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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/07/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
R. N. G. 839/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Debora Tufo ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Gorizia, Corso Italia n. 36;
Ricorrente
Contro
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento di
Avv. Giorgia Tognon, in qualità di curatrice speciale dei minori (C.F.: Persona_1 [...]
) e (C.F.: mente C.F._3 Controparte_2 CodiceFiscale_4 presso lo studio della curatrice sito in Grado, via Marina n. 53;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo e, considerata la già pronunciata sentenza sullo status n. 73/2024 dd. 29.02.2024 (pubbl. in data 08.03.2024) nonché i provvedimenti già assunti in via provvisoria, ne chiede la conferma con la seguente precisazione in punto mantenimento. […] Si insiste affinché venga disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro del Sig. (ditta Hochsmann GmbH con sede secondaria in Italia in (34076) Medea Controparte_1
(GO), via XXIV Maggio, n. 32/B, Partita IVA: , Codice Fiscale: , di cui si allega visura P.IVA_1 P.IVA_1 camerale). Con espressa rinuncia ai termini per il de conclusivi. Si ch ndanna del resistente a tutte le spese del processo per la cui quantifica zione ci si rimette all'Ecc.mo Tribunale.
Per la curatrice speciale dei minori e : dichiarando di rinunciare alla Per_1 Controparte_2 concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche: a) disporsi, così confermando quanto già
1 provvisoriamente disposto sul punto: - l'affidamento con modalità c.d. super-esclusiva dei minori e Per_1 CP_2
alla madre, sig.ra con la conseguente possibilità per la medesima di assumere le decisioni
[...] Parte_1 se per i figli, riguar ucazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza il previo consenso dell'altro genitore;
- il collocamento dei minori e presso la madre, sig.ra Per_1 Controparte_2
con la quale già risiedono;
- l'obbligo in al di contribuire al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli minori e nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), somma da Per_1 CP_2 rivalutarsi annualmente ed a a ase agli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate entro il giorno 25 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in essere presso l'intestato Tribunale;
b) adottarsi ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e confacente alla tutela dei diritti ed interessi dei minori e . Per_1 Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
G 0 Per_ Dall'unione coniugale nati (n. il 12/02/2008 a Gorizia) e (n. il 03/02/2016 a Per_1 CP_2
Palmanova);
I coniugi si sono separati davanti al presidente del Tribunale di Gorizia in data 01/12/2021, come da condizioni poi omologate con decreto del 15/12/2021;
Con ricorso depositato il 11/10/2023 ha promosso giudizio di scioglimento del Parte_1 matrimonio. In particolare, la ricorrente parazione è perdurata ininterrottamente dal decreto di omologa senza che avvenisse la riconciliazione delle parti;
b) che , Controparte_1 sin da prima della separazione, si disinteressava totalmente dei figli, om i bisogni affettivi quanto alle necessità materiali degli stessi;
c) di esser stata costretta a promuovere giudizio esecutivo per recuperare le somme dovute dal resistente;
d) che per gli stessi Controparte_1 fatti era destinatario di provvedimento penale di condanna;
e) che non Controparte_1 cercava mai un rapporto con figli, disinteressandosi degli stessi i qua dalla madre;
f) di essere operatrice socio sanitaria alle dipendenze della cooperativa sociale “In cammino” percependo uno stipendio di circa 950,00 euro mensili;
g) che il resistente risultava dipendente, come operaio, della ditta Hochsmann GmbH di Medea;
h) di essere economicamente autosufficiente. Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato la pronuncia divorzile, l'affido esclusivo e/o super esclusivo alla madre e collocamento degli stessi presso la medesima, l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinar.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo ed il decreto presidenziale, alla prima udienze, celebratasi il 01/02/2023 il resistente non è comparso e ne è stata dichiarata la contumacia. In tale occasione, la ricorrente ha riferito al giudice di particolari problemi di salute del figlio e della necessità di CP_2 affrontare cure mediche particolari ed ha riferito come al figlia più grande se avere più rapporti con il padre. Il giudice così disponeva:
Rilevato che
È stata depositato il provvedimento di omologa delle condizioni di separazione (sub. 1051/2021 RG dell'intestato tribunale) ma non è stato prodotto il ricorso congiunto in cui sono riportate le condizioni di separazione (a cui il decreto di omologa rimanda). Nel ricorso introduttivo del presente giudizio si dà atto che in sede di separazione era stato disposto l'obbligo in capo a Parte_2 di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo/super-esclusivo dei figli minori e Per_1 CP_2
e che è ultraquattordicenne, adducendo un profondo disinteresse di Per_1 CP_1
2 rispetto alle questioni riguardanti i figli. Ha inoltre rappresentato come i problemi di CP_1 salute dei minori richiedano autorizzazioni paterne, reperite con estrema difficoltà.
Parte ricorrente non ha depositato elementi atti a ricostruire la condizione patrimoniale di controparte, la quale è rimasta contumace nel presente giudizio;
Non vi è infine prova della comunicazione degli atti al PM;
Ritenuto che
Ai fini della decisione, è necessario che parte ricorrente depositi anche il ricorso introduttivo del giudizio sub RG 1051/2021 al fine di visionare le condizioni congiunte di separazione poi omologate dal Tribunale.
È orientamento giurisprudenziale emergente, condiviso da questo Giudice, che sia necessario nominare un curatore speciale a tutela dei diritti della persona minore di età ogniqualvolta si determini una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi con le altre parti in causa in tutti i procedimenti che la riguardano. Ciò è indispensabile per garantire il diritto fondamentale al contraddittorio in giudizio e, più in generale, per garantire la salvaguardia dei diritti del minorenne alla luce del suo superiore interesse (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ord. n.12802/2022).
Tale arresto giurisprudenziale è stato fatto proprio dal legislatore che, nella recente riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglia, ha introdotto l'art. 473bis.8 che prevede la nomina di un curatore speciale del minore a pena di nullità nei casi suddetti;
Deve essere nominata l'Avv. Giorgia Tognon curatrice speciale dei minori e Per_1 CP_2 ;
[...]
Alla luce delle condizioni descritte nel ricorso introduttivo e dalla parte deve Parte_1 essere in via provvisoria disposto l'affidamento in regime c.d. super esclusivo dei minori e Per_1
alla madre. Pur ritenendo che il regime di affidamen co Controparte_2 debba essere il regime ordinario anche per garantire l'accesso dei minori alla bigenitorialità, il totale disinteresse manifestato da nei confronti dei minori (esplicitato Controparte_1 anche dalla mancata comparizione all'odierna udienza) e la circostanza documentata che lo stesso non provveda in alcun modo a contribuire al mantenimento dei figli comporta che, nel pieno interesse dei minori, sia la madre a gestire in autonomia l'esercizio della responsabilità genitoriale;
Nel resto, devono essere confermate le condizioni di separazione, con collocamento prevalente dei minori presso la madre (già proprietaria della casa famigliare), anche dal punto di vista economico.
La causa deve essere rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Letto l'art. 473bis.22 e l'art. 4, comma XII, L. 898/1970;
P.Q.M.
l'Avv. Giorgia Tognon curatrice speciale dei minori e Pt_3 Per_1 CP_2
;
[...]
Dispone che e siano affidati alla madre secondo le modalità c.d. super- Per_1 CP_2 esclusiva, con lità ecisioni di maggior interesse per i figli, riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza il previo consenso dell'altro genitore;
Colloca i minori presso la madre;
Conferma, in via provvisoria, le condizioni economiche come da separazione omologata, con obbligo a carico di di contribuire al mantenimento di e Controparte_1 Per_1
mensili (250,00 € ciascuno), somm a CP_2
3 rivalutazione ISTAT, nonché al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in essere presso l'intestato Tribunale;
Invita la ricorrente a depositare il ricorso di separazione (contenente le condizioni poi omologate) e autorizza al deposito della documentazione sopravvenuta.
Rimette la causa al Collegio per la decisione in punto di status
Manda alla Cancelleria di trasmettere gli atti al PM a di comunicare il presente provvedimento alla Curatrice Avv. Giorgia Tognon nominata;
Invita la Curatrice a manifestare in tempo utile eventuali ragioni di incompatibilità con l'incarico al fine che il Tribunale possa provvedere ad una sua sostituzione;
In data 07/03/2024 è stata pronunciata sentenza divorzile relativa al solo status e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore.
Si è costituita in giudizio la Curatrice Speciale dei minori ed in data 17/04/2024 si è provveduto all'ascolto di , la quale così ha riferito: Per_1
“Sto bene, essere in Tribunale è una cosa che ritengo giusta, lo volevo da quando ero piccola. Mi aspettavo che il Tribunale fosse più grande, più “spaventoso”. Il rapporto con mia mamma è sempre stato abbastanza stabile, è stata sempre moto presente nella mia vita e so di potermi fidare di lei, è una colonna portante. Il rapporto con il papà è sempre stato molto complicato, intorno ai 5 anni c'era un rapporto affettivo, poi, già verso i 9 anni, sono iniziati litigi continui, urla, alle volte anche abusi fisici. L'ho visto l'ultima volta 4 anni fa e sentito 1 anno fa (ma non è stato reciproco, gli ho scritto rispetto ad una cosa che mi ha dato fastidio: diceva che era mia madre che impediva i contatti ma invece non ha mai cercato un rapporto, non è mai stato una figura paterna). Con i rapporti non sono CP_2 semplicissimi, è più piccolo di me e dobbiamo condividere tutti gli spazi, incusa la cameretta. Anche
non vede il papà, l'ha visto fino all'estate 2020. A scuola vado abbastanza bene, frequento la CP_2 II° al liceo artistico, mi piace pittura e non mi piace matematica (ma arrivo comunque alla sufficienza).
Se il papà volesse dirmi qualcosa è libero di farlo ma resto dell'idea che non è stato per una figura genitoriale e non sento il bisogno di rivederlo.”
Successivamente, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la causa è stata trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero per la partecipazione in giudizio e per le determinazioni di sua competenza.
2.1 Sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si richiama sul punto la sentenza parziale emessa in data 07/03/2024 mediante cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, a fronte della già verificata sussistenza dei presupposti di legge.
2.2 Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul collocamento dei minori
Ritenuto che il regime di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale debba essere, di norma, mantenuto per meglio garantire un sereno esercizio della genitorialità, il profondo disinteresse manifestato dal padre in questi anni, confermato dalla mancata partecipazione al presente giudizio nonostante la regolare notifica, e la circostanza che i minori siano esclusivamente gestiti dalla madre impongono, nel cao di specie, di derogare al normale regime di affidamento paritario e che e Per_1 CP_2
siano affidati alla madre secondo la modalità super esclusiva r on
[...] all'unico genitore di riferimento di prendere tutte le decisioni più importanti – individuate a norma dell'art. 337 ter, comma III, c.c., per la minore in totale autonomia. Si osserva inoltre come si Parte_1
4 sia dimostrata più che adeguata nell'accudimento della prole, provvedendo alla cura dei minore e sia, di fatto, l'unico punto di riferimento per gli stessi.
Deve essere poi confermato il collocamento prevalente presso la stessa.
Rispetto alle frequentazioni con il genitore non collocatario, si ritiene di consentire la frequentazione libera tra ed il padre a fronte dell'età e di quanto riferito dalla minore nel corso dell'ascolto. Per_1
Rispetto al minore , a fronte dell'età del minore e dell'interruzione prolungata dei rapporti CP_2 con il padre, si ritie che l'eventuale ripresa dei rapporti debba essere controllata e regolata dai Servizi Sociali, i quali, qualora manifestasse la volontà di riprendere i Controparte_1 rapporti con il figlio, dovranno, re, valutare la possibilità e le modalità di ripresa degli incontri.
2.3 Sul mantenimento di e Per_1 Controparte_2
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore-
Si osserva come fino ad oggi si sia fatta integralmente ed esclusivamente carico del Parte_1 mantenimento dei propri figli, i quali non trascorrono alcun periodo presso il padre.
Considerando le condizioni economiche della madre (che risulta essere proprietaria dell'immobile in cui la famiglia vive, percepire uno stipendio netto mensile di € 1000,00 circa e allo stato recepire integralmente l'assegno unico famigliare) e le poche informazioni in merito alle condizioni economiche della parte rimasta contumace (che risulta essere impiegato come operaio presso una ditta di Medea e percepire lo stipendio mensile di € 1.600,00 circa), si ritiene di confermare le condizioni già statuite al tempo della separazione consensuale (la quale non disciplinava comunque i tempi di frequentazione figli-padre quale parametro per determinare il contributo al mantenimento), prevedendo l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia.
Non appaiono sussistere i presupposti legislativi per prevedere alla previsione di pagamento diretto da parte del terzo datore di lavoro. Sul punto, si rammenta come l'ipotesi, in precedenza prevista dalla norma contenuta nel comma VI dell'art. 156 c.c., che la pronuncia prevedesse un ordine di pagamento diretto in capo al terzo nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi o in favore dei figli (anche nati all'infuri del matrimonio, in forza dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 99/1997) debba ritenersi oggi superata con l'introduzione del nuovo art. 473bis. 37 c.p.c., che prevede un unico strumento, di natura stragiudiziale, a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento, derivante da un qualsiasi provvedimento emesso nell'ambito dei giudizi di cui al rito unico famigliare.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento nei giudizi dal valore indeterminabile, complessità bassa, si ritiene di applicare i valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento alla luce della non elevata complessità dell'attività istruttoria e della mancata opposizione determinata dalla contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
5 dispone:
Dispone che e siano affidati alla madre secondo le modalità c.d. super-esclusiva, Per_1 CP_2 con la possibil u ni di maggior interesse per i figli, riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza il previo consenso dell'altro genitore;
Colloca i minori presso la madre;
Dispone che la frequentazione di con il padre sia regolata liberamente secondo la volontà della Per_1 minore;
Dispone che la frequentazione di con il padre debba essere regolata dai Servizi Sociali nei CP_2 termini indicati in parte motiva;
Conferisce mandato ai Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza (Gorizia) di regolare le visite tra ed il padre , in caso di una ripresa dei rapporti padre-figlio. CP_2 Controparte_1
Pone a carico l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 500,00, d o il giorno 10 del mese da ente della ricorrente, per il mantenimento dei figli e , somma soggetta a Per_1 Controparte_2 rivalutazione ISTAT, oltre alle spese str i o in essere presso il Tribunale di Gorizia, nella misura del 50%.
Condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado del giudizio, che liquida per compensi in € 3.000,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di Gorizia.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 11/07/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 839/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Debora Tufo ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Gorizia, Corso Italia n. 36;
Ricorrente
Contro
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
e con l'intervento di
Avv. Giorgia Tognon, in qualità di curatrice speciale dei minori (C.F.: Persona_1 [...]
) e (C.F.: mente C.F._3 Controparte_2 CodiceFiscale_4 presso lo studio della curatrice sito in Grado, via Marina n. 53;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo e, considerata la già pronunciata sentenza sullo status n. 73/2024 dd. 29.02.2024 (pubbl. in data 08.03.2024) nonché i provvedimenti già assunti in via provvisoria, ne chiede la conferma con la seguente precisazione in punto mantenimento. […] Si insiste affinché venga disposto il versamento diretto da parte del datore di lavoro del Sig. (ditta Hochsmann GmbH con sede secondaria in Italia in (34076) Medea Controparte_1
(GO), via XXIV Maggio, n. 32/B, Partita IVA: , Codice Fiscale: , di cui si allega visura P.IVA_1 P.IVA_1 camerale). Con espressa rinuncia ai termini per il de conclusivi. Si ch ndanna del resistente a tutte le spese del processo per la cui quantifica zione ci si rimette all'Ecc.mo Tribunale.
Per la curatrice speciale dei minori e : dichiarando di rinunciare alla Per_1 Controparte_2 concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche: a) disporsi, così confermando quanto già
1 provvisoriamente disposto sul punto: - l'affidamento con modalità c.d. super-esclusiva dei minori e Per_1 CP_2
alla madre, sig.ra con la conseguente possibilità per la medesima di assumere le decisioni
[...] Parte_1 se per i figli, riguar ucazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza il previo consenso dell'altro genitore;
- il collocamento dei minori e presso la madre, sig.ra Per_1 Controparte_2
con la quale già risiedono;
- l'obbligo in al di contribuire al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli minori e nella misura di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), somma da Per_1 CP_2 rivalutarsi annualmente ed a a ase agli indici ISTAT e da corrispondersi alla ricorrente a mezzo bonifico bancario alle già note coordinate entro il giorno 25 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in essere presso l'intestato Tribunale;
b) adottarsi ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e confacente alla tutela dei diritti ed interessi dei minori e . Per_1 Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
G 0 Per_ Dall'unione coniugale nati (n. il 12/02/2008 a Gorizia) e (n. il 03/02/2016 a Per_1 CP_2
Palmanova);
I coniugi si sono separati davanti al presidente del Tribunale di Gorizia in data 01/12/2021, come da condizioni poi omologate con decreto del 15/12/2021;
Con ricorso depositato il 11/10/2023 ha promosso giudizio di scioglimento del Parte_1 matrimonio. In particolare, la ricorrente parazione è perdurata ininterrottamente dal decreto di omologa senza che avvenisse la riconciliazione delle parti;
b) che , Controparte_1 sin da prima della separazione, si disinteressava totalmente dei figli, om i bisogni affettivi quanto alle necessità materiali degli stessi;
c) di esser stata costretta a promuovere giudizio esecutivo per recuperare le somme dovute dal resistente;
d) che per gli stessi Controparte_1 fatti era destinatario di provvedimento penale di condanna;
e) che non Controparte_1 cercava mai un rapporto con figli, disinteressandosi degli stessi i qua dalla madre;
f) di essere operatrice socio sanitaria alle dipendenze della cooperativa sociale “In cammino” percependo uno stipendio di circa 950,00 euro mensili;
g) che il resistente risultava dipendente, come operaio, della ditta Hochsmann GmbH di Medea;
h) di essere economicamente autosufficiente. Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente ha domandato la pronuncia divorzile, l'affido esclusivo e/o super esclusivo alla madre e collocamento degli stessi presso la medesima, l'obbligo in capo al padre di provvedere al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinar.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo ed il decreto presidenziale, alla prima udienze, celebratasi il 01/02/2023 il resistente non è comparso e ne è stata dichiarata la contumacia. In tale occasione, la ricorrente ha riferito al giudice di particolari problemi di salute del figlio e della necessità di CP_2 affrontare cure mediche particolari ed ha riferito come al figlia più grande se avere più rapporti con il padre. Il giudice così disponeva:
Rilevato che
È stata depositato il provvedimento di omologa delle condizioni di separazione (sub. 1051/2021 RG dell'intestato tribunale) ma non è stato prodotto il ricorso congiunto in cui sono riportate le condizioni di separazione (a cui il decreto di omologa rimanda). Nel ricorso introduttivo del presente giudizio si dà atto che in sede di separazione era stato disposto l'obbligo in capo a Parte_2 di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente ha domandato l'affidamento esclusivo/super-esclusivo dei figli minori e Per_1 CP_2
e che è ultraquattordicenne, adducendo un profondo disinteresse di Per_1 CP_1
2 rispetto alle questioni riguardanti i figli. Ha inoltre rappresentato come i problemi di CP_1 salute dei minori richiedano autorizzazioni paterne, reperite con estrema difficoltà.
Parte ricorrente non ha depositato elementi atti a ricostruire la condizione patrimoniale di controparte, la quale è rimasta contumace nel presente giudizio;
Non vi è infine prova della comunicazione degli atti al PM;
Ritenuto che
Ai fini della decisione, è necessario che parte ricorrente depositi anche il ricorso introduttivo del giudizio sub RG 1051/2021 al fine di visionare le condizioni congiunte di separazione poi omologate dal Tribunale.
È orientamento giurisprudenziale emergente, condiviso da questo Giudice, che sia necessario nominare un curatore speciale a tutela dei diritti della persona minore di età ogniqualvolta si determini una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi con le altre parti in causa in tutti i procedimenti che la riguardano. Ciò è indispensabile per garantire il diritto fondamentale al contraddittorio in giudizio e, più in generale, per garantire la salvaguardia dei diritti del minorenne alla luce del suo superiore interesse (cfr. Cass. Civ. sez. VI, ord. n.12802/2022).
Tale arresto giurisprudenziale è stato fatto proprio dal legislatore che, nella recente riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglia, ha introdotto l'art. 473bis.8 che prevede la nomina di un curatore speciale del minore a pena di nullità nei casi suddetti;
Deve essere nominata l'Avv. Giorgia Tognon curatrice speciale dei minori e Per_1 CP_2 ;
[...]
Alla luce delle condizioni descritte nel ricorso introduttivo e dalla parte deve Parte_1 essere in via provvisoria disposto l'affidamento in regime c.d. super esclusivo dei minori e Per_1
alla madre. Pur ritenendo che il regime di affidamen co Controparte_2 debba essere il regime ordinario anche per garantire l'accesso dei minori alla bigenitorialità, il totale disinteresse manifestato da nei confronti dei minori (esplicitato Controparte_1 anche dalla mancata comparizione all'odierna udienza) e la circostanza documentata che lo stesso non provveda in alcun modo a contribuire al mantenimento dei figli comporta che, nel pieno interesse dei minori, sia la madre a gestire in autonomia l'esercizio della responsabilità genitoriale;
Nel resto, devono essere confermate le condizioni di separazione, con collocamento prevalente dei minori presso la madre (già proprietaria della casa famigliare), anche dal punto di vista economico.
La causa deve essere rimessa al collegio per la decisione sullo status.
Letto l'art. 473bis.22 e l'art. 4, comma XII, L. 898/1970;
P.Q.M.
l'Avv. Giorgia Tognon curatrice speciale dei minori e Pt_3 Per_1 CP_2
;
[...]
Dispone che e siano affidati alla madre secondo le modalità c.d. super- Per_1 CP_2 esclusiva, con lità ecisioni di maggior interesse per i figli, riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza il previo consenso dell'altro genitore;
Colloca i minori presso la madre;
Conferma, in via provvisoria, le condizioni economiche come da separazione omologata, con obbligo a carico di di contribuire al mantenimento di e Controparte_1 Per_1
mensili (250,00 € ciascuno), somm a CP_2
3 rivalutazione ISTAT, nonché al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in essere presso l'intestato Tribunale;
Invita la ricorrente a depositare il ricorso di separazione (contenente le condizioni poi omologate) e autorizza al deposito della documentazione sopravvenuta.
Rimette la causa al Collegio per la decisione in punto di status
Manda alla Cancelleria di trasmettere gli atti al PM a di comunicare il presente provvedimento alla Curatrice Avv. Giorgia Tognon nominata;
Invita la Curatrice a manifestare in tempo utile eventuali ragioni di incompatibilità con l'incarico al fine che il Tribunale possa provvedere ad una sua sostituzione;
In data 07/03/2024 è stata pronunciata sentenza divorzile relativa al solo status e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore.
Si è costituita in giudizio la Curatrice Speciale dei minori ed in data 17/04/2024 si è provveduto all'ascolto di , la quale così ha riferito: Per_1
“Sto bene, essere in Tribunale è una cosa che ritengo giusta, lo volevo da quando ero piccola. Mi aspettavo che il Tribunale fosse più grande, più “spaventoso”. Il rapporto con mia mamma è sempre stato abbastanza stabile, è stata sempre moto presente nella mia vita e so di potermi fidare di lei, è una colonna portante. Il rapporto con il papà è sempre stato molto complicato, intorno ai 5 anni c'era un rapporto affettivo, poi, già verso i 9 anni, sono iniziati litigi continui, urla, alle volte anche abusi fisici. L'ho visto l'ultima volta 4 anni fa e sentito 1 anno fa (ma non è stato reciproco, gli ho scritto rispetto ad una cosa che mi ha dato fastidio: diceva che era mia madre che impediva i contatti ma invece non ha mai cercato un rapporto, non è mai stato una figura paterna). Con i rapporti non sono CP_2 semplicissimi, è più piccolo di me e dobbiamo condividere tutti gli spazi, incusa la cameretta. Anche
non vede il papà, l'ha visto fino all'estate 2020. A scuola vado abbastanza bene, frequento la CP_2 II° al liceo artistico, mi piace pittura e non mi piace matematica (ma arrivo comunque alla sufficienza).
Se il papà volesse dirmi qualcosa è libero di farlo ma resto dell'idea che non è stato per una figura genitoriale e non sento il bisogno di rivederlo.”
Successivamente, ritenuta la causa sufficientemente istruita, la causa è stata trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero per la partecipazione in giudizio e per le determinazioni di sua competenza.
2.1 Sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si richiama sul punto la sentenza parziale emessa in data 07/03/2024 mediante cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, a fronte della già verificata sussistenza dei presupposti di legge.
2.2 Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul collocamento dei minori
Ritenuto che il regime di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale debba essere, di norma, mantenuto per meglio garantire un sereno esercizio della genitorialità, il profondo disinteresse manifestato dal padre in questi anni, confermato dalla mancata partecipazione al presente giudizio nonostante la regolare notifica, e la circostanza che i minori siano esclusivamente gestiti dalla madre impongono, nel cao di specie, di derogare al normale regime di affidamento paritario e che e Per_1 CP_2
siano affidati alla madre secondo la modalità super esclusiva r on
[...] all'unico genitore di riferimento di prendere tutte le decisioni più importanti – individuate a norma dell'art. 337 ter, comma III, c.c., per la minore in totale autonomia. Si osserva inoltre come si Parte_1
4 sia dimostrata più che adeguata nell'accudimento della prole, provvedendo alla cura dei minore e sia, di fatto, l'unico punto di riferimento per gli stessi.
Deve essere poi confermato il collocamento prevalente presso la stessa.
Rispetto alle frequentazioni con il genitore non collocatario, si ritiene di consentire la frequentazione libera tra ed il padre a fronte dell'età e di quanto riferito dalla minore nel corso dell'ascolto. Per_1
Rispetto al minore , a fronte dell'età del minore e dell'interruzione prolungata dei rapporti CP_2 con il padre, si ritie che l'eventuale ripresa dei rapporti debba essere controllata e regolata dai Servizi Sociali, i quali, qualora manifestasse la volontà di riprendere i Controparte_1 rapporti con il figlio, dovranno, re, valutare la possibilità e le modalità di ripresa degli incontri.
2.3 Sul mantenimento di e Per_1 Controparte_2
Preliminarmente si rammenta come è diritto della prole, riconosciuto anche da norma di rango costituzionale (art. 30 Cost.), essere mantenuta dai genitori, i quali devono provvedervi, a norma dell'art. 316 bis c.c., proporzionalmente alle rispettive sostanze e secondo le proprie capacità lavorative. Il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. prevede la corresponsione, a carico di un genitore e nei confronti dell'altro, di un contributo al mantenimento dei figli ispirato al principio di proporzionalità, tenendo in considerazione vari criteri quali l'esigenza di vita le figlio, la capacità economica di entrambi i genitori ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore-
Si osserva come fino ad oggi si sia fatta integralmente ed esclusivamente carico del Parte_1 mantenimento dei propri figli, i quali non trascorrono alcun periodo presso il padre.
Considerando le condizioni economiche della madre (che risulta essere proprietaria dell'immobile in cui la famiglia vive, percepire uno stipendio netto mensile di € 1000,00 circa e allo stato recepire integralmente l'assegno unico famigliare) e le poche informazioni in merito alle condizioni economiche della parte rimasta contumace (che risulta essere impiegato come operaio presso una ditta di Medea e percepire lo stipendio mensile di € 1.600,00 circa), si ritiene di confermare le condizioni già statuite al tempo della separazione consensuale (la quale non disciplinava comunque i tempi di frequentazione figli-padre quale parametro per determinare il contributo al mantenimento), prevedendo l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), somma soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal protocollo in essere presso il Tribunale di Gorizia.
Non appaiono sussistere i presupposti legislativi per prevedere alla previsione di pagamento diretto da parte del terzo datore di lavoro. Sul punto, si rammenta come l'ipotesi, in precedenza prevista dalla norma contenuta nel comma VI dell'art. 156 c.c., che la pronuncia prevedesse un ordine di pagamento diretto in capo al terzo nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi o in favore dei figli (anche nati all'infuri del matrimonio, in forza dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 99/1997) debba ritenersi oggi superata con l'introduzione del nuovo art. 473bis. 37 c.p.c., che prevede un unico strumento, di natura stragiudiziale, a garanzia di tutti gli obblighi di mantenimento, derivante da un qualsiasi provvedimento emesso nell'ambito dei giudizi di cui al rito unico famigliare.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento nei giudizi dal valore indeterminabile, complessità bassa, si ritiene di applicare i valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento alla luce della non elevata complessità dell'attività istruttoria e della mancata opposizione determinata dalla contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
5 dispone:
Dispone che e siano affidati alla madre secondo le modalità c.d. super-esclusiva, Per_1 CP_2 con la possibil u ni di maggior interesse per i figli, riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione o la fissazione della residenza abituale, senza il previo consenso dell'altro genitore;
Colloca i minori presso la madre;
Dispone che la frequentazione di con il padre sia regolata liberamente secondo la volontà della Per_1 minore;
Dispone che la frequentazione di con il padre debba essere regolata dai Servizi Sociali nei CP_2 termini indicati in parte motiva;
Conferisce mandato ai Servizi Sociali competenti per il Comune di residenza (Gorizia) di regolare le visite tra ed il padre , in caso di una ripresa dei rapporti padre-figlio. CP_2 Controparte_1
Pone a carico l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 500,00, d o il giorno 10 del mese da ente della ricorrente, per il mantenimento dei figli e , somma soggetta a Per_1 Controparte_2 rivalutazione ISTAT, oltre alle spese str i o in essere presso il Tribunale di Gorizia, nella misura del 50%.
Condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente grado del giudizio, che liquida per compensi in € 3.000,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di Gorizia.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 11/07/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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