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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 30/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1427/2024 tra le seguenti parti:
avente sede legale in Milano, alla via Dei Pellegrini n. 22, in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., (p.i. ) così come rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Accarino, come P.IVA_1 da procura in calce all'atto introduttivo;
- attrice/ricorrente –
contro
- , nato a [...] l'[...], (c.f. ); Controparte_2 C.F._1
- convenuto contumace –
nonché contro
- , nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Bruzzone, come da procura versata in atti;
- convenuto/resistente –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
“ - preliminarmente, dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande ex adverso proposte;
-In via principale, nel merito: per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa revocare e dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia Controparte nei confronti della società dell'atto di compravendita immobiliare stipulato dall'Arch. e dal Signor CP_1 CP_3 in data 9 marzo anti il Notaio repertorio n. 70.547, rac 2 e trascritt
[...] Persona_1 rvatoria dei Registri Immobiliari di Finale one agli immobili come meglio descritti in atti, ordinando altresì al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
In via istruttoria: - Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler ammettere CTU tecnica al fine di individuare il più probabile valore di mercato delle quote delle unità Controparte immobiliari e/o dei terreni acquistati dal Signor dal proprio fratello Arch. con atto di compravendita Controparte_3 del 9 marzo 2021.”
1 Per il convenuto costituito:
““Piaccia all'On.le Tribunale di Savona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare tutte le domande attoree siccome inammissibili nonché comunque infondate nel merito;
con il favore delle spese processuali, oltre oneri fiscali – previdenziali ed altri accessori di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la asseriva che nel 2015 avesse investito le CP_1 proprie risorse nell'acquisto di un piccolo caseggiato ubicato nel Comune di Albenga, Villaggio Iris n.30, provvedendo al suo recupero edilizio e alla successiva vendita degli alloggi ricavati. Il Progetto in questione veniva affidato all'Arch. , che ne aveva assunto al contempo anche la direzione Controparte_2 dei lavori.
1.1 Il cantiere rimaneva operativo per circa tre anni in attesa dei rilascio di alcuni permessi di costruire in sanatoria per delle variazioni del progetto originario e, terminati i lavori e ottenuto il certificato di agibilità, nel mese di ottobre del 2012 il professionista riceveva il compenso per l'attività prestata.
1.2 Negli anni successivi i condomini, acquirenti degli immobili, iniziavano a lamentare fenomeni di progressivo deterioramento dello stabile, in particolare della facciata. In virtù del graduale manifestarsi di tali fenomeni, il in data 5.08.2016 incaricava un proprio perito di parte per comprendere le CP_4 cause del sopraindicato deterioramento e dei danni conseguenti, procedendo in data 6.10.2018 ad incardinare un procedimento di accertamento tecnico preventivo. All'esito di questo procedimento – in cui la venditrice e attuale attrice chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dei vari soggetti intervenuti nell'appalto, fra cui l'odierno convenuto – il CTU riscontrava che i lavori, Controparte_2 all'evidenza, non fossero stati eseguiti a regola d'arte.
1.3 Successivamente veniva incardinato il giudizio di merito, all'esito del quale questo Tribunale – con la sentenza n. 946/2022 (cfr. doc. 2 prod. attorea), pubblicata il 15.11.2022 e attualmente passata in giudicato – nei rapporti interni fra la e condannava quest'ultimo al rimborso CP_1 Controparte_2 della propria quota parte di risarcimento del danno pari ad € 23.703,11 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché ad € 5.077,00 per spese legali.
1.4 L'istante asseriva e documentava, altresì, che in data 9.03.2024 – a seguito dell'introduzione del giudizio di merito, a mezzo rogito del Notaio numero repertorio 70.547, raccolta n. 22.652 Persona_1
(cfr. doc. 1 prod. attorea) – l'arch. avesse provveduto ad alienare al fratello la CP_2 Controparte_3 propria quota di proprietà (pari ad 1/3) dei seguenti beni immobili:
“(i) bene immobile sito nel Comune di Albenga (SV) alla Via Piave n. 92 ed identificato al NCEU di detto comune al foglio 22, mapp. 177, sub. 80, Cat A/3, classe 2;
(ii) la zona di terreno sita nel Comune di Albenga (SV) di circa duemilacentotrenta metri quadrati confinante con i mappali
442,364,251,567, 569 e identificato al catasto dei terreni di detto comune al foglio 9, mappale 247, uliveto, classe 2;
(iii) la zona di terreno sita nel Comune di Albenga (SV) di circa seicentosessanta metri quadrati confinante con i mappali
246,398,442 e 249 e identificato al catasto dei terreni di detto comune al foglio 9, mappale 248, uliveto, classe 2;
2 (iv) bene immobile sito nel Comune di Mioglia (SV) alla Via Carpenaro Snc identificata catastalmente al NCEU di detto comune al foglio 18, mappale 344, sub 1 e sub 2, Cat A/4 e al NCEU di detto comune al foglio 18, mappale 344, sub. 1, Cat. C/2;
(v) la zona di terreno sita nel Comune di Mioglia (SV) di circa metri quadrati diecimilacentoventi confinante con i mappali
212, 208, 192, 179, strada, 290, 291, 292, strada ed identificata al catasto dei terreni al foglio 16, mappali 209, 210,
211, 215, 216, 293, 294;
(vi) bene immobile sito nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) alla Via Barbacana n. 64 e identificato al NCEU di detto comune al foglio 15, mappale 134, sub. 7, Cat C/1, classe 4;
(vii) bene immobile sito nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) alla Via Vittorio Venero n. 6 e identificato al
NCEU di detto comune al foglio 15, mappale 10, Cat A/2;
(viii) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 12, mappale 181, 223, 530 classe 3;
(ix) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 12, mappale 436, 438, 494 classe 2;
(x) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 12, mappale 439, 493 classe 4;
(xi) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 18, mappale 95, 166, classe 2;
(xii) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 18, mappale 221 classe 4, mappale 222;
(xiii) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 18 mappale 238, 239, 240, classe 3;
(ix) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 22, mappale 37 classe 2;
(xx) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 22, mappale 69, classe 4;
(xxi) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 22, mappale 73, classe U;
(xxii) la zona di terreno sita nel Comune di Villanova D'Albenga (SV) e identificata al catasto dei terreni al foglio 22 mappale,284, classe U”.
1.5 In particolare, l'attrice deduceva che la vendita fosse avvenuta senza il pagamento di alcun corrispettivo. Ed infatti, secondo l'attrice, doveva ritenersi inverosimile che “euro 55.000,00 siano stati corrisposti da parte acquirente al venditore tra il marzo ed il maggio 2009, ovvero ben dodici anni prima dell'acquisto CP_ quando l'Arch. neanche era ancora proprietario di alcune quote di beni venduti acquisite solo nel 2015 a seguito della morte della madre. Del resto, neanche nell'atto si dà atto che i suddetti pagamenti (di dodici anni prima) siano stati effettuati
3 sulla scorta di un ipotetico contratto preliminare. È evidente che quanto dichiarato in atti sia solo strumentale a dare una parvenza di pagamento di prezzo che in realtà non è avvenuta”.
1.6 Inoltre, l'attrice asseriva che la vendita fosse avvenuta ad un prezzo irrisorio, alla luce della pattuizione del corrispettivo di soli € 25.000,00 per la quota di 1/3 dell'immobile sito in Albenga alla via
Piave n. 92 composta da 4 vani, e del corrispettivo di € 18.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito in
Mioglia (SV) alla Via Carpenaro, parimenti composto da 4 vani.
1.7 Secondo la tesi sostenuta dalla società ricorrente, pertanto, era evidente che il professionista con un unico atto di compravendita aveva voluto spogliarsi dei suoi beni più redditizi, motivo per cui l'istante in revocatoria – ritenuti sussistenti i presupposti dell'eventus damni, della scientia damni e della partecipatio fraudis del fratello – ne domandava la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti, CP_3 spiegando, ove ritenuto, istanza di ammissione di una CTU per appurare il valore di mercato reale dei beni compravenduti.
2. Si costituiva , il quale asseriva che non ricorressero i requisiti dell'eventus damni Controparte_3
e della scientia damni in quanto trattasi di un “piccolo credito rispetto ai presumibili redditi dell'Arch. CP_2
stimato professionista noto e affermato nella zona di residenza e attività”.
[...]
2.1 Quanto alla propria partecipatio fraudis, il convenuto asseriva di aver ignorato il procedimento giudiziario civile pendente a carico del fratello alla data del rogito, e di averne appreso l'esistenza solo con la diffida del difensore dell'attrice dell'epoca (doc. 1 parte convenuta) e che non si potesse ricavare detta conoscenza in via meramente presuntiva. Inoltre, il resistente asseriva che il corrispettivo pattuito fosse del tutto congruo rispetto al valore di mercato della quota di comproprietà dei singoli cespiti, e che comunque di sicuro la vendita non sarebbe avvenuta ad un prezzo irrisorio.
2.2 Il convenuto , nonostante la regolarità della notifica, decideva di rimanere Controparte_2 contumace.
3. Nei successivi scritti difensivi l'attrice riteneva che la mancata prova dell'esborso monetario effettivo fosse circostanza non specificamente contestata, e comunque non documentata agli atti di causa e quindi non provata, dovendosi l'alienazione considerarsi nella sostanza gratuita. Viceversa, negli scritti conclusivi il convenuto asseriva che l'onerosità della compravendita fosse desumibile dal rogito notarile.
4. Questo Tribunale, ritenute documentali le circostanze oggetto di contestazione, e quindi sufficiente il quadro istruttorio delineatosi, invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni introitando la causa per la stesura della presente decisione, previo scambio di scritti conclusivi.
5. Premesso tutto quanto sopra esposto e venendo agli stretti motivi della decisione, essendo stati contestati tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, così come formulata da parte attrice, si ritiene opportuno vagliare la sussistenza degli stessi punto per punto, così come previsti per
4 legge.
5.1 In primo luogo, quanto alla esistenza del credito e al momento preciso della sua insorgenza, si rileva che, coerentemente con la funzione cautelare/conservativa della azione in questione e della lettera dell'art. 2901 c.c., la giurisprudenza è uniforme nel ritenere che debba applicarsi una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. civ. 3676/2011; 5359/2009; 1413/2006). Ancor più di recente, si è ribadito che “l'art.
2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. Cass. civile sez. III, 06/10/2023, n.28141).
5.2 Nel caso di specie, si ritiene non solo che l'insorgenza del credito sia evidente – in quanto provata a livello documentale dalla sentenza versata in atti, il cui passaggio in giudicato non è contestato fra le parti – ma che l'insorgenza della ragione di credito, ovvero della sopraindicata aspettativa, sia da considerarsi anteriore rispetto all'atto dispositivo e sia individuabile, se non alla data della condotta negligente tenuta dal professionista, quantomeno alla data del deposito della CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (12.06.2019 ricavabile dalla sentenza versata in atti, doc. 2, pag. 3), momento nel quale veniva accertata – sia pur in assenza di un provvedimento giudiziale decisorio ma comunque in una sede giudiziaria e a contraddittorio integro, in virtù della chiamata i manleva della convenuta principale effettuata già in quella prima sede – la responsabilità del progettista e direttore dei lavori per degli interventi da quest'ultimo programmati e realizzati non a regola d'arte. Rispetto all'insorgenza di tale ragione di credito l'atto dispositivo va considerato, pertanto, cronologicamente posteriore.
6. Venendo all'eventus damni, secondo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, si ritiene che esso ricorra non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'escussione coattiva del credito (Cass. civ. Sez. Sesta Sent., 27/01/2023, n. 2552; Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 12144/1999).
6.1 A tal riguardo, la giurisprudenza prevalente e più recente – in ossequio al principio di vicinanza della prova – è univoca nel ritenere che l'onere di dimostrare l'insussistenza di tale presupposto incomba sul debitore convenuto in revocatoria (cfr. Cass. civile, sez. II, 03/02/2015, n.1902; incidentalmente Cass. civ., sez. I, 15/12/2023, n.35225). Il destinatario dell'azione è, infatti, tenuto a dimostrare l'insussistenza del rischio di una più incerta o difficile soddisfazione del credito, in ragione delle ampie residualità patrimoniali, in rapporto all'entità della complessiva situazione debitoria, tali da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti (cfr.Cass. civ., sez. III, 19/07/2018, n. 19207; Sez. VI,
10/02/2015, n. 2530; Sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Sez. III, 27/10/2004, n. 20813).
5 6.2 Ebbene, nel caso di specie, il convenuto principale è rimasto contumace – comportamento di per sé neutrale ma certamente non adempitivo dell'onere probatorio incombente sulla parte – mentre il convenuto costituito nulla ha provato a riguardo, al netto della mera deduzione di circostanze irrilevanti ai fini del decidere, o comunque opinabili sul piano interpretativo, quali l'entità “piccola” del credito (€
23.703,11 oltre interessi e rivalutazione a titolo di sorta capitale ed € 5.077,00 per spese legali) e la notorietà locale del professionista.
7. Deve ora essere esaminata la questione relativa alla natura, onerosa o gratuita, dell'atto dispositivo.
A tal riguardo, occorre rilevare che l'attore, fin dal proprio atto introduttivo, ha asserito che non vi fosse alcuna prova dell'esborso effettivo;
tale circostanza non è stata tempestivamente contestata in comparsa di costituzione (dovendosi distinguere la contestazione relativa alla prova documentale dell'erogazione e quella subordinata relativa alla congruità del prezzo pattuito rispetto al valore di mercato), potendo operare a riguardo il meccanismo di cui all'art. 115 c.p.c.
7.1 Ad ogni buon conto, quand'anche si dovesse ritenere implicitamente contestata detta circostanza
– ma non si vede in che termini, incombendo sul convenuto l'onere di prendere posizione fin dalla comparsa di risposta “in modo chiaro e specifico” sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. – si ritiene che le dichiarazioni di avvenuto pagamento indicate nell'atto notarile e valorizzate dal convenuto negli scritti conclusivi, verificatisi nel passato e di cui il venditore dichiarava di rilasciare quietanza a saldo, non siano dimostrativi. Si ritiene, infatti, che quanto dichiarato in un atto pubblico faccia fede fino a querela di falso solo con riferimento al dato estrinseco, ovvero alle dichiarazioni e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenute in sua presenza, ma non possa dimostrare l'intrinseco, ovvero la veridicità del fatto storico dichiarato nell'atto pubblico (cfr. Cass. civ. sez. VI, 21/10/2022, n.31107; Cass. civ. n. 23079/2024), e, nel caso concreto, gli esborsi materialmente erogati. Il convenuto, infatti, avrebbe agevolmente potuto provare questi versamenti tramite la produzione della documentazione bancaria contabile e della copia dei titoli all'epoca emessi, dimostrativa dell'effettivo incasso degli assegni e dei bonifici indicati nel rogito. L'atto dispositivo va, pertanto, considerato sostanzialmente gratuito.
8. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, devono ora essere esaminati gli stati soggettivi rilevanti richiesti dall'art. 2901 c.c. per il caso di un atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, posto in essere nei confronti di un terzo a titolo gratuito, ovvero la scientia damni del solo alienante. A tal riguardo, occorre premettere che la prova dell'atteggiamento soggettivo, sia del debitore che del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni (da ultimo Cassazione civile sez. III, 18/10/2023, (ud. 15/09/2023, dep.
18/10/2023), n.28980; in precedenza, ex multis Cass. civ. 5395/2009; Cass. civ. 3676/2011), a condizione che esse siano gravi, precise e concordanti.
8.1 Nel caso di specie, la numerosità dei cespiti di cui il disponente, sia pur pro quota, si liberava in 6 un'unica soluzione, unitamente al preciso momento cronologico in cui si perfezionava l'atto dispositivo
(ovvero nelle more del giudizio di merito, con l'approssimarsi della sentenza di accertamento e condanna),
l'assenza di qualsivoglia forma di pagamento contestuale al rogito e il rapporto stretto di parentela esistente fra i due contraenti, costituiscono sicuramente elementi gravi, precisi e concordanti dai quali poter ricavare presuntivamente non solo la conoscenza – di per sé sufficiente per gli atti posteriori al sorgere del credito – ma anche l'intenzione specifica del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. La domanda deve, quindi, trovare accoglimento.
6. Per quanto concerne le spese di lite, i convenuti, in quanto soccombenti, devono essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite – che si liquidano mediante i parametri di cui al DM 147/2022
e relativa tabella allegata n. 2, fascia III (tutte le fasi ai valori medi) – dovendosi qui liquidare € 7.616,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e al rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari, da attribuirsi al procuratore resosene antistatario.
Tutto ciò premesso, codesto Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte e reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa
P.Q.M.
- ACCOGLIE la domanda spiegata da e, per l'effetto, DICHIARA l'inefficacia, nei CP_1 confronti di quest'ultima, dell'atto di compravendita stipulato il 9.03.2021 da e da Controparte_2
dinanzi al Notaio repertorio n. 70.547, raccolta n. 22.652 e Controparte_3 Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Finale Ligure;
- CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sopportate dall'attrice, che qui si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei soli onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- ORDINA al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza, come per legge.
Così è deciso.
Savona, 30/09/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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