Trib. Belluno, sentenza 24/12/2025, n. 303
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Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Compromissione dei rapporti coniugali

    Dalla valutazione dell'attore, e dal contegno assunto nel corso del processo dalla convenuta, rimasta contumace, è emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale.

  • Accolto
    Disinteresse della madre nei confronti del figlio

    Le deduzioni in merito al disinteresse della madre nei confronti del figlio hanno trovato conferma nella mancata costituzione della convenuta.

  • Accolto
    Tutela del preminente interesse del minore

    Valutato l'interesse preminente del figlio, è stato disposto l'affidamento dei figlio minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso, attribuendogli la facoltà di assumere ogni decisione, in via autonoma, anche di maggior interesse per il figlio, in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio.

  • Accolto
    Assegnazione al padre collocatario

    La casa coniugale, già in proprietà dei genitori del sig. , viene assegnata allo stesso.

  • Accolto
    Determinazione assegno di mantenimento

    Viene posto a carico della sig.ra il versamento al ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 300 in favore del figlio, da versare sul conto corrente del sig. entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di gennaio 2027.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Viene posto a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere all'attore il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e concordate fra i genitori, nei limiti in cui ciò si renderà possibile, come da “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli” del Tribunale di Belluno.

  • Accolto
    Abbandono del figlio da parte della madre

    L'abbandono del figlio da parte della madre – che non si interessa del figlio e non è rientrata in Italia da oltre sette mesi – giustifica la sospensione della responsabilità genitoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Belluno, sentenza 24/12/2025, n. 303
    Giurisdizione : Trib. Belluno
    Numero : 303
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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