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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN LU, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2715/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio Di Bonifica ON AN - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 22384683 CONSORZI 2018
- INGIUNZIONE PAG n. 22384683 CONTR. CONSORZI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: - nel merito, accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 22384683 oggi impugnato e l'illegittimità delle pretese degli enti creditori, con effetto ex tunc, in ragione della rinuncia all'eredità; - dichiarare, in ogni caso, la prescrizione dei tributi, per decorso del termine quinquennale;
- condannare le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, con responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto già a conoscenza dell'intervenuta rinuncia all'eredità.
Resistente: In via principale, Respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto. In via subordinata, Nella denegata ipotesi di annullamento dell'atto opposto per vizi formali, comunque pronunciarsi (Cfr da ultima Cass. 12674/2016) sulla pretesa creditoria, accertando la sussistenza del credito e, per l'effetto, condannando la ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata, Per il solo denegato caso di accoglimento parziale del ricorso per vizi inerenti al merito della pretesa creditoria;
rideterminare il quantum debeatur, condannando e comunque dichiarare tenuta la ricorrente al pagamento della somma che il Giudice avrà ritenuto essere certa liquida ed esigibile. In via di estremo subordine, Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad
Area S.r.l., accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area S.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 22384683, relativa ai contributi consortili per le annualità 2016 e 2018 e notificatale in qualità di erede di Nominativo_3, chiedendone l'annullamento.
Parte ricorrente, a sostegno della sua pretesa, ha dedotto l'infondatezza della pretesa per avere ella rinunciato all'eredità di Nominativo_3, già proprietaria dei terreni cui si riferivano i contributi consortili, giusta atto notarile del 18 settembre 2019.
1.2. Si è costituita in giudizio Area s.r.l., che ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
Il Consorzio di Bonifica non si è costituito.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato. Risulta in atti la rinuncia della odierna ricorrente all'eredità di Nominativo_3, alla quale risultavano intestati gli immobili ai quali si riferiscono i contributi consortili oggetto di lite (cfr. dichiarazione di rinuncia all'eredità datata 18 settembre 2019, per notar Nominativo_4, rep. 15020, racc. 11201). Al riguardo, giova rammentare che, secondo la Suprema Corte, “poiché la responsabilità per i debiti tributari del “de cuius” presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti” (Cass. civ.
19 dicembre 2022 n. 37064).
Ne consegue l'irrilevanza, ai fini dell'efficacia anche retroattiva della rinunzia all'eredità della ricorrente, della mancata impugnazione precedenti atti esattoriali notificati ad opera dell'agente della riscossione e la loro, pur dedotta da parte resistente.
Vale peraltro osservare che, dei due atti che secondo l'agente della riscossione sarebbero stati notificati alla ricorrente e da essa mai impugnati, il primo, in quanto mero invito al pagamento spontaneo, non rientra tra quelli soggetti ad impugnazione, potendo quindi non essere impugnato senza che dalla mancata sua impugnazione discenda una cristallizzazione della pretesa tributaria;
il secondo, un avviso di accertamento,
è stato prodotto senza alcuna documentazione che ne attestasse la rituale notificazione.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto stante la rinuncia all'eredità posta in essere dalla ricorrente e, conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato.
La domanda di condanna per lite temeraria deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Il giudicante non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa.
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare
(Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 463,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA, per compensi professionali.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
Dott. Luca Nania
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN LU, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2715/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Consorzio Di Bonifica ON AN - 97059050795
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 22384683 CONSORZI 2018
- INGIUNZIONE PAG n. 22384683 CONTR. CONSORZI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: - nel merito, accogliere il presente ricorso per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 22384683 oggi impugnato e l'illegittimità delle pretese degli enti creditori, con effetto ex tunc, in ragione della rinuncia all'eredità; - dichiarare, in ogni caso, la prescrizione dei tributi, per decorso del termine quinquennale;
- condannare le parti opposte, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, con responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto già a conoscenza dell'intervenuta rinuncia all'eredità.
Resistente: In via principale, Respingere le domande ex adverso formulate tutte e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto del provvedimento opposto. In via subordinata, Nella denegata ipotesi di annullamento dell'atto opposto per vizi formali, comunque pronunciarsi (Cfr da ultima Cass. 12674/2016) sulla pretesa creditoria, accertando la sussistenza del credito e, per l'effetto, condannando la ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto. In via ulteriormente subordinata, Per il solo denegato caso di accoglimento parziale del ricorso per vizi inerenti al merito della pretesa creditoria;
rideterminare il quantum debeatur, condannando e comunque dichiarare tenuta la ricorrente al pagamento della somma che il Giudice avrà ritenuto essere certa liquida ed esigibile. In via di estremo subordine, Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze ex adverso proposte relativamente a vizi e/o attività non riferibili ad
Area S.r.l., accertare l'esclusiva responsabilità dell'Ente creditore-mandante, tenendo indenne Area S.r.l. da conseguenze pregiudizievoli. Con il favore delle spese verso tutte le altre parti, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 22384683, relativa ai contributi consortili per le annualità 2016 e 2018 e notificatale in qualità di erede di Nominativo_3, chiedendone l'annullamento.
Parte ricorrente, a sostegno della sua pretesa, ha dedotto l'infondatezza della pretesa per avere ella rinunciato all'eredità di Nominativo_3, già proprietaria dei terreni cui si riferivano i contributi consortili, giusta atto notarile del 18 settembre 2019.
1.2. Si è costituita in giudizio Area s.r.l., che ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
Il Consorzio di Bonifica non si è costituito.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato. Risulta in atti la rinuncia della odierna ricorrente all'eredità di Nominativo_3, alla quale risultavano intestati gli immobili ai quali si riferiscono i contributi consortili oggetto di lite (cfr. dichiarazione di rinuncia all'eredità datata 18 settembre 2019, per notar Nominativo_4, rep. 15020, racc. 11201). Al riguardo, giova rammentare che, secondo la Suprema Corte, “poiché la responsabilità per i debiti tributari del “de cuius” presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può far valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti” (Cass. civ.
19 dicembre 2022 n. 37064).
Ne consegue l'irrilevanza, ai fini dell'efficacia anche retroattiva della rinunzia all'eredità della ricorrente, della mancata impugnazione precedenti atti esattoriali notificati ad opera dell'agente della riscossione e la loro, pur dedotta da parte resistente.
Vale peraltro osservare che, dei due atti che secondo l'agente della riscossione sarebbero stati notificati alla ricorrente e da essa mai impugnati, il primo, in quanto mero invito al pagamento spontaneo, non rientra tra quelli soggetti ad impugnazione, potendo quindi non essere impugnato senza che dalla mancata sua impugnazione discenda una cristallizzazione della pretesa tributaria;
il secondo, un avviso di accertamento,
è stato prodotto senza alcuna documentazione che ne attestasse la rituale notificazione.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto stante la rinuncia all'eredità posta in essere dalla ricorrente e, conseguentemente, l'atto impugnato deve essere annullato.
La domanda di condanna per lite temeraria deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Il giudicante non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa.
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare
(Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 463,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA, per compensi professionali.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE
Dott. Luca Nania