Decreto cautelare 19 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 7125 del 2025, proposto da:
Consorzio Stabile Restore Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7DA168041, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in NA, via Toledo 323;
contro
Società NA SE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IL Pa.Gri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- a) della determina n. 78 del 28.11.2025, con cui è stata disposta alla controinteressata l'aggiudicazione della procedura relativa all'affidamento di un Accordo Quadro biennale 2025/26 ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente ad un appalto misto di lavori e servizi per l'affidamento della manutenzione riparativa a guasto e per il presidio delle cabine elettriche con gestione del gruppo elettrogeno dello stadio Comunale “Diego Armando Maradona” ubicato nella Municipalità 10 Fuorigrotta, mediante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG B7DA168041;
- b) di tutti i verbali di gara in generale nonché della relazione del RUP del 27.11.2025 n. 236 in uno alla relazione, ove esistente, volta alla verifica dell'equivalenza del CCNL offerto dall'aggiudicataria con quello previsto dalla lex specialis;
- c) ove e per quanto lesiva, della determina di indizione della gara e della determina di nomina della commissione;
- d) ove e per quanto lesiva, della lex specialis di gara, comprensiva di bando, disciplinare e capitolato, come interpretata dalla Stazione Appaltante e, in particolare, l'art. 8 del Capitolato;
- e) di tutti gli ulteriori atti lesivi che ci riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio sottoscritto nelle more del presente giudizio al fine del subentro della ricorrente nonché, in via subordinata, per l'annullamento dell'intera procedura di gara;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società NA SE s.p.a. e della IL Pa.Gri s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
TT
La società ricorrente, gestore uscente del servizio di manutenzione riparativa e del presidio delle cabine elettriche con gestione del gruppo elettronico dello stadio comunale “Diego Armando Maradona”, premesso di avere partecipato alla procedura volta all’individuazione del nuovo operatore economico cui affidare il medesimo servizio, vale a dire alla procedura bandita dalla NA SE s.p.a., che aveva riguardato l’affidamento di un Accordo Quadro biennale 2025/2026 ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023, relativamente ad un appalto misto di lavori e servizi per l’affidamento della manutenzione riparativa a guasto e per il presidio delle cabine elettriche con gestione del gruppo elettrogeno dello stadio Comunale “Diego Armando Maradona”, ubicato nella Municipalità 10 Fuorigrotta, mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, c. 1 del D. lgs. 36/2023 (CIG B7DA168041); che le componenti della procedura, oggetto di causa, erano due: 1) la prima riguardava la manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti che richiedeva la categoria GG1 classe 1; 2) la seconda, invece, relativa alla Gestione di impianti elettrici: presidio delle cabine elettriche e gestione del gruppo elettrogeno, compresa la fornitura di gasolio; che, attesa la diversità delle attività, oggetto della procedura, all’art. 3 del Capitolato la S.A. aveva specificato sia gli importi relativi, sia i CCNL applicabili, specificamente: 1) l’importo della procedura era pari ad € 252.200,00 per quanto riguardava i lavori di manutenzione riparativa (LMR) che, sommato ai costi degli oneri della sicurezza (€ 7.800), diveniva complessivamente pari ad € 260.000; 2) per quanto riguardava il presidio delle cabine elettriche e gestione del gruppo elettrogeno (SPC) inclusa la fornitura di gasolio, l’importo a base d’asta era pari ad € 161.020,00 che, sommato ai costi per la sicurezza (€ 4.980,00) ed ai costi della fornitura di gasolio (€ 54.000,00) era pari ad € 220.000,00 (art. 3 del Disciplinare); che, considerando anche le somme a disposizione della S.A. per lavori e presidio (pari ad € 20.000), il totale della procedura, comprensivo degli incentivi tecnici, era pari ad € 692.000,00; che l’art. 3 del Disciplinare aveva previsto che “I contratti collettivi nazionali di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto sono i seguenti: 1) Per la categoria OG1 il contratto di riferimento è quello CCNL EDE. Incidenza manodopera stimata intorno al 30 % – Importo manodopera: 75.660,00 €; 2) I lavoratori da impiegare nelle attività di presidio delle cabine e gestione del gruppo elettrogeno, in considerazione della categoria di lavori di cui all’art. 3 del CTA (CPV secondaria: 65320000-2 gestione impianti elettrici) sono operai inquadrati nel ruolo operativo livello D2 e nel ruolo specializzato livello C3, in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della definizione dell’appalto (CCNL - ADDETTI ALL’INDUSTRIA METALMECCANICA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI)”; che, in seguito all’espletamento della procedura di gara (la S.A. aveva adottato il metodo dell’inversione procedimentale), la ricorrente si era classificata seconda, con un punteggio di 85.83 (di cui 55,83 per il punteggio tecnico e 30 per il punteggio economico), mentre la IL PA RL SR si era classificata prima con un punteggio di 95.00 (di cui 65 per il punteggio tecnico e 30 per il punteggio economico); che, con determina n. 78/2025 del 28.11.2025, la procedura di gara era stata dunque aggiudicata alla controinteressata; che, a valle dell’espletamento della procedura di accesso agli atti, la ricorrente aveva potuto appurare che la controinteressata, nonostante le specifiche disposizioni sopra riportate, aveva dichiarato di voler applicare unicamente il CCNL ILe IN, senza invece applicare il CCNL Metalmeccanici; che, in virtù della sopra citata disposizione, in data 3.12.2025 aveva chiesto, alla S.A., di riesaminare le proprie valutazioni alla luce delle seguenti considerazioni: 1) mancata verifica dell’equivalenza del CCNL ILe IN con il CCNL Metalmeccanici; la differenza retributiva tra i due contratti risultava invero evidente, se si considerava che l’applicazione del CCNL Metalmeccanici determinava un maggiore importo a favore del lavoratore pari ad € 5.053,48; ma, nonostante la S.A. fosse tenuta per legge a verificare l’equivalenza del CCNL offerto dalla concorrente con quello indicato negli atti di gara, non risultava che la stessa avesse effettuato alcun tipo di verifica; 2) l’attribuzione di un erroneo punteggio, in riferimento all’offerta tecnica, atteso che la controinteressata, pur riportando il massimo punteggio (8 punti) in riferimento al criterio A.3.1, aveva offerto solo 6 operatori qualificati, invece di 8; 3) il mancato possesso dell’abilitazione, ai sensi del D.M. 37/08, richiesto espressamente dall’art. 9 del Disciplinare; che la richiesta di riesame non era tuttavia stata riscontrata dalla Stazione Appaltante; tanto premesso, adiva questo T.A.R., al fine di chiedere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, alla luce dei seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 11 d.lgs. 36/2023; art. 3 e 9 del Disciplinare; art. 97 Cost) – Eccesso di potere – Insussistenza dei presupposti per aggiudicare la procedura di gara alla controinteressata – Mancanza ovvero errata valutazione di equivalenza del CCNL offerto dall’aggiudicataria rispetto a quello indicato dalla S.A. – Sulla non equivalenza del CCNL offerto dall’aggiudicataria rispetto a quello indicato dalla S.A.: il Disciplinare di gara, alla luce delle diversità delle attività da svolgere nell’ambito della procedura di gara oggetto di causa, aveva previsto la necessaria applicazione di due diversi CCNL, quello ILe per quanto riguardava i lavori di manutenzione riparativa e quello Metalmeccanici in riferimento ai servizi, ovvero all’attività di presidio delle cabine e gestione del gruppo elettrogeno (cfr. art 3); nell’Allegato E, rubricato “Documentazione a comprova dell’equivalenza delle tutele economiche e normative del ccnl utilizzato rispetto a quello indicato negli atti di gara ai sensi dell’art. 11 comma 4 del d. lgs. n. 36/2023”, l’aggiudicataria aveva invece dichiarato di applicare unicamente il CCNL ILe, codice alfanumerico unico F012, affermando che lo stesso fosse equivalente a quello dei Metalmeccanici, ovvero rispetto al CCNL indicato dalla S.A. per i servizi negli atti di gara, come da tabelle allegate alla dichiarazione; ebbene, l’art. 3 del Disciplinare prevedeva la possibilità d’indicare CCNL diversi, rispetto a quelli previsti dalla lex specialis, purché il CCNL indicato garantisse ai dipendenti le medesime tutele di quello, individuato dalla S.A. per la specifica attività a farsi (servizi e non anche lavori); si leggeva infatti, nella disposizione citata, che: “Gli operatori economici ai sensi dell’art. 11 comma 3 del codice possono indicare nella propria offerta i differenti contratti collettivi da essi applicati, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente”; l’art. 9 del Disciplinare prevedeva che: “L’aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nelle prestazioni secondarie di Gestione di impianti elettrici l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato al punto 3. In alternativa, l’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto”; nella specie, l’aggiudicataria aveva presentato, in sede di gara, una dichiarazione di equivalenza tra quello ILe e quello Metalmeccanici “che non si condivide in nessun modo per i motivi che saranno infra esposti”; prima di analizzare nel merito la non equivalenza del CCNL offerto della controinteressata (edili) rispetto a quello indicato dalla S.A. per i servizi (metalmeccanici), occorreva contestare il modus procedendi della NA SE che non aveva approfondito né analizzato la sussistenza di una effettiva equivalenza tra i due CCNL, come previsto a pena di illegittimità del procedimento dal d.lgs. 36/2023; nel provvedimento di aggiudicazione (determina n. 78 del 28.11.2025) la S.A. aveva, infatti, citato la relazione del RUP, n. 236 del 27.11.2025, la quale dava atto del fatto che la controinteressata avesse indicato un CCNL diverso, rispetto a quello individuato dalla S.A., ma non recava alcuna motivazione e/o relazione specifica sul punto dell’equivalenza o meno tra i due CCNL (ovvero ILe e Metalmeccanici); mentre l’art. 11 del d.lgs. 36/2023, in un’ottica di maggiore protezione dei lavoratori e al fine di scongiurare un allineamento al ribasso delle tutele erogate ai lavoratori, impone all’operatore economico di rispettare in fase esecutiva il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nella lex specialis, elevandole a vero e proprio requisito minimo dell’offerta, che dovrà pertanto essere formulata conformemente; la valutazione di equivalenza che la S.A. era chiamata a compiere doveva dunque investire tanto l’aspetto normativo tanto quello economico (e dunque non deve riferirsi unicamente al rispetto dei minimi tabellari bensì, in generale, a tutto il trattamento economico spettante agli operatori); nel caso di specie, tale valutazione non era stata correttamente compiuta; seguiva il richiamo a giurisprudenza, funzionale alla tesi per cui “l’assenza di una concreta verifica dell’equivalenza tra i due CCNL (ILe e Metalmeccanici) va dunque ad inficiare in maniera grave ed irreparabile il provvedimento di aggiudicazione gravato nella presente sede”; giacché, “nel merito sia con la richiesta di rettificare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione che con la allegata relazione tecnica, la ricorrente aveva evidenziato i valori individuati in sede di gara dalla ED AG (vedi allegato dichiarazione di equivalenza): - CCNL EDE dichiarato da edil pagri retribuzione tabellare III liv € 16.650,72 + € 6.229,22 + € 123.96 = equivalgono ad un totale di € 23.003,90; - CCNL stazione appaltante Metalmeccanici III liv € 25.899,12 + € 2158,26 = equivalgono ad un totale di € 28.057,38, con una differenza a favore del CCNL metalmeccanici di € 5.053,48, “con la conseguente insorgenza di un ulteriore profilo di criticità dell’operato della S.A.”; “non solo, infatti, la valutazione di equivalenza non era stata compiuta ma, qualora fosse stata posta in essere in maniera corretta e non con un superficiale appiattimento sulla dichiarazione ex adverso prodotta, avrebbe condotto ad una dichiarazione di non equivalenza tra il CCNL applicato dall’aggiudicataria (edili) e quello richiesto dalla S.A. (metalmeccanici), per una rilevante parte dell’appalto da aggiudicare”; particolarmente chiara risultava, sul punto, la dichiarazione resa dal consulente di parte, dott. Iasevoli, la quale aveva evidenziato che le retribuzioni dichiarate dalla ED PA.GR SR, nella colonna “CCNL DICHIARATO” risultavano notevolmente inferiori a quelle indicate nella stessa tabella nella colonna “CCNL STAZIONE APPALTANTE”, sia per il livello D2 operaio comune (vi era una differenza di oltre 5.000 euro), sia per il livello C3, operaio specializzato (anche in questo caso la differenza era di oltre 5.000 euro) (cfr. pag. 16 della relazione) (…). In conclusione, secondo il consulente di parte ricorrente: “Dall’esame della dichiarazione di equivalenza della ED PA.GR. SR e dagli atti di gara si evince che la dichiarazione di equivalenza prodotta dalla società ED PA.GR. SR, per quanto riguarda la parte retributiva dichiara dei valori delle retribuzioni inferiori rispetto a quelli dalla stessa riportata per il CCNL richiesto dalla stazione appaltante; per quanto riguarda la parte delle tutele normative la ED PA.GR. SR compara il CCNL dichiarato con un CCNL diverso rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante”; ed “essendo, dunque, comprovata la non equivalenza retributiva e normativa del CCNL offerto dalla controinteressata rispetto a quello indicato negli atti di gara risulta comprovato, anche nel merito, il carattere illegittimo del provvedimento di aggiudicazione che va pertanto annullato con conseguente obbligo di scorrimento della graduatoria e di aggiudica in favore della ricorrente”;
2) Sulla violazione e falsa applicazione di legge (Art. 75 e ss. DPR 445/2000) – Sulla falsa dichiarazione – Sulla decadenza dal beneficio dell’autodichiarazione – Sulla necessità di escludere la controinteressata per falsa dichiarazione: da quanto sopra esposto derivava che controparte doveva essere esclusa dalla procedura di gara, avendo reso una falsa dichiarazione, in ordine all’equivalenza tra il C.C.N.L. ILe e Metalmeccanici dalla stessa applicato e quello, richiesto all’art. 3 del Disciplinare in riferimento all’attività di presidio delle cabine elettriche e di gestione del gruppo elettrogeno; l’allegato E era, infatti, stato redatto ai sensi del DPR 445/2000, tant’è vero che si legge che il dichiarante è “consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.”; e, con la dichiarazione in parola, la controinteressata aveva dichiarato che “intende applicare per l’esecuzione dei lavori servizio oggetto della presente procedura di gara è il seguente: EDE INDUSTRIA, codice alfanumerico unico F012; che il CCNL che intende applicare per l’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara è il seguente: EDE INDUSTRIA, codice alfanumerico unico F012. A comprova dell’equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL che intende utilizzare per l’appalto dei servizi rispetto al CCNL indicato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, quanto riportato nelle seguenti tabelle di comparazione con riferimento a parametri sia economici che normativi”. Ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; anche sotto tale profilo, dunque, la ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso in quanto, a fronte della falsa dichiarazione resa dalla controinteressata, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa, invece che risultare destinataria del provvedimento di aggiudicazione, il quale era dunque illegittimo ed errato e andava annullato;
3) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (art. 9 del Disciplinare) – Sulla illegittimità della mancata esclusione della controinteressata: il disciplinare al punto 9 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE” stabilisce che l’impresa debba avere, quale requisito di esecuzione e di partecipazione, l’abilitazione ai sensi del DM 37/08. Dalla visura camerale s’evince che la società ED PA.GR NON RISULTA IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE de qua, che deve essere obbligatoriamente riportata in visura, ai sensi dell’art. 3 del dm 37/08 (cfr. allegata Visura camerale IL Pa. gri srl); la stessa non era, dunque, in possesso di un requisito di partecipazione e/o di esecuzione e avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in essere per mancanza del relativo requisito; dalla visura camerale (Cfr. allegato) si evinceva che la controinteressata non aveva mai comunicato la nomina del direttore tecnico alla camera di commercio, mentre le imprese edili hanno l’obbligo di effettuare la sopra citata comunicazione, trattandosi di un vero e proprio requisito di qualificazione (e non di esecuzione che, quindi, può essere sanato in fase esecutiva e dopo l’aggiudicazione); la IL AG aveva invece nominato un DT solo ai fini SOA (cfr. attestato), ma non aveva mai effettuato l’adempimento in parola presso la CCIAA, pur essendo esso obbligatorio;
4) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (art. A.3.1 del Disciplinare) – Errata attribuzione del punteggio: “per completezza espositiva”, la ricorrente rappresentava “un’altra irregolarità oggettiva non rilevata che ha determinato un punteggio errato nella offerta tecnica della IL AG” e che riguardava il criterio A.3.1. il quale richiede “numero di dipendenti in possesso della qualifica ed abilitazione pes – pav – pei –maggiore di 8”, per il quale il punteggio massimo attribuibile, appunto in caso di offerta di un numero di dipendenti in possesso della qualifica sopra citata pari o superiore ad 8, era di 8 punti: la S. A. aveva violato la disposizione sopra citata, in quanto aveva attribuito alla controinteressata ben 8 punti nonostante la detta società avesse soltanto 6 operatori qualificati (gli altri tre operatori indicati non disponevano infatti della formazione pei) (si veda sul punto la griglia di attribuzione dei punteggi allegata al verbale n. 22); ne conseguiva che l’offerta avrebbe dovuto ricevere un punteggio tabellare pari a 4 punti invece di 8 con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, l’operato della S.A. risultava errato;
Le successive censure 5), 6) e 7), rubricate “Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (art. A.4 del Disciplinare) – Errata attribuzione del punteggio” erano, come la n. 4), volte a porre in risalto ulteriori elementi di “palese irrazionalità” nelle valutazioni, sia pur discrezionali, della S.A., in sede di attribuzione dei punteggi per i subcriteri A.4.1, A.5 e A.6.1 della lex specialis di gara; se ne omette, in questa sede, l’analitica esposizione, rinviando per ogni approfondimento alla lettura del ricorso; la conclusione era esplicitata, comunque, nella successiva doglianza:
8) Sulla illegittimità del provvedimento di aggiudicazione – Sul superamento della prova di resistenza, dove si sosteneva che, alla luce di quanto esposto in dette censure sub 4), 5), 6) e 7), risultava “evidente che: - in riferimento al subcriterio A.3.1 la controinteressata avrebbe dovuto ottenere 4 punti e non 8 (dunque con una sottrazione di - 4 punti) e dunque conseguire un punteggio per l’offerta tecnica di 61 (invece che 65); il punteggio totale da attribuire all’aggiudicataria doveva essere dunque di 91 (61 tecnica + 30 economica); - in riferimento ai subcriteri A.4, A.5 e A.6, alla ricorrente doveva essere attribuito un punteggio quantomeno pari a quello della ricorrente e dunque il punteggio tecnico doveva essere rispettivamente aumentato di + 3, + 3 e + 3.34; in totale, alla Restore dovevano essere attribuiti 9.34 punti con la conseguenza che l’offerta tecnica doveva essere valutata con un punteggio di 65.17 (55.83 + 9.34) invece che 55.83; il punteggio totale doveva essere dunque di 95.17 invece che 85.83; in tal modo la ricorrente sarebbe risultata prima classificata, con 95.17 punti, mentre sarebbe risultata seconda l’odierna aggiudicataria con un punteggio di 91”;
9) In via subordinata – Sull’annullamento della intera procedura di gara ai fini di una riedizione della stessa, nell’alveo della legittimità: in via subordinata, “attesa la fondatezza di quanto rappresentato in ordine alla errata valutazione del punteggio da parte della Stazione Appaltante, si chiede l’annullamento della intera procedura di gara, previo annullamento del provvedimento di aggiudicazione in quanto, chiaramente, sono state già aperte sia le offerte tecniche che quelle economiche”;
10) In via subordinata - Sulla violazione e falsa applicazione di legge (artt. 34 D.lgs. 50/2016) – Sulla violazione del D.M. 256/2022 – Sulla illegittimità dell’art. 8 del Capitolato: con l’art. 8 del Capitolato era stato previsto che “Nella gestione dei diversi aspetti ambientali l’O.E. è tenuto, in sede di esecuzione del singolo contratto applicativo, ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti in materia inerenti i CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui al DM 11/10/2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). In particolare, le specifiche tecniche dei componenti edilizi e le specifiche tecniche dei cantieri”. Il DM 11.10.2017, già al momento dell’approvazione degli atti di gara (avvenuta con determina n. 54 del 31.7.2025) era stato abrogato con il DM 23.6.2022 del Ministero della Transizione Ecologica, il quale ha espressamente “Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti”. L’art. 3 del citato D.M. 23.6.2022, rubricato “Abrogazioni e norme finali” ha espressamente statuito che: “1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 259 del 6 novembre 2017 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Nel caso di specie, dunque, l’intera procedura di gara era illegittima e andava annullata, in considerazione del fatto che non rispettava i CAM vigenti al momento della pubblicazione della stessa.
Si costituivano in giudizio la NA SE s.p.a. e la controinteressata, con memorie di stile.
Seguiva il deposito di memoria difensiva, per la controinteressata.
Nel rinviare, per evidenti ragioni di sintesi, alla lettura dell’atto defensionale in questione, in questa sede si rileva sinteticamente che, con riferimento alla prima censura dell’atto introduttivo del giudizio, la medesima replicava che: “Nel caso di specie, la valutazione della stazione appaltante di cui alla determina di aggiudicazione n. 78/2025, nella quale è richiamata la relazione del RUP n. 236 del 27/11/2025, risulta pienamente ragionevole e coerente, considerato che IL PA.GR ha prodotto una dichiarazione di equivalenza completa e strutturata, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso da Restore, con individuazione del CCNL ILe IN (F012), che beneficia della presunzione di equivalenza prevista dalla normativa vigente sulla parte prevalente consistente nel 55% dei lavori (cfr art. 1-3-27 CSA e art. 9 disciplinare di gara) . Inoltre, la natura aleatoria dell’accordo quadro rende inappropriato calcolare percentuali certe di scostamento su prestazioni incerte e la stazione appaltante ha effettuato una verifica adeguata nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, non viziata da manifesta irragionevolezza, pertanto, il giudizio di equivalenza è stato correttamente comprovato con manifestazione di giudizio dalla P.A. globale e sintetico, non richiedendo l’identità assoluta delle tutele ma la loro equiparabilità sostanziale ”; ancora, osservava la controinteressata, “l’art. 3 del Capitolato Tecnico specifica tassativamente che “la categoria OG1 classe I è principale anche in termini economici, rispetto al CPV 65320000-2 secondario”, confermando la natura prevalente delle prestazioni edili”; e “l’art. 3, comma 2, dell’Allegato I.01 (d. lgs. n. 209/24) stabilisce una presunzione normativa di equivalenza: “Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018.”. Il CCNL ILe IN dichiarato da IL PA.GR. S.r.l. ha codice alfanumerico F012 , beneficiando quindi della presunzione normativa di equivalenza stabilita dalla legge per il settore edilizio ”; di conseguenza, “l’infondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento della seconda censura, articolata alle pagg. 16 – 18, nella parte in cui il Consorzio Restore ha invocato l’esclusione per la presunta falsa dichiarazione di equivalenza, ex art. 75 del DPR 445/2000”; quanto alla terza doglianza del gravame, la stessa replicava che: “Dalla lettura dell’art. 9 del disciplinare di gara e dai documenti allegati agli atti l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, erroneamente invocata con il terzo e quarto motivo di ricorso (pagg. 18 - 20), costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione, pertanto, tale abilitazione può essere dimostrata anche successivamente all’aggiudicazione, purché sia posseduta al momento della presentazione dell’offerta. La comunicazione alla Camera di Commercio è prevista solo per specifiche figure professionali in determinati settori, come chiarito dall’art. 74 del D. Lgs. 59/2010 per gli agenti e rappresentanti di commercio, ma non per i direttori tecnici delle imprese edili qualificate SOA”.
Si rinvia alla memoria difensiva in questione, per la lettura delle argomentazioni difensive, espresse riguardo alle ulteriori doglianze di parte ricorrente.
La NA SE s.p.a. depositava quindi, anch’essa, scritto difensivo, alla cui lettura, come per quella della controinteressata, si rinvia, per ovvie ragioni di sintesi, in questa sede, non senza porre in risalto che – quanto al primo mezzo di gravame – la S.A. ne sosteneva l’infondatezza, “atteso che il complessivo giudizio di affidabilità dell’offerta dell’aggiudicataria si appalesa immune dai vizi di macroscopica illogicità o falsità dei presupposti, che soli consentono l’ingresso del sindacato cd. debole del G.A. in subiecta materia”; né, in senso contrario, poteva valorizzarsi l’assenza di
autonomi cenni motivazionali, da parte del RUP, in ordine alle giustificazioni addotte dall’aggiudicataria in sede procedimentale, costituendo principio giurisprudenziale pacifico, quello a mente del quale è “ammessa, del resto, in presenza di una valutazione favorevole, una motivazione “di minore spessore ed anche fondata solo per relationem con riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente quando esse non siano inficiate da manifesti errori di fatto”, cfr. Cons. St., Sez. V, 17 giugno 2022, n. 4966) e non irragionevole” (cfr. da ultimo Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, sent. 10/12/2025, n. 22271), e “tale è il caso che ci occupa, nel quale NA SE aderiva alle giustificazioni dell’aggiudicataria, di certo non irragionevoli anche alla luce delle conclusioni, di cui alla perizia versata in atti”; donde l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, poiché i 2 contratti in comparazione recavano effettivamente tutele equivalenti. Scrupolo tuzioristico imponeva, tuttavia, di chiarire che in nessun caso avrebbe potuto discorrersi di falsa dichiarazione sul punto. Ed invero, l’aggiudicataria non attestava falsamente l’esistenza di una particolare circostanza di fatto rilevante in gara, né ometteva di dichiarare una circostanza deiettiva per la sua posizione procedimentale. Al contrario, si limitava a esternare un giudizio di scienza (l’equivalenza) su determinate circostanze (i trattamenti retributivi e normativi di due distinti contratti collettivi), correttamente riportate alla SA. E dunque, a tutto voler concedere, “si potrebbe contestare all’aggiudicataria un mero errore di valutazione, ma, non certo, una falsa dichiarazione”. Quanto al terzo motivo di ricorso, sosteneva che lo stesso si fondava “su una lettura maliziosa o comunque errata della lex specialis”; invero, l’art. 9.2 del disciplinare qualificava espressamente il possesso della speciale abilitazione “ex D.M. 37/08”, come “requisito di esecuzione ex art. 113 del Codice”; ed è noto “che i requisiti di esecuzione non devono essere posseduti dai concorrenti allo spirare del termine per la presentazione delle offerte, bensì vanno verificati esclusivamente in testa all’aggiudicatario al successivo momento della stipula del contratto”.
Anche relativamente alle ulteriori difese della S.A., si rinvia alla lettura delle stesse, onde non appesantire la presente motivazione.
Seguiva, nell’interesse della stessa S.A., il deposito di un parere pro veritate, redatto dall’Avv. Scalzi, “inerente la verifica obbligatoria delle equivalenze di tutele nella procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 59, comma 4, lett. A) del D.Lgs. 36/2023 relativa all’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico di un appalto misto di lavori e servizi riguardante l’affidamento della manutenzione riparativa a guasto ed il presidio elle cabine elettriche con gestione del gruppo elettrogeno dello Stadio Comunale “Diego Armando Maradona” ubicato nella Municipalità 10 Fuorigrotta, mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG B7DA168041”.
La ricorrente produceva quindi, in giudizio, una RELAZIONE TECNICA DI ANALISI COMPARATIVA DELLE OFFERTE, a firma dell’ing. Fuschillo.
Era, poi, la volta della controinteressata a depositare una nota del 23.12.2025, con la quale la stessa comunicava, alla S.A., “che il tecnico con l’abilitazione ai sensi del DM 37/08 come richiesto al paragrafo 9 del Disciplinare di Gara è la dott.ssa Puglia Daniela (…)”.
Con ordinanza, n. 118 del 12.01.2026, la Sezione respingeva la domanda cautelare, avanzata da parte ricorrente, compensando le spese di fase, con la seguente motivazione: “Rilevato che, come rappresentato in giudizio dalla stazione appaltante, il servizio è svolto dall’aggiudicataria, in regime di esecuzione anticipata, dal 2/01/2026; Rilevato, peraltro, che il contratto di servizio ha durata biennale e che il subentro nello stesso, oggetto di specifica domanda nell’atto introduttivo del giudizio, ben potrebbe sempre conseguire, nell’ipotesi di accoglimento del gravame nel merito; Rilevato, per la convergenza di dette ragioni, che difetti il periculum in mora, atto a sorreggere la domanda incidentale di sospensione della gravata aggiudicazione della procedura di gara, relativa all'affidamento di un accordo quadro biennale - 2025/26 - ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, relativo ad un appalto misto di lavori e servizi per l'affidamento della manutenzione riparativa a guasto e per il presidio delle cabine elettriche, con gestione del gruppo elettrogeno dello stadio comunale “Diego Armando Maradona”, ubicato nella Municipalità 10 – Fuorigrotta, mediante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG B7DA168041; e che la domanda tutela cautelare non appaia quindi favorevolmente valutabile, e ciò anche in base al criterio del bilanciamento d’interessi, il quale, nella specie, in precipua considerazione dell’oggetto di detto accordo quadro, come sopra dettagliato, conduce a ritenere prevalente, allo stato attuale, la salvaguardia dell’interesse della stazione appaltante alla regolare esecuzione dei lavori e servizi, dedotti in contratto, preservandola da eventuali discontinuità, verosimilmente derivanti da ulteriori passaggi di consegne, rispetto all’interesse di parte ricorrente, a subentrare nella commessa, interesse quest’ultimo comunque eventualmente ristorabile, nel prosieguo dell’iter processuale, anche in forma specifica; Rilevato che le spese di fase, per valide ragioni, possono compensarsi tra le parti”.
La ricorrente depositava, quindi, memoria riepilogativa, in cui ribadiva, altresì, quanto segue: “L’assenza di una concreta verifica dell’equivalenza tra i due CCNL (ILe e Metalmeccanici) va ad inficiare in maniera grave ed irreparabile il provvedimento di aggiudicazione gravato nella presente sede di cui si insiste, pertanto, per l’annullamento”; ed eccepiva “l’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione, avvenuta solo con la memoria per la camera di consiglio della NA SE nonché con il parere pro veritate a firma dell’avv. Scalzi”; e stigmatizzava e contestava “la valutazione di equivalenza effettuata, la quale è di fatto avvenuta solo in sede processuale, dapprima con la memoria della NA SE del 5.01.2026 e successivamente mediante la produzione della relazione giustificativa, recte parere pro veritate a firma dell’avv. Scalzi, prodotto in pari data unitamente ad una serie di allegati”. La questione è che vi è solo un soggetto chiamato ad effettuare la verifica di equivalenza, ed è la Stazione Appaltante. Tale attività non può essere demandata alla successiva fase processuale, in quanto in tal caso si verificherebbe il caso accademico dell’integrazione postuma della motivazione, avvenuta peraltro solo con gli scritti difensivi, e non in sede procedimentale, con la conseguente inammissibilità della stessa (TAR Lazio Roma, 5^, 7/11/2024, n. 19728). Per le stesse ragioni, non può ritenersi che la produzione ex post del parere pro veritate dell’avv. Scalzi sia idonea a sanare la radicale mancanza di valutazione dell’equivalenza da parte della S.A., anche alla luce del fatto che detto provvedimento non ha mai trovato ingresso in sede procedimentale (non essendo peraltro mai stata compiuta dalla S.A. un’attività di rettifica ovvero convalida del provvedimento di aggiudicazione alla luce del contenuto del parere pro veritate sopra citato)”.
Quanto alla terza censura, la ricorrente ribadiva che “dalla visura camerale allegata al ricorso si evince che la società ED PA.GR NON RISULTA IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE DI CUI AL D.M. 37/08, che deve essere obbligatoriamente riportata in visura ai sensi dell’art. 3 del citato d.m. (cfr. allegata Visura camerale IL Pa. gri srl). La Stazione Appaltante si è difesa sul punto affermando che quello in parola era un requisito di esecuzione che non doveva essere necessariamente posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara. L’avversa difesa ha poi depositato, in data 5.01.2026, la nota del 23.12.2025, con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione ed il documento di riconoscimento della dott.ssa Puglia Daniela, soggetto addetto alla 37/08. La ricorrente ha però depositato, in data 7.1.2026, la visura camerale della controinteressata recante pari data, da cui si evinceva che nulla era stato riportato sul punto, ai sensi dell’art. 3 del DM 37/08 (…) Ancora oggi, peraltro, controparte non ha depositato alcun documento (ed è decaduta da tale facoltà essendo decorso il termine ex art. 73 c.p.a.), che possa provare l’assolvimento all’onere di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, presso l’ufficio del registro delle imprese (…) Come noto, tutte le imprese edili hanno l’obbligo di effettuare la sopra citata comunicazione. Trattasi infatti di un vero e proprio requisito di qualificazione (e non di esecuzione che quindi può essere sanato in fase esecutiva e dopo l’aggiudicazione). La IL AG ha invece nominato un DT sono ai fini SOA (cfr. attestato), ma non ha mai effettuato l’adempimento in parola presso la CCIAA, pur essendo obbligatorio. L’ANAC ha chiarito, con la Delibera n. 338/2023, la sussistenza dell’obbligo dell’indicazione del nominativo del Direttore Tecnico a corredo della certificazione camerale, per quelle imprese obbligate da specifiche norme alla presenza di detto organo tecnico – organizzativo nell’ambito della struttura aziendale, così come nel caso di specie, essendo la procedura in parola relativa all’affidamento di lavori in materia edilizia”.
La controinteressata produceva, quindi, visura della C.C.I.A.A. di NA, del 14.01.2026, dove era indicata la predetta dr.ssa Puglia Daniela, quale preposta alla gestione tecnica ex d.m. 37/08.
Seguiva il deposito di memoria conclusiva per la controinteressata, e di memorie di replica, per tutte le parti.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2026, il ricorso passava in decisione.
IT
Il ricorso è fondato.
Fondata e dirimente si presenta, in particolare, la prima censura dell’atto introduttivo del giudizio.
L’art. 11 del vigente codice degli appalti (d. l.vo 36/2023) (“Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”), prevede, al comma 1: “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”; al comma 2: “Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01” (comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 209/2024); al comma 3: “ Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ” (comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 209/2024); al comma 4: “ Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01 ” (comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, a decorrere dal 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 209/2024): vale a dire, secondo le modalità dettate per la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse.
Nella sentenza della Sezione, n. 7073 del 30.10.2025, è stato tracciato, funditus, il profilo ermeneutico delle disposizioni legislative predette:
“Ritiene il Collegio doversi brevemente riepilogare il quadro normativo di riferimento relativo al cd. “giudizio di equivalenza” ex art. 11 D.lgs. 36/2023 nella versione ratione temporis applicabile, anteriore alle modifiche introdotte dal “correttivo” di cui al D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, essendo stata la procedura bandita prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo testo normativo (cfr., T.A.R. Toscana Firenze, Sez. IV, Sent., (data ud. 23/09/2025) 06/10/2025, n. 1584).
7.2. – Orbene, l’art. 11, D.lgs. 36/2023 ai commi 1, 2, 3 e 4 prevede che “1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1. 3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110”. 7.2.1. - Così riepilogate, le norme in esame prevedono: a) l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare negli atti di gara il contratto collettivo applicabile al personale dipendente dell’appalto (comma 2); b) la facoltà, per l’operatore economico, di avvalersi di un diverso contratto collettivo (comma 3), producendo apposita dichiarazione di equivalenza – dal punto di vista delle tutele normative ed economiche – dello strumento proposto rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante (comma 4, prima parte); c) un doveroso subprocedimento per la verifica, proprio per il caso di divergenza tra il CCNL proposto dall’operatore e quello indicato negli atti di gara, dell’effettiva equivalenza dei due contratti, secondo i parametri del giudizio di anomalia dell’offerta ex art. 110 D.lgs. 36/2023 (comma 4, ultimo periodo). Per come di recente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il sistema ora delineato - da ultimo confermato ed implementato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 - costituisce “il più importante tratto di novità […] rispetto alla disciplina previgente e agli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto il vigore del D. Lgs. n. 50 del 2016, secondo i quali l’applicazione di un determinato contratto collettivo non poteva essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti, rientrando tale scelta nella piena libertà negoziale delle parti, mentre la mancata applicazione del contratto collettivo individuato dall'amministrazione poteva rilevare sul piano della valutazione dell’offerta presentata, potendo costituire, al più, indice d’inaffidabilità della futura corretta esecuzione del contratto e circostanza eventualmente idonea a determinare un’ipotesi di anomalia dell’offerta, con conseguente possibile esclusione dalla procedura di gara. Con il nuovo Codice [D.lgs. 36/2023] tale spazio di libertà imprenditoriale e negoziale viene alquanto ristretto, a fronte di una maggiore protezione dei lavoratori e al fine di scongiurare un allineamento al ribasso delle tutele loro erogate. In particolare, l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL necessariamente indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, assurge a requisito necessario dell’offerta (sul punto si veda l'art. 57 del Codice), di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la stazione appaltante, in un’ottica acceleratoria e di semplificazione, sarà tenuta a verificare prima dell’aggiudicazione, senza attendere l’eventuale fase di verifica dell'anomalia dell’offerta presentata. Da ciò derivandone la possibilità per la stazione appaltante di escludere l’operatore economico che abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello indicato dall’amministrazione, laddove l’equipollenza affermata non sia effettivamente riscontrabile […] In altre parole, l’impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento della sua attività imprenditoriale e resta anche libera di non adottare quel determinato CCNL scelto dalla stazione appaltante, dimostrando che le tutele da essa fornite sono equivalenti, assoggettandosi, in tal caso, ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura; senza che tale sistema presenti profili di attrito con i citati principi costituzionali. In conclusione, le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio possono liberamente concorrere, ma non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell'elaborazione delle strategie competitive” (cfr., T.A.R. Toscana Firenze, Sez. IV, Sent., (data ud. 23/09/2025) 06/10/2025, n. 1584). 7.2.2. - Tanto sin qui chiarito e per quanto qui di interesse, il giudizio di equivalenza supra menzionato (par. 7.2.1., lett. c)) e previsto dall’art. 11 comma 4, ultima parte, D.lgs. 36/2023:
- i) verte all’attento raffronto del regime economico e normativo (le tutele) previste dai due contratti (quello proposto dall’operatore e quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara), onde verificarne, pur nelle loro differenze, la loro sostanziale assimilabilità, secondo una ratio tesa ad evitare che la scelta, da parte dell’operatore economico, di uno strumento contrattuale diverso da quello indicato dalla parte pubblica, per quanto in astratto lecita ex art. 41 Cost., possa tradursi in concreto, in un pregiudizio per il personale impiegato nella commessa pubblica («… se, da un lato, mediante l’istituto in esame [scelta di CCNL diverso rispetto a quello indicato dalla S.A. ex art. 11, comma 3, D.lgs. 36/2023] il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), dall’altra tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico” (cfr., TAR Lombardia, Milano, Sez. VI, 30.1.2025, n. 296);
- ii) inoltre, al pari della verifica dell’anomalia, della quale sposa i parametri di globalità e sinteticità a mezzo dell’espresso richiamo all’art. 110 del medesimo D.lgs. 36/2023, è “espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti” (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 18/04/2025, n. 689) sicché “compito del Collegio è quello di valutare se l'attività istruttoria condotta dal RUP sia complessivamente corretta e se il risultato al quale egli è pervenuto non sia irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, Sent., (data ud. 07/05/2025) 18/06/2025, n. 12007, per cui, più estensivamente: “l'art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede che il RUP debba procedere a verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele “con le modalità di cui all'articolo 110”, cioè, quelle previste per la verifica dell'anomalia dell’offerta. Ne consegue, che possono applicarsi all’attività di verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele i principi che la giurisprudenza amministrativa ha formulato con riferimento all'attività di verifica di anomalia dell'offerta. È necessario dunque partire da alcune acquisizioni giurisprudenziali in materia di valutazione di anomalia dell'offerta che, tuttavia, visto il rinvio fatto dal legislatore all'art. 110, si ritengono estendibili anche alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 36 del 2023: a) la discrezionalità tecnica, caratterizzante il giudizio di anomalia e l'esame delle giustificazioni (e quindi anche la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele), può essere sindacata dal giudice amministrativo solo se le valutazioni ad essa sottese siano abnormi, manifestamente irragionevoli, illogiche o affette da errori di fatto; b) il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non può procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, in quanto ciò costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (lo stesso dicasi pertanto anche per quanto riguarda il sindacato sulla verifica della dichiarazione di equivalenze delle tutele) (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2015 n. 5450; Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015 n. 963; più di recente Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2019, n. 3502 che richiama Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 230; T.A.R. Piemonte, sez. I, 22 febbraio 2021, n. 178). È stato ulteriormente chiarito che: "...anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione" (Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2019, n. 7927). Più nello specifico, la giurisprudenza amministrativa ha espresso il principio secondo il quale, la valutazione favorevole sulle giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia risulta esaustivamente formulata sulla base di un giudizio sintetico, sol che sia apparentemente immune da palesi illogicità o travisamenti manifesti di fatto (T.A.R. Lazio, sez. II, 18 maggio 2020, n. 5230)”.
Ciò posto, si deve ulteriormente osservare che: “L'operatore economico può indicare nella propria offerta un contratto collettivo diverso da quello previsto dalla stazione appaltante, purché garantisca tutele equivalenti ai dipendenti. Prima di procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante deve verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative a garanzia dei lavoratori. La mancata effettuazione di tale verifica comporta l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione ” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 30/01/2025, n. 296); principio ribadito, sia pur sotto diversa angolazione, di recente, da Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 20/11/2025, n. 9075: “Nell'affidamento di contratti di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, l'operatore economico, pur avendo la libertà di applicare un contratto collettivo nazionale diverso da quello indicato negli atti di gara, deve dimostrare che le tutele offerte siano equivalenti a quelle garantite dal CCNL di riferimento indicato dalla stazione appaltante. La mancata dimostrazione di tale equivalenza può legittimamente condurre all'esclusione dalla procedura di gara ”.
Ne discende: che la verifica circa l’equivalenza delle tutele (tra il contratto collettivo indicato negli atti di gara e quello, diverso, che la controinteressata abbia dichiarato di voler applicare) è attività doverosa, per la stazione appaltante, che -ad essa- non può evidentemente sottrarsi; e che, solo all’esito di tale verifica, una volta che la stessa abbia eventualmente condotto ad un giudizio positivo, circa l’equivalenza delle tutele, l’aggiudicazione potrà dirsi legittimamente disposta dalla stazione appaltante.
Nella specie, è incontestato che “la controinteressata, nonostante le specifiche disposizioni sopra riportate, ha dichiarato di voler applicare unicamente il CCNL ILe IN senza invece applicare il CCNL Metalmeccanici. In virtù della sopra citata disposizione, la ricorrente, in data 3.12.2025, ha chiesto alla S.A. di riesaminare le proprie valutazioni alla luce delle seguenti considerazioni: 1) mancata verifica dell’equivalenza del CCNL ILe IN con il CCNL Metalmeccanici: la differenza retributiva tra i due contratti, come si avrà modo di rappresentare in seguito, risulta invero evidente se si considera che l’applicazione del CCNL Metalmeccanici determina un maggiore importo a favore del lavoratore pari ad € 5.053,48”; e, “nonostante che la S.A. nonostante fosse tenuta per legge a verificare l’equivalenza del CCNL offerto dalla concorrente con quello indicato negli atti di gara, (la stessa) non risulta aver effettuato alcun tipo di verifica”.
Infatti, “nel provvedimento di aggiudicazione (determina n. 78 del 28.11.2025), la S.A. ha citato la relazione del RUP n. 236 del 27.11.2025, la quale dà atto del fatto che la controinteressata abbia indicato un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla S.A. ma non reca alcuna motivazione e/o relazione specifica, sul punto dell’equivalenza o meno tra i due CCNL (ovvero ILe e Metalmeccanici)”.
Non può sottoscriversi, viceversa, quanto rilevato, in contrario, dalla difesa della controinteressata, secondo cui “contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la stazione appaltante ha correttamente adempiuto all’obbligo di verifica dell’equivalenza. L’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.01 del d. lgs n. 36/23 come modificato dal d.lgs n. 209/24 stabilisce che “prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato”. La relazione del RUP n. 236 del 27/11/2025, citata nella determina di aggiudicazione n. 78 del 28/11/2025, attesta l’avvenuta verifica della dichiarazione di equivalenza presentata dall’aggiudicataria ”.
In realtà, osserva il Collegio, la relazione del R.U.P. in questione, all. 2 alla memoria della S.A. del 5.01.2026, non attesta nulla al riguardo. Non può ritenersi, in particolare, che l’avere semplicemente citato, all’interno di detta relazione, la circostanza dell’applicazione, da parte della controinteressata, di un contratto, diverso da quello previsto in sede di gara, per ciò solo stia a significare che il diverso contratto in questione sia stato ritenuto equivalente, ai fini delle tutele apprestate in favore dei lavoratori. Manca, in detta relazione, qualsivoglia accenno al tema dell’equivalenza delle tutele, e pretendere d’inferire alcunché al riguardo, dalla mera “consapevolezza” da parte del R.U.P., che si trattava, per l’appunto, di contratto collettivo differente da quello previsto nella lex specialis, si risolve, a ben vedere, in una mera petizione di principio.
Quanto, poi, al riferimento, da parte della controinteressata medesima, alla “presunzione di equivalenza prevista dalla normativa vigente sulla parte prevalente consistente nel 55% dei lavori”, ex art. 3 dell’Allegato I.01 (“Contratti collettivi) al d. l.vo 36/2023, è facile replicare che, a tutto concedere, detta presunzione di equivalenza delle tutele finirebbe, comunque, per essere parziale, e, come tale, inidonea a “sanare” la mancata effettuazione, nel corso del procedimento di gara, di una verifica in concreto circa l’equivalenza delle tutele apprestate dal contratto collettivo applicato dalla controinteressata, rispetto ad entrambi i contratti collettivi, distinti per categorie di opere e servizi, indicati nella lex specialis di gara, vale a dire circa la mancata effettuazione di una verifica in concreto circa “il complesso” della disciplina di contratto collettivo dichiarata applicabile, e non soltanto rispetto ad una parte, per quanto significativa, di essa. Sul punto, cfr. comunque amplius infra, allorquando si esporranno le argomentazioni al riguardo espresse – in replica – dalla ricorrente.
Analoghe, del resto, si presentano le difese, rassegnate sul punto in esame dalla stazione appaltante: “Invero, la lex specialis, a fini acceleratori delle verifiche di rito, aveva onerato i concorrenti a presentare non solo, e non tanto, una mera “dichiarazione di equivalenza”, bensì a produrre specifici giustificativi, “a comprova” analitica della veridicità di quanto dichiarato. A tanto aveva provveduto l’aggiudicataria, producendo in gara una ponderosa relazione giustificativa. Relazione esaminata dal RUP, che infatti ne dava conto nella nota interna del 27/11/2025, richiamata nella D.D. di aggiudicazione. Di qui la prima palese erroneità delle avverse censure, atteso che la contestata verifica era stata effettivamente operata ”.
Si ribadisce, a contrario, che in nessun punto della “relazione interna” del R.U.P., del 27.11.2025, è dato leggere che il medesimo responsabile del procedimento avesse “esaminato” specificamente la relazione giustificativa, allegata all’offerta dell’aggiudicataria, circa l’equivalenza delle tutele, in guisa tale, da potersene ricavare che “la verifica era stata effettivamente operata” (ammesso e non concesso, d’altronde, che il R.U.P. potesse semplicemente “appiattirsi” su detta relazione giustificativa, senza esprimere un suo motivato ed approfondito avviso al riguardo).
L’unico punto, infatti, della citata relazione del R.U.P., dove si parla del tema del C.C.N.L. applicabile, è quella, verso il termine della stessa, dove il medesimo afferma: “ L’O.E. ha altresì dichiarato: CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell’appalto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, del d. lgs. 36/2023: CCNL EDE INDUSTRA, codice alfanumerico unico F012 ”.
Quindi, nessuna verifica di equivalenza risulta essere stata, in concreto, operata: s’è solo preso atto, da parte del R.U.P., del CCNL dichiarato in offerta, senza esprimere relativamente ad esso, previo adeguato raffronto al diverso contratto previsto, per la parte dei servizi, nella lex specialis, alcuna esplicita presa di posizione, in punto di equivalenza delle tutele apprestate in favore dei lavoratori.
Del resto, se così non fosse, non si comprenderebbe perché, in data 5.01.2025, la S.A. depositava in giudizio un “PARERE PRO VERITATE” dell’avv. Scalzi, concernente il “Conferimento incarico professionale di redazione di parere pro veritate inerente la verifica obbligatoria delle equivalenze di tutele nella procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 59, comma 4, lett. A) del D.Lgs. 36/2023 relativa all’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico di un appalto misto di lavori e servizi riguardante l’affidamento della manutenzione riparativa a guasto ed il presidio elle cabine elettriche con gestione del gruppo elettrogeno dello Stadio Comunale “Diego Armando Maradona” ubicato nella Municipalità 10 Fuorigrotta, mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG B7DA168041”, parere pro veritate che si concludeva con l’affermazione, secondo la quale “il CCNL adottato dalla società aggiudicataria deve ritenersi equivalente a quello indicato dalla stazione appaltante”.
L’avvertita esigenza, da parte della S.A., di depositare in giudizio il citato parere pro veritate, non può che sorgere, evidentemente, dalla consapevolezza, da parte della medesima, che siffatta verifica, effettiva e concreta, circa l’equivalenza delle tutele, non era stata, in realtà, affatto condotta, in sede di procedimento di gara.
Ma, al riguardo, parte ricorrente ha potuto agevolmente replicare che il citato parere pro veritate, costituendo un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, posta a fondamento dell’aggiudicazione gravata, era, evidentemente, inammissibile, come pure inammissibile era l’integrazione postuma della motivazione, “avvenuta con la memoria depositata dalla S.A. in vista della camera di consiglio” dell’8.01.2026.
Sicché, in definitiva, va condiviso il percorso argomentativo, da ultimo espresso, dalla ricorrente, nella memoria di replica del 27.03.2026, secondo cui:
“1. Afferma la difesa della IL AG, in buona sostanza, che il CCNL ILe IN dichiarato ha codice alfanumerico F012 e quindi vi sarebbe una “presunzione di equivalenza stabilita dall’art. 3 comma 2 dell’Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023 per il settore edilizio”. Inoltre, sempre secondo la difesa dell’aggiudicataria, non vi sarebbe alcuna normativa di settore, che impone al RUP di motivare espressamente in ordine all’equivalenza del CCNL offerto dall’O.E. con quello richiesto dalla S.A. Entrambi i rilievi non appaiono fondati. L’art. 3 dell’Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023 prevede che “1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. 2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018”. Nel caso di specie, come ben noto, la procedura di gara oggetto di causa ha due componenti: 1) la prima attività riguarda la manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti che richiedeva la categoria GG1 classe 1; 2) la seconda attività è invece relativa alla Gestione di impianti elettrici: presidio delle cabine elettriche e gestione del gruppo elettrogeno, compresa la fornitura di gasolio. Attesa la diversità delle attività oggetto della procedura, all’art. 3 del Capitolato la S.A. ha specificato sia gli importi relativi che i CCNL applicabili, prevedendo che: “I contratti collettivi nazionali di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto sono i seguenti: 1) Per la categoria OG1 il contratto di riferimento è quello CCNL EDE. Incidenza manodopera stimata intorno al 30 % – Importo manodopera: 75.660,00 €; 2) I lavoratori da impiegare nelle attività di presidio delle cabine e gestione del gruppo elettrogeno, in considerazione della categoria di lavori di cui all’art. 3 del CTA (CPV secondaria: 65320000-2 gestione impianti elettrici) sono operai inquadrati nel ruolo operativo livello D2 e nel ruolo specializzato livello C3, in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della definizione dell’appalto (CCNL - ADDETTI ALL’INDUSTRIA METALMECCANICA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI)”. Diversamente da quanto ex adverso rilevato, dunque, non può operare alcuna presunzione di equivalenza, in quanto il richiamato art. 3 dell’Allegato 1.01 è chiaro nel limitare la presunzione di equivalenza ad appalti attinenti al medesimo sottosettore o meglio per gli appalti relativi al settore dell’edilizia, mentre nel caso di specie vi è una componente completamente esulante dal detto settore, che è quella metalmeccanica/della installazione e gestione di impianti elettrici. Nel caso di specie la controinteressata, nonostante le specifiche disposizioni sopra riportate nella lex specialis per un appalto cd. misto (come è quello di causa), ha dichiarato di voler applicare unicamente il CCNL ILe IN, senza invece applicare il CCNL Metalmeccanici per la quota dell’appalto di servizi che, come si è ampiamente dimostrato con i precedenti scritti difensivi, non è equivalente, né sotto il profilo economico né normativo.
1.1 In ordine alla necessità di una motivazione ‘rafforzata’, esauriente, esaustiva ed esplicita da parte del RUP, relativamente all’equivalenza del CCNL offerto dall’O.E., qualora sia diverso da quello indicato dalla S.A. si è ampiamente motivato mei precedenti scritti difensivi. Nel caso di specie si ribadisce che detta istruttoria e detta motivazione del RUP mancano del tutto, tant’è vero che nella relazione dello stesso, n. 236 del 27.11.2025, si dà atto del fatto che la controinteressata abbia indicato un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla S.A., ma non vi è alcuna motivazione e/o relazione specifica sul punto dell’equivalenza o meno tra i due CCNL (ovvero ILe e Metalmeccanici). Circa l’obbligo di una motivazione espressa, da parte del RUP, in ordine all’equivalenza dei CCNL, l’art. 11 del D. Lgs. 36/2023 è chiaro, così come lo è anche la giurisprudenza in materia (cfr. TAR Puglia - Lecce, 2^, 16.03.2026, n. 388; 2^, 5.11.2025 n. 1461; TAR Toscana - Firenze, 1^, 3.02.2025, n. 173; TAR Lombardia – Milano, 4^, 30.1.2025 n. 296). E si noti come la fattispecie, sottoposta alla cognizione del T.A.R., risulti perfettamente sovrapponibile a quella analizzata dalla giurisprudenza citata in quanto, anche nel caso di specie, può affermarsi che la S.A. si sia appiattita sulla relazione prodotta dall’aggiudicataria, così incorrendo in un’aperta violazione della normativa di settore. L’assenza di una concreta verifica dell’equivalenza tra i due CCNL (ILe e Metalmeccanici) va dunque ad inficiare in maniera grave il provvedimento di aggiudicazione gravato nella presente sede, di cui si insiste pertanto per l’annullamento”.
In definitiva, il Collegio:
considerata la natura mista dell’appalto e la compresenza di prestazioni di servizi di riparazione e presidio del gruppo elettrogeno, per i quali la lex specialis prevedeva che i lavoratori da impiegare nelle relative attività, in considerazione della categoria di lavori di cui all’art. 3 del CTA (CPV secondaria: 65320000-2 gestione impianti elettrici) sono operai inquadrati nel ruolo operativo livello D2 e nel ruolo specializzato livello C3, in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della definizione dell’appalto (CCNL - ADDETTI ALL’INDUSTRIA METALMECCANICA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI)”;
rilevato che, invece, l’aggiudicataria, nonostante le specifiche disposizioni sopra riportate, ha dichiarato di voler applicare unicamente il CCNL ILe IN, senza invece applicare il CCNL Metalmeccanici, violando l’art. 3 del disciplinare in atti, che, per la prestazione prevalente, di servizi elettrici, contemplava l’applicazione del predetto CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti;
atteso che la differenza retributiva tra i due contratti, risulta evidente, se si considera che l’applicazione del CCNL Metalmeccanici determina un maggiore importo a favore del lavoratore pari ad € 5.053,48;
osservato che, nonostante la S.A. fosse tenuta, per legge, a verificare l’equivalenza del CCNL offerto dalla concorrente con quello indicato negli atti di gara, la stessa non risulta aver effettuato, in concreto, alcun tipo di verifica, malgrado l’obbligo discendente dalla legge (art. 11 d. l.vo 36/2023, come interpretato dalla giurisprudenza prevalente), e malgrado la successiva richiesta in autotutela, in tali sensi promanante dalla ricorrente, a valle del provvedimento di aggiudicazione gravato;
per tali motivi, ritenuto pertanto fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, incentrato sulle delineate violazioni e sulla mancata verifica dell’equivalenza del contratto collettivo, applicato dalla controinteressata, rispetto a quello previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara in atti, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato (determina n. 78 del 28.11.2025, con cui è stata disposta alla controinteressata l'aggiudicazione della procedura relativa all'affidamento di un Accordo Quadro biennale 2025/26, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente ad un appalto misto di lavori e servizi per l'affidamento della manutenzione riparativa a guasto e per il presidio delle cabine elettriche con gestione del gruppo elettrogeno dello stadio Comunale “Diego Armando Maradona”, ubicato nella Municipalità 10 Fuorigrotta, mediante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG B7DA168041).
Detta conclusione assorbe gli ulteriori profili di censura, sia il secondo (non ravvisandosi, comunque, una falsa dichiarazione, nell’attestazione della controinteressata circa l’equivalenza delle tutele, trattandosi di dichiarazione valutativa, piuttosto che dell’esposizione di dati intrinsecamente e materialmente falsi), sia il terzo, essendo comunque indicato espressamente, il requisito dell’abilitazione di cui al d.m. n. 37/2008, nel disciplinare di gara, quale requisito di esecuzione e non di partecipazione, e ciò anche in conformità alla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania – NA, Sez. I, 1.07.2020, n. 2793; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 27.02.2018, n. 2157).
Quanto alle successive censure, sub 5), 6) e 7), rileva il Collegio come esse si pongano in palese contrasto con l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente in subiecta materia, espresso in massime, come le seguenti: “La valutazione delle offerte e, del pari, l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione di gara è espressione dell'ampia discrezionalità riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale valutazione sono sottratte al sindacato di legittimità ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 16/05/2025, n. 4198); “La valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il giudice amministrativo a esercitare un sindacato sostitutorio ” (T.A.R. Campania – NA, Sez. IX, 2/05/2025, n. 3517); “Il sindacato del G.A. sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della P.A., in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione. Invero, la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica . Ne deriva che per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 13/11/2025, n. 20330): profili di “abnormità della scelta tecnica”, di “palese inattendibilità” e di “evidente insostenibilità” che, nella specie – anche tenuto conto delle argomentazioni difensive espresse, al riguardo, da parte resistente e controinteressata – non possono dirsi verificati.
Quanto alla censura sub 4), si consideri che, come riferito dalla difesa della NA SE s.p.a.: “Con diffida del 3/12/2025, il Consorzio invitava NA SE ad agire in autotutela, con la rivalutazione a suo favore dei punteggi tecnici discrezionali conseguiti (doc. 9). Segnalava, in particolare, l’erronea attribuzione del punteggio tabellare di cui al criterio A.3.1, “numero di dipendenti in possesso della qualifica ed abilitazione pespev-pei maggiore di 8”. E tanto, poiché i dipendenti dell’aggiudicataria in possesso di detta speciale qualifica sarebbero stati 6. La Commissione di gara esaminava l’istanza in autotutela in questione e rettificava la graduatoria, riconoscendo l’erronea attribuzione del punteggio per il solo criterio A.3.1 (doc. 10). L’aggiudicazione, risultava, dunque, confermata, atteso che anche dopo la riattribuzione del punteggio in questione l’aggiudicataria risultava prima graduata con 91 punti”. Ne risulta l’inammissibilità od improcedibilità per s.d.i., della predetta censura n. 4), per mancato superamento della prova di resistenza.
Ciò posto, sul piano conformativo ne discende che, all’annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, disposta per le ragioni sopra riportate, dovrà conseguire, da parte della S.A., l’effettuazione della verifica in concreto, ex art. 11, comma 4, ultimo alinea, d. l.vo 36/2023, circa l’equivalenza delle tutele, apprestate dal contratto collettivo, di cui si discute, rispetto al diverso contratto previsto nella lex specialis, la quale è tuttavia mancata, in sede di procedimento di gara (nonostante la produzione da parte della controinteressata, quale allegato (denominato “giustificativi”) alla propria offerta (all. 8 alla memoria della NA SE s.p.a. del 5.01.2026), del documento, denominato MODELLO DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELL’EQUIVALENZA DELLE TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE DEL CCNL UTILIZZATO RISPETTO A QUELLO INDICATO NEGLI ATTI DI GARA AI SENSI DELL’ART. 11 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023); verifica che, ove dovesse concludersi con un giudizio negativo, non potrà, allora, che comportare l’esclusione della controinteressata, con conseguente scorrimento della graduatoria e subentro della ricorrente nell’aggiudicazione medesima e nel contratto (in tali sensi, va quindi respinta, allo stato, la domanda di dichiarazione d’inefficacia e di subentro nel contratto, avanzata da parte ricorrente, potendo, detto subentro, eventualmente conseguire, solo all’esito dello svolgimento della predetta attività conformativa, da parte della stazione appaltante).
E, del resto, rappresentando tale attività conformativa, in sostanza, la riedizione del potere di verifica de quo, illegittimamente omesso, in sede di procedimento di gara, è evidente che la stessa dovrà esercitarsi, in prima battuta, sulla documentazione (id est, i suddetti “giustificativi”) allegati all’offerta tecnica della controinteressata, ferma l’attivazione del contraddittorio con la stessa controinteressata, secondo i principi generali circa il giudizio sull’anomalia dell’offerta.
Cfr., per una soluzione analoga, nella finitima ipotesi dello scostamento dell’offerta dai limiti tabellari ministeriali, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 12/03/2014, n. 2783 (“Lo scostamento dai limiti tabellari ministeriali afferenti il costo del lavoro in materia di gare d'appalto non può essere causa di esclusione automatica dell'offerente, in quanto detto scostamento può al più configurare un indice del giudizio di congruità cui è tenuta la stazione appaltante, da compiersi secondo le modalità del procedimento di verifica dell'anomalia. In sintesi, a fronte di un accertato scostamento della previsione del costo del lavoro dai limiti tabellari ministeriali, la stazione appaltante potrà da questo muovere per verificare , in contraddittorio con l'offerente e secondo le forme dello specifico procedimento , se ci si trovi in presenza o meno di una offerta anomala. Né può essere consentito alla stazione appaltante, alla luce dell'ormai codificato principio di tassatività delle cause di esclusione, introdurre nel bando, come ha fatto nel caso di specie l'Amministrazione, una specifica clausola escludente a fronte di offerte che si discostino dai predetti limiti tabellari del costo del lavoro, in quanto una clausola di tal fatta sarebbe affetta da nullità, non rientrando essa tra le cause munite di base normativa, né tra quelle “amministrative” consentite dall'art. 46 comma 1 bis del Codice dei contratti pubblici”); cfr., altresì, T.A.R. Campania – NA, Sez. I, 12/03/2014, n. 1492 (“Il principio della tassatività delle cause di esclusione impone alle stazioni appaltanti, quantomeno, di indicare espressamente e chiaramente tali cause di esclusione, soprattutto qualora, come nella fattispecie, la causa di esclusione applicata non sia chiaramente ed esplicitamente prescritta dalla legge e dal regolamento, ma sia ricavabile, in via interpretativa, da una norma disciplinante la diversa questione della verifica delle anomalie, nell'ambito di una disposizione che individua come destinataria di essa non già l'impresa offerente, bensì la stazione appaltante ”).
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, con attribuzione al difensore del Consorzio ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla la determina n. 78 del 28.11.2025, con cui è stata disposta alla controinteressata l'aggiudicazione della procedura relativa all'affidamento di un Accordo Quadro biennale 2025/26 ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, relativamente ad un appalto misto di lavori e servizi per l'affidamento della manutenzione riparativa a guasto e per il presidio delle cabine elettriche con gestione del gruppo elettrogeno dello stadio Comunale “Diego Armando Maradona” ubicato nella Municipalità 10 Fuorigrotta, mediante il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG B7DA168041; con gli obblighi conformativi che ne discendono, a carico della Stazione appaltante, precisati in motivazione.
Respinge, sempre nei sensi di cui in motivazione, la domanda di dichiarazione d’inefficacia e di subentro nel contratto, relativo alla gara in epigrafe, avanzata da parte ricorrente.
Condanna la NA SE s.p.a. e la IL.Pa.Gri s.r.l. al pagamento, in favore del ricorrente Consorzio Stabile Restore Società Consortile a r.l., di spese e compensi di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di esse, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore del medesimo Consorzio, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in NA, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO