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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 5136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5136 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
RG AR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12230/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10 settembre 2025;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, viale C.F._1
Jonio n. 116, presso lo studio dell'Avv. Girolamo Graziano Miraldi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, via Ruggero Settimo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Davide Giuseppe Giugno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
e
, Controparte_2
pagina 1 di 16 nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in [...]
Dragona n. 8;
appellata contumace
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 847/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Catania e chiedendo l'accertamento della Controparte_2 Controparte_1
responsabilità esclusiva del conducente del veicolo “Fiat Punto” di proprietà di per il Controparte_2
sinistro occorso in data 13.6.2016 e, per l'effetto, la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno appellante, quantificati complessivamente in €
12.338,57.
In particolare, riferiva che, 13.6.2016 (ore 06:30 circa), mentre percorreva alla guida Parte_1
del motociclo Yamaha (tg. CJ27000) di proprietà di , con a bordo Persona_1 Per_2
(trasportato), la via Carlo Forlanini, giunto all'incrocio con via Giulia, veniva tamponato dal
[...]
veicolo Fiat Punto (tg. CR974WH), di proprietà di e condotto da , che Controparte_2 Controparte_3
non si arrestava allo STOP ivi imposto.
A seguito dell'urto, rovinava a terra riportando lesioni fisiche e, pertanto, veniva Parte_1
trasportato al P.S. dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, ove gli veniva diagnosticata “frattura
del margine posteriore del piatto tibiale di destra, infrazione del malleolo peroneale destro” con prognosi di giorni 30.
L'odierno appellante provvedeva quindi a trasmettere la richiesta per il risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice convenuta, la quale richiesta tuttavia rimaneva inevasa.
pagina 2 di 16 Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del diritto vantato da (essendo decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.), Parte_1
con conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore della compagnia assicuratrice,
e contestando, nel merito, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nello specifico, la compagnia assicuratrice deduceva, nel merito, che nulla era dovuto a Pt_1
a titolo di risarcimento del danno, non avendo quest'ultimo fornito adeguata prova dei fatti posti a
[...]
fondamento della propria domanda (e, in particolare, del mancato rispetto, da parte del conducente del veicolo di proprietà di , delle norme del codice della strada nonché del nesso di Controparte_2
causalità tra l'evento lesivo e i danni lamentati).
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione della prova per testi, a seguito della quale all'udienza del 20.2.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 847/2023 (causa n. 4933/2022 R.G.), il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda di , non ritenendo provati i fatti dedotti nell'atto di citazione, e per l'effetto lo Parte_1
condannava al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
Avverso detta sentenza, , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze probatorie.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità
esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di e la condanna di quest'ultimo, in Controparte_2
solido con la compagnia assicuratrice appellata, del risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'appello proposto poiché infondato Controparte_1
in fatto ed in diritto, chiedendo altresì la condanna nei confronti di ex art. 96 c.p.c. Parte_1
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione di CTU medico-legale, a pagina 3 di 16 seguito della quale all'udienza del 10.9.2025 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, seppure ritualmente citata, Controparte_2
non si costituiva in giudizio.
Ancora in via preliminare – pur non essendo stata reiterata nel presente giudizio l'eccezione di prescrizione spiegata in primo grado dalla compagnia assicuratrice appellate – deve comunque rilevarsi, per completezza, che il diritto al risarcimento del danno, vantato da , non Parte_1
avrebbe potuto considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 2947 c.c., stante l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione biennale di cui al citato articolo a seguito dell'invito alla negoziazione assistita
(trasmesso, come risulta dalla documentazione versata in atti, in data 19.05.2017) da parte di Pt_1
nei confronti della compagnia assicuratrice.
[...]
Nel merito, l'appello proposto da è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto. Parte_1
In particolare, con un unico motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie, sulla base delle quali la dinamica del sinistro, come riferita da , avrebbe dovuto considerarsi provata e conseguentemente il conducente Parte_1
dell'autovettura “Fiat Punto” (di proprietà di , appellata contumace) avrebbe dovuto Controparte_2
considerarsi responsabile esclusivo dello stesso.
Il giudice di primo grado, nello specifico, nel considerare insufficienti le “generiche e contradditorie
dichiarazioni rese dall'unico teste di parte attrice”, non riteneva provato il nesso di causalità fra il sinistro di cui si discute e le lesioni lamentate da “in quanto non è emerso dall'istruttoria Parte_1
come la rovinosa caduta del motociclo sul lato sinistro insieme al conducente e al terzo trasportato,
abbia potuto causare esclusivamente le lesioni alla tibia ed al malleolo destro dell'odierno attore,
senza alcuna lesione e/o escoriazioni ulteriore riscontrata sul lato sinistro”, giungendo “in assenza di
documentazione fotografica dei mezzi coinvolti nell'incidente e dei relativi danni” a rigettare la pagina 4 di 16 domanda di risarcimento proposta dall'odierno appellante.
L'interpretazione offerta dal giudice di primo grado non appare condivisibile in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di ritenere provata la dinamica del sinistro, come allegata da , e dunque di affermare la responsabilità esclusiva in capo al conducente Parte_1
dell'autovettura “Fiat Punto” (di proprietà di , appellata contumace) per il sinistro Controparte_2
medesimo.
Ed invero – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. che, nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, impone a colui il quale intende far valere un diritto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso – nella fattispecie in esame, Pt_1
ha fornito adeguata prova della dinamica del sinistro per cui è causa, come allegata nell'atto di
[...]
citazione di primo grado e successivamente confermata dalla prova testimoniale, così assolvendo all'onere probandi previsto a suo carico.
Il teste escusso ( ), infatti, nel dichiarare “mi trovavo dietro la moto con la mia Testimone_1
bicicletta. Ricordo che una Fiat Tipo di colore bianco che proveniva dalla via Giulia a destra del senso
di marcia di via Forlanini non rispettava il segnale di STOP, impattava la moto e ne causava la caduta
sul suolo stradale, la moto cadeva sul lato sinistro insieme al conducente e ad il traportato.
L'autovettura impattava la moto sul lato anteriore urtando anche il piede del conducente della moto
[…] Ricordo che il conducente accusava dolori al piede destro” (cfr. verbale di udienza del 7.11.2022),
riferiva evidentemente una dinamica coerente e conforme a quella allegata da , e non Parte_1
anche contraddittoria e divergente come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.
La dinamica del sinistro risulta essere altresì confermata, oltre che dalla prova testimoniale escussa,
anche dalla certificazione sanitaria prodotta in atti e, ancora, dalla CTU medico legale espletata nel presente giudizio.
Il consulente nominato ha infatti accertato la compatibilità dei danni patiti dall'odierno appellante con la dinamica lesiva denunciata: “alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità pagina 5 di 16 medico-legale, ritengo risulti certamente un rapporto di derivazione etiologica tra l'incidente stradale
occorsole in data 13.06.2016 in Catania – sulla via Carlo Forlanini all'altezza dell'incrocio con via
Giulia, e la lesività accertata (Frattura del margine posteriore del piatto tibiale di dx;
infrazione
malleolo peroneale dx)” (cfr. pag. 20 della relazione peritale).
A nulla, quindi, rilevano le deduzioni svolte dalla compagnia assicuratrice secondo cui Parte_1
non avrebbe sufficientemente dimostrato la storicità del fatto ed il nesso causale tra il sinistro occorso e i danni lamentati alla luce delle incongruenze emerse in merito alla dinamica del sinistro per cui è
causa e alla tipologia dei danni lamentati dall'odierno appellante tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle rese dal teste escusso.
Ciò in quanto, come sopra evidenziato, le dichiarazioni rese dal teste ( ) in nessun Testimone_1
modo, in verità, si pongono in contrasto con le dichiarazioni di né, tantomeno, sono tali Parte_1
da smentire la dinamica del sinistro come da quest'ultimo rappresentata;
con la conseguenza che tali dichiarazioni, confermando quanto allegato da parte appellante, avrebbero dovuto considerarsi già di per sé idonee e sufficienti a ritenere provato il fatto per cui è causa.
Le incongruenze dedotte dalla compagnia assicuratrice, prive peraltro di alcun supporto probatorio,
non precludono quindi una valutazione positiva e certa circa il raggiungimento della prova e l'attribuzione della responsabilità esclusiva per il sinistro di cui si discute in capo al conducente dell'autovettura “Fiat Punto”.
Ne consegue la responsabilità del conducente dell'autovettura “Fiat Punto” di proprietà di
[...]
(appellata contumace) nella causazione del sinistro per cui è causa e il conseguente CP_2
riconoscimento, in favore dell'odierno appellante, del diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dello stesso (avendo – come sopra rilevato – sufficientemente dimostrato Parte_1
l'effettiva esistenza dei danni patiti, la circostanza che quest'ultimi siano conseguenza del sinistro di cui si discute e, ancora, delle spese mediche sopportate).
Sicché, l'appello proposto da deve essere accolto. Parte_1
pagina 6 di 16 In ordine alla determinazione del quantum risarcitorio, prima di passare all'esame delle risultanze dell'espletata CTU medico legale (che ha determinato le percentuali di invalidità subite da parte appellante), occorre preliminarmente ricordare che con la nota sentenza n. 184/86 della Corte
Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato (dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n. 4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la pagina 7 di 16 determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze della C.T.U. medico legale espletata.
In particolare, il consulente medico legale, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione versata in atti, ha accertato nei confronti di che “Le lesioni riportate hanno necessitato di un periodo di inabilità di ITP Parte_1
al 75% di giorni 32 (ITP 75% = 32 gg), un periodo di ITP al 50% di giorni 20 (ITP 50%= 20 gg)”,
precisando poi che “Gli esiti sono rappresentati da: esiti di Frattura del margine posteriore del piatto
tibiale e infrazione malleolo peroneale dell'arto destro con dolore alla digitopressione del ginocchio
destro e lieve limitazione funzionale;
accosciamento con riduzione della flessione a destra;
movimenti
della caviglia eseguiti correttamente e senza limitazione funzionale. Tali esiti determinano una
compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto concretizzando un danno biologico valutabile
complessivamente nella misura del 5% (cinque per cento) secondo le voci di cui alla Tabella delle
menomazioni alla integrità psicofisica.”.
Le conclusione cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze delle consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla determinazione del danno alla persona subito dall'odierno appellante, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea:
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria. pagina 8 di 16 Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni (come risultante dalla consulenza in esame: “I dolori soggettivi riferiti
dal periziando sono compatibili con le lesioni accertate”), deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza – sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità
temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice).
Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micro-permanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139
cod. ass.ni. Infine, con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D.
Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del
D.P.R. n. 12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16
luglio 2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che nella fattispecie in esame: pagina 9 di 16 1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 1.325,76
(55.24*32*75%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 552,40
(55.24*20*50%);
per complessivi € 1.878,16.
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo Tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011). pagina 10 di 16 Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1.193,86 (€ 795,91 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal decreto 18.7.2025) * 1.5 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 76,5% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tal voce, di € 4.566,51 (=1.193,86*5*76,5%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico – pagina 11 di 16 relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa di parte appellante adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea e per invalidità permanente:
Nessun danno di tale specie può riconoscersi in favore di , stante quanto rilevato dal Parte_1
consulente, secondo il quale “Gli esiti sono di lieve entità e comunque non tali da incidere sul suo
normale relazionarsi col mondo, sul suo stato di benessere in relazione alle consuete attività” e “non
incidono sull'attività di lavoro svolta dal periziando”.
b3) danno patrimoniale per spese mediche:
Sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, le spese ritenute congrue ammontano ad €
377,97.
Ciò posto, in favore di deve essere posto a carico delle parti convenute (in solido) la Parte_1
pagina 12 di 16 complessiva somma di € 6.822,64 (€ 1.878,16 + € 4.566,51 + 377,97).
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro pagina 13 di 16 in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale – in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II
comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che, conseguentemente, nulla impone di aver riguardo al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno – sulla somma rivalutata definitivamente
(ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), che altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi, senza alcun fondamento legale,
essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi, debito di valuta (cfr. Cass., 1^
sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass.
18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli pagina 14 di 16 interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effettivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461). Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare, alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (13.6.2016). Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi. Con decorrenza dalla data della presente decisione (20.10.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1%
sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste, in favore di
, a carico di e e liquidate come in dispositivo. Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello, da contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1
disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
[...]
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, condanna e in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1
dell'odierno appellante della somma di € 6.822,64, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
pagina 15 di 16 2. condanna e al pagamento, in favore di , delle Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
spese processuali liquidate, per il primo grado, in complessivi € 2.090,00 per compensi, € 264.00
per spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a. e, per il secondo grado, in complessivi € 2.540,00
per compensi, € 382.50 per spese, € 580.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e c.p.a..
Così deciso in Catania addì 20.10.2025
Il Giudice
(dott. RG AR)
pagina 16 di 16
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
RG AR, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12230/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10 settembre 2025;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania, viale C.F._1
Jonio n. 116, presso lo studio dell'Avv. Girolamo Graziano Miraldi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Catania, via Ruggero Settimo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Davide Giuseppe Giugno, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
e
, Controparte_2
pagina 1 di 16 nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente in [...]
Dragona n. 8;
appellata contumace
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA N. 847/2023
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Catania e chiedendo l'accertamento della Controparte_2 Controparte_1
responsabilità esclusiva del conducente del veicolo “Fiat Punto” di proprietà di per il Controparte_2
sinistro occorso in data 13.6.2016 e, per l'effetto, la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno appellante, quantificati complessivamente in €
12.338,57.
In particolare, riferiva che, 13.6.2016 (ore 06:30 circa), mentre percorreva alla guida Parte_1
del motociclo Yamaha (tg. CJ27000) di proprietà di , con a bordo Persona_1 Per_2
(trasportato), la via Carlo Forlanini, giunto all'incrocio con via Giulia, veniva tamponato dal
[...]
veicolo Fiat Punto (tg. CR974WH), di proprietà di e condotto da , che Controparte_2 Controparte_3
non si arrestava allo STOP ivi imposto.
A seguito dell'urto, rovinava a terra riportando lesioni fisiche e, pertanto, veniva Parte_1
trasportato al P.S. dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania, ove gli veniva diagnosticata “frattura
del margine posteriore del piatto tibiale di destra, infrazione del malleolo peroneale destro” con prognosi di giorni 30.
L'odierno appellante provvedeva quindi a trasmettere la richiesta per il risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice convenuta, la quale richiesta tuttavia rimaneva inevasa.
pagina 2 di 16 Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione Controparte_1
del diritto vantato da (essendo decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.), Parte_1
con conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore della compagnia assicuratrice,
e contestando, nel merito, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Nello specifico, la compagnia assicuratrice deduceva, nel merito, che nulla era dovuto a Pt_1
a titolo di risarcimento del danno, non avendo quest'ultimo fornito adeguata prova dei fatti posti a
[...]
fondamento della propria domanda (e, in particolare, del mancato rispetto, da parte del conducente del veicolo di proprietà di , delle norme del codice della strada nonché del nesso di Controparte_2
causalità tra l'evento lesivo e i danni lamentati).
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione della prova per testi, a seguito della quale all'udienza del 20.2.2023, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 847/2023 (causa n. 4933/2022 R.G.), il Giudice di Pace di Catania rigettava la domanda di , non ritenendo provati i fatti dedotti nell'atto di citazione, e per l'effetto lo Parte_1
condannava al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice.
Avverso detta sentenza, , con atto di appello regolarmente notificato, proponeva Parte_1
gravame deducendo la nullità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze probatorie.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità
esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di e la condanna di quest'ultimo, in Controparte_2
solido con la compagnia assicuratrice appellata, del risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'appello proposto poiché infondato Controparte_1
in fatto ed in diritto, chiedendo altresì la condanna nei confronti di ex art. 96 c.p.c. Parte_1
, nonostante rituale notifica, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa veniva istruita, oltre che con prova documentale, con assunzione di CTU medico-legale, a pagina 3 di 16 seguito della quale all'udienza del 10.9.2025 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, seppure ritualmente citata, Controparte_2
non si costituiva in giudizio.
Ancora in via preliminare – pur non essendo stata reiterata nel presente giudizio l'eccezione di prescrizione spiegata in primo grado dalla compagnia assicuratrice appellate – deve comunque rilevarsi, per completezza, che il diritto al risarcimento del danno, vantato da , non Parte_1
avrebbe potuto considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 2947 c.c., stante l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione biennale di cui al citato articolo a seguito dell'invito alla negoziazione assistita
(trasmesso, come risulta dalla documentazione versata in atti, in data 19.05.2017) da parte di Pt_1
nei confronti della compagnia assicuratrice.
[...]
Nel merito, l'appello proposto da è fondato e, per l'effetto, deve essere accolto. Parte_1
In particolare, con un unico motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per erronea valutazione delle risultanze probatorie, sulla base delle quali la dinamica del sinistro, come riferita da , avrebbe dovuto considerarsi provata e conseguentemente il conducente Parte_1
dell'autovettura “Fiat Punto” (di proprietà di , appellata contumace) avrebbe dovuto Controparte_2
considerarsi responsabile esclusivo dello stesso.
Il giudice di primo grado, nello specifico, nel considerare insufficienti le “generiche e contradditorie
dichiarazioni rese dall'unico teste di parte attrice”, non riteneva provato il nesso di causalità fra il sinistro di cui si discute e le lesioni lamentate da “in quanto non è emerso dall'istruttoria Parte_1
come la rovinosa caduta del motociclo sul lato sinistro insieme al conducente e al terzo trasportato,
abbia potuto causare esclusivamente le lesioni alla tibia ed al malleolo destro dell'odierno attore,
senza alcuna lesione e/o escoriazioni ulteriore riscontrata sul lato sinistro”, giungendo “in assenza di
documentazione fotografica dei mezzi coinvolti nell'incidente e dei relativi danni” a rigettare la pagina 4 di 16 domanda di risarcimento proposta dall'odierno appellante.
L'interpretazione offerta dal giudice di primo grado non appare condivisibile in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio consentono, in verità, di ritenere provata la dinamica del sinistro, come allegata da , e dunque di affermare la responsabilità esclusiva in capo al conducente Parte_1
dell'autovettura “Fiat Punto” (di proprietà di , appellata contumace) per il sinistro Controparte_2
medesimo.
Ed invero – premesso il disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c. che, nel regolare il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, impone a colui il quale intende far valere un diritto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso – nella fattispecie in esame, Pt_1
ha fornito adeguata prova della dinamica del sinistro per cui è causa, come allegata nell'atto di
[...]
citazione di primo grado e successivamente confermata dalla prova testimoniale, così assolvendo all'onere probandi previsto a suo carico.
Il teste escusso ( ), infatti, nel dichiarare “mi trovavo dietro la moto con la mia Testimone_1
bicicletta. Ricordo che una Fiat Tipo di colore bianco che proveniva dalla via Giulia a destra del senso
di marcia di via Forlanini non rispettava il segnale di STOP, impattava la moto e ne causava la caduta
sul suolo stradale, la moto cadeva sul lato sinistro insieme al conducente e ad il traportato.
L'autovettura impattava la moto sul lato anteriore urtando anche il piede del conducente della moto
[…] Ricordo che il conducente accusava dolori al piede destro” (cfr. verbale di udienza del 7.11.2022),
riferiva evidentemente una dinamica coerente e conforme a quella allegata da , e non Parte_1
anche contraddittoria e divergente come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.
La dinamica del sinistro risulta essere altresì confermata, oltre che dalla prova testimoniale escussa,
anche dalla certificazione sanitaria prodotta in atti e, ancora, dalla CTU medico legale espletata nel presente giudizio.
Il consulente nominato ha infatti accertato la compatibilità dei danni patiti dall'odierno appellante con la dinamica lesiva denunciata: “alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità pagina 5 di 16 medico-legale, ritengo risulti certamente un rapporto di derivazione etiologica tra l'incidente stradale
occorsole in data 13.06.2016 in Catania – sulla via Carlo Forlanini all'altezza dell'incrocio con via
Giulia, e la lesività accertata (Frattura del margine posteriore del piatto tibiale di dx;
infrazione
malleolo peroneale dx)” (cfr. pag. 20 della relazione peritale).
A nulla, quindi, rilevano le deduzioni svolte dalla compagnia assicuratrice secondo cui Parte_1
non avrebbe sufficientemente dimostrato la storicità del fatto ed il nesso causale tra il sinistro occorso e i danni lamentati alla luce delle incongruenze emerse in merito alla dinamica del sinistro per cui è
causa e alla tipologia dei danni lamentati dall'odierno appellante tra le dichiarazioni di quest'ultimo e quelle rese dal teste escusso.
Ciò in quanto, come sopra evidenziato, le dichiarazioni rese dal teste ( ) in nessun Testimone_1
modo, in verità, si pongono in contrasto con le dichiarazioni di né, tantomeno, sono tali Parte_1
da smentire la dinamica del sinistro come da quest'ultimo rappresentata;
con la conseguenza che tali dichiarazioni, confermando quanto allegato da parte appellante, avrebbero dovuto considerarsi già di per sé idonee e sufficienti a ritenere provato il fatto per cui è causa.
Le incongruenze dedotte dalla compagnia assicuratrice, prive peraltro di alcun supporto probatorio,
non precludono quindi una valutazione positiva e certa circa il raggiungimento della prova e l'attribuzione della responsabilità esclusiva per il sinistro di cui si discute in capo al conducente dell'autovettura “Fiat Punto”.
Ne consegue la responsabilità del conducente dell'autovettura “Fiat Punto” di proprietà di
[...]
(appellata contumace) nella causazione del sinistro per cui è causa e il conseguente CP_2
riconoscimento, in favore dell'odierno appellante, del diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dello stesso (avendo – come sopra rilevato – sufficientemente dimostrato Parte_1
l'effettiva esistenza dei danni patiti, la circostanza che quest'ultimi siano conseguenza del sinistro di cui si discute e, ancora, delle spese mediche sopportate).
Sicché, l'appello proposto da deve essere accolto. Parte_1
pagina 6 di 16 In ordine alla determinazione del quantum risarcitorio, prima di passare all'esame delle risultanze dell'espletata CTU medico legale (che ha determinato le percentuali di invalidità subite da parte appellante), occorre preliminarmente ricordare che con la nota sentenza n. 184/86 della Corte
Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato (dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n. 4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la pagina 7 di 16 determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze della C.T.U. medico legale espletata.
In particolare, il consulente medico legale, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione versata in atti, ha accertato nei confronti di che “Le lesioni riportate hanno necessitato di un periodo di inabilità di ITP Parte_1
al 75% di giorni 32 (ITP 75% = 32 gg), un periodo di ITP al 50% di giorni 20 (ITP 50%= 20 gg)”,
precisando poi che “Gli esiti sono rappresentati da: esiti di Frattura del margine posteriore del piatto
tibiale e infrazione malleolo peroneale dell'arto destro con dolore alla digitopressione del ginocchio
destro e lieve limitazione funzionale;
accosciamento con riduzione della flessione a destra;
movimenti
della caviglia eseguiti correttamente e senza limitazione funzionale. Tali esiti determinano una
compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto concretizzando un danno biologico valutabile
complessivamente nella misura del 5% (cinque per cento) secondo le voci di cui alla Tabella delle
menomazioni alla integrità psicofisica.”.
Le conclusione cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze delle consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla determinazione del danno alla persona subito dall'odierno appellante, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea:
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria. pagina 8 di 16 Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni (come risultante dalla consulenza in esame: “I dolori soggettivi riferiti
dal periziando sono compatibili con le lesioni accertate”), deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza – sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità
temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice).
Tra l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micro-permanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139
cod. ass.ni. Infine, con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D.
Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del
D.P.R. n. 12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16
luglio 2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che nella fattispecie in esame: pagina 9 di 16 1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 1.325,76
(55.24*32*75%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 552,40
(55.24*20*50%);
per complessivi € 1.878,16.
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo Tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011). pagina 10 di 16 Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1.193,86 (€ 795,91 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal decreto 18.7.2025) * 1.5 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 76,5% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tal voce, di € 4.566,51 (=1.193,86*5*76,5%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico – pagina 11 di 16 relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa di parte appellante adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea e per invalidità permanente:
Nessun danno di tale specie può riconoscersi in favore di , stante quanto rilevato dal Parte_1
consulente, secondo il quale “Gli esiti sono di lieve entità e comunque non tali da incidere sul suo
normale relazionarsi col mondo, sul suo stato di benessere in relazione alle consuete attività” e “non
incidono sull'attività di lavoro svolta dal periziando”.
b3) danno patrimoniale per spese mediche:
Sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, le spese ritenute congrue ammontano ad €
377,97.
Ciò posto, in favore di deve essere posto a carico delle parti convenute (in solido) la Parte_1
pagina 12 di 16 complessiva somma di € 6.822,64 (€ 1.878,16 + € 4.566,51 + 377,97).
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro pagina 13 di 16 in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione. Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale – in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purché resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II
comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che, conseguentemente, nulla impone di aver riguardo al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%. Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno – sulla somma rivalutata definitivamente
(ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), che altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi, senza alcun fondamento legale,
essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi, debito di valuta (cfr. Cass., 1^
sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass.
18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli pagina 14 di 16 interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effettivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461). Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare, alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (13.6.2016). Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi. Con decorrenza dalla data della presente decisione (20.10.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1%
sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza. Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste, in favore di
, a carico di e e liquidate come in dispositivo. Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in appello, da contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1
disattesa ogni ulteriore istanza così provvede:
[...]
1. accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza Parte_1
impugnata, condanna e in solido, al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1
dell'odierno appellante della somma di € 6.822,64, oltre interessi legali sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
pagina 15 di 16 2. condanna e al pagamento, in favore di , delle Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
spese processuali liquidate, per il primo grado, in complessivi € 2.090,00 per compensi, € 264.00
per spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a. e, per il secondo grado, in complessivi € 2.540,00
per compensi, € 382.50 per spese, € 580.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e c.p.a..
Così deciso in Catania addì 20.10.2025
Il Giudice
(dott. RG AR)
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