Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 27/04/2026, n. 7528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7528 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2026, proposto da
GR NG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio Direzione Roma Capitale, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Raggruppamento Autonomo del Ministero Difesa - Ramdife, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della risoluzione per inadempimento di contratto di concessione disposta da Raggruppamento Autonomo del Ministero Difesa - RAMDIFE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale e di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. IC De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con il ricorso in epigrafe, iscritto sub 823/2026 R.G. Ric., GR NG ha contestato i provvedimenti con cui il Raggruppamento Autonomo del Ministero Difesa (di seguito RAMDIFE), valendosi di clausola risolutiva espressa, aveva risolto per inadempimento il contratto di concessione del 28.9.2022 per i distributori automatici di bevande e snack nei comandi dell’Esercito (Palazzo Baracchini, Centro Direzionale personale militare, Comprensorio militare Via Marsala, Comando operazioni spaziali, e Palazzo Esercito). Il ricorso è stato notificato per quanto di ragione anche ad Agenzia del Demanio dir. Roma Capitale e Ministero Economia e Finanze.
L’inadempimento, intervenuto in fase di proroga del contratto, era consistito, a dire del Concedente, nel mancato pagamento del canone di occupazione del suolo demaniale relativamente ai distributori installati nel Palazzo Esercito, come calcolato a parte dall’Agenzia del Demanio, nonché nell’aver aumentato senza autorizzazione i prezzi dei prodotti erogati.
Deduceva però la ricorrente di aver già contestato innanzi a questo TAR con pregresso ricorso (pendente sub 7560/2025 R.G. Ric. alla sezione V ter, senza domanda cautelare) la determinazione del canone di occupazione in Palazzo Esercito, lamentando che la quantificazione operata dall’Agenzia del Demanio in 648,00 €/anno fosse irragionevole ed inopinata, essendosi attestata su un importo ben superiore a quello di €300,00 €/anno che il bando di gara aveva dichiarato prevedibile, fuorviando di conseguenza la costruzione delle offerte dei concorrenti.
Quanto all’aumento dei prezzi dei prodotti erogati GR NG rivendicava la sua buona fede, avendo comunicato preventivamente la variazione ed avendo offerto la sua disponibilità a tornare ai prezzi originari.
In prosieguo l’Azienda -premesso di aver nel frattempo liberato i locali di Palazzo Esercito dai propri distributori- proponeva istanza cautelare nell’ambito del presente ricorso sub 823/2026 R.G. Ric. chiedendo la sospensione degli atti risolutivi del contratto di concessione onde paralizzare i conseguenziali effetti di incameramento della fidejussione prestata per l’adempimento del contratto e di segnalazione della risoluzione al Casellario ANAC.
GR NG chiedeva anche la previa riunione dei due ricorsi sub 7560/2025 R.G. Ric. e 823/2026 R.G. Ric.
Si costituivano nel presente giudizio il Ministero della Difesa e l’Agenzia del Demanio, entrambe con il patrocinio dell’Avvocatura, resistendo al ricorso e sollevando preliminare eccezione di difetto di giurisdizione.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 -previo avviso del Collegio di riserva di sentenza ex art. 60 CPA- veniva discussa la suddetta domanda cautelare e la causa era introitata in decisione.
IT
Il Collegio reputa preliminarmente di ricusare, in questa sede cautelare, l’istanza di riunione del presente giudizio sub 823/2026 R.G. Ric., diretto contro atti del Ministero della difesa (e quindi, in base al riparto di competenze interno al TAR del Lazio assegnato a questa Sezione I bis) con quello pendente sub 7560/2025 R.G. Ric. diretto invece contro atti dell’Agenzia del Demanio (e quindi assegnato alla Sezione V ter).
La riunione, stante il diverso stato processuale dei due giudizi, sarebbe d’ostacolo alla sollecita risposta all’esigenza cautelare rappresentata nel presente ricorso sub 823/2026 R.G. Ric., considerato che in quello sub 7560/2025 R.G. Ric. non è stata avanzata istanza cautelare e che, come detto, esso pende dinanzi ad altra Sezione.
Ciò posto reputa il Collegio che -stanti completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni di volontà di proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o giurisdizione- nulla osti a definire con sentenza ex art. 60 CPA il presente giudizio sub 823/2026 R.G. Ric.
Risulta fondata l’eccezione di giurisdizione riveniente dalla parte pubblica.
In questo giudizio si discute della legittimità della risoluzione di diritto comminata dal Concedente in relazione al preteso inadempimento contrattuale della ricorrente per due distinti e autonomi episodi: il mancato pagamento del canone di occupazione per i distributori installati nel Palazzo Esercito e l’aumento senza autorizzazione dei prezzi dei prodotti erogati.
Trattasi quindi di controversia insorta successivamente alla stipula del contratto di concessione, durante la relativa fase di esecuzione e inerente alla pretesa inosservanza di disposizioni contrattuali, pacificamente riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario (ex plurimis v.si Cass., Sez.Un. n. 489/2019; Cons. St. n. 4394/2018).
Neanche è idonea a trattenere la causa a questo TAR la disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 133 CPA dal momento che in detto alveo di giurisdizione esclusiva su “ atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici” secondo l’insegnamento del Giudice del riparto non rientra l’esercizio di poteri -come quello di risoluzione per inadempimento- fondati sul regolamento contrattuale (v.si: Cass. civ., Sez. Un., 1° dicembre 2022, n.° 35447 “ l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte è nel senso che, per le questioni inerenti l'adempimento o l'inadempimento della concessione nelle controversie in materia di affidamento di pubblico servizio, in mancanza dell'esercizio dei poteri autoritativi della P.A. la giurisdizione, vertendosi nell'ambito del rapporto paritetico fra le parti, è del giudice ordinario ”; Cass. civ., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9682, per cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste qualora nella causa “ rimanga coinvolta la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero sia implicato l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella previsione del complessivo assetto negoziale ”. In senso conforme v.si: Cass. civ., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n.° 5594; Cass, civ. sez. un., 11 luglio 2019 n.18676).
Né può assumere rilievo, in senso contrario, la deduzione in questa causa di profili conseguenziali alla risoluzione quali la segnalazione al Casellario ANAC (v.si TAR Lazio n.1700/2023, Cass., Sez. Un. ord. n. 12866/2020 per cui “Il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo si estende anche a tutti i provvedimenti conseguenti a detta risoluzione tra i quali la segnalazione all'ANAC e la richiesta di escussione della garanzia fideiussoria che, in quanto tali, discendono inevitabilmente dalla determinazione di risoluzione ”).
Conclusivamente va pertanto declinata la giurisdizione sul presente ricorso sub 823/2026 R.G. Ric. a favore del giudice ordinario per ogni tutela, anche cautelare.
La pronuncia in rito e la peculiarità delle questioni trattate rendono equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la propria giurisdizione indicando quella del giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere trasposta nei termini perentori di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IN, Presidente
IC De AR, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IC De AR | VA IN |
IL SEGRETARIO