TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. UC, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2364/2022 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Celentano e Scioli Parte_1
RI AN, come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Tiberino come CP_1 da procura generale alle liti in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di vecchiaia (decorrenza).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 24.3.2022, esponeva quanto segue in punto di Parte_1 fatto e di diritto: “in data 26.5.15 presentava domanda di pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti;
in data
10.6.15 l respingeva la domanda per mancanza del requisito contributivo in quanto sarebbero risultati dal 1.1.78 al CP_1
25.1.94 n. 729 contributi (di cui n. 629 nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 37 di disoccupazione) (all.to n. 8); in data
18.11.20 presentava nuova domanda di pensione di vecchiaia (cessazione dell'attività lavorativa del 23.7.20 e n. 780 contributi settimanali al 31.12.92) (all.to n. 7); in data 17.12.20 l comunicava la liquidazione della pensione solo con CP_1 decorrenza 1.8.20 (all.to n. 6) in quanto l'istante aveva usufruito della Cassa integrazione in deroga;
in data 9.2.21 proponeva ricorso avverso la decorrenza della prestazione in quanto il requisito contributivo del n. 780 contributi settimanali sussisteva sin dalla prima domanda (all.to n. 3) ma ciò all'epoca della domanda del 26.6.15 non risultava, in quanto l non aveva CP_1 erroneamente accreditato l'anno 1977 (all.to n. 5); o in data 24.3.21 l respingeva il ricorso (all.to n. 4); l'odierno CP_1
pagina 1 di 3 istante, essendo in possesso del requisito contributivo sin dalla domanda del 26.5.15, ha interesse ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconosciuto il suo diritto alla liquidazione della pensione con decorrenza dalla medesima domanda”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto della istante alla pensione a far data dalla domanda del 26.5.15 e, per l'effetto, condannare l al pagamento delle somme CP_1 dovute a titolo di ratei in favore dell'interessata” . Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, la causa
è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso va rigettato.
2.1Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che la disciplina della decorrenza delle prestazioni pensionistiche è regolata dall'art. 6 della legge 155 del 1981, il quale stabilisce che “La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.
Tuttavia il secondo comma prevede che “Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.
L'art. 24 del decreto legge 201 del 2011, convertito con legge 214 del 2011, ha riformato il sistema pensionistico, introducendo nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Nello specifico, il comma 7 stabilisce che “Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno
2012, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse”.
Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possedevano un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la legge 335 del 1995 aveva previsto l'applicazione del sistema di calcolo misto. pagina 2 di 3 2.2 Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia (sistema calcolo contributivo) in data 26.5.2015, ma tale domanda era stata respinta dall con provvedimento del CP_1
10.6.2015 per mancanza del requisito contributivo minimo previsto dall'art. 24, comma 7, del decreto legge
201 del 2011 (doc. 2 – in uno alla memoria del resistente del 17.1.2023).
Tuttavia successivamente l' in seguito alla domanda presentata il 18.11.2020, ha correttamente liquidato CP_1 la pensione di vecchiaia nel 2020, con decorrenza dal 1.8.2020 (dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 23.7.2020), essendo stati maturati i requisiti contributivi con il calcolo misto (doc.1 e 3 – in uno alla memoria del resistente del 17.1.2023).
Deve ritenersi infondata la domanda proposta in questa sede di liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro per mancanza dei requisiti contributivi previsti dalla legge.
Nello specifico si richiama l'art. 1, comma 23 ai sensi del quale i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni “…è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
In conclusione, la condotta dell appare pienamente corretta sotto entrambi i profili: ha correttamente CP_1 respinto la domanda del 26.5.2015 in quanto la ricorrente non possedeva ancora l'anzianità contributiva richiesta dalla normativa vigente e ha correttamente liquidato la pensione nel 2020 quando, invece, la predetta aveva maturato tutti i requisiti previsti dalla legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato
3. Nulla sulle spese ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2364/2022 proposto da Parte_1
nei confronti dell disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] CP_1 provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI IA UC)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. UC, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2364/2022 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Celentano e Scioli Parte_1
RI AN, come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla Tiberino come CP_1 da procura generale alle liti in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: pensione di vecchiaia (decorrenza).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 24.3.2022, esponeva quanto segue in punto di Parte_1 fatto e di diritto: “in data 26.5.15 presentava domanda di pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti;
in data
10.6.15 l respingeva la domanda per mancanza del requisito contributivo in quanto sarebbero risultati dal 1.1.78 al CP_1
25.1.94 n. 729 contributi (di cui n. 629 nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 37 di disoccupazione) (all.to n. 8); in data
18.11.20 presentava nuova domanda di pensione di vecchiaia (cessazione dell'attività lavorativa del 23.7.20 e n. 780 contributi settimanali al 31.12.92) (all.to n. 7); in data 17.12.20 l comunicava la liquidazione della pensione solo con CP_1 decorrenza 1.8.20 (all.to n. 6) in quanto l'istante aveva usufruito della Cassa integrazione in deroga;
in data 9.2.21 proponeva ricorso avverso la decorrenza della prestazione in quanto il requisito contributivo del n. 780 contributi settimanali sussisteva sin dalla prima domanda (all.to n. 3) ma ciò all'epoca della domanda del 26.6.15 non risultava, in quanto l non aveva CP_1 erroneamente accreditato l'anno 1977 (all.to n. 5); o in data 24.3.21 l respingeva il ricorso (all.to n. 4); l'odierno CP_1
pagina 1 di 3 istante, essendo in possesso del requisito contributivo sin dalla domanda del 26.5.15, ha interesse ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedersi riconosciuto il suo diritto alla liquidazione della pensione con decorrenza dalla medesima domanda”.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto della istante alla pensione a far data dalla domanda del 26.5.15 e, per l'effetto, condannare l al pagamento delle somme CP_1 dovute a titolo di ratei in favore dell'interessata” . Vinte le spese di lite. CP_ Costituitosi in giudizio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, la causa
è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso va rigettato.
2.1Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che la disciplina della decorrenza delle prestazioni pensionistiche è regolata dall'art. 6 della legge 155 del 1981, il quale stabilisce che “La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.
Tuttavia il secondo comma prevede che “Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.
L'art. 24 del decreto legge 201 del 2011, convertito con legge 214 del 2011, ha riformato il sistema pensionistico, introducendo nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
Nello specifico, il comma 7 stabilisce che “Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno
2012, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n.417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse”.
Per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possedevano un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la legge 335 del 1995 aveva previsto l'applicazione del sistema di calcolo misto. pagina 2 di 3 2.2 Nel caso di specie la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia (sistema calcolo contributivo) in data 26.5.2015, ma tale domanda era stata respinta dall con provvedimento del CP_1
10.6.2015 per mancanza del requisito contributivo minimo previsto dall'art. 24, comma 7, del decreto legge
201 del 2011 (doc. 2 – in uno alla memoria del resistente del 17.1.2023).
Tuttavia successivamente l' in seguito alla domanda presentata il 18.11.2020, ha correttamente liquidato CP_1 la pensione di vecchiaia nel 2020, con decorrenza dal 1.8.2020 (dopo la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 23.7.2020), essendo stati maturati i requisiti contributivi con il calcolo misto (doc.1 e 3 – in uno alla memoria del resistente del 17.1.2023).
Deve ritenersi infondata la domanda proposta in questa sede di liquidazione della pensione di vecchiaia con decorrenza anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro per mancanza dei requisiti contributivi previsti dalla legge.
Nello specifico si richiama l'art. 1, comma 23 ai sensi del quale i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni “…è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
In conclusione, la condotta dell appare pienamente corretta sotto entrambi i profili: ha correttamente CP_1 respinto la domanda del 26.5.2015 in quanto la ricorrente non possedeva ancora l'anzianità contributiva richiesta dalla normativa vigente e ha correttamente liquidato la pensione nel 2020 quando, invece, la predetta aveva maturato tutti i requisiti previsti dalla legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato
3. Nulla sulle spese ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 2364/2022 proposto da Parte_1
nei confronti dell disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] CP_1 provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI IA UC)
pagina 3 di 3