CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAETANI ANTONIO, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1194/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Nominativo_2 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007679836 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170000803515001 REGISTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Nominativo_2 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001479882001 REGISTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Nominativo_2 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005184320001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180002156644001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025596179000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001716792000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di Cs
, la sig.ra Nominativo_2, C.F. CF_1, nata il Data di nascita_1 a Panevezio –Lituania, residente in [...],in qualità di tutore delsig. Nominativo_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Cosentini e Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Cosenza, alla Indirizzo_2, impugnava:
1) l'intimazione di pagamento n° 03420239001858844/000, dell'importo complessivo di € 9.380,32, notificata in data17.07.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n° 03420170000803515001 pari ad
€ 173,66, n° 03420170001479882001 pari ad € 401,48, n° 03420170005184320001 pari ad € 182,29, n°
03420180002156644001 pari ad € 167,40,n° 03420180025596179000 pari ad € 4.185,21,e n°
03420190001716792000, pari ad € 311,96,
2) l'intimazione di pagamento n° 03420239007679836/000, limitatamente alla cartella di pagamento n°
03420180025596179000,
Allegava la ricorrente l'omessa notifica delle cartelle intimate e la prescrizione delle pretese, e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna delle resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
il tutto con vittoria di spese e distrazione a difensori antistatari
Si costituiva solo l'Agenzia delle Entrate di Cs contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
lamenta la ricorrente l'omessa notifica delle cartelle intimate;
le resistenti, sulle quali gravava il relativo onere, non hanno provato tale circostanza;
disponeva l'art. 50 del dpr 602/73, applicabile ratione temporis : “ L'agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 102, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.” Dalla lettura della norma appena citata appare chiaro che la previa rituale notifica della cartella costituisce presupposto indefettibile per la legittimità dell'intimazione di pagamento di cui al comma secondo della predetta norma;
in caso di contestazione di tale circostanza è onere dell'Agente della Riscossione e dell'Ente Impositore provarne la sussistenza;
cosa non avvenuta nel caso in esame.
Per tale ragione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento delle impugnate intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle di cui in premessa;
non può essere accolta l'ulteriore domanda della ricorrente di condanna delle resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, mancando la prova dei relativi presupposti.
Infine le spese;
queste, in ossequio al principio della soccombenza, si liquidano a carico delle resistenti, in solido e in favore della ricorrente, con distrazione ai difensori, in €. 1.700,00, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1) annulla l'intimazione di pagamento n° 03420239001858844/000, limitatamente alle cartelle n°
03420170000803515001, n° 03420170001479882001 n° 03420170005184320001, n° 03420180002156644001
n° 03420180025596179000 e n° 03420190001716792000
2) Annulla l'intimazione di pagamento n° 03420239007679836/000, limitatamente alla cartella n°
03420180025596179000.
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente.
Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della ricorrente, con distrazione ai difensori, in €. 1.700,00, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Presidente Rel Est
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente e Relatore
GAETANI ANTONIO, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1194/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Nominativo_2 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239001858844 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239007679836 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170000803515001 REGISTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Nominativo_2 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170001479882001 REGISTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Nominativo_2 - CF_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005184320001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180002156644001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025596179000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190001716792000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Agenzia delle Entrate di Cs
, la sig.ra Nominativo_2, C.F. CF_1, nata il Data di nascita_1 a Panevezio –Lituania, residente in [...],in qualità di tutore delsig. Nominativo_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Cosentini e Difensore_2 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Cosenza, alla Indirizzo_2, impugnava:
1) l'intimazione di pagamento n° 03420239001858844/000, dell'importo complessivo di € 9.380,32, notificata in data17.07.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n° 03420170000803515001 pari ad
€ 173,66, n° 03420170001479882001 pari ad € 401,48, n° 03420170005184320001 pari ad € 182,29, n°
03420180002156644001 pari ad € 167,40,n° 03420180025596179000 pari ad € 4.185,21,e n°
03420190001716792000, pari ad € 311,96,
2) l'intimazione di pagamento n° 03420239007679836/000, limitatamente alla cartella di pagamento n°
03420180025596179000,
Allegava la ricorrente l'omessa notifica delle cartelle intimate e la prescrizione delle pretese, e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna delle resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
il tutto con vittoria di spese e distrazione a difensori antistatari
Si costituiva solo l'Agenzia delle Entrate di Cs contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente motivo di cui appresso;
lamenta la ricorrente l'omessa notifica delle cartelle intimate;
le resistenti, sulle quali gravava il relativo onere, non hanno provato tale circostanza;
disponeva l'art. 50 del dpr 602/73, applicabile ratione temporis : “ L'agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 102, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.” Dalla lettura della norma appena citata appare chiaro che la previa rituale notifica della cartella costituisce presupposto indefettibile per la legittimità dell'intimazione di pagamento di cui al comma secondo della predetta norma;
in caso di contestazione di tale circostanza è onere dell'Agente della Riscossione e dell'Ente Impositore provarne la sussistenza;
cosa non avvenuta nel caso in esame.
Per tale ragione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento delle impugnate intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle di cui in premessa;
non può essere accolta l'ulteriore domanda della ricorrente di condanna delle resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, mancando la prova dei relativi presupposti.
Infine le spese;
queste, in ossequio al principio della soccombenza, si liquidano a carico delle resistenti, in solido e in favore della ricorrente, con distrazione ai difensori, in €. 1.700,00, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1) annulla l'intimazione di pagamento n° 03420239001858844/000, limitatamente alle cartelle n°
03420170000803515001, n° 03420170001479882001 n° 03420170005184320001, n° 03420180002156644001
n° 03420180025596179000 e n° 03420190001716792000
2) Annulla l'intimazione di pagamento n° 03420239007679836/000, limitatamente alla cartella n°
03420180025596179000.
3) Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente.
Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della ricorrente, con distrazione ai difensori, in €. 1.700,00, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Presidente Rel Est
Dott. Angelo Antonio Genise