Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 539
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento sia un presupposto indefettibile per la legittimità dell'intimazione di pagamento e che l'onere di provare tale notifica incombesse sugli agenti della riscossione e sull'ente impositore, onere che non è stato assolto.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento danni

    La domanda di risarcimento danni è stata rigettata per mancanza della prova dei relativi presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 539
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 539
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo