TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 2724
TAR
Decreto cautelare 19 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge (art. 11 d.lgs. 36/2023) - Mancata verifica dell'equivalenza del CCNL

    La stazione appaltante non ha effettuato la dovuta verifica sull'equivalenza dei CCNL, limitandosi a prendere atto della dichiarazione dell'aggiudicataria senza un'adeguata istruttoria e motivazione. La presunzione di equivalenza per il settore edile non si applica alla componente di servizi dell'appalto misto. La produzione di un parere pro veritate in fase processuale costituisce un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.

  • Rigettato
    Sulla falsa dichiarazione e decadenza dal beneficio dell'autodichiarazione

    Non si ravvisa una falsa dichiarazione, ma piuttosto una dichiarazione valutativa sull'equivalenza delle tutele, non basata su dati intrinsecamente e materialmente falsi. Pertanto, questo motivo viene assorbito.

  • Rigettato
    Mancanza del requisito di partecipazione/esecuzione (abilitazione D.M. 37/08)

    Il requisito dell'abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 è stato qualificato come requisito di esecuzione e non di partecipazione, pertanto poteva essere dimostrato anche successivamente all'aggiudicazione. Questo motivo viene assorbito.

  • Improcedibile
    Errata attribuzione del punteggio (criterio A.3.1)

    La stazione appaltante ha parzialmente accolto la richiesta di riesame, rettificando il punteggio. Tuttavia, anche dopo la rettifica, l'aggiudicataria è rimasta prima in graduatoria. Pertanto, questo motivo è inammissibile o improcedibile per mancato superamento della prova di resistenza.

  • Rigettato
    Errata attribuzione del punteggio (sub-criteri A.4.1, A.5, A.6.1)

    Le censure relative alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei punteggi rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica della commissione di gara e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo casi di abnormità non riscontrati.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per errata valutazione dei punteggi

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo alla mancata verifica dell'equivalenza dei CCNL.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura di gara in via subordinata

    Questo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 8 del Capitolato per violazione dei CAM

    Questo motivo, pur fondato nel merito, viene assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Richiesta di inefficacia del contratto e subentro

    La domanda di inefficacia del contratto e di subentro è respinta allo stato, in attesa della riedizione del potere di verifica da parte della stazione appaltante riguardo all'equivalenza dei CCNL.

  • Accolto
    Annullamento dell'intera procedura di gara

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento dell'aggiudicazione, ma non necessariamente dell'intera procedura. La stazione appaltante dovrà ora procedere alla corretta verifica dell'equivalenza dei CCNL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 2724
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2724
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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