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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2892/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 20250002172671113009848 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5627/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2892/2025, depositato in modalità telematica, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. 2025 0002172671113009848, del 18.04.2025, emesso dal raggruppamento temporaneo d'impresa MUNICIPIA SPA – ABACO SPA, nella sua qualità di concessionaria della riscossione per conto della Regione Campania, chiedendone l'annullamento.
A TI CE
Si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento
La MUNICIPIA SPA – ABACO SPA, si è regolarmente costituita in giudizio con proprie contro deduzioni, ed in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività, con vittoria di spese.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
In base alla disciplina dettata dall'articolo 21 del D. Lgs n. 546/1992, "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo .."
Nel caso di specie, al contribuente veniva notificato l'atto impugnato in data 03.03.2025, il ricorrente provvedeva a notificare il ricorso a parte resistente in data 28.05.2025, (86 giorni), ben oltre 26 giorni per il termine previsto dall'art 21 (giorni 60) del sopracitato decreto legislativo.
Ciò stante, il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono, come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs n. 546/1992. Così deciso in Salerno,
19/11/2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2892/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 20250002172671113009848 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5627/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 2892/2025, depositato in modalità telematica, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. 2025 0002172671113009848, del 18.04.2025, emesso dal raggruppamento temporaneo d'impresa MUNICIPIA SPA – ABACO SPA, nella sua qualità di concessionaria della riscossione per conto della Regione Campania, chiedendone l'annullamento.
A TI CE
Si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento
La MUNICIPIA SPA – ABACO SPA, si è regolarmente costituita in giudizio con proprie contro deduzioni, ed in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività, con vittoria di spese.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
TI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è inammissibile.
In base alla disciplina dettata dall'articolo 21 del D. Lgs n. 546/1992, "il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo .."
Nel caso di specie, al contribuente veniva notificato l'atto impugnato in data 03.03.2025, il ricorrente provvedeva a notificare il ricorso a parte resistente in data 28.05.2025, (86 giorni), ben oltre 26 giorni per il termine previsto dall'art 21 (giorni 60) del sopracitato decreto legislativo.
Ciò stante, il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono, come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno - Sezione 03, in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs n. 546/1992. Così deciso in Salerno,
19/11/2025. Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca