Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2025, proposto da
OS ON ON, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Debora Urru in Cagliari, via Genneruxi n. 5;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Serusi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Manuela Gagliega in Cagliari, via Logudoro n. 3/b;
per l’annullamento, previe misure cautelari,
- dell’ordinanza del Comune di Olbia n. 86 del 18 dicembre 2024, avente ad oggetto “ provvedimento interdittivo DUA prot. n. 124152 del 15.10.2024, codice univoco 1246.805570/2024 ”;
- “ove occorra”, della connessa proposta di provvedimento interdittivo assunta in data 18 dicembre 2024, a firma dell’istruttore tecnico del Servizio edilizia privata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Olbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. VI IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Il 15 ottobre 2024 il sig. ON presentava al Comune di Olbia una dichiarazione autocertificativa unica (d.u.a.) di cui all’art. 31, c. 4, lett. a), legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, per la realizzazione, ai sensi dell’art 26 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 e del Decreto del Presidente della giunta 3 agosto 1994 n. 228 (Direttive per le zone agricole), di un magazzino per il ricovero di attrezzi agricoli e il deposito dei prodotti, a servizio di un terreno di sua proprietà sito in zona agricola (zona E), attualmente incolto ma destinato alla coltivazione di piante officinali, ubicato in località San Vittore, distinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 21, mappale 86 e con una superficie catastale di 5.600,00 metri quadrati.
2. A seguito di contraddittorio procedimentale instauratosi con la comunicazione ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 dell’Ufficio edilizia privata del 22 novembre 2024 e nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente con nota del 28 novembre 2024, l’amministrazione adottava il provvedimento in epigrafe indicato, datato 18 dicembre 2024, con il quale disponeva l’inefficacia della d.u.a. e dichiarava, ai sensi dell’art 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti “ per effetto dell’accertata non veridicità delle dichiarazioni e attestazioni ivi riportate ”.
Le motivazioni sottese al provvedimento sono espressamente costituite dai motivi indicati nel richiamato atto endoprocedimentale del 22 novembre 2024 e nella proposta dell’Ufficio edilizia privata del 18 dicembre 2024 di adozione di provvedimento interdittivo.
3. Con il ricorso ora all’esame del Collegio il sig. ON ha chiesto l’annullamento, previe misure cautelari, del provvedimento interdittivo, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 19, c. 4 e c. 6- bis , l. 241/90 ed artt. 34 e 35, l.r. 24/2016 - violazione dell’art. 21- nonies , l. 241/90;
2) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto - carenza d’istruttoria e difetto di motivazione - violazione dell’art. 1 delle preleggi in relazione all’art. 8, c. 1, let. a) della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 - violazione e falsa applicazione dell’art. 26, l.r. n. 8/2015 ed art. 83 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale;
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Olbia, opponendosi all’accoglimento del gravame.
5. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2025, la domanda cautelare è stata riunita al merito in accoglimento della richiesta formulata dal ricorrente, che ha prospettato un imminente cambiamento del quadro normativo di riferimento.
6. In vista dell’udienza di trattazione il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha insistito nelle proprie conclusioni.
7. Alla pubblica udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto con riguardo al secondo (e assorbente) motivo di ricorso con il quale il signor ON ha lamentato il difetto motivazionale del provvedimento impugnato, non avendo l’amministrazione precisato gli specifici motivi di contrasto con la normativa ritenuta applicabile e avendo erroneamente sostenuto che l’edificio abbia natura residenziale.
2. La motivazione del provvedimento impugnato è invero desumibile dalla “ Proposta provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90 e dell’art. 35 della L.R. 24/2016 e art. 10.2.3 dell’allegato “A” della DGR 49/19 del 05.12.2019 ” del 18 dicembre 2024, richiamata dall’impugnato provvedimento interdittivo del 18 dicembre 2024, il cui tenore è il seguente: “ VISTO l’Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo da parte della Regione Autonoma della Sardegna pervenuto in data 27.02.2024 con prot. n° 23481, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della L.R. n. 31 del 1998, in riferimento alla normativa applicabile nelle aree a destinazione agricola; Alla luce del richiamato atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, l’intervento è ammissibile esclusivamente nella misura in cui lo stesso risulti conforme alle disposizioni del PPR. Nel caso in specie l’intervento riguarda il recupero di fabbricati ad esclusiva destinazione residenziale ai sensi degli artt. 123, 124 della L.R. 23.10.2023 n. 9, nell’ambito di paesaggio costiero n.18 “Golfo di Olbia” del PPR, in area ad utilizzazione agro forestale in zona urbanistica E, priva di pianificazione attuativa, in comune privo di PUC. L’intervento risulta in contrasto con l’art. 83 (Nuclei e case sparse nell’agro prescrizioni) delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale LR. 25.11.2004, n. 8, comma 1 lettera a) che cita … “ per gli imprenditori agricoli e le aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola, fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola è consentita per le opere indispensabili alla conduzione del fondo ed alle attrezzature necessarie per le attività aziendali secondo le prescrizioni contenute nelle Direttive di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994, n.228, previa attenta verifica della stretta connessione tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo. Per gli edifici ad uso abitativo connessi a tali interventi il lotto minimo richiesto per unità abitativa è pari a tre ettari per gli imprenditori agricoli e le aziende che esercitano attività aziendali a carattere intensivo. Tali edifici dovranno essere localizzati all’esterno della fascia costiera, salvo non venga dimostrata l’indispensabile esigenza della residenza per la tipologia di attività agricola esercitata; in tal caso si applicano le procedure di cui all’art. 15, comma 4” …”.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, il provvedimento presenta indubbi profili di travisamento dei fatti, in quanto l’intervento prospettato dal signor ON è erroneamente indicato quale “ recupero di fabbricati ad esclusiva destinazione residenziale ai sensi degli artt. 123, 124 della L.R. 23.10.2023 n. 9 ”, circostanza che pare esclusa dalla d.u.a. e dagli atti ad essa allegati, come si evince da quanto descritto nella parte “in fatto”.
In secondo luogo, il percorso motivazionale è incentrato esclusivamente sulla ritenuta applicabilità al caso in esame dell’art. 83, c. 1 lett. a) delle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) del piano paesaggistico regionale di cui alla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, il cui contenuto viene trascritto senza alcuna indicazione degli specifici motivi di difformità della fattispecie concreta rispetto al menzionato parametro normativo, che non disciplina il recupero di fabbricati ad esclusiva destinazione residenziale.
Pertanto, il provvedimento è illegittimo per contraddittorietà e carenza della motivazione, da considerarsi requisito sostanziale che rappresenta “ il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo potere amministrativo (…) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile ” (Corte Costituzionale n. 92/2015), sì che “ in ogni caso, il difetto di motivazione spiega effetti invalidanti ” (Consiglio di Stato, n. 5265/2025).
Infine, come rilevato dal ricorrente nella memoria depositata il 22 ottobre 2025, le articolate argomentazioni sviluppate dal Comune di Olbia nella memoria difensiva depositata in data 8 marzo 2025, secondo cui il fondo del ricorrente non avrebbe i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall’art. 83, n.t.a., in tesi applicabile alla fattispecie concreta, rappresentano integrazione postuma della motivazione operata attraverso scritti difensivi, da ritenersi inammissibile, conformemente a costante giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Lazio, n. 2834/2025 e la giurisprudenza ivi indicata).
3. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto per l’assorbente secondo motivo di impugnazione, salvo e riservato il potere del Comune di Olbia di riesaminare la vicenda, anche con riguardo alla possibilità di effettuare l’intervento richiesto mediante d.u.a. ed alla normativa applicabile alla fattispecie in esame.
4. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Olbia n. 86 del 18 dicembre 2024.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
ON Plaisant, Consigliere
VI IT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IT | TI AR |
IL SEGRETARIO