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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16211 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII^ CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 7295/2023, posta in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8.7.2025, vertente
TRA
- in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
(C.F. e P. IVA ), con sede in Pomezia (RM) ed Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via dell'Amba Aradam n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Mariotti (C.F. , che la C.F._1
rappresenta e difende giusta procura rilasciata su separato supporto analogico, da intendersi in calce all'atto di citazione PEC:
; - attrice Email_1
E
- (P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_2
in Roma viale Cesare Pavese, 385, in persona del procuratore speciale, dott.
per atto notaio dott. del 4.11.2020 Controparte_2 Persona_1
Rep. N. 90119/26330 registrato presso Agenzia delle Entrate di Roma in data
9.11.2020 al n. 25880 serie 1T rilasciata dal Direttore Generale e
Amministratore delegato della società dott. Controparte_3
elettivamente domiciliata in Cervaro (FR), Largo Fontana Fadoni, 4, presso lo studio dell'Avv. Silvana Minchella (C.F. ) dalla quale è C.F._2 rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto
[...]
del 12.05.21 rep. N. 90561, racc. n. 26619 registrato presso Persona_1
Agenzia Entrate Roma 1 in data 12.5.2021 al n. 13562 serie1T, in atti (PEC:
); - convenuta - Email_2
E CONTRO
- (C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._3 CP_5
), contumaci - convenuti - C.F._4
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.7.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la e . Controparte_1 CP_4 CP_5
Esponeva l'attrice che:
- in data 19.07.2018, alle ore 04.10 circa, il complesso veicolare tg. EP793WH
e XA349EF, di sua proprietà e condotto dal Sig. si trovava a Per_2
percorrere la prima corsia (ovvero, quella riservata alla marcia normale) dell'Autostrada A12, nella carreggiata avente direzione sud;
- all'altezza della progressiva chilometrica 152+250, il complesso veicolare veniva urtato, nella parte sinistra, dall'autovettura tg. DE442FK, condotta dalla sig.ra nata a [...] il [...], e di proprietà del sig. CP_5
nato a [...] il [...]; CP_4
- il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura tg. DE442FK, assicurata con la Controparte_6
quale, in fase di sorpasso, mentre impegnava la seconda corsia (ovvero, quella riservata alle manovre di sorpasso), perdeva il controllo dell'autoveicolo, che sbandava e urtava dapprima il guard-rail sulla sinistra, che separa le opposte carreggiate dell'autostrada e, successivamente, sulla destra, il semirimorchio del mezzo pesante di proprietà dell'attrice;
- la dinamica del sinistro trovava conferma sia nei danni riportati dai veicoli coinvolti, sia nei danni alle infrastrutture stradali, così come descritte nel verbale dell'autorità successivamente intervenuta sul luogo dell'incidente;
- gli operatori della Polizia Stradale, essendo intervenuti sul posto successivamente al verificarsi del sinistro, davano atto nel rapporto che
“relativamente ai fatti accaduti la mancanza di sufficienti indizi non consente di effettuare una dinamica certa”;
- per la rimozione del complesso veicolare ed il trasporto in officina erano sostenute spese per complessivi € 6.444,00 + IVA, come da specifica contenuta nelle fatture allegate in atti;
- il danno complessivo ammontava in € 22.452,11 come da fatture e preventivi di spesa allegati in atti;
- in data 02.08.2018, provvedeva a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa, in regime di indennizzo Controparte_1
diretto;
- la compagnia assicuratrice, a seguito della denuncia, iscriveva il sinistro al n. 201801749000817 e, esaurita l'istruttoria, riteneva la società attrice corresponsabile nella causazione del sinistro, provvedendo a corrispondere l'importo di € 6.000,00 per i danni riportati dal trattore stradale tg.
EP793WH e l'importo di € 2.000,00 per i danni riportati dal semirimorchio tg. XA349EF;
- a seguito di successiva sollecitazione dell'odierna attrice, la compagnia assicuratrice comunicava, in data 26.04.2019, di ritenere quanto corrisposto satisfattivo dei danni patiti da Parte_1 - allo stato, pertanto, residuava a titolo di risarcimento l'ulteriore importo di
€ 20.896,11, già detratti i versamenti in conto effettuati da
[...]
(€ 28.896,10 - € 8.000,00); Controparte_1
- in via di mero subordine, in ipotesi di accertamento della corresponsabilità al 50% nella causazione dell'evento dannoso, in applicazione dell'art. 2054 cod. civ., sarebbe spettato il risarcimento in misura di € 6.448,05, già detratti gli acconti versati;
- a nulla, tuttavia, valevano i tentativi di definire bonariamente la controversia, non essendosi ottenuto riscontro alcuno alle reiterate sollecitazioni alla negoziazione assistita, attivata dall'istante dapprima in data 9.01.2020 e poi in data 25.03.2021, né valeva l'ulteriore messa in mora inviata alla compagnia assicuratrice in data 10.01.2022; così pertanto concludeva l'attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della domanda proposta:
in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della sig.ra conducente dell'autovettura tg. DE442KF, nella CP_5
causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta sig.ra in solido con il sig. CP_5 CP_4
proprietario dell'autovettura tg. DE442KF, e con la compagnia
[...]
assicuratrice delle responsabilità civile dell'autoveicolo medesimo,
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per le causali di cui in premessa, al risarcimento, in favore della
di tutti i danni patiti dall'attrice in conseguenza e per Parte_1
effetto del sinistro per cui è causa, quantificati per l'intero in €
28.896,10, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al pagamento del residuo importo di € 20.896,10 + IVA, già detratti gli importi versati in acconto da per Controparte_1 complessivi € 8.000,00 (€ 28.896,10 - € 8.000,00), ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e giusta e comunque di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi legali dal giorno del sinistro sino all'integrale soddisfo, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
in via subordinata, accertare e dichiarare la corresponsabilità della sig.ra conducente dell'autovettura tg. DE442KF, nella CP_5
determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la convenuta sig.ra in solido con il sig. CP_5 CP_4
proprietario dell'autovettura tg. DE442KF, e con la compagnia assicuratrice delle responsabilità civile dell'autoveicolo medesimo,
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per le causali di cui in premessa, al risarcimento, in favore della
della percentuale pari al 50% dei danni da quest'ultima Parte_1
patiti in conseguenza e per effetto del sinistro per cui è causa, quantificati per l'intero in € 28.896,10, con conseguente condanna dei convenuti, in solido, al pagamento del residuo importo di € 6.448,05 +
IVA, già detratti gli importi versati in acconto da Controparte_1
per complessivi € 8.000,00 (€ 14.448,05 - € 8.000,00), ovvero
[...]
nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e giusta
e comunque di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi legali dal giorno del sinistro sino all'integrale soddisfo, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
e rimanevano contumaci. CP_4 CP_5
Si costituiva invece la impugnando e contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto, prodotto e richiesto, eccependo, preliminarmente e pregiudizialmente, l'inammissibilità della domanda ed il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'attrice, nelle conclusioni dell'atto di citazione, domandato dichiararsi “…l'esclusiva responsabilità della sig.ra CP_5
conducente dell'autovettura tg. DE442KF, nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare la medesima convenuta sig.ra CP_5
in solido con il sig. proprietario dell'autovettura tg.
[...] CP_4
DE442KF, e con la compagnia assicuratrice delle responsabilità civile dell'autoveicolo medesimo, ”, ricavandosene, che Controparte_7
la domanda di condanna era stata rivolta alla compagnia assicuratrice della responsabilità civile dell'autoveicolo tg. DE442KF, che non è la
[...]
essendo questa la compagnia assicuratrice del trattore tg. CP_1
EP793WH di proprietà della società attrice, come accertato dalla polizia stradale e che in base alle prospettazioni attoree non era da ritenersi responsabile civile del sinistro, dovendosi altresì eccepire la inammissibilità della domanda di condanna della in solido con gli altri convenuti, non CP_1
essendo configurabile tra detta società, compagnia assicuratrice del mezzo della società attrice e l'autore dell'illecito alcun rapporto di solidarietà, nel merito contestando la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata, evidenziando che non vi è alcun elemento da cui trarre con certezza la effettiva dinamica del sinistro, evidenziando che la prova del fatto storico è basata sul verbale redatto dalla Polizia stradale di Viareggio, intervenuta sul luogo del sinistro successivamente al fatto, rilevando che gli agenti si erano limitati a raccogliere i dati e le dichiarazioni delle parti e della trasportata sull'autovettura tg. DE442FK ed in base a quanto dagli stessi attestato nel rapporto, non era possibile procedere alla ricostruzione presuntiva della dinamica del sinistro a causa della mancanza di sufficienti elementi, evidenziando che la versione dei fatti fornita dalla società attrice, secondo cui l'autovettura in fase di sorpasso perdeva il controllo del mezzo che sbandava urtando dapprima il guard-rail sulla sinistra e successivamente il semirimorchio del complesso veicolare, è contrastante con quella invece sostenuta dalla conducente dell'autovettura e dalla trasportata su detto veicolo, sig.ra avendo queste ultime dichiarato che il mezzo Persona_3
pesante invadeva la corsia di sorpasso su cui l'autovettura transitava costringendo la conducente dell'auto ad una manovra per schivarlo, pertanto, considerata la assenza di elementi circostanziali tali da permettere una ricostruzione esatta della dinamica, non individuati dalla Polizia stradale, non si poteva avere certezza alcuna della veridicità dei fatti così come asseriti dalla società attrice, contestando anche il quantum della pretesa attorea, evidenziando la congruità e satisfattività degli importi corrisposti, così infine concludendo:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare e pregiudiziale:
1) Dichiararsi l'inammissibilità nonché difetto assoluto della legittimazione passiva della convenuta società per le motivazioni esposte in premessa;
2) Nel merito, senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio, respingere la domanda poiché infondata, in fatto ed in diritto e non provata, sia con riferimento all'an che, soprattutto, al quantum debeatur.
Respingere la richiesta di condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria poiché non dovuti.
Riserva di ogni ulteriore difesa e produzione e richiesta nei termini di cui all'art. 183 VI comma cpc
Con vittoria di spese ed oneri legali, così come dovuto”.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa la prova per interpello della convenuta contumace nonché ammessa ed espletata la prova per testi. CP_5
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2025 e in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della compagnia convenuta, atteso che, malgrado il tenore letterale delle conclusioni, appare evidente che la medesima compagnia è stata convenuta in giudizio in regime di indennizzo diretto e la condizione di procedibilità dell'azione risulta assolta.
Ciò posto, nel merito si osserva.
Non vi è dubbio alcuno, all'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto redatto dagli agenti di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro a distanza di circa venti minuti dal fatto, che il mezzo di proprietà dell'attrice (complesso veicolare costituito da trattrice e rimorchio, targati EP793WH e XA349EF) e il veicolo di proprietà di e condotto da , targato DE442FK, CP_4 CP_5
il giorno 19.7.2018, verso le ore 4,10, mentre procedevano sull'Autostrada
A12, carreggiata direzione Sud, giunti all'altezza della progressiva chilometrica 152+250, venivano a collisione e riportavano danni.
Gli agenti intervenuti, effettuati i rilievi e raccolte le dichiarazioni dei conducenti dei due mezzi e della trasportata nella autovettura, dichiarazioni fra loro contrastanti in punto di dinamica, concludevano per l'impossibilità di ricostruire una dinamica certa, stante la mancanza di sufficienti elementi.
Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, non mutate o arricchite in alcun modo all'esito dell'istruttoria svolta, che di fatto nulla ha aggiunto a quanto già acquisito (tenuto conto che, a causa probabilmente del lasso di tempo trascorso, la testimone ha ricordato in modo parzialmente divergente i fatti che aveva riferito agli agenti nell'immediatezza dell'evento), ne consegue che deve applicarsi, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., in base al quale “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La responsabilità va pertanto ascritta, in via presuntiva in misura del 50%, ad ognuno dei conducenti rimasti coinvolti nel sinistro.
Tanto rilevato, in punto di quantum debeatur si osserva.
Risulta dalla documentazione versata in atti che il mezzo attoreo ha riportato danni, sommariamente descritti nel rapporto dell'autorità.
In atti, parte attrice ha depositato fatture per la rimozione del complesso veicolare e per il trasporto in officina, per complessivi € 6.444,00
(segnatamente: € 1.064,00 + iva di cui alla fattura n. 377 della MC 2010 S.r.l. emessa in data 15.3.2019, per il recupero del semirimorchio tg. XA394EF, €
1.520,00 + iva di cui alla fattura n. 378, emessa da MC 2010 s.r.l. in data
15.03.2019, per il recupero del trattore stradale tg. FD562MP, € 3.8860,00
+ iva di cui alla fattura n. 379, emessa da MC 2010 s.r.l. in data 15.03.2019, per spese di soccorso stradale).
Quanto agli ulteriori danni lamentati, stimati dalla parte attrice in complessivi € 22.452,11, si osserva.
E' versata in atti la fattura della FC S.p.A. n. 900927-01 del 1.3.2019, per l'importo di € 2.660,91 + iva, per la sostituzione del serbatoio carburante, che si ritiene collegata all'evento per cui è causa.
Quanto alle ulteriori voci, le stesse sono riportate nei preventivi di riparazione che, in quanto atti provenienti da terzi, non costituiscono, evidentemente, prova del danno e della sua entità.
In atti, tuttavia, sono state versate le perizie del fiduciario della compagnia che, in difetto di ulteriore prova, possono costituire elemento di valutazione.
Pertanto può senz'altro riconoscersi all'attrice l'importo pari ad € 4.552,45,
(vale a dire il 50% delle somme portate nelle fatture sopra richiamate, per complessivi € 9.104,91, sostenute per interventi collegati eziologicamente all'evento per cui è causa).
Può altresì riconoscersi, per le ulteriori voci di danno, riportate anche nelle perizie del fiduciario della l'importo pari ad € 7.425,46, (vale a CP_1
dire il 50% di € 14.850,93).
Va riconosciuta pertanto complessivamente all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 11.977,91.
A tale importo va tuttavia detratta la somma di € 8.000,00 corrisposta in via stragiudiziale dalla compagnia odierna convenuta, residuando pertanto in favore della l'importo di € 3.977,91. Pt_3 CP_8
Sul predetto importo decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
-) condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1
e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 3.977,91 oltre Parte_1
interessi come in motivazione e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 19.11.2025. IL Giudice