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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/12/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 484/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 484/2025 promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DE MICHIEL FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE MICHIEL FRANCESCA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) non Controparte_1 C.F._2
costituita
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
c.p.c.
Conclusioni del ricorrente:
I) dichiarare la separazione giudiziale;
II) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con dovere di rispetto reciproco;
III) disporre l'affidamento esclusivo del figlio Persona_1
con residenza a Domegge di Cadore presso il padre. Nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover prevedere il diritto di visita della madre siano indicate le modalità a protezione e tutela del minore per i motivi esposti, disponendo che tali visite avvengano alla presenza di un familiare e/o persona di fiducia del sig.
; Parte_1
IV) disporre che la casa coniugale, già in proprietà dei genitori del sig. , resti allo stesso assegnata;
Parte_1
V) disporre a carico della sig.ra il Controparte_1
versamento in favore del figlio, di un assegno di mantenimento che verrà ritenuto equo e di giustizia, da versare sul conto corrente del sig. entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
VI) disporre a carico della sig.ra la Controparte_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e concordate fra i genitori nei limiti in cui ciò
si renderà possibile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
spese scolastiche, di dopo scuola, di mensa, vacanze se previamente concordate, per acquisto libri e materiale didattico,
2 spese per attività sportive sempre previamente concordate e relativo corredo, formative, ricreative, ludiche, per gite d'istruzione,
spese di trasporto, spese mediche non mutualistiche, dentistiche,
farmaci, ticket sanitari, apparecchi ortodontici, eventuali occhiali da vista, come da “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” del Tribunale di Belluno;
- in ogni caso: con vittoria di spese, oltre IVA e CPA.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso depositato dal sig. , nel Parte_1
quale risultano formulate le conclusioni in merito alle condizioni di separazione con domanda di addebito, la convenuta non si è
costituita ed è stata dichiarata contumace;
ritenuto che, dalla valutazione dell'attore, e dal contegno assunto nel corso del processo dalla convenuta, rimasta contumace, è
emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale;
rilevato che all'udienza del giorno 11.12.2025 la difesa dell'attore ha chiesto la pronuncia della sentenza di separazione con addebito, ed il giudice, ritenuto che le deduzioni in merito al disinteresse della madre nei confronti del figlio abbiano trovato conferma nella mancata costituzione della convenuta, e valutato
3 l'interesse preminente del figlio, ha provveduto in via temporanea ed urgente, ed ha disposto l'affidamento dei figlio minore Per_1
in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso,
attribuendogli la facoltà di assumere ogni decisione, in via autonoma, anche di maggior interesse per il figlio, in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio; quanto al diritto di visita della madre, ha disposto che gli eventuali incontri con il figlio avvengano alla presenza di un familiare o di una persona di fiducia del sig. ; ha assegnato la casa Parte_1
coniugale, già in proprietà dei genitori del sig. , Parte_1
viene assegnata allo stesso;
ha riconosciuto al ricorrente il diritto di percepire integralmente l'importo dell'assegno unico per il figlio ha posto a carico della sig.ra il Per_1 Controparte_1
versamento al ricorrente, di un assegno di mantenimento di euro
300 in favore del figlio, da versare sul conto corrente del sig.
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla Parte_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e concordate fra i genitori nei limiti in cui ciò si renderà possibile, come da “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli” del
Tribunale di Belluno;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni proposte siano conformi alla
4 legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale del figlio nato a [...] il giorno 11.6.2014; Per_1
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, e ritenuto che l'abbandono del figlio da parte della madre – che non si interessa del figlio e non è rientrata in Italia da oltre sette mesi – giustifichi la sospensione della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. ord. 11.10.2021 n. 27553, secondi cui, “ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333
c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta - anche involontaria - del genitore,
rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno”); visto l'art. 473 bis.49 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito alla convenuta ai sensi dell'art. 151, 2°
[...]
comma, c.c., alle seguenti condizioni:
1) dispone sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della convenuta e l'affidamento del figlio minore Per_1
5 in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo Parte_1
stesso ricorrente, riconoscendogli la facoltà di assumere ogni decisione, in via autonoma, anche di maggior interesse per il figlio,
in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio;
2) quanto al diritto di visita della madre, dispone che gli eventuali incontri tra la madre ed il figlio avvengano alla presenza di un familiare o di una persona di fiducia del sig. ; Parte_1
3) la casa coniugale, già in proprietà dei genitori del sig.
, viene assegnata allo stesso;
Parte_1
4) riconosce al ricorrente il diritto di percepire integralmente l'importo dell'assegno unico per il figlio Per_1
5) pone a carico della sig.ra il versamento Controparte_1
al ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 300 in favore del figlio, da versare sul conto corrente del sig. Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di gennaio 2027;
6) pone a carico della sig.ra l'obbligo di Controparte_1
corrispondere all'attore il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e concordate fra i genitori, nei limiti in cui ciò si renderà possibile, come da “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli” del
Tribunale di Belluno;
6 7) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 23/12/2025
Il presidente est.
RT OM
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. RT GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale nella causa civile iscritta al n. 484/2025 promossa con ricorso depositato in data 30/06/2025
da
(C.F. ) con il
Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DE MICHIEL FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DE MICHIEL FRANCESCA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) non Controparte_1 C.F._2
costituita
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
c.p.c.
Conclusioni del ricorrente:
I) dichiarare la separazione giudiziale;
II) autorizzare i coniugi a vivere separatamente con dovere di rispetto reciproco;
III) disporre l'affidamento esclusivo del figlio Persona_1
con residenza a Domegge di Cadore presso il padre. Nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di dover prevedere il diritto di visita della madre siano indicate le modalità a protezione e tutela del minore per i motivi esposti, disponendo che tali visite avvengano alla presenza di un familiare e/o persona di fiducia del sig.
; Parte_1
IV) disporre che la casa coniugale, già in proprietà dei genitori del sig. , resti allo stesso assegnata;
Parte_1
V) disporre a carico della sig.ra il Controparte_1
versamento in favore del figlio, di un assegno di mantenimento che verrà ritenuto equo e di giustizia, da versare sul conto corrente del sig. entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
VI) disporre a carico della sig.ra la Controparte_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e concordate fra i genitori nei limiti in cui ciò
si renderà possibile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
spese scolastiche, di dopo scuola, di mensa, vacanze se previamente concordate, per acquisto libri e materiale didattico,
2 spese per attività sportive sempre previamente concordate e relativo corredo, formative, ricreative, ludiche, per gite d'istruzione,
spese di trasporto, spese mediche non mutualistiche, dentistiche,
farmaci, ticket sanitari, apparecchi ortodontici, eventuali occhiali da vista, come da “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” del Tribunale di Belluno;
- in ogni caso: con vittoria di spese, oltre IVA e CPA.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
A seguito del ricorso depositato dal sig. , nel Parte_1
quale risultano formulate le conclusioni in merito alle condizioni di separazione con domanda di addebito, la convenuta non si è
costituita ed è stata dichiarata contumace;
ritenuto che, dalla valutazione dell'attore, e dal contegno assunto nel corso del processo dalla convenuta, rimasta contumace, è
emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più tollerabile il ripristino della convivenza coniugale;
rilevato che all'udienza del giorno 11.12.2025 la difesa dell'attore ha chiesto la pronuncia della sentenza di separazione con addebito, ed il giudice, ritenuto che le deduzioni in merito al disinteresse della madre nei confronti del figlio abbiano trovato conferma nella mancata costituzione della convenuta, e valutato
3 l'interesse preminente del figlio, ha provveduto in via temporanea ed urgente, ed ha disposto l'affidamento dei figlio minore Per_1
in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso,
attribuendogli la facoltà di assumere ogni decisione, in via autonoma, anche di maggior interesse per il figlio, in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio; quanto al diritto di visita della madre, ha disposto che gli eventuali incontri con il figlio avvengano alla presenza di un familiare o di una persona di fiducia del sig. ; ha assegnato la casa Parte_1
coniugale, già in proprietà dei genitori del sig. , Parte_1
viene assegnata allo stesso;
ha riconosciuto al ricorrente il diritto di percepire integralmente l'importo dell'assegno unico per il figlio ha posto a carico della sig.ra il Per_1 Controparte_1
versamento al ricorrente, di un assegno di mantenimento di euro
300 in favore del figlio, da versare sul conto corrente del sig.
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla Parte_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e concordate fra i genitori nei limiti in cui ciò si renderà possibile, come da “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli” del
Tribunale di Belluno;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni proposte siano conformi alla
4 legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale del figlio nato a [...] il giorno 11.6.2014; Per_1
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, e ritenuto che l'abbandono del figlio da parte della madre – che non si interessa del figlio e non è rientrata in Italia da oltre sette mesi – giustifichi la sospensione della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. ord. 11.10.2021 n. 27553, secondi cui, “ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333
c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta - anche involontaria - del genitore,
rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno”); visto l'art. 473 bis.49 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito alla convenuta ai sensi dell'art. 151, 2°
[...]
comma, c.c., alle seguenti condizioni:
1) dispone sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della convenuta e l'affidamento del figlio minore Per_1
5 in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo Parte_1
stesso ricorrente, riconoscendogli la facoltà di assumere ogni decisione, in via autonoma, anche di maggior interesse per il figlio,
in materia sanitaria, scolastica, educativa nonché in sede amministrativa per il rilascio dei documenti di identità e validi per l'espatrio;
2) quanto al diritto di visita della madre, dispone che gli eventuali incontri tra la madre ed il figlio avvengano alla presenza di un familiare o di una persona di fiducia del sig. ; Parte_1
3) la casa coniugale, già in proprietà dei genitori del sig.
, viene assegnata allo stesso;
Parte_1
4) riconosce al ricorrente il diritto di percepire integralmente l'importo dell'assegno unico per il figlio Per_1
5) pone a carico della sig.ra il versamento Controparte_1
al ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 300 in favore del figlio, da versare sul conto corrente del sig. Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici Istat dei prezzi al consumo a decorrere dal mese di gennaio 2027;
6) pone a carico della sig.ra l'obbligo di Controparte_1
corrispondere all'attore il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e concordate fra i genitori, nei limiti in cui ciò si renderà possibile, come da “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli” del
Tribunale di Belluno;
6 7) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 23/12/2025
Il presidente est.
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