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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/11/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE PERSONE , MINORI e FAMIGLIE - CONTENZIOSO
Il Tribunale
Composto da
Dr Vincenza Barbalucca pres. Relatore
Dr Federica Girfatti giudice
Dr Claudia Ummarino giudice
Nella proc.ra n. 1011/2024
Avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Vertente tra n. Marano di Napoli 22.2.1973 rapp.tata e difesa da avv. Parte_1
L.OS e avv. F.OS …………………………..…………ricorrente
E
n. Napoli 27.12.1968 rapp.tatao e difeso da avv. L.DE CP_1
Filippo…………………………………………………………………resistente
Nonché
PM in sede …………………………………………………..interventore ex lege
Ha emesso la seguente SENTENZA
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 parte ricorrente premesso che in data
29/04/1989 in Castellammare di Stabia (NA), i sigg.ri e Parte_2 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario, che in costanza di matrimonio
[...]
nascevano tre figli: nato a [...], il [...]; nata a [...] Per_1 Per_2
il 28/09/1992 e nata a [...] il [...], tutti attualmente autonomi Per_3
economicamente , chiedeva pronuncia di separazione giudiziale con determinazione di contributo al proprio mantenimento a carico di parte resistente nella misura di euro
750,00 .
Parte resistente costituitosi non si opponeva alla separazione , si opponeva alla richiesta di controparte di determinazione di contributo al di lei mantenimento.
Veniva emessa ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc .
Quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
In punto di diritto il Tribunale osserva che nel giudizio di separazione l'obbligo di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, seppur giustificato dal principio generale della solidarietà tra i coniugi , presuppone sempre l'assolvimento di due precisi oneri e cioè:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente circa la mancanza di adeguati risorse proprie, in ragione del tenore di vita pregresso, suffragante un concreto stato di necessità correlato alla propria condizione fisica .
La determinazione dell'assegno di mantenimento , sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, è l'espressione di valori costituzionali contenuti nell'art. 29 Cost. e la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili, non estingue il vincolo coniugale, motivo per cui permane l'obbligo di assistenza materiale nel quale si concretizza l'assegno di mantenimento;
In tal senso in sede di separazione va valutata la adeguatezza o meno dei mezzi di cui dispone la moglie al fine di conseguire il tenore di vita tenuto durante la convivenza coniugale, con conseguente diritto, tenuto conto delle evidenziate disponibilità del coniuge, all'assegno di mantenimento ( cfr Cass. 11870/2015) . ritenuto per quanto attiene al quantum di mantenimento, secondo l'orientamento della
Suprema Corte che va considerato:
• Tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
• Durata del rapporto matrimoniale e il contributo morale e affettivo reso dalla moglie all'intera famiglia;
• Capacità lavorative del coniuge debole .;
Nel caso che ci occupa dalle risultanze probatorie acquisite emerge che la ricorrente ha dichiarato che la separazione di fatto risale ad almeno due anni , che la stessa svolge attività lavorativa come docente non di ruolo con introito di euro 1.500,00 , paga euro
700,00 come canone di affitto , non ha oneri di mantenimento per i figli in quanto , i tre figli della coppia come pacificamente dedotto da entrambi sono autonomi economicamente;
a sua volta parte resistente ha dichiarato di aver svolto attività di autista di camion , di essere in NASPI da agosto 2023 come documentato , di percepire allo stato introito di circa euro 6.000,00 annui.
Ebbene il Tribunale osserva che in ragione degli introiti ed esborsi di ciascuna parte e tenuto conto che nessuna delle parti ha documentato la propria condizione patrimoniale , può assumersi che la condizione economica delle stesse è pressocchè equivalente , d'altra parte la ricorrente ha dedotto di gestire un personale menage da circa due anni cioè da quando è separata di fatto dal resistente il che fa presumere la sussistenza di adeguati mezzi per la propria sussistenza.
Il Tribunale pertanto ritiene che non si ravvisano i presupposti per la determinazione di contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente.
Sussistono equi motivi in ragione delle risultanze anche decisionali per compensare le spese di lite
Pqm
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il Pm così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il CP_1
27.12.1968 e , nata a [...] il [...] Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Castellammare di Stabia il 29.4.1989 ( atto n. 22 p.II s.B anno 1989 Comune di Terzigno)
2) rigetta la richiesta di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
Nola , 24.11.2025
Il Presidente Estensore dr Vincenza Barbalucca
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE PERSONE , MINORI e FAMIGLIE - CONTENZIOSO
Il Tribunale
Composto da
Dr Vincenza Barbalucca pres. Relatore
Dr Federica Girfatti giudice
Dr Claudia Ummarino giudice
Nella proc.ra n. 1011/2024
Avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Vertente tra n. Marano di Napoli 22.2.1973 rapp.tata e difesa da avv. Parte_1
L.OS e avv. F.OS …………………………..…………ricorrente
E
n. Napoli 27.12.1968 rapp.tatao e difeso da avv. L.DE CP_1
Filippo…………………………………………………………………resistente
Nonché
PM in sede …………………………………………………..interventore ex lege
Ha emesso la seguente SENTENZA
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 parte ricorrente premesso che in data
29/04/1989 in Castellammare di Stabia (NA), i sigg.ri e Parte_2 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario, che in costanza di matrimonio
[...]
nascevano tre figli: nato a [...], il [...]; nata a [...] Per_1 Per_2
il 28/09/1992 e nata a [...] il [...], tutti attualmente autonomi Per_3
economicamente , chiedeva pronuncia di separazione giudiziale con determinazione di contributo al proprio mantenimento a carico di parte resistente nella misura di euro
750,00 .
Parte resistente costituitosi non si opponeva alla separazione , si opponeva alla richiesta di controparte di determinazione di contributo al di lei mantenimento.
Veniva emessa ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc .
Quindi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
In punto di diritto il Tribunale osserva che nel giudizio di separazione l'obbligo di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole, seppur giustificato dal principio generale della solidarietà tra i coniugi , presuppone sempre l'assolvimento di due precisi oneri e cioè:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente circa la mancanza di adeguati risorse proprie, in ragione del tenore di vita pregresso, suffragante un concreto stato di necessità correlato alla propria condizione fisica .
La determinazione dell'assegno di mantenimento , sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell'obbligato, è l'espressione di valori costituzionali contenuti nell'art. 29 Cost. e la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili, non estingue il vincolo coniugale, motivo per cui permane l'obbligo di assistenza materiale nel quale si concretizza l'assegno di mantenimento;
In tal senso in sede di separazione va valutata la adeguatezza o meno dei mezzi di cui dispone la moglie al fine di conseguire il tenore di vita tenuto durante la convivenza coniugale, con conseguente diritto, tenuto conto delle evidenziate disponibilità del coniuge, all'assegno di mantenimento ( cfr Cass. 11870/2015) . ritenuto per quanto attiene al quantum di mantenimento, secondo l'orientamento della
Suprema Corte che va considerato:
• Tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale;
• Durata del rapporto matrimoniale e il contributo morale e affettivo reso dalla moglie all'intera famiglia;
• Capacità lavorative del coniuge debole .;
Nel caso che ci occupa dalle risultanze probatorie acquisite emerge che la ricorrente ha dichiarato che la separazione di fatto risale ad almeno due anni , che la stessa svolge attività lavorativa come docente non di ruolo con introito di euro 1.500,00 , paga euro
700,00 come canone di affitto , non ha oneri di mantenimento per i figli in quanto , i tre figli della coppia come pacificamente dedotto da entrambi sono autonomi economicamente;
a sua volta parte resistente ha dichiarato di aver svolto attività di autista di camion , di essere in NASPI da agosto 2023 come documentato , di percepire allo stato introito di circa euro 6.000,00 annui.
Ebbene il Tribunale osserva che in ragione degli introiti ed esborsi di ciascuna parte e tenuto conto che nessuna delle parti ha documentato la propria condizione patrimoniale , può assumersi che la condizione economica delle stesse è pressocchè equivalente , d'altra parte la ricorrente ha dedotto di gestire un personale menage da circa due anni cioè da quando è separata di fatto dal resistente il che fa presumere la sussistenza di adeguati mezzi per la propria sussistenza.
Il Tribunale pertanto ritiene che non si ravvisano i presupposti per la determinazione di contributo al mantenimento della ricorrente a carico del resistente.
Sussistono equi motivi in ragione delle risultanze anche decisionali per compensare le spese di lite
Pqm
Il Tribunale di Nola definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il Pm così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il CP_1
27.12.1968 e , nata a [...] il [...] Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Castellammare di Stabia il 29.4.1989 ( atto n. 22 p.II s.B anno 1989 Comune di Terzigno)
2) rigetta la richiesta di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
Nola , 24.11.2025
Il Presidente Estensore dr Vincenza Barbalucca