rilievo al fatto che non fosse provata la conoscenza della frode o addirittura la partecipazione, quando invece era sufficiente verificare se la società avesse potuto avvedersi della frode, usando l'ordinaria diligenza;
c)non aveva valutato la sussistenza di tutti gli indici sintomatici dell'oggettiva fittizietà dei fornitori emergenti dall'avviso di accertamento e dai processi verbali ai quali lo stesso faceva riferimento.
Con atto di riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 63 del D. L.vo 546/92 la SICE rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, non mancando di far rilevare che sull'identica controversia per l'anno 2017 la Corte di Cassazione era pervenuta a conclusioni opposte, chiedeva di annullare l'avviso di accertamento n. TVS030400674 per l'anno 2005, condannando la controparte alla rifusione delle spese di lite, anche relative al giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Barletta -Andria- Trani, con atto di controdeduzioni, nell'escludere ogni possibile estensione al presente giudizio di statuizioni relative ad altra annualità, chiedeva di rigettare l'atto di appello proposto dalla società, con condanna alle spese.
All'udienza odierna, nella quale i difensori delle parti, nel riportarsi integralmente ai propri atti e scritti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, l'appello veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, riguardante la ripresa a tassazione con la quale l'Ufficio aveva contestato alla società di avere omesso di provvedere agli adempimenti contabili previsti dalla normativa Iva comunitaria ed, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 46 co. 1 e 47 del D.L.
331/1993 in relazione alle operazioni di acquisti intracomunitari di cui alle fatture emesse da operatore residente in [...].
La S.C. nell' ordinanza nr. 733/2021 del 03/11/2020 ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dall'Agenzia delle Entrate, l'inadempimento degli obblighi formali da parte della società non aveva determinato alcun danno all'erario.
2.Con riferimento al secondo aspetto ( utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) , ritiene questa Corte che sussistano le ragioni per l'accoglimento dell'appello proposto dalla società.
L'Agenzia delle Entrate ha affidato la prova dell'interposizione delle società Società_1 s.r.l. ed Società_2
ad alcune risultanze delle indagini penali che hanno interessato entrambi gli enti.
Nessuna delle parti in causa ha ritenuto di fornire a questa Corte indicazioni in ordine all'esito dei relativi procedimenti penali, sebbene il lungo tempo trascorso lasci ragionevolmente supporre che per essi siano intervenute sentenze oramai definitive.
In ogni caso, questa Corte non ritiene sussistenti indizi per ritenere che la Società_1 s.r.l. ed ISocietà_2
fossero società interposte, inserite in un più ampio contesto di frode, né che dalla documentazione prodotta agli atti di causa possa essere in qualche modo essere provata l'esistenza di una “ associazione a delinquere tra commercianti all'ingrosso di carne finalizzata alla commissione di frodi fiscali ( frodi carosello), truffe continuate ed aggravate volte ad evadere il pagamento dell'I.V.A. e delle imposte dirette attraverso l'emissione o l'utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della Società_1 s.r.l. inerente somme fatte confluire sulla “Società_2, riconducibili ad Iva non versata all'Erario” ( pag. 8/23 dell'avviso di accertamento).
In particolare Nominativo_2 ( legale rappresentante della “ Società_1 s.r.l. “ ha dichiarato di essere mero prestanome di uno dei fratelli Nominativo_3 amministratore di fatto della società unitamente alla moglie. Il Nominativo_2 ha riferito in termini molto sommari che i reali amministratori di fatto acquistavano carne dall'estero ritraendo profitto, che veniva poi ripartito tra i vari partecipanti alle operazioni fraudolente, conseguente al mancato pagamento dell'Iva di importazione.
Si tratta di elementi scarni, sommariamente riferiti e privi dei minimi riscontri necessari per verificare l' attendibilità al dichiarante.
Peraltro gli elementi addotti appaiono sufficienti a dimostrare che il Nominativo_2 era amministratore di facciata, ovvero “ testa di legno “ al servizio di Nominativo_3 ma non anche che la società sia pure formalmente amministrata da costui fosse inserita nel meccanismo della frode carosello.
Anche l'ipotesi della distrazione di beni fallimentari è priva di minimi riscontri documentali, non essendovi in atti neppure la dichiarazione di fallimento.
In conclusione, non avendo l'Ufficio provato che la società interposta Società_1 s.r.l. era priva di dotazione di personale ( elemento facilmente verificabile attraverso interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria o dell'Inps )
e strumentale ( non sono stati acquisiti i bilanci, non sono state effettuate visure presso i Società_2 ed al P.R. A. né risultano effettuati sopralluoghi presso le sedi aziendali volti a verificare l'avvenuto allestimento di una sede operativa e dunque l'esistenza effettiva e non solo cartolare della società ) difetta il presupposto dal quale dedurre la mancanza di buona fede dell'acquirente.
Deve pertanto ritenersi che l'amministrazione finanziaria non abbia assolto all'onere di provare la fittizietà del fornitore nonché che l'acquirente era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo della sostanziale inesistenza del contraente.
La Società_2 , altra società presso la quale la Ricorrente_1 si era rifornita nel 2005, secondo quanto si desume dall'estratto del p.v.c. notificato alla Ricorrente_1 e prodotto agli atti di causa, era invece amministrata da tale De Nominativo_4. La società, a sua volta, si riforniva di carne dai fratelli Nominativo_3.
Il p.v.c. non fornisce chiarezza in ordine alle vicissitudini della società in quanto vi si riferisce della IMA- Società_4 s.r.l. costituita il 19/02/1996 e cancellata il 28/6/2007 per trasferimento a Genova alla Indirizzo_1.
Si riferisce inoltre di società che parrebbe diversa nella denominazione ( Società_1
) e nella data di costituzione ( 04/01/1989 ) che ha tuttavia lo stesso numero di partita Iva/codice fiscale della Società_1 ( P.IVA_2 ) oltre che il medesimo indirizzo.
Non vi è neanche certezza che il Nominativo_4 fosse prestanome di altri, in particolare dei Nominativo_3
La collaboratrice Nominativo_5 ha riferito infatti che il Nominativo_4 partecipava alla gestione della società, tanto che le corrispondeva la retribuzione e le impartiva direttive precisando tuttavia che all'amministrazione partecipava anche il Nominativo_3
Anche in questo caso deve tuttavia osservarsi che l'eventuale presenza di un prestanome come amministratore non permette di dedurre automaticamente la fittizietà dell'ente amministrato.
Nel p.v.c. ( foglio 14 ) si conclude che la società ISocietà_1. non ha strutture e mezzi idonei per la commercializzazione all'ingrosso , essendo stata rilevata una assai limitata capacità operativa non in grado di supportare l'elevata mole di operazioni che cartolarmente sono state effettuate, disponendo esclusivamente di un piccolo ufficio con piccola cella frigorifero e di un furgone adatto per piccoli carichi.
Ebbene, sulla base delle stesse valutazioni operate dalla Guardia di Finanza, può pervenirsi alla conclusione che una struttura imprenditoriale modesta, con un amministratore che partecipava alla gestione ed una dipendente che si occupava dell'amministrazione sulla base delle indicazioni del primo, con locali e mezzi, certamente era sussistente.
Occorre aggiungere che nel 2005 ( annualità che in questa sede interessa ed alla quale va dunque limitato l'esame ) la Ricorrente_1 aveva effettuato presso la Società_1. acquisti certamente modesti, per imponibile di euro 9.886,85 del tutto compatibili con le ridotta, ma tutt'altro che inesistente, dimensione aziendale.
Nell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione si annette rilievo anche al numero, alla qualità ed alla durata della prestazione ed, a questo proposito, non si può non rilevare che, nel 2005, il rapporto con la Società_1 è stato limitato a due fatture emesse nello stesso giorno ( così che può fondatamente ritenersi che si tratti di una sola fornitura ) le quali confermano la sporadicità del rapporto commerciale.
Più rilevanti e ripetuti sono stati i rapporti commerciali con la Società_1 ( 15 fatture per imponibile di euro 81.607,62 ) ma con riguardo a quest'ultima società, come anticipato, occorre rilevare che il p.v.c. - sulla cui base poggia l'avviso di accertamento – contiene elementi estremamente vaghi e contraddittori, tal da far ritenere che l'Ufficio non abbia – come era suo onere ed al di là dell'equivoco contesto commerciale che traspare - adeguatamente dimostrato, anche solo a livello indiziario, la fittizietà del fornitore ed il fatto che l'acquirente fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo, di tale fittizietà.
Il frammentario contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone sentite nell'ambito delle indagini penali e riportate nel p.v.c. non permette neppure di collocare temporalmente gli episodi narrati ed accertare, dunque, se le circostanze riferite riguardassero l'anno 2005.
Per le esposte ragioni l'appello va accolto, con riforma della sentenza di primo grado, annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e compensazione delle spese , in considerazione della natura della decisione e della oggettiva ambiguità del quadro complessivamente emerso.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Spese compensate.