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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 186.
L' articolo 571 del codice civile e' sostituto dal seguente:
"Art. 571 - Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. - Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta'.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della meta' in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro".
L' articolo 571 del codice civile e' sostituto dal seguente:
"Art. 571 - Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. - Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della meta'.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della meta' in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Trieste, sentenza 26/05/2026, n. 1542Provvedimento: N.R.G. 3316/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. N. 3316/2022 avente ad oggetto “azione di risarcimento danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità”, Tra Parte_1 ( C.F._1 ) eParte_2 ( C.F._2 , rappresentate e difese dagli avv.ti Alfredo RU ed Emanuele RU ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Gorizia, Corso Italia, 51, come da procura in atti; attrici contro Controparte_1 , in persona dell'Ambasciatore pro tempore; convenuta contumace e CP_1 ITALIANA, in …Leggi di più...
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