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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/11/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3715/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Nappa e Giuseppe Natale
E
In persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
Resistente - Contumace
OGGETTO: Bonus Carta Elettronica del docente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione pagina 1 di 8 1. Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della Carta del docente Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (cd Carta del docente) per l'anno scolastico 2022/2023.
2. Per l'effetto ordina al di attivare in favore della ricorrente la Carta del docente CP_3 su cui sarà accreditata la somma € 500,00 (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza dall'anno di riferimento) alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
3. Condanna il , in persona del pro-tempore, a rimborsare alla parte CP_3 CP_2 ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 321,00 -per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente precaria di scuola secondaria di II grado, in servizio nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.S.
ND IN di Genzano di Roma in virtù di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.06), conviene il dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Velletri per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente, previsto dalla L. 107/2015 solo per il personale docente assunto a tempo indeterminato. Chiede, quindi, al Tribunale, previa eventuale disapplicare dell'art. 1 commi 121, 122 e 124 della L. n. 107/2015 istitutiva del beneficio in parola (nel combinato disposto con i D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016), di accettare e dichiarare il diritto ad usufruire della Carta elettronica e, per l'effetto, condannare il resistente al riconoscimento del beneficio stesso per l'anno CP_1 di servizio di precariato, quale contributo economico da destinare alla sua formazione professionale, ovvero in via subordinata al pagamento in suo favore della somma di € 500,00
a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c..
Il benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio Controparte_1 per cui ne veniva dichiarata la contumacia
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dal procuratore della ricorrente.
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 8 In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'AGO e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del CP_1 rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dal con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato in quanto tali ricompresi CP_1 nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011)
Nel merito osserva il giudicante che il presente giudizio si inserisce in un filone seriale di cause promosse dai docenti precari i quali lamentano di essere stati discriminati dal legislatore nazionale che ha riconosciuto il diritto al bonus della Carta elettronica -destinata allo sviluppo delle competenze professionali- ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, benché anche loro abbiano svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo fino al termine dell'anno scolastico (30.08.), o delle attività didattiche (30.06), e, soprattutto, essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi. Sostengono, quindi, che la normativa interna si pone in contrasto con quella euro-unitaria che, in materia di condizioni di impiego, ha sancito il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a termine, salvo la presenza di ragioni oggettive a giustificazione del diverso trattamento (art. 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia).
Appare, quindi, utile delineare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...”.
Il d.P.C.M. n. 32313/2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta) ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute …, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
pagina 3 di 8 Sulla questione si è registrato un primo intervento del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842/2022, ha annullato il d.P.C.M. n. 32313/2015 ritenendo il diverso trattamento riservato ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche considerato che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
La questione della compatibilità della normativa interna con il diritto eurounitario è stata, quindi, sottoposta alla CGUE che, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha ritenuto che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 … deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel percorso motivazionale la Corte UE afferma, infatti, che: si verte in tema di condizioni di impiego;
la formazione continua è obbligatoria tanto per i docenti a tempo indeterminato che per quelli a determinato;
la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva per giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a termine, poiché in tal modo si priverebbe di contenuto gli obiettivi della Direttiva 1999/70 e dell'Accordo quadro.
Dopo le sentenze del Consiglio di Stato e della CGUE, la giurisprudenza di merito si è pronunciata in maniera pressoché unanime in senso favorevole ai docenti ricorrenti, ribadendo che non si ravvisano ragioni che possano giustificare il diverso trattamento dei precari venendo in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per quelli assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività
pagina 4 di 8 svolta dai docenti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale, che, oltre a risultare irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, e a dare luogo ad una inammissibile disparità di trattamento, finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro.
Nel 2023 il legislatore è in parte tornato sui suoi passi e, con il D.L. n. 69/2023 pubblicato il
13.06.2023 (cd Salva infrazioni) convertito con la L. 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023, e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31 agosto.
Così stando le cose, la S.C. di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale dal
Tribunale di Teramo sulla questione che ci occupa, con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, richiamando gli stessi principi posti a sostegno delle decisioni del Consiglio di
Stato e della Corte UE, e fatti propri dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, ha chiarito una serie di ulteriori aspetti su cui si sono registrati alcuni contrasti nelle decisioni dei
Tribunali di primo grado.
In particolare la S.C. ha preliminarmente chiarito che l'istituto va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti, e che il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso posta dalla normativa vigente. Ha, tuttavia, precisato che, per una scelta di discrezionalità normativa, la Carta è connessa alla didattica annua, come è provato dalla taratura dell'importo -in misura annua- e dalla connessione allo stretto collegamento con il Piano
Triennale di Offerta Formativa. Vanno, quindi, ricercati i parametri giuridici per individuare le supplenze rispetto alle quali vi è una piena sovrapponibilità di condizioni, posto che lo strumento antidiscriminatorio non può essere esteso a catena di una qualsivoglia miglio tutela. Pertanto, anche in considerazione della logica delle scelte del legislatore, che si muovono sul piano del sostegno pieno alla didattica annua, i giudici di legittimità, dopo avere evidenziato l'inidoneità del dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, individuano come parametro idoneo quanto disposto dall'art. 4 commi 1 e
2 della L. 124/1999, ossia alle supplenze annuali (31.08) sui posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e quelle fino al termine delle attività didattiche
(30.06) su posti non vacanti ma resisi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dal docente precario. Resta da approfondire la possibilità di estendere il beneficio alle supplenze pagina 5 di 8 che per sommatoria giungono al termine delle attività didattiche.
Con riferimento alla natura giuridica della Carte, la Corte ha precisato che va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Ne consegue che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida, poiché in tal modo gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Inoltre, sotto il profilo dell'interesse ad agire, ha precisato che, poiché la Carta può essere utilizzata nell'arco del biennio, ne deriva che il docente ha ancora diritto a fruire di quanto accreditato in suo favore anche qualora nell'anno successivo non gli fosse attribuita una supplenza. Di regola, infatti, la cessazione dell'incarico di supplenza non significa l'uscita dal sistema scolastico, sempre che il docente precario -che in una certa annualità ha maturato il diritto alla Carta- resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di istituto). In tal modo, infatti, permane il suo inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, potendo divenire destinatario di ulteriori incarichi di supplenza o addirittura venire assunto a tempo indeterminato. Diversamente, se il docente dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta viene cancellato dalle graduatorie, cessa il diritto all'adempimento in quanto fuoriuscito dal sistema scolastico, e può agire solo per il risarcimento del danno.
Con riferimento al termine di prescrizione, i giudici di legittimità hanno infine chiarito che, considerata la natura pecuniaria dell'obbligazione e la peculiarità che il predetto “pagamento di scopo” deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto, CP_1 va esteso ai docenti non di ruolo lo stesso regime di prescrizione quinquennale previsto per i docenti di ruolo, altrimenti si verificherebbe una “discriminazione alla rovescia, riservandosi ai precari un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per i docenti di ruolo. Per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, invece, residuando per loro, come detto, la sola azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale secondo i principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
In sintesi, quindi:
a) La Carta spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche (nel senso innanzi chiarito), senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
b) Ai docenti precari che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (in quanto iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo) spetta l'adempimento in forma specifica all'attribuzione della Carta del docente, secondo il sistema proprio di pagina 6 di 8 essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito all'attribuzione;
c) Ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
d) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
e) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio,
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti (contratto di lavoro) risulta che la docente nell'a.s. 2023/2024 è stata destinataria di un incarico di supplenza dall'11.09.2023 al
30.06.2024 per 18 ore settimanali su posto di Sostegno Psicofisico presso l'I.S. ND IN di Genzano Di Roma. Alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, va dichiarato il diritto di ad ottenere il beneficio della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo Parte_1 bonus di € 500 a destinazione vincolata, in quanto nel predetto anno scolastico si è venuta a trovare in una condizione di piena comparabilità rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Del resto il è rimasto contumace e si è così volontariamente sottratto al processo e alla possibilità di dedurre valide ragioni per confutare le argomentazioni di parte attrice e fornire la prova contraria dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio dalla docente, ovvero provare l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del medesimo diritto.
Per quanto riguarda la condizione di parte ricorrente di interna o esterna al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo secondo la citata sentenza della Cassazione ai fini dell'individuazione al tipo di tutela che deve applicarsi ai docenti a cui va riconosciuto il diritto alla Carta di aggiornamento (in forma specifica nel primo caso in forma equivalente nel secondo caso), dalla documentazione prodotta dai procuratori della ricorrente in allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 44.11.2025 risulta che la stessa è inserita nelle GPS valide per il pagina 7 di 8 biennio 2024/2026 per cui vi è prova che non è fuorisucita dal sistema scolastico statale.
Va, quindi, ordinato all'Amministrazione scolastica convenuta di attivare le modalità tecniche utili per consentire l'adempimento dell'obbligazione principale nella forma specifica.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria spettano, inoltre, al docente gli accessori di legge
(interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991) con decorrenza dall'anno scolastico a cui la somma si riferisce.
Per tutti i motivi addotti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della carta (€ 500,00 annui), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3715/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Nappa e Giuseppe Natale
E
In persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
Resistente - Contumace
OGGETTO: Bonus Carta Elettronica del docente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione pagina 1 di 8 1. Dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della Carta del docente Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (cd Carta del docente) per l'anno scolastico 2022/2023.
2. Per l'effetto ordina al di attivare in favore della ricorrente la Carta del docente CP_3 su cui sarà accreditata la somma € 500,00 (oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991 con decorrenza dall'anno di riferimento) alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
3. Condanna il , in persona del pro-tempore, a rimborsare alla parte CP_3 CP_2 ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 321,00 -per compensi di avvocato- oltre IVA CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata, docente precaria di scuola secondaria di II grado, in servizio nell'a.s. 2023/2024 presso l'I.S.
ND IN di Genzano di Roma in virtù di un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.06), conviene il dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Velletri per ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente, previsto dalla L. 107/2015 solo per il personale docente assunto a tempo indeterminato. Chiede, quindi, al Tribunale, previa eventuale disapplicare dell'art. 1 commi 121, 122 e 124 della L. n. 107/2015 istitutiva del beneficio in parola (nel combinato disposto con i D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016), di accettare e dichiarare il diritto ad usufruire della Carta elettronica e, per l'effetto, condannare il resistente al riconoscimento del beneficio stesso per l'anno CP_1 di servizio di precariato, quale contributo economico da destinare alla sua formazione professionale, ovvero in via subordinata al pagamento in suo favore della somma di € 500,00
a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c..
Il benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio Controparte_1 per cui ne veniva dichiarata la contumacia
La causa veniva istruita con la prova documentale prodotta dal procuratore della ricorrente.
All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 8 In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'AGO e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento del CP_1 rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dal con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato in quanto tali ricompresi CP_1 nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011)
Nel merito osserva il giudicante che il presente giudizio si inserisce in un filone seriale di cause promosse dai docenti precari i quali lamentano di essere stati discriminati dal legislatore nazionale che ha riconosciuto il diritto al bonus della Carta elettronica -destinata allo sviluppo delle competenze professionali- ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, benché anche loro abbiano svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo fino al termine dell'anno scolastico (30.08.), o delle attività didattiche (30.06), e, soprattutto, essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi. Sostengono, quindi, che la normativa interna si pone in contrasto con quella euro-unitaria che, in materia di condizioni di impiego, ha sancito il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a termine, salvo la presenza di ragioni oggettive a giustificazione del diverso trattamento (art. 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia).
Appare, quindi, utile delineare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...”.
Il d.P.C.M. n. 32313/2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta) ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute …, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
pagina 3 di 8 Sulla questione si è registrato un primo intervento del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842/2022, ha annullato il d.P.C.M. n. 32313/2015 ritenendo il diverso trattamento riservato ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche considerato che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
La questione della compatibilità della normativa interna con il diritto eurounitario è stata, quindi, sottoposta alla CGUE che, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha ritenuto che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 … deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel percorso motivazionale la Corte UE afferma, infatti, che: si verte in tema di condizioni di impiego;
la formazione continua è obbligatoria tanto per i docenti a tempo indeterminato che per quelli a determinato;
la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva per giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a termine, poiché in tal modo si priverebbe di contenuto gli obiettivi della Direttiva 1999/70 e dell'Accordo quadro.
Dopo le sentenze del Consiglio di Stato e della CGUE, la giurisprudenza di merito si è pronunciata in maniera pressoché unanime in senso favorevole ai docenti ricorrenti, ribadendo che non si ravvisano ragioni che possano giustificare il diverso trattamento dei precari venendo in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per quelli assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività
pagina 4 di 8 svolta dai docenti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale, che, oltre a risultare irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, e a dare luogo ad una inammissibile disparità di trattamento, finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro.
Nel 2023 il legislatore è in parte tornato sui suoi passi e, con il D.L. n. 69/2023 pubblicato il
13.06.2023 (cd Salva infrazioni) convertito con la L. 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso il beneficio dell'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023, e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31 agosto.
Così stando le cose, la S.C. di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale dal
Tribunale di Teramo sulla questione che ci occupa, con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, richiamando gli stessi principi posti a sostegno delle decisioni del Consiglio di
Stato e della Corte UE, e fatti propri dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, ha chiarito una serie di ulteriori aspetti su cui si sono registrati alcuni contrasti nelle decisioni dei
Tribunali di primo grado.
In particolare la S.C. ha preliminarmente chiarito che l'istituto va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti, e che il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso posta dalla normativa vigente. Ha, tuttavia, precisato che, per una scelta di discrezionalità normativa, la Carta è connessa alla didattica annua, come è provato dalla taratura dell'importo -in misura annua- e dalla connessione allo stretto collegamento con il Piano
Triennale di Offerta Formativa. Vanno, quindi, ricercati i parametri giuridici per individuare le supplenze rispetto alle quali vi è una piena sovrapponibilità di condizioni, posto che lo strumento antidiscriminatorio non può essere esteso a catena di una qualsivoglia miglio tutela. Pertanto, anche in considerazione della logica delle scelte del legislatore, che si muovono sul piano del sostegno pieno alla didattica annua, i giudici di legittimità, dopo avere evidenziato l'inidoneità del dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, individuano come parametro idoneo quanto disposto dall'art. 4 commi 1 e
2 della L. 124/1999, ossia alle supplenze annuali (31.08) sui posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e quelle fino al termine delle attività didattiche
(30.06) su posti non vacanti ma resisi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dal docente precario. Resta da approfondire la possibilità di estendere il beneficio alle supplenze pagina 5 di 8 che per sommatoria giungono al termine delle attività didattiche.
Con riferimento alla natura giuridica della Carte, la Corte ha precisato che va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Ne consegue che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida, poiché in tal modo gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Inoltre, sotto il profilo dell'interesse ad agire, ha precisato che, poiché la Carta può essere utilizzata nell'arco del biennio, ne deriva che il docente ha ancora diritto a fruire di quanto accreditato in suo favore anche qualora nell'anno successivo non gli fosse attribuita una supplenza. Di regola, infatti, la cessazione dell'incarico di supplenza non significa l'uscita dal sistema scolastico, sempre che il docente precario -che in una certa annualità ha maturato il diritto alla Carta- resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di istituto). In tal modo, infatti, permane il suo inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, potendo divenire destinatario di ulteriori incarichi di supplenza o addirittura venire assunto a tempo indeterminato. Diversamente, se il docente dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta viene cancellato dalle graduatorie, cessa il diritto all'adempimento in quanto fuoriuscito dal sistema scolastico, e può agire solo per il risarcimento del danno.
Con riferimento al termine di prescrizione, i giudici di legittimità hanno infine chiarito che, considerata la natura pecuniaria dell'obbligazione e la peculiarità che il predetto “pagamento di scopo” deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto, CP_1 va esteso ai docenti non di ruolo lo stesso regime di prescrizione quinquennale previsto per i docenti di ruolo, altrimenti si verificherebbe una “discriminazione alla rovescia, riservandosi ai precari un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per i docenti di ruolo. Per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, invece, residuando per loro, come detto, la sola azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale secondo i principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
In sintesi, quindi:
a) La Carta spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche (nel senso innanzi chiarito), senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
b) Ai docenti precari che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (in quanto iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo) spetta l'adempimento in forma specifica all'attribuzione della Carta del docente, secondo il sistema proprio di pagina 6 di 8 essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito all'attribuzione;
c) Ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
d) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
e) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio,
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti (contratto di lavoro) risulta che la docente nell'a.s. 2023/2024 è stata destinataria di un incarico di supplenza dall'11.09.2023 al
30.06.2024 per 18 ore settimanali su posto di Sostegno Psicofisico presso l'I.S. ND IN di Genzano Di Roma. Alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, va dichiarato il diritto di ad ottenere il beneficio della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo Parte_1 bonus di € 500 a destinazione vincolata, in quanto nel predetto anno scolastico si è venuta a trovare in una condizione di piena comparabilità rispetto ai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Del resto il è rimasto contumace e si è così volontariamente sottratto al processo e alla possibilità di dedurre valide ragioni per confutare le argomentazioni di parte attrice e fornire la prova contraria dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio dalla docente, ovvero provare l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi del medesimo diritto.
Per quanto riguarda la condizione di parte ricorrente di interna o esterna al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo secondo la citata sentenza della Cassazione ai fini dell'individuazione al tipo di tutela che deve applicarsi ai docenti a cui va riconosciuto il diritto alla Carta di aggiornamento (in forma specifica nel primo caso in forma equivalente nel secondo caso), dalla documentazione prodotta dai procuratori della ricorrente in allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. del 44.11.2025 risulta che la stessa è inserita nelle GPS valide per il pagina 7 di 8 biennio 2024/2026 per cui vi è prova che non è fuorisucita dal sistema scolastico statale.
Va, quindi, ordinato all'Amministrazione scolastica convenuta di attivare le modalità tecniche utili per consentire l'adempimento dell'obbligazione principale nella forma specifica.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria spettano, inoltre, al docente gli accessori di legge
(interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma L. n. 412/1991) con decorrenza dall'anno scolastico a cui la somma si riferisce.
Per tutti i motivi addotti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della carta (€ 500,00 annui), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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