CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ES ON, Presidente GR GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1106/2020 depositato il 08/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Carpino - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7772 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1106/20 Ricorrente_1 Difensore_1 Il a mezzo del dott. , impugnava avviso di accertamento n.7772 per omesso/parziale versamento imposta IMU anno 2014, emesso dal Comune di Carpino, per immobili presenti sul territorio comunale.
Motivi ricorso Premesso di aver regolarmente corrisposta l'imposta, salvo che dopo un riscontro più puntuale del mod. F24 per il saldo annualità 2014, errava nell'indicare il codice del comune, “B892” rispetto a quello corretto di “B829” per il comune di Carpino;
rappresenta di aver comunicato ad entrambi i comuni dello spiacevole errore senza sortire alcun effetto e cioè di riversare l'imposta erroneamente pagata al comune che ne aveva diritto;
deduce in particolare,
• Infondatezza della pretesa e della sanzione;
Chiede pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarsi a favore del difensore costituito;
.. Il Comune, non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita, per quanto di ragione, accoglimento.
La Corte osserva preliminarmente che trattasi di errore comunque imputabile al contribuente, il quale, se nei termini di legge, può richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato al Comune non di competenza.
La Corte, rileva inoltre che la pretesa del Comune di Carpino, è legittima e validamente esplicitata nei termini di prescrizione quinquennale, così da non potersi esercitare, a termine di legge, l'assunto di parte ricorrente, che il Comune che ha introitato indebitamente la somma, provvedesse a versarle al Comune che ha legittimamente avanzato la pretesa.
Nel caso in trattazione, trattandosi di errore scusabile (errata indicazione codice), la Corte, ritiene applicabile l'art.8 D.Lgs. n.596/92, e quindi la disapplicazione delle sanzioni per oggettiva induzione all'errore, da parte del contribuente, nel riportare il codice Comune nel mod. F24; la controvertibilità della materia consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ES ON, Presidente GR GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1106/2020 depositato il 08/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Carpino - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7772 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1106/20 Ricorrente_1 Difensore_1 Il a mezzo del dott. , impugnava avviso di accertamento n.7772 per omesso/parziale versamento imposta IMU anno 2014, emesso dal Comune di Carpino, per immobili presenti sul territorio comunale.
Motivi ricorso Premesso di aver regolarmente corrisposta l'imposta, salvo che dopo un riscontro più puntuale del mod. F24 per il saldo annualità 2014, errava nell'indicare il codice del comune, “B892” rispetto a quello corretto di “B829” per il comune di Carpino;
rappresenta di aver comunicato ad entrambi i comuni dello spiacevole errore senza sortire alcun effetto e cioè di riversare l'imposta erroneamente pagata al comune che ne aveva diritto;
deduce in particolare,
• Infondatezza della pretesa e della sanzione;
Chiede pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarsi a favore del difensore costituito;
.. Il Comune, non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in camera di consiglio, esaminati gli atti decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso merita, per quanto di ragione, accoglimento.
La Corte osserva preliminarmente che trattasi di errore comunque imputabile al contribuente, il quale, se nei termini di legge, può richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato al Comune non di competenza.
La Corte, rileva inoltre che la pretesa del Comune di Carpino, è legittima e validamente esplicitata nei termini di prescrizione quinquennale, così da non potersi esercitare, a termine di legge, l'assunto di parte ricorrente, che il Comune che ha introitato indebitamente la somma, provvedesse a versarle al Comune che ha legittimamente avanzato la pretesa.
Nel caso in trattazione, trattandosi di errore scusabile (errata indicazione codice), la Corte, ritiene applicabile l'art.8 D.Lgs. n.596/92, e quindi la disapplicazione delle sanzioni per oggettiva induzione all'errore, da parte del contribuente, nel riportare il codice Comune nel mod. F24; la controvertibilità della materia consente di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025