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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 116/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 116/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Kennedy n. 105 presso lo studio dell'Avv. GIANNANGELI PAOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Controparte_1 C.F._2
Trilussa n. 33 presso lo studio dell'Avv. GIANSANTE ROBERTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 18.12.2023 il sig. proponeva domanda giudiziale dinanzi al Parte_1
Tribunale di Pescara allo scopo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra alle condizioni che seguono: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pescara il 12/05/2002 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune al n. 62,
P.2, S.A, uff.1 anno 2002), con la Sig.ra Disporre che la figlia minore Controparte_1
sia affidata in via esclusiva al padre e collocata presso l'abitazione familiare in Santa Teresa Per_1 di Spoltore alla via Arno n.16; Disporre che la madre potrà vedere la figlia solo recandosi presso
l'abitazione in Santa Teresa di Spoltore alla via Arno n.16 e comunque mai in presenza del suo attuale convivente Sig. Disporre che contribuisca al mantenimento Parte_2 Controparte_1 della figlia minore versando ad la somma mensile di € 350,00 da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute dal padre nell'interesse della figlia;
Disporre che l'assegno unico ed universale erogato dall' per i figli sia CP_2 percepito dal padre presso il quale è collocata la minore;
Ordinare al Comune di Spoltore la cancellazione della convenuta come residente a[...] di Santa Teresa di Spoltore, dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e confermare nel resto quanto statuito nella sentenza di separazione con vittoria di spese, diritti ed onorari. Disporre infine che siano effettuate le annotazioni presso l'Ufficio dello Stato Civile di Pescara della dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti”.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente rappresentava che, a seguito della separazione, la figlia minore fosse stata affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e il di lei compagno, in Varedo (MB). Tuttavia, dopo le vacanze natalizie trascorse con il padre, la minore rappresentava la volontà di non fare più ritorno presso l'abitazione materna, manifestando un grave disagio psicologico, causato dalla mancanza di affetto e attenzioni della madre ed anche dalla violenza psicologica che riferiva di subire dal compagno della La condizione di sofferenza veniva condivisa anche dal figlio maggiorenne , CP_1 Per_2 convivente con il padre, anch'egli provato dalla totale assenza della madre. Quest'ultima, infatti, dalla fine del 2023 non vedeva più i figli né contribuiva al mantenimento economico di entrambi. pagina 2 di 7 3. La resistente, regolarmente costituita in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili ma rassegnava le seguenti conclusioni: “Mantenersi l'affido condiviso tra i genitori della minore,
, con collocamento prevalente presso il padre e comunque secondo la volontà Persona_3 della bambina;
3. Disporsi il diritto di visita della madre su accordi tra madre e figlia, senza condizionamenti sui luoghi, comunque in base alle attività scolastiche e ludiche di;
4. Per_1
Disporsi a carico della il mantenimento in favore della minore, nella misura non superiore CP_1 ad € 100,00, da prevedersi al momento in cui la sig.ra troverà una nuova Controparte_1 occupazione;
5. Disporsi le spese straordinarie per la figlia all' 80% a carico del sig. Per_1 [...]
e 20% a carico della sig.ra previo accordo dei coniugi sulle stesse, Parte_1 Controparte_1 come da Protocollo del Tribunale di Pescara a cui si rinvia;
6. Disporsi in favore della sig.ra
[...]
e a carico del sig. , un assegno divorzile nella misura di almeno € CP_1 Parte_1
100,00, ovvero della diversa somma da ritenersi di giustizia”.
4. All'udienza del 3 aprile 2025 le parti, si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. Il Giudice rinviava per la discussione all'udienza 19 giugno 2025, assegnando termini alle parti per il deposito di note conclusionali.
5. Con memoria depositata in data 17.05.2025 la resistente aderiva alla domanda di affidamento esclusivo in favore del padre, insistendo, tuttavia, affinché il diritto di visita si esplicasse alla sua sola presenza, al di fuori dell'abitazione coniugale.
6. All'esito della fissata udienza, le parti insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedevano che la causa venisse prontamente decisa;
così il Giudice riservava di riferirne al Collegio.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 1525/
2023 del 16.11.2023.
8. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Ugualmente la domanda di affidamento esclusivo e collocamento presso il padre merita di essere accolta.
10. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, pagina 3 di 7 ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (cfr. Cass. n. 6535 del 2019;
Cass. n. 1777 del 2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 5108 del 2012).
11. Ebbene, nel caso di specie, la condotta della madre, caratterizzata da disinteresse affettivo e materiale, nonché dalla mancata tutela del benessere psicologico della minore nel contesto in cui era collocata, integra la violazione dei doveri genitoriali di cui all'art. 147 c.c. e rende di fatto non auspicabile un regime di affido condiviso. Come affermato dalla Corte di cassazione, infatti,
l'affidamento esclusivo si giustifica nei casi in cui, come quello in esame, emerge una totale anaffettività di uno dei genitori nei confronti del figlio, a causa di comportamenti del genitore, disinteressato alle esigenze del figlio, tali da pregiudicare il suo corretto sviluppo, come nel caso di assenza di incontri tra il genitore e il figlio nel lungo periodo (Cass. civ. sez. I, sent. 17 gennaio 2017,
n. 977). Invero, il regime di affido condiviso della prole rappresenta la regola, cui il giudice può derogare disponendo l'affidamento esclusivo solo nel caso in cui l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, situazione che si delinea non solo quando il genitore non affidatario mostri delle evidenti carenze educative e relazionali, ma anche quando questi sia totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, come nella fattispecie in esame, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta (Tribunale Bari sez. I, 20/04/2023, n. 1471). Pertanto, si reputa necessario, nell'interesse superiore della prole, disporne l'affidamento esclusivo al padre, concentrando, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultimo anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse per la minore.
12. Quanto al profilo economico, parte resistente ha dichiarato di trovarsi in stato di disoccupazione, senza tuttavia produrre documentazione idonea a comprovare la sua effettiva situazione economica né a dimostrare l'esistenza di condizioni ostative all'impiego. Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli e la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n.
39411/17 del 24.08.17). Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori.
pagina 4 di 7 13. Accertato, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, della minore presso il padre, dell'impiego di quest'ultimo nella cura ed educazione della prole, considerate le esigenze di vita della stessa, nonché la mancata dimostrazione di una oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa da parte della resistente, quarantatreenne che gode di ottima salute, si ritiene congruo fissare a carico della stessa un contributo al mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% dell'AUF, oltre 50% delle spese straordinarie sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
14. In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, il Tribunale considera opportuno stabilire condizioni che tutelino prioritariamente l'interesse superiore della minore a una crescita serena e stabile. Pertanto, si dispone che la madre potrà incontrare la figlia solo recandosi presso l'abitazione sita in Santa Teresa di Spoltore alla via Arno n. 16, in orari e giorni da concordare di volta in volta tra le parti. Gli incontri potranno avvenire in ogni caso in assenza dell'attuale convivente della madre, Sig.
al fine di garantire un contesto affettivo il più possibile rispettoso delle esigenze Parte_2 emotive della minore.
15. Il vaglio del Collegio, pertanto, si restringe a valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, volta ad ottenere un assegno divorzile in suo favore. Come noto, l'assegno divorzile ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e presuppone, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della legge 898/1970 la dimostrazione da parte del richiedente della mancanza di mezzi adeguati o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nonché un adeguato raffronto con le condizioni economiche dell'altro coniuge. Come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
18287 del 2018, “ai sensi dell'art. 5 c.6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
16. Nel caso di specie, la resistente si è limitata ad affermare genericamente di trovarsi in stato di disoccupazione e di essere in cerca di occupazione, senza tuttavia fornire alcuna documentazione circa pagina 5 di 7 la propria attuale situazione reddituale e patrimoniale, né alcuna prova delle concrete iniziative intraprese per reperire un'occupazione o della sua oggettiva impossibilità a procurarsi mezzi adeguati.
A tanto si aggiunge l'assenza di ragioni ostative all'immissione della donna al mondo del lavoro, attesa la sua giovane (seppur non giovanissima) età e l'assenza di problemi di salute.
17.Tale carenza non consente al Collegio di accertare il presupposto fondamentale per l'attribuzione dello stesso, per cui, in una situazione processuale così connotata non può che concludersi per il rigetto della richiesta di assegno divorzile, non avendo la parte istante adempiuto all'onere di provare l'insufficienza delle proprie risorse economiche, le modifiche nella situazione di fatto intervenute dal momento della separazione e, in sintesi, l'esistenza delle circostanze che possano giustificarne la previsione di un contributo da parte del . Parte_1
18. Un'annotazione finale merita l'istanza rivolta dal al Tribunale solo in sede di Parte_1 comparsa conclusionale, laddove pur confermando le conclusioni di merito, rimetteva “al prudente apprezzamento del giudicante ogni valutazione in merito all'opportunità di procedere per la dichiarazione di decadenza della dalla responsabilità genitoriale”. Ebbene la seriazione degli CP_1 eventi che hanno interessato la minore, sono tali da determinare una situazione di pregiudizio per la stessa, imponendo, quindi, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila.
19. Alla reiezione della domanda segue la statuizione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri minimi del dm. 55/14, scaglione indeterminabile complessità bassa, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara in data 12.05.2002 tra e matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, Parte_1 Controparte_1 atto n. 62, Parte II, serie A, anno 2002;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) dispone l'affidamento della figlia minore delle parti, , in via esclusiva al padre, Persona_3 con collocamento presso l'abitazione del medesimo, sita in Santa Teresa di Spoltore alla via Arno n.
16; pagina 6 di 7 d) dispone il diritto di visita della madre con la figlia secondo le modalità di cui in Controparte_1 motivazione;
e) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese ad quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della minore la somma di € 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna il 100% dell'AUF al padre;
f) rigetta la domanda di assegno divorzile.
g) condanna la sig.ra al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano nella misura di € 2906,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
[...]
h) dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila
Così deciso in Pescara, il 24 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 116/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Kennedy n. 105 presso lo studio dell'Avv. GIANNANGELI PAOLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Controparte_1 C.F._2
Trilussa n. 33 presso lo studio dell'Avv. GIANSANTE ROBERTA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 18.12.2023 il sig. proponeva domanda giudiziale dinanzi al Parte_1
Tribunale di Pescara allo scopo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra alle condizioni che seguono: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Pescara il 12/05/2002 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune al n. 62,
P.2, S.A, uff.1 anno 2002), con la Sig.ra Disporre che la figlia minore Controparte_1
sia affidata in via esclusiva al padre e collocata presso l'abitazione familiare in Santa Teresa Per_1 di Spoltore alla via Arno n.16; Disporre che la madre potrà vedere la figlia solo recandosi presso
l'abitazione in Santa Teresa di Spoltore alla via Arno n.16 e comunque mai in presenza del suo attuale convivente Sig. Disporre che contribuisca al mantenimento Parte_2 Controparte_1 della figlia minore versando ad la somma mensile di € 350,00 da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute dal padre nell'interesse della figlia;
Disporre che l'assegno unico ed universale erogato dall' per i figli sia CP_2 percepito dal padre presso il quale è collocata la minore;
Ordinare al Comune di Spoltore la cancellazione della convenuta come residente a[...] di Santa Teresa di Spoltore, dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e confermare nel resto quanto statuito nella sentenza di separazione con vittoria di spese, diritti ed onorari. Disporre infine che siano effettuate le annotazioni presso l'Ufficio dello Stato Civile di Pescara della dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti”.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente rappresentava che, a seguito della separazione, la figlia minore fosse stata affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre e il di lei compagno, in Varedo (MB). Tuttavia, dopo le vacanze natalizie trascorse con il padre, la minore rappresentava la volontà di non fare più ritorno presso l'abitazione materna, manifestando un grave disagio psicologico, causato dalla mancanza di affetto e attenzioni della madre ed anche dalla violenza psicologica che riferiva di subire dal compagno della La condizione di sofferenza veniva condivisa anche dal figlio maggiorenne , CP_1 Per_2 convivente con il padre, anch'egli provato dalla totale assenza della madre. Quest'ultima, infatti, dalla fine del 2023 non vedeva più i figli né contribuiva al mantenimento economico di entrambi. pagina 2 di 7 3. La resistente, regolarmente costituita in giudizio, aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili ma rassegnava le seguenti conclusioni: “Mantenersi l'affido condiviso tra i genitori della minore,
, con collocamento prevalente presso il padre e comunque secondo la volontà Persona_3 della bambina;
3. Disporsi il diritto di visita della madre su accordi tra madre e figlia, senza condizionamenti sui luoghi, comunque in base alle attività scolastiche e ludiche di;
4. Per_1
Disporsi a carico della il mantenimento in favore della minore, nella misura non superiore CP_1 ad € 100,00, da prevedersi al momento in cui la sig.ra troverà una nuova Controparte_1 occupazione;
5. Disporsi le spese straordinarie per la figlia all' 80% a carico del sig. Per_1 [...]
e 20% a carico della sig.ra previo accordo dei coniugi sulle stesse, Parte_1 Controparte_1 come da Protocollo del Tribunale di Pescara a cui si rinvia;
6. Disporsi in favore della sig.ra
[...]
e a carico del sig. , un assegno divorzile nella misura di almeno € CP_1 Parte_1
100,00, ovvero della diversa somma da ritenersi di giustizia”.
4. All'udienza del 3 aprile 2025 le parti, si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento. Il Giudice rinviava per la discussione all'udienza 19 giugno 2025, assegnando termini alle parti per il deposito di note conclusionali.
5. Con memoria depositata in data 17.05.2025 la resistente aderiva alla domanda di affidamento esclusivo in favore del padre, insistendo, tuttavia, affinché il diritto di visita si esplicasse alla sua sola presenza, al di fuori dell'abitazione coniugale.
6. All'esito della fissata udienza, le parti insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedevano che la causa venisse prontamente decisa;
così il Giudice riservava di riferirne al Collegio.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 1525/
2023 del 16.11.2023.
8. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Ugualmente la domanda di affidamento esclusivo e collocamento presso il padre merita di essere accolta.
10. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, pagina 3 di 7 ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (cfr. Cass. n. 6535 del 2019;
Cass. n. 1777 del 2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cass. n. 6535 del 2019; Cass. n. 5108 del 2012).
11. Ebbene, nel caso di specie, la condotta della madre, caratterizzata da disinteresse affettivo e materiale, nonché dalla mancata tutela del benessere psicologico della minore nel contesto in cui era collocata, integra la violazione dei doveri genitoriali di cui all'art. 147 c.c. e rende di fatto non auspicabile un regime di affido condiviso. Come affermato dalla Corte di cassazione, infatti,
l'affidamento esclusivo si giustifica nei casi in cui, come quello in esame, emerge una totale anaffettività di uno dei genitori nei confronti del figlio, a causa di comportamenti del genitore, disinteressato alle esigenze del figlio, tali da pregiudicare il suo corretto sviluppo, come nel caso di assenza di incontri tra il genitore e il figlio nel lungo periodo (Cass. civ. sez. I, sent. 17 gennaio 2017,
n. 977). Invero, il regime di affido condiviso della prole rappresenta la regola, cui il giudice può derogare disponendo l'affidamento esclusivo solo nel caso in cui l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, situazione che si delinea non solo quando il genitore non affidatario mostri delle evidenti carenze educative e relazionali, ma anche quando questi sia totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, come nella fattispecie in esame, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta (Tribunale Bari sez. I, 20/04/2023, n. 1471). Pertanto, si reputa necessario, nell'interesse superiore della prole, disporne l'affidamento esclusivo al padre, concentrando, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultimo anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse per la minore.
12. Quanto al profilo economico, parte resistente ha dichiarato di trovarsi in stato di disoccupazione, senza tuttavia produrre documentazione idonea a comprovare la sua effettiva situazione economica né a dimostrare l'esistenza di condizioni ostative all'impiego. Sul punto la giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli e la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n.
39411/17 del 24.08.17). Tale obbligo, in quanto finalizzato a tutelare gli interessi della prole, non è rinunciabile o evitabile per nessuno dei due genitori.
pagina 4 di 7 13. Accertato, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, della minore presso il padre, dell'impiego di quest'ultimo nella cura ed educazione della prole, considerate le esigenze di vita della stessa, nonché la mancata dimostrazione di una oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa da parte della resistente, quarantatreenne che gode di ottima salute, si ritiene congruo fissare a carico della stessa un contributo al mantenimento nella misura di euro 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% dell'AUF, oltre 50% delle spese straordinarie sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive, come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
14. In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, il Tribunale considera opportuno stabilire condizioni che tutelino prioritariamente l'interesse superiore della minore a una crescita serena e stabile. Pertanto, si dispone che la madre potrà incontrare la figlia solo recandosi presso l'abitazione sita in Santa Teresa di Spoltore alla via Arno n. 16, in orari e giorni da concordare di volta in volta tra le parti. Gli incontri potranno avvenire in ogni caso in assenza dell'attuale convivente della madre, Sig.
al fine di garantire un contesto affettivo il più possibile rispettoso delle esigenze Parte_2 emotive della minore.
15. Il vaglio del Collegio, pertanto, si restringe a valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, volta ad ottenere un assegno divorzile in suo favore. Come noto, l'assegno divorzile ha natura assistenziale, compensativa e perequativa e presuppone, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della legge 898/1970 la dimostrazione da parte del richiedente della mancanza di mezzi adeguati o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nonché un adeguato raffronto con le condizioni economiche dell'altro coniuge. Come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
18287 del 2018, “ai sensi dell'art. 5 c.6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
16. Nel caso di specie, la resistente si è limitata ad affermare genericamente di trovarsi in stato di disoccupazione e di essere in cerca di occupazione, senza tuttavia fornire alcuna documentazione circa pagina 5 di 7 la propria attuale situazione reddituale e patrimoniale, né alcuna prova delle concrete iniziative intraprese per reperire un'occupazione o della sua oggettiva impossibilità a procurarsi mezzi adeguati.
A tanto si aggiunge l'assenza di ragioni ostative all'immissione della donna al mondo del lavoro, attesa la sua giovane (seppur non giovanissima) età e l'assenza di problemi di salute.
17.Tale carenza non consente al Collegio di accertare il presupposto fondamentale per l'attribuzione dello stesso, per cui, in una situazione processuale così connotata non può che concludersi per il rigetto della richiesta di assegno divorzile, non avendo la parte istante adempiuto all'onere di provare l'insufficienza delle proprie risorse economiche, le modifiche nella situazione di fatto intervenute dal momento della separazione e, in sintesi, l'esistenza delle circostanze che possano giustificarne la previsione di un contributo da parte del . Parte_1
18. Un'annotazione finale merita l'istanza rivolta dal al Tribunale solo in sede di Parte_1 comparsa conclusionale, laddove pur confermando le conclusioni di merito, rimetteva “al prudente apprezzamento del giudicante ogni valutazione in merito all'opportunità di procedere per la dichiarazione di decadenza della dalla responsabilità genitoriale”. Ebbene la seriazione degli CP_1 eventi che hanno interessato la minore, sono tali da determinare una situazione di pregiudizio per la stessa, imponendo, quindi, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di L'Aquila.
19. Alla reiezione della domanda segue la statuizione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri minimi del dm. 55/14, scaglione indeterminabile complessità bassa, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara in data 12.05.2002 tra e matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, Parte_1 Controparte_1 atto n. 62, Parte II, serie A, anno 2002;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) dispone l'affidamento della figlia minore delle parti, , in via esclusiva al padre, Persona_3 con collocamento presso l'abitazione del medesimo, sita in Santa Teresa di Spoltore alla via Arno n.
16; pagina 6 di 7 d) dispone il diritto di visita della madre con la figlia secondo le modalità di cui in Controparte_1 motivazione;
e) dispone che versi entro il giorno 5 di ogni mese ad quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della minore la somma di € 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna il 100% dell'AUF al padre;
f) rigetta la domanda di assegno divorzile.
g) condanna la sig.ra al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano nella misura di € 2906,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
[...]
h) dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila
Così deciso in Pescara, il 24 luglio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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