CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2025, n. 20624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20624 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20624 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 17/04/2025 de qua (oltre che per ragioni meramente anticipatorie e deflattive) - , ma, proprio in considerazione della molteplicità degli aspetti che entrano in gioco ai fini della valutazione in argomento – cui rimanda l’art. 58 l. 689/81 e succ. mod., ma non solo, essendo estrapolabili parametri valutativi anche dalle disposizioni che disciplinano le singole pene sostitutive - non si può tuttavia ritenere che egli abbia inteso esaurire tale valutazione nella verifica del dato quantitativo, supportato dalla astratta prospettiva della rieducazione senza carcere. La valutazione che il legislatore ha, in definitiva, inteso richiedere al giudice della cognizione, involge l’accertamento della ricorrenza, anche in concreto, della prospettiva della rieducazione e del reinserimento sociale. Tale prospettiva, se in linea di principio si coniuga tendenzialmente meglio con la nuova pena sostitutiva cd. programma auspicata dal legislatore - che oltre ad evitare la carcerazione breve potenzialmente dannosa per il condannato, ove accompagnata da un vero e proprio programma comportamentale, ben può effettivamente risolversi in un efficace strumento rieducativo e risocializzante come sottolinea la Corte Costituzionale nella sentenza n. 84 del 2024 – va comunque saggiata in concreto, e la sua verifica non può evidentemente andare disgiunta da una prognosi in ordine al futuro comportamento dell’imputato che tenga conto delle circostanze concrete già emergenti o acquisibili da parte del giudice. Nessun automatismo è in altri termini ravvisabile, secondo questo Collegio, tra entità della pena inflitta – che può risentire anche di fattori estranei, quali, come nel caso di specie, la riduzione per la scelta del rito, o il comportamento processuale non necessariamente legato a profili di resipiscenza, o comunque essere rapportata all’entità minima del fatto di là dello spessore criminale del suo autore ritenuto recessivo, ai fini della quantificazione della pena, rispetto al fatto minimo commesso – e applicazione della pena sostitutiva, fermo restando che non deve ovviamente esservi contraddittorietà tra le due valutazioni e che quella che involge la sostituibilità della pena detentiva deve essere improntata alla massima considerazione di tutti gli aspetti che possono a tal fine entrare in gioco. Proprio per la peculiarità e complessità del giudizio che si apre al giudice in caso di irrogazione di una pena contenuta nei limiti dettati dall’art. 53, la valutazione che esso deve compiere non potrà essere giammai sbrigativa ed approssimativa, trattandosi di valutare, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, se pur al netto della rieducazione auspicabile non si possa tuttavia formulare una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni che le pene sostitutive – tranne quella pecuniaria – impongono, e se residui una cifra di pericolo medio tempore di azzerare del tutto. L’applicazione delle pene sostitutive non solo non è incompatibile con il pericolo di recidiva, ma costituisce la specifica modalità prescelta dal legislatore per arginarlo al meglio, sia pure in un’ottica che si proietta necessariamente dopo il completamento del percorso rieducativo conseguente all’applicazione; essa è quindi, in definitiva, incompatibile solo con quel tasso di recidiva che il giudice non reputa di poter azzerare o ridurre nemmeno attraverso l’adozione di quelle particolari prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva nella fase di esecuzione della stessa, la quale in quanto di tipo non restrittivo, o del tutto restrittivo, necessita di adeguati controlli e prescrizioni e, soprattutto, per poter ‘funzionare’ come pena-programma ha bisogno della piena collaborazione del condannato. Beninteso che le emergenze acquisite, ove non sufficienti ai fini di tale tipo di valutazione, impongono al medesimo giudice di azionare i poteri che il comma secondo dell’art. 545-bis del codice di rito gli attribuiscono;
e non è escluso che proprio la possibilità di richiedere all’ufficio di esecuzione penale esterna informazioni ovvero il programma di trattamento in relazione alle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria – possibilità che connota maggiormente la natura della pena sostitutiva auspicata dal legislatore come pena programma - possa contribuire a rendere maggiormente adeguata la valutazione che il giudice è chiamato a compiere. Tale valutazione non potrà, quindi, che essere conformata anche al tipo di pena sostitutiva richiesta, o che può comunque essere in astratto presa in considerazione, dal momento che la prognosi complessiva cui il giudice deve assolvere dovrà tener conto anche della maggiore o minore capacità restrittiva della sanzione sostitutiva applicabile, con l’ovvia conseguenza che, ad esempio, ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà, la valutazione non potrà non tener conto della natura comunque restrittiva di tali pene sostitutive e della possibilità di disporsi specifiche prescrizioni, controlli, ed anche l’accompagnamento di un vero e proprio programma di trattamento. Se queste sono le premesse, appare evidente che il giudice, una volta che addiviene alla quantificazione della pena in termini compatibili con l’applicazione di una pena sostitutiva e non ricorre alcuno dei fattori soggettivi ostativi di cui all’art. 59 l. 689/81 che ineriscono al fatto giudicato, non potrà esimersi, per non tradire lo spirito delle innovative disposizioni, dal valutare adeguatamente tutte le circostanze concrete come impone l’art. 58, avvalendosi se del caso dei poteri a lui conferiti tout court ostativi rispetto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare invocata dal ricorrente, senza, per altro verso, prendere in considerazione le modalità esecutive e le potenzialità applicative legate a tale tipo di pena sostitutiva, che per precisa scelta del legislatore è supportata da controlli periodici, se del caso puntellabili con strumenti elettronici;
controlli che involgono anche la verifica dell’attuazione del programma validato dal giudice. Tali aspetti, entrando anch’essi in gioco nella valutazione in argomento, avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal giudice che li ha invece, immotivatamente, ignorati del tutto. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino;
nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 17/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EN ES IA SA AN OL
e non è escluso che proprio la possibilità di richiedere all’ufficio di esecuzione penale esterna informazioni ovvero il programma di trattamento in relazione alle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria – possibilità che connota maggiormente la natura della pena sostitutiva auspicata dal legislatore come pena programma - possa contribuire a rendere maggiormente adeguata la valutazione che il giudice è chiamato a compiere. Tale valutazione non potrà, quindi, che essere conformata anche al tipo di pena sostitutiva richiesta, o che può comunque essere in astratto presa in considerazione, dal momento che la prognosi complessiva cui il giudice deve assolvere dovrà tener conto anche della maggiore o minore capacità restrittiva della sanzione sostitutiva applicabile, con l’ovvia conseguenza che, ad esempio, ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare o della semilibertà, la valutazione non potrà non tener conto della natura comunque restrittiva di tali pene sostitutive e della possibilità di disporsi specifiche prescrizioni, controlli, ed anche l’accompagnamento di un vero e proprio programma di trattamento. Se queste sono le premesse, appare evidente che il giudice, una volta che addiviene alla quantificazione della pena in termini compatibili con l’applicazione di una pena sostitutiva e non ricorre alcuno dei fattori soggettivi ostativi di cui all’art. 59 l. 689/81 che ineriscono al fatto giudicato, non potrà esimersi, per non tradire lo spirito delle innovative disposizioni, dal valutare adeguatamente tutte le circostanze concrete come impone l’art. 58, avvalendosi se del caso dei poteri a lui conferiti tout court ostativi rispetto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare invocata dal ricorrente, senza, per altro verso, prendere in considerazione le modalità esecutive e le potenzialità applicative legate a tale tipo di pena sostitutiva, che per precisa scelta del legislatore è supportata da controlli periodici, se del caso puntellabili con strumenti elettronici;
controlli che involgono anche la verifica dell’attuazione del programma validato dal giudice. Tali aspetti, entrando anch’essi in gioco nella valutazione in argomento, avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal giudice che li ha invece, immotivatamente, ignorati del tutto. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino;
nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 17/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EN ES IA SA AN OL