Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973.