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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/10/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 911 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Leasing promossa
DA
(già Parte_1 [...]
(C.F. e P.IVA in persona Parte_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., con sede legale in Oderzo (TV), via Bosco Comun n. 32, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Sernaglia del Foro di Treviso, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Montebelluna (TV), Via
Sansovino n. 2;
ATTORE
CONTRO
(già (C.F. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in , via Italia n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bonello del Foro di CP_2
giusto mandato in calce alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 e comparsa di costituzione ed CP_2 elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in , via Nazario Sauro n. CP_2
2;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 con il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale e gradatamente subordinata:
1) accertare e dichiarare che in forza del contratto di leasing per cui in causa sono stati chiesti dalla convenuta e versati dall'attrice interessi anatocistici in spregio dell'art. 1283 c.c. e per tale ragione condannare la convenuta alla restituzione
pagina1 di 9 delle somme così indebitamente richieste e versate dall'attrice, che si indicano in euro 90.627,88 o nella diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo;
2) in via subordinata alla denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1), accertare e dichiarare che l'errata o carente determinazione degli interessi nel contratto di leasing per cui in causa ha comportato la violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c. e dunque, per le ragioni espresse in narrativa, la conseguente sostituzione ex lege del tasso di interesse convenzionale con quelli dovuti nella misura legale e per l'effetto condannare la convenuta a versare all'attrice la somma incassata in esubero in esecuzione del contratto stesso, che si indica in euro 90.627,88 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo;
3) in via subordinata alla denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) e al punto 2), accertare e dichiarare che l'errata o carente determinazione degli interessi nel contratto di leasing per cui in causa ha comportato l'indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., la conseguente nullità parziale delle clausole determinative degli interessi e la sostituzione, ai sensi dell'art. 1419 comma 2 c.c., del tasso di interesse convenzionale ivi pattuito con gli interessi dovuti nella misura legale e per l'effetto condannare la convenuta a versare all'attrice la somma incassata in esubero in esecuzione del contratto stesso, che, per le ragioni espresse in narrativa, si indica in euro 90.627,88 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo;
4) in via subordinata alla denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1), al punto 2) e al punto 3), accertare e dichiarare che l'errata o carente determinazione degli interessi nel contratto di leasing per cui in causa ha comportato la violazione dell'art. 117 comma 4
TUB, e dunque la sostituzione ex lege delle condizioni pattuite con quelle di cui all'art. 117 comma 7 TUB, e per
l'effetto condannare la convenuta a versare all'attrice la somma incassata in esubero in esecuzione del contratto stesso, che, per le ragioni espresse in narrativa, si indica in euro 67.648,20 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo;
5) in via subordinata alla denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1), al punto 2), al punto 3) e al punto 4), accertare e dichiarare che l'utilizzo del regime finanziario composto ha condotto all'errata determinazione degli interessi nel contratto di leasing per cui in causa e ha comportato l'errore di calcolo di cui all'art. 1430 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta a versare all'attrice la somma incassata in esubero in esecuzione del contratto stesso, corrispondente alla differenza tra quanto versato e quanto dovuto applicando il tasso indicato nel documento contrattuale calcolato sulla base del regime finanziario semplice, che si indica, per le ragioni espresse in narrativa, in euro 34.382,10 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo. In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%,
CPA ed IVA, come per legge. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della richiesta di Consulenza Tecnica
d'Ufficio così come già dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.”;
- il convenuto: “IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca, se del caso, dell'ordinanza che non ha ammesso le istanze istruttorie della sola difesa di . IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Respingersi ogni Controparte_1 domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via preliminare e/o subordinata, in quanto infondata in fatto
pagina2 di 9 e in diritto, inammissibile ed improcedibile per tutte le ragioni dedotte ed eccepite nei propri scritti difensivi, mandando CP_ CP_ conseguentemente assolta (già da ogni avversa pretesa e/o richiesta, nulla dovendo (già Controparte_2
CP_
a parte attrice per alcun titolo, ragione e/o causa. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, CP_1 competenze legali di causa, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario ex art. 14 della tariffa e spese CTP”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 Pt_1
(già in persona del l.r.p.t., ha Parte_2 rappresentato di aver stipulato, in data 6.3.2008, con la il contratto di locazione Controparte_2 finanziaria di beni immobili n. 90929 (cfr. doc. 1 citazione), integralmente eseguito, avendo la stessa società corrisposto tutti i canoni di locazione, nonché riscattato il bene che ne costituiva l'oggetto.
Quindi, espressamente richiamate le risultanze della consulenza di parte (cfr. doc. 5 citazione), la società utilizzatrice, dopo aver evidenziato la mancanza nel contratto de quo dell'indicazione del metodo di calcolo dell'importo della rata complessiva e, quindi, del regime finanziario (semplice o composto) impiegato per la determinazione del piano di ammortamento, si duole: 1) della violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; 2) della violazione dell'art. 1284, co. 3 c.c. per essere stato applicato un tasso convenzionale superiore a quello legale in assenza di un'espressa pattuizione scritta;
3) della nullità parziale del contratto di leasing, in particolare della clausola sugli interessi, per indeterminatezza del relativo oggetto;
4) della violazione dell'art. 117, co. 4 TUB per la mancata corrispondenza tra tasso indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo articolo.
In ragione di ciò, la società attrice ha, quindi, formulato le conclusioni – in via principale ed in via gradatamente subordinata – sopra riportate.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, (ora ha Controparte_2 Controparte_1 specificamente contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, tutte le domande proposte dalla società attrice non risultano meritevoli di accoglimento.
In apertura di motivazione, occorre innanzitutto premettere che non è dato rinvenire nell'ordinamento disposizioni relative ai contratti di leasing che impongano l'allegazione di un piano di ammortamento, essendo quest'ultimo previsto dalla normativa di settore solamente per i contratti di mutuo.
pagina3 di 9 Conformemente alla disciplina dettata in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia del 25.7.2003, entrate in vigore il 1° ottobre successivo, a partire da tale ultima data nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore (quale è, per l'appunto, l'odierna parte attrice) la società di leasing è tenuta ad indicare in contratto il cd. tasso leasing;
più precisamente: “Nelle operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. E nel contratto di leasing per cui è causa detto tasso è certamente presente, indicato nella misura del 5,514%, così come sono riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, ossia il tasso di indicizzazione, il prezzo per l'eventuale acquisto finale e gli interessi di mora, conformemente a quanto prescritto dalle ridette
Istruzioni della Banca D'Italia; conseguentemente tutte le censure mosse all'operato della società concedente e relative alla “costruzione” del piano di ammortamento appaiono del tutto prive di fondamento giuridico.
Venendo alle ulteriori censure svolte, ed oggetto delle domande gradatamente subordinate, sempre la
Banca d'Italia, con Provvedimento del 29.7.2009 ha precisato che, con riferimento ai contratti di leasing finanziario il tasso interno di attualizzazione, come appena definito, in rilievo “in luogo del tasso di interesse”, da ciò potendo, quindi, trarsi la considerazione per cui il tasso leasing non è e non può essere un tasso di interesse in senso stretto.
D'altronde, come evidenziato da un'attenta giurisprudenza di merito, “Il canone pattuito con il contratto di leasing ha natura composita e assolve a una pluralità di funzioni: di finanziamento, traslativa e di godimento. Alla funzione di finanziamento si accompagna la funzione traslativa ricavabile dalla previsione di un diritto di opzione relativo all'acquisto della proprietà del bene alla scadenza del rapporto. Vi è poi una funzione di godimento - già messa in evidenza da una parte della giurisprudenza - e oggi divenuta innegabile alla luce dell'art. 1, comma 136, L. n. 124 del
2017, laddove si richiama la messa a disposizione del bene. Poiché il canone di locazione nel leasing non è finalizzato unicamente a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale, non trova applicazione l'art. 1284 c.c. (C.
14760/2008). Ciò comporta che il c.d. tasso leasing, in un contratto di locazione finanziaria, non può essere equiparato tout court a un ordinario tasso di interessi ex art. 1284 c.c.” (in tal senso, Trib. Ancona, sent., 22/07/2022, n.
923).
Come è stato pregevolmente evidenziato, tale tasso costituisce l'incognita di una equazione, non serve a determinare una prestazione ma il costo, in termini economici di una certa operazione anche finanziaria, ovvero a consentirne una valutazione in termini di convenienza;
conseguentemente, esso viene in rilievo come adempimento di un obbligo di informazione, nell'ambito di una normativa di trasparenza e non già in sede di determinazione del contenuto di un contratto.
Dunque, il tasso leasing non è un tasso ai sensi dell'art. 117, co. 4 T.U.B., poiché esso si determina a posteriori, presupponendo come già noti gli elementi della prestazione dovuti, ossia il prezzo e le pagina4 di 9 condizioni praticate cui viceversa si riferisce l'art. 117, co. 4 T.U.B., allo scopo di valutare – come detto
– la convenienza, il costo “economico” di una certa prestazione complessivamente considerata.
Conseguentemente, non può trovare applicazione la correlata disciplina di cui al comma 7 del medesimo articolo del TUB.
Analogamente, tale ultima previsione non può trovare applicazione rispetto alla fattispecie contrattuale per cui è causa neppure con riferimento alle “[…] ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, ovverosia di quelle clausole “[…] che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Come visto, la società attrice si duole della nullità della clausola che contempla tale tasso in ragione della discrasia tra quello indicato nel contratto e quello concretamente applicato.
Tale eccezione non può essere accolta perché, essenzialmente, muove da un errore metodologico, prima ancora che giuridico: ovverosia, concepire il tasso leasing in termini di tasso nominale annuo.
Detta coincidenza non è, infatti, matematicamente corretta.
A tale riguardo, occorre innanzitutto richiamare due nozioni fondamentali di matematica finanziaria, quella di “Tasso Annuo” e di “Tasso Effettivo”.
Il primo è il tasso di interesse rapportato all'anno; esso può essere capitalizzato n volte l'anno, con n che può assumere valori da zero a +∞ (tendente ad infinito). La capitalizzazione degli interessi n volte all'anno determina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo;
con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi e assumono quella di capitale.
Il secondo, invece, è il tasso di interesse annuo, equivalente al “Tasso Periodale” di periodo n, capitalizzato n volte all'anno. Il Tasso Effettivo è normalmente maggiore del Tasso Annuo, giacché risente dell'effetto di capitalizzazione degli interessi;
il “Tasso Effettivo” coincide con il “Tasso
Annuale” soltanto in completa assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno. Il “Tasso Effettivo” costituisce l'unico tasso rappresentativo dell'onerosità del finanziamento in presenza di capitalizzazione infrannuale. Tuttavia, come è noto,
l'‟onerosità complessiva annua” del credito risente anche delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (es. spese di incasso). La misura dell'‟onerosità complessiva annua” del credito è correttamente espressa dal Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), determinato da una formula di calcolo perfettamente analoga a quella del T.E.G., ma con la precisazione che, rispetto a quest'ultima, sono escluse alcune componenti di costo (a titolo esemplificativo, le imposte e le tasse).
Sia il T.A.E.G. che il T.E.G. non sono tassi di interesse, poiché tengono conto – anche – delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (il T.A.E.G. di tutte le componenti, mentre il T.E.G. esclude le spese per imposte e tasse); pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “tassi di onerosità (complessiva)”.
pagina5 di 9 Dal punto di vista matematico, nel caso delle operazioni finanziarie complesse, tali tassi garantiscono l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse (Tasso Interno di Rendimento) e sono una “media funzionale” (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo.
Nel caso specifico del leasing, al pari delle altre operazioni finanziarie complesse, deve essere verificato il rispetto della condizione di cd. “equivalenza finanziaria” e, cioè, d'indifferenza (finanziaria) fra le somme scadenti in epoca diversa. L'indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l'espressione “capitalizzazione” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “attualizzazione” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine si utilizza un tasso di interesse definito rispettivamente “tasso di capitalizzazione” o “tasso di attualizzazione”.
Il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l'esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – i.e. tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse.
Alla luce di quanto sopra, nel caso dell'operazione di leasing finanziario, è possibile trarre le seguenti considerazioni di sintesi:
1) il tasso annuo nominale è il tasso di interesse rapportato all'anno, indicato contrattualmente, e rappresenta il rapporto (opportunamente ponderato con il tempo) fra la quota interessi ed il debito in linea capitale residuo. Tale tasso, come si è detto, non fornisce un'indicazione significativa del costo del credito, giacché è una posta statica e costante, calcolata sulla base del rapporto fra gli interessi dovuti e il debito residuo. Per stimare l'effettivo costo del credito è necessario calcolare il tasso effettivo globale che esprime l'onerosità finanziaria complessiva;
2) il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.
Alla luce delle considerazioni tecniche sopra richiamate, è agevole desumere che la corrispondenza fra tasso annuo nominale e tasso leasing si verifica soltanto in assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno; diversamente, optando per una periodicità infra-annuale dei canoni – così come avvenuto per il contratto per cui è causa – viene meno la perfetta sovrapposizione ed emerge una discrasia fra i due tassi che cresce all'aumentare della frequenza di periodicizzazione infra-annuale prescelta dei canoni.
Usando un parallelismo, il rapporto tra tasso annuo nominale e tasso leasing è il medesimo di quello fra e nella classica forma di finanziamento rappresentata dal mutuo. Il T.A.N. esprime un Pt_3 CP_3 tasso semplice che diverge dal T.A.E. in considerazione dei flussi di ammortamento ad intervalli di pagina6 di 9 tempo infra-annuali. Trattasi, pertanto, come condivisibilmente osservato, unicamente del risultato dello
“sviluppo matematico del concreto programma negoziale” (cfr. Trib. Milano n. 6369/2018) e non di erronea indicazione del tasso leasing, con conseguente esclusione in radice dell'eccepita nullità della relativa clausola.
Pertanto, e con maggior impegno motivazionale, richiamando quanto statuito dalla preferibile giurisprudenza di merito (cfr. Appello Torino 28.1.2020 e Trib. Torino n. 3226 del 22.9.2020) cui si intende dare continuità, la difformità fra tasso indicato in contratto e tasso effettivo concretamente applicato non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi, giacché il tasso effettivo è un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza.
In particolare, il tasso effettivo – come sopra evidenziato – non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e, quindi, non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 co. 6 TUB.
Conseguentemente, l'eventuale differente indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma potrebbe rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità del concedente, e del conseguente risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. Alcunché, però, è stato a tale proposito dedotto, eccepito o domandato dalla società attrice.
Ancora, la clausola relativa al tasso leasing neppure può essere ritenuta nulla per l'indeterminatezza del relativo oggetto.
Come, infatti, puntualmente chiarito dalla preferibile giurisprudenza di merito: “Nei contratti di locazione finanziaria l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare, mentre l'indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale
e non è tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dello stesso, che è già ex ante puntualmente quantificata salva la sola variabilità derivante dall'indicizzazione di cui sono quindi fissati i criteri di applicazione” (cfr. Trib. Firenze 552/2022; Trib. Milano, 708/2022; Trib. Milano 6236/2021).
Di tale avviso anche Suprema Corte, che con la nota sentenza n. 12889del 13.5.2021 ha, appunto, chiarito che il tasso leasing non debba essere necessariamente indicato in modo espresso nel contratto, ma è sufficiente che lo stesso, se non determinato, sia determinabile, anche per relationem, non rilevando, in senso contrario, la difficoltà del calcolo come pure l'eventuale perizia richiesta per la sua esecuzione
(punto 5.7. della motivazione della sentenza citata). Più precisamente, a tale riguardo la giurisprudenza – cui si intende prestare adesione – ha statuito che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 117, co. 7, T.U.B., è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, se del caso, anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida - e determinabile - se permette di ricavare il tasso mediante “Criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, ... non rilevando la
pagina7 di 9 difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (cfr. Cass.
8028/2018).
La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclude, dunque, l'irrogazione della sanzione sostitutiva prevista dal T.U.B., riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (cfr. Cass. 17110/2019 e Cass. 16907/2019); ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass. 6364/2011).
Ne discende che il contratto di leasing rispetta l'art. 117 T.U.B. se il tasso leasing è determinabile per relationem, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 T.U.B. - e l'applicazione del relativo comma
7 - sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso.
Più precisamente, le variabili cui avere riguardo per la determinazione per relationem del tasso leasing in termini di tasso interno di attualizzazione sono: a) la data di attualizzazione;
b) il costo del bene;
c) la data di pagamento del canone iniziale ed il suo valore;
d) la data di pagamento dei canoni periodici ed il loro valore;
e) la data di pagamento per l'esercizio dell'opzione finale ed il suo valore. Ad avviso di chi scrive tutti tali elementi sono rinvenibili nel contratto per cui è causa.
In conclusione, quindi, tutte le domande proposte non possono essere accolte e, per le medesime ragioni addotte a sostegno della ritenuta infondatezza delle stesse, si conferma la propria statuizione in punto di superfluità ai fini del decidere della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto in base al criterio del cd. disputandum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione
(essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona del l.r.p.t., Parte_1 CP_4
così provvede:
[...]
- rigetta tutte le domande;
- condanna in persona del l.r.p.t. al Parte_1 pagamento in favore di (già in persona del l.r.p.t., delle spese Controparte_1 Controparte_2
pagina8 di 9 del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 11.268,00 (di cui €. 2.552,00 per la fase di studio;
€. 1.628,00 per la fase introduttiva;
€. 2.835,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 8.10.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 911 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: Leasing promossa
DA
(già Parte_1 [...]
(C.F. e P.IVA in persona Parte_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., con sede legale in Oderzo (TV), via Bosco Comun n. 32, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Sernaglia del Foro di Treviso, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in Montebelluna (TV), Via
Sansovino n. 2;
ATTORE
CONTRO
(già (C.F. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in , via Italia n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bonello del Foro di CP_2
giusto mandato in calce alla memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 e comparsa di costituzione ed CP_2 elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nel suo studio in , via Nazario Sauro n. CP_2
2;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza del 18.3.2025 con il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale e gradatamente subordinata:
1) accertare e dichiarare che in forza del contratto di leasing per cui in causa sono stati chiesti dalla convenuta e versati dall'attrice interessi anatocistici in spregio dell'art. 1283 c.c. e per tale ragione condannare la convenuta alla restituzione
pagina1 di 9 delle somme così indebitamente richieste e versate dall'attrice, che si indicano in euro 90.627,88 o nella diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo;
2) in via subordinata alla denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1), accertare e dichiarare che l'errata o carente determinazione degli interessi nel contratto di leasing per cui in causa ha comportato la violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c. e dunque, per le ragioni espresse in narrativa, la conseguente sostituzione ex lege del tasso di interesse convenzionale con quelli dovuti nella misura legale e per l'effetto condannare la convenuta a versare all'attrice la somma incassata in esubero in esecuzione del contratto stesso, che si indica in euro 90.627,88 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo;
3) in via subordinata alla denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1) e al punto 2), accertare e dichiarare che l'errata o carente determinazione degli interessi nel contratto di leasing per cui in causa ha comportato l'indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., la conseguente nullità parziale delle clausole determinative degli interessi e la sostituzione, ai sensi dell'art. 1419 comma 2 c.c., del tasso di interesse convenzionale ivi pattuito con gli interessi dovuti nella misura legale e per l'effetto condannare la convenuta a versare all'attrice la somma incassata in esubero in esecuzione del contratto stesso, che, per le ragioni espresse in narrativa, si indica in euro 90.627,88 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo;
4) in via subordinata alla denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1), al punto 2) e al punto 3), accertare e dichiarare che l'errata o carente determinazione degli interessi nel contratto di leasing per cui in causa ha comportato la violazione dell'art. 117 comma 4
TUB, e dunque la sostituzione ex lege delle condizioni pattuite con quelle di cui all'art. 117 comma 7 TUB, e per
l'effetto condannare la convenuta a versare all'attrice la somma incassata in esubero in esecuzione del contratto stesso, che, per le ragioni espresse in narrativa, si indica in euro 67.648,20 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo;
5) in via subordinata alla denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui al punto 1), al punto 2), al punto 3) e al punto 4), accertare e dichiarare che l'utilizzo del regime finanziario composto ha condotto all'errata determinazione degli interessi nel contratto di leasing per cui in causa e ha comportato l'errore di calcolo di cui all'art. 1430 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta a versare all'attrice la somma incassata in esubero in esecuzione del contratto stesso, corrispondente alla differenza tra quanto versato e quanto dovuto applicando il tasso indicato nel documento contrattuale calcolato sulla base del regime finanziario semplice, che si indica, per le ragioni espresse in narrativa, in euro 34.382,10 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal versamento delle singole rate in esubero al saldo. In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%,
CPA ed IVA, come per legge. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della richiesta di Consulenza Tecnica
d'Ufficio così come già dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.”;
- il convenuto: “IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca, se del caso, dell'ordinanza che non ha ammesso le istanze istruttorie della sola difesa di . IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Respingersi ogni Controparte_1 domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via preliminare e/o subordinata, in quanto infondata in fatto
pagina2 di 9 e in diritto, inammissibile ed improcedibile per tutte le ragioni dedotte ed eccepite nei propri scritti difensivi, mandando CP_ CP_ conseguentemente assolta (già da ogni avversa pretesa e/o richiesta, nulla dovendo (già Controparte_2
CP_
a parte attrice per alcun titolo, ragione e/o causa. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, CP_1 competenze legali di causa, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario ex art. 14 della tariffa e spese CTP”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 Pt_1
(già in persona del l.r.p.t., ha Parte_2 rappresentato di aver stipulato, in data 6.3.2008, con la il contratto di locazione Controparte_2 finanziaria di beni immobili n. 90929 (cfr. doc. 1 citazione), integralmente eseguito, avendo la stessa società corrisposto tutti i canoni di locazione, nonché riscattato il bene che ne costituiva l'oggetto.
Quindi, espressamente richiamate le risultanze della consulenza di parte (cfr. doc. 5 citazione), la società utilizzatrice, dopo aver evidenziato la mancanza nel contratto de quo dell'indicazione del metodo di calcolo dell'importo della rata complessiva e, quindi, del regime finanziario (semplice o composto) impiegato per la determinazione del piano di ammortamento, si duole: 1) della violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; 2) della violazione dell'art. 1284, co. 3 c.c. per essere stato applicato un tasso convenzionale superiore a quello legale in assenza di un'espressa pattuizione scritta;
3) della nullità parziale del contratto di leasing, in particolare della clausola sugli interessi, per indeterminatezza del relativo oggetto;
4) della violazione dell'art. 117, co. 4 TUB per la mancata corrispondenza tra tasso indicato in contratto e tasso effettivamente applicato, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo articolo.
In ragione di ciò, la società attrice ha, quindi, formulato le conclusioni – in via principale ed in via gradatamente subordinata – sopra riportate.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, (ora ha Controparte_2 Controparte_1 specificamente contestato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tutto ciò premesso, tutte le domande proposte dalla società attrice non risultano meritevoli di accoglimento.
In apertura di motivazione, occorre innanzitutto premettere che non è dato rinvenire nell'ordinamento disposizioni relative ai contratti di leasing che impongano l'allegazione di un piano di ammortamento, essendo quest'ultimo previsto dalla normativa di settore solamente per i contratti di mutuo.
pagina3 di 9 Conformemente alla disciplina dettata in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia del 25.7.2003, entrate in vigore il 1° ottobre successivo, a partire da tale ultima data nel caso di contratto di leasing stipulato da un soggetto non consumatore (quale è, per l'appunto, l'odierna parte attrice) la società di leasing è tenuta ad indicare in contratto il cd. tasso leasing;
più precisamente: “Nelle operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”. E nel contratto di leasing per cui è causa detto tasso è certamente presente, indicato nella misura del 5,514%, così come sono riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, ossia il tasso di indicizzazione, il prezzo per l'eventuale acquisto finale e gli interessi di mora, conformemente a quanto prescritto dalle ridette
Istruzioni della Banca D'Italia; conseguentemente tutte le censure mosse all'operato della società concedente e relative alla “costruzione” del piano di ammortamento appaiono del tutto prive di fondamento giuridico.
Venendo alle ulteriori censure svolte, ed oggetto delle domande gradatamente subordinate, sempre la
Banca d'Italia, con Provvedimento del 29.7.2009 ha precisato che, con riferimento ai contratti di leasing finanziario il tasso interno di attualizzazione, come appena definito, in rilievo “in luogo del tasso di interesse”, da ciò potendo, quindi, trarsi la considerazione per cui il tasso leasing non è e non può essere un tasso di interesse in senso stretto.
D'altronde, come evidenziato da un'attenta giurisprudenza di merito, “Il canone pattuito con il contratto di leasing ha natura composita e assolve a una pluralità di funzioni: di finanziamento, traslativa e di godimento. Alla funzione di finanziamento si accompagna la funzione traslativa ricavabile dalla previsione di un diritto di opzione relativo all'acquisto della proprietà del bene alla scadenza del rapporto. Vi è poi una funzione di godimento - già messa in evidenza da una parte della giurisprudenza - e oggi divenuta innegabile alla luce dell'art. 1, comma 136, L. n. 124 del
2017, laddove si richiama la messa a disposizione del bene. Poiché il canone di locazione nel leasing non è finalizzato unicamente a quantificare la remunerazione del finanziamento di un capitale, non trova applicazione l'art. 1284 c.c. (C.
14760/2008). Ciò comporta che il c.d. tasso leasing, in un contratto di locazione finanziaria, non può essere equiparato tout court a un ordinario tasso di interessi ex art. 1284 c.c.” (in tal senso, Trib. Ancona, sent., 22/07/2022, n.
923).
Come è stato pregevolmente evidenziato, tale tasso costituisce l'incognita di una equazione, non serve a determinare una prestazione ma il costo, in termini economici di una certa operazione anche finanziaria, ovvero a consentirne una valutazione in termini di convenienza;
conseguentemente, esso viene in rilievo come adempimento di un obbligo di informazione, nell'ambito di una normativa di trasparenza e non già in sede di determinazione del contenuto di un contratto.
Dunque, il tasso leasing non è un tasso ai sensi dell'art. 117, co. 4 T.U.B., poiché esso si determina a posteriori, presupponendo come già noti gli elementi della prestazione dovuti, ossia il prezzo e le pagina4 di 9 condizioni praticate cui viceversa si riferisce l'art. 117, co. 4 T.U.B., allo scopo di valutare – come detto
– la convenienza, il costo “economico” di una certa prestazione complessivamente considerata.
Conseguentemente, non può trovare applicazione la correlata disciplina di cui al comma 7 del medesimo articolo del TUB.
Analogamente, tale ultima previsione non può trovare applicazione rispetto alla fattispecie contrattuale per cui è causa neppure con riferimento alle “[…] ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, ovverosia di quelle clausole “[…] che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Come visto, la società attrice si duole della nullità della clausola che contempla tale tasso in ragione della discrasia tra quello indicato nel contratto e quello concretamente applicato.
Tale eccezione non può essere accolta perché, essenzialmente, muove da un errore metodologico, prima ancora che giuridico: ovverosia, concepire il tasso leasing in termini di tasso nominale annuo.
Detta coincidenza non è, infatti, matematicamente corretta.
A tale riguardo, occorre innanzitutto richiamare due nozioni fondamentali di matematica finanziaria, quella di “Tasso Annuo” e di “Tasso Effettivo”.
Il primo è il tasso di interesse rapportato all'anno; esso può essere capitalizzato n volte l'anno, con n che può assumere valori da zero a +∞ (tendente ad infinito). La capitalizzazione degli interessi n volte all'anno determina la “trasformazione” in capitale degli interessi maturati alla fine di ciascun periodo;
con la conseguenza che, nel periodo successivo, gli interessi maturati nel periodo precedente – e oggetto di capitalizzazione – perdono la loro natura di interessi e assumono quella di capitale.
Il secondo, invece, è il tasso di interesse annuo, equivalente al “Tasso Periodale” di periodo n, capitalizzato n volte all'anno. Il Tasso Effettivo è normalmente maggiore del Tasso Annuo, giacché risente dell'effetto di capitalizzazione degli interessi;
il “Tasso Effettivo” coincide con il “Tasso
Annuale” soltanto in completa assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno. Il “Tasso Effettivo” costituisce l'unico tasso rappresentativo dell'onerosità del finanziamento in presenza di capitalizzazione infrannuale. Tuttavia, come è noto,
l'‟onerosità complessiva annua” del credito risente anche delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (es. spese di incasso). La misura dell'‟onerosità complessiva annua” del credito è correttamente espressa dal Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.), determinato da una formula di calcolo perfettamente analoga a quella del T.E.G., ma con la precisazione che, rispetto a quest'ultima, sono escluse alcune componenti di costo (a titolo esemplificativo, le imposte e le tasse).
Sia il T.A.E.G. che il T.E.G. non sono tassi di interesse, poiché tengono conto – anche – delle componenti “non finanziarie” del “costo del credito” (il T.A.E.G. di tutte le componenti, mentre il T.E.G. esclude le spese per imposte e tasse); pare, quindi, preferibile qualificare gli stessi in termini di “tassi di onerosità (complessiva)”.
pagina5 di 9 Dal punto di vista matematico, nel caso delle operazioni finanziarie complesse, tali tassi garantiscono l'equivalenza finanziaria fra flussi con scadenza in epoche diverse (Tasso Interno di Rendimento) e sono una “media funzionale” (sul piano cronologico) degli interessi e delle altre componenti di costo.
Nel caso specifico del leasing, al pari delle altre operazioni finanziarie complesse, deve essere verificato il rispetto della condizione di cd. “equivalenza finanziaria” e, cioè, d'indifferenza (finanziaria) fra le somme scadenti in epoca diversa. L'indifferenza è valutata sulla base di un procedimento finanziario indicato con l'espressione “capitalizzazione” – attraverso il quale si trasferisce una somma in avanti nel tempo – ovvero “attualizzazione” – mediante il quale si trasferisce una somma in indietro nel tempo –; a tale fine si utilizza un tasso di interesse definito rispettivamente “tasso di capitalizzazione” o “tasso di attualizzazione”.
Il rispetto della condizione di equivalenza finanziaria presuppone l'esistenza di un tasso di interesse sottostante, di capitalizzazione o di attualizzazione – i.e. tasso interno di rendimento – che rende indifferente le due somme scadenti in epoche diverse.
Alla luce di quanto sopra, nel caso dell'operazione di leasing finanziario, è possibile trarre le seguenti considerazioni di sintesi:
1) il tasso annuo nominale è il tasso di interesse rapportato all'anno, indicato contrattualmente, e rappresenta il rapporto (opportunamente ponderato con il tempo) fra la quota interessi ed il debito in linea capitale residuo. Tale tasso, come si è detto, non fornisce un'indicazione significativa del costo del credito, giacché è una posta statica e costante, calcolata sulla base del rapporto fra gli interessi dovuti e il debito residuo. Per stimare l'effettivo costo del credito è necessario calcolare il tasso effettivo globale che esprime l'onerosità finanziaria complessiva;
2) il tasso leasing è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.
Alla luce delle considerazioni tecniche sopra richiamate, è agevole desumere che la corrispondenza fra tasso annuo nominale e tasso leasing si verifica soltanto in assenza di capitalizzazione nel corso dell'anno o nel caso di capitalizzazione alla fine dell'anno; diversamente, optando per una periodicità infra-annuale dei canoni – così come avvenuto per il contratto per cui è causa – viene meno la perfetta sovrapposizione ed emerge una discrasia fra i due tassi che cresce all'aumentare della frequenza di periodicizzazione infra-annuale prescelta dei canoni.
Usando un parallelismo, il rapporto tra tasso annuo nominale e tasso leasing è il medesimo di quello fra e nella classica forma di finanziamento rappresentata dal mutuo. Il T.A.N. esprime un Pt_3 CP_3 tasso semplice che diverge dal T.A.E. in considerazione dei flussi di ammortamento ad intervalli di pagina6 di 9 tempo infra-annuali. Trattasi, pertanto, come condivisibilmente osservato, unicamente del risultato dello
“sviluppo matematico del concreto programma negoziale” (cfr. Trib. Milano n. 6369/2018) e non di erronea indicazione del tasso leasing, con conseguente esclusione in radice dell'eccepita nullità della relativa clausola.
Pertanto, e con maggior impegno motivazionale, richiamando quanto statuito dalla preferibile giurisprudenza di merito (cfr. Appello Torino 28.1.2020 e Trib. Torino n. 3226 del 22.9.2020) cui si intende dare continuità, la difformità fra tasso indicato in contratto e tasso effettivo concretamente applicato non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi, giacché il tasso effettivo è un mero indicatore sintetico previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza.
In particolare, il tasso effettivo – come sopra evidenziato – non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto e, quindi, non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 co. 6 TUB.
Conseguentemente, l'eventuale differente indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma potrebbe rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità del concedente, e del conseguente risarcimento dei danni, qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. Alcunché, però, è stato a tale proposito dedotto, eccepito o domandato dalla società attrice.
Ancora, la clausola relativa al tasso leasing neppure può essere ritenuta nulla per l'indeterminatezza del relativo oggetto.
Come, infatti, puntualmente chiarito dalla preferibile giurisprudenza di merito: “Nei contratti di locazione finanziaria l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare, mentre l'indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale
e non è tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria posta a carico dello stesso, che è già ex ante puntualmente quantificata salva la sola variabilità derivante dall'indicizzazione di cui sono quindi fissati i criteri di applicazione” (cfr. Trib. Firenze 552/2022; Trib. Milano, 708/2022; Trib. Milano 6236/2021).
Di tale avviso anche Suprema Corte, che con la nota sentenza n. 12889del 13.5.2021 ha, appunto, chiarito che il tasso leasing non debba essere necessariamente indicato in modo espresso nel contratto, ma è sufficiente che lo stesso, se non determinato, sia determinabile, anche per relationem, non rilevando, in senso contrario, la difficoltà del calcolo come pure l'eventuale perizia richiesta per la sua esecuzione
(punto 5.7. della motivazione della sentenza citata). Più precisamente, a tale riguardo la giurisprudenza – cui si intende prestare adesione – ha statuito che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 117, co. 7, T.U.B., è necessario comprendere se il tasso leasing pattuito sia sostanzialmente determinabile, se del caso, anche facendo ricorso a calcoli matematici, e ciò in quanto la clausola di determinazione del tasso d'interesse è valida - e determinabile - se permette di ricavare il tasso mediante “Criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, ... non rilevando la
pagina7 di 9 difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (cfr. Cass.
8028/2018).
La determinabilità per relationem del tasso di leasing esclude, dunque, l'irrogazione della sanzione sostitutiva prevista dal T.U.B., riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (cfr. Cass. 17110/2019 e Cass. 16907/2019); ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass. 6364/2011).
Ne discende che il contratto di leasing rispetta l'art. 117 T.U.B. se il tasso leasing è determinabile per relationem, con la conseguenza che la violazione dell'art. 117 T.U.B. - e l'applicazione del relativo comma
7 - sussiste solo nel caso in cui il tasso non sia stato pattuito, oppure, se la relativa pattuizione rappresenta un costo sostanzialmente indeterminato ed inespresso.
Più precisamente, le variabili cui avere riguardo per la determinazione per relationem del tasso leasing in termini di tasso interno di attualizzazione sono: a) la data di attualizzazione;
b) il costo del bene;
c) la data di pagamento del canone iniziale ed il suo valore;
d) la data di pagamento dei canoni periodici ed il loro valore;
e) la data di pagamento per l'esercizio dell'opzione finale ed il suo valore. Ad avviso di chi scrive tutti tali elementi sono rinvenibili nel contratto per cui è causa.
In conclusione, quindi, tutte le domande proposte non possono essere accolte e, per le medesime ragioni addotte a sostegno della ritenuta infondatezza delle stesse, si conferma la propria statuizione in punto di superfluità ai fini del decidere della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento alle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza della società attrice e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda desunto in base al criterio del cd. disputandum e secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e secondo i valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione
(essendo stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., ma non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in persona del l.r.p.t., Parte_1 CP_4
così provvede:
[...]
- rigetta tutte le domande;
- condanna in persona del l.r.p.t. al Parte_1 pagamento in favore di (già in persona del l.r.p.t., delle spese Controparte_1 Controparte_2
pagina8 di 9 del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 11.268,00 (di cui €. 2.552,00 per la fase di studio;
€. 1.628,00 per la fase introduttiva;
€. 2.835,00 per la fase istruttoria e/o trattazione ed €. 4.253,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 8.10.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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