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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6828 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 43989/2024 Reg. Gen.
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice rel dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 10/12/2024 e vertente
TRA
), nata a [...]-HINCESTI (MOLDOVA) in data Parte_1 C.F. 1
22/06/1978 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPUTO FRANCESCA presso il cui studio in ha eletto domicilio
RICORRENTE
E C.F. 2 ), nata a [...] in data [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MATTEI ELISA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con il curatore speciale delle minori ER (22/10/2014) e R_ (7/5/2017) Avv. LUISA
FRANCIOLI ,in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9/1/2025
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
Nel merito:
- confermare la sospensione delle visite padre/figlie;
- confermare nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 2992/2023 datata
13.04.2024 del Tribunale di Milano;
- disporre che i Servizi Sociali del Comune di Bareggio monitorino l'evolversi delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Milano a carico del CP in relazione alle dichiarazioni rese dalla minore ER 1 all'assistente sociale CP_3 alla psicologa CP_4 e all'educatrice CP_5 e
ERsona_3 , in conseguenza, la ripresa o meno dei rapporti tra le minori e il padre, con modalità che verranno ritenute confacenti con l'interesse delle minori stesse, e in ogni caso segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di pregiudizio per le minori che rendano necessaria l'assunzione di diversi provvedimenti nel superiore interesse delle minori;
- disporre altresì che i predetti Servizi Sociali proseguano nella presa in carico del nucleo familiare;
attivino-proseguano tutte le attività di monitoraggio sul nucleo stesso e in particolare sulla situazione delle figlie minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni periodiche di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati;
attivino-proseguano l'intervento di educativa domiciliare a favore delle figlie minori;
- confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione di un assegno mensile di Euro 300,00 (euro 150 per ciascuna figlia), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, che sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat costo vita, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, come da linee guida in uso presso il Tribunale di Milano, che si intendono qui ritrascritte;
- disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito interamente dalla madre.
Precisazione delle conclusioni parte resistente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il signor Controparte_1 e la signora nel comune di Bareggio (MI) il 6 novembre 2010, iscritto nei Registri dello Stato Civile Parte_1
al n. 22 - Parte I - Anno 2010, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
i. confermare l'affido delle figlie R_ e ER alla madre, con collocamento presso la di lei abitazione;
ii. revocare l'assegnazione alla signora Parte_1 della casa coniugale sita a Bareggio (MI) in via della Croce n. 19;
iii. confermare l'autorizzazione per il signor CP a vedere e tenere con sé le figlie due weekend al mese, dal sabato alla domenica, oltre ad almeno tre pomeriggi infrasettimanali;
iv. confermare la presa in carico del nucleo familiare ai Servizi Sociali del comune di Bareggio;
v. confermare l'incarico ai Servizi Sociali in ordine alla regolamentazione della frequentazione tra il padre e le figlie durante le vacanze scolastiche;
vi. rideterminare l'importo del mantenimento a carico del signor CP per le figlie minori nella somma complessiva pari ad euro 200,00 al mese o nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia;
vii. rideterminare l'importo del contributo per le spese straordinarie a carico del signor CP per le figlie minori nella misura del 30% o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia.
Rigettare, perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP sulle figlie ai sensi dell'art. 330 c.p.c.
Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora Pt_1 di esibire gli estratti di tutti i conti correnti relativi agli ultimi tre anni per le motivazioni agli atti.
Precisazione delle conclusioni curatore speciale:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora Pt_1 e il signor CP in data
6.11.2010 nel comune di Bareggio (MI);
- Confermare l'affido superesclusivo in capo alla madre, signora Pt_1 e confermare tutti i supporti sino ad oggi effettuati ed avviati in favore del nucleo familiare, in particolare l'intervento di educativa domiciliare;
- Confermare l'interruzione degli incontri padre-figlie;
- Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione delle minori e del nucleo familiare;
Cont
- Confermare la presa in carico del signor CP presso il ai fini di una valutazione psichiatrica approfondita dello stesso;
- Confermare il contributo paterno al mantenimento delle figlie
- Stabilire che l'assegno unico sia percepito interamente dalla signora Pt_1 madre delle minori. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
9premesso di aver contrattoCon ricorso iscritto a ruolo in data 10/12/2024 Parte_1
matrimonio con rito civile a Bareggio in data 6/10/2010 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Bareggio - A. 2010 -N 22- P I) con dalla cui unione sono nateControparte_1
ER e R_, nonché di essersi separata come da sentenza del Tribunale di N. 2992/2023, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis. 14 cpc del 9/1/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 15/4/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ritenuti necessari, ha nominato un curatore speciale per le minori a seguito della domanda di decadenza svolta dalla ricorrente ed ha fissato udienza per l'audizione degli operatori dei servizi sociali già incaricati con la sentenza di separazione.
All'udienza del 21/5/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle dottoresse CP_4 e del servizio tutela minori.CP_3
All'esito, il Giudice delegato ha assegnato i termini ex 473-bis.28 cpc. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17/7/2025.
La camera di consiglio si è tenuta in data 10/9/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore delle figlie minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano N. 2992/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
La ricorrente non ha ribadito, in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Le minori sono affidate in via super esclusiva alla madre sin dall'epoca della separazione con monitoraggio dei servizi. Il padre è, da anni, in condizioni di grave dipendenza da stupefacente.
Durante e dopo il giudizio di separazione, CP è stato preso in carico dal Pt_2 senza alcun risultato.
All'udienza di comparizione CP ha lealmente ammesso di fare uso sistematico di cocaina sniffata e di essere in lista per l'inserimento in comunità. ERaltro, nel 2020 egli era già stato in comunità senza, purtroppo, ottenere risultati significativi. Infine, CP ha anche una comorbilità psichiatrica Cont per la quale è in carico presso il Quindi, è evidente la necessità di mantenere il regime di affido attuale, il quale si è dimostrato perfettamente funzionale all'interesse delle minori.
Questione più delicata è quella relativa alle frequentazioni del padre con le minori. In seguito alla separazione, il padre vedeva le figlie almeno due volte al mese, presso l'abitazione della di lui madre (cioè della nonna paterna) con la quale egli vive. In esordio del presente giudizio è emerso che i servizi sociali avevano sospeso le visite a seguito di dichiarazioni della figlia maggiore relative a presunte molestie sessuali praticate dal padre sulla sorella minore. In particolare, ER ha spontaneamente riferito alla mamma e alla sua educatrice di essere entrata nella camera del papà e di avere visto R_ che toccava i genitali del papà. Inoltre, più volte ER avrebbe visto il padre guardare dei film pornografici. Il Giudice delegato ha confermato la sospensione delle visite.
A prescindere dalle eventuali responsabilità penali che saranno accertate nell'ambito del procedimento penale in corso, i fatti narrati dalla minore sono estremamente dettagliati e circostanziati. La bambina ha riferito l'accaduto di sua iniziativa, con l'intento di trovare protezione presso i suoi adulti di riferimento. A seguito della sospensione delle visite - hanno riferito i servizi sociali ER 1 e R_ sono molto più tranquille ed entrambe hanno verbalizzato l'intenzione di non vedere il padre. Il tribunale ritiene che l'eventuale ripresa dei contatti tra il padre e le minori ovviamente dovrà avvenire in luogo tutelato e protetto. In ogni caso, tale ripresa è subordinata alla valutazione del primario interesse delle minori da parte dei servizi sociali.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla madre deve essere revocato. Da tempo la madre vive con le figlie presso abitazione messa a disposizione dal Comune di Bareggio.
Il mantenimento della prole
Il padre è attualmente onerato di un contributo di euro 300,00 oltre al 50% delle consuete spese extra.
La ricorrente lavora come colf. Dal 1 novembre 2024 ella è stata assunta con contratto di 15 ore settimanali per 9 euro/h. La CU relativa agli ultimi due mesi del 2024 indica un reddito di 1.229,73.
La situazione documentata della parte è sostanzialmente analoga a quella esistente al momento della separazione.
Il signor CP percepisce una pensione di invalidità di circa 1.000 euro netti (come da riliquidazione del gennaio 2025). Egli vive presso l'abitazione di proprietà della madre. Il tribunale non dubita che lo stato di tossicodipendenza esponga CP ad una grave situazione debitoria. Tuttavia, il fatto che egli sia dipendente da droga non giustifica la riduzione della contribuzione al mantenimento delle figlie. L'importo di 300,00 euro, vieppiù oggi che è venuto meno il mantenimento diretto, è davvero il minimo dovuto.
Le spese di lite
Parte resistente è soccombente sugli aspetti economici e sul regime di frequentazione. Egli deve essere condannato a rifondere a controparte le spese di lite nella misura di 1/3 pari ad euro 2.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a con rito civile a Bareggio in data
6/10/2010 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Bareggio - A. 2010 -N 22-
PI) da Parte_1 e Controparte_1
2) AFFIDA le figlie minori Per_1 e R_ in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto del padre di vigilanza.
3) DELEGA i servizi sociali del Comune di Bareggio a disciplinare i contatti padre/figlie con modalità osservate e protette e comunque previa ogni valutazione circa il fatto che la ripresa della relazione sia confacente all'interesse delle minori.
4) DELEGA i servizi sociali del Comune di Bareggio a mantenere un periodico monitoraggio sul nucleo, segnalando alla competente autorità ogni fatto di potenziale pregiudizio per le minori.
5) REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
6) PONE a carico del padre un assegno di euro 300,00 mensili, come già rivalutati dalla separazione, per il mantenimento indiretto della prole, da versare entro il 5 di ogni mese alla madre. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
7) PONE in capo al padre il 50% delle spese extra per le minori come di seguito disciplinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
-
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
1) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
8) CONDANNA CP rifondere a Pt_1 le spese di lite sostenute nella misura di 1/3
pari ad euro 2.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante quota
9) CONDANNA entrambe le parti a rifondere all'Erario le spese legali del curatore speciale nella misura liquidata con separato decreto.
10) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché al servizio sociale di Bareggio per quanto delegato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10/09/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Anna Cattaneo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice rel dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 10/12/2024 e vertente
TRA
), nata a [...]-HINCESTI (MOLDOVA) in data Parte_1 C.F. 1
22/06/1978 rappresentata e difesa dall'Avv. CAPUTO FRANCESCA presso il cui studio in ha eletto domicilio
RICORRENTE
E C.F. 2 ), nata a [...] in data [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MATTEI ELISA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con il curatore speciale delle minori ER (22/10/2014) e R_ (7/5/2017) Avv. LUISA
FRANCIOLI ,in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2
della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9/1/2025
OGGETTO: SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
Nel merito:
- confermare la sospensione delle visite padre/figlie;
- confermare nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 2992/2023 datata
13.04.2024 del Tribunale di Milano;
- disporre che i Servizi Sociali del Comune di Bareggio monitorino l'evolversi delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Milano a carico del CP in relazione alle dichiarazioni rese dalla minore ER 1 all'assistente sociale CP_3 alla psicologa CP_4 e all'educatrice CP_5 e
ERsona_3 , in conseguenza, la ripresa o meno dei rapporti tra le minori e il padre, con modalità che verranno ritenute confacenti con l'interesse delle minori stesse, e in ogni caso segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di pregiudizio per le minori che rendano necessaria l'assunzione di diversi provvedimenti nel superiore interesse delle minori;
- disporre altresì che i predetti Servizi Sociali proseguano nella presa in carico del nucleo familiare;
attivino-proseguano tutte le attività di monitoraggio sul nucleo stesso e in particolare sulla situazione delle figlie minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni periodiche di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati;
attivino-proseguano l'intervento di educativa domiciliare a favore delle figlie minori;
- confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione di un assegno mensile di Euro 300,00 (euro 150 per ciascuna figlia), da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità, che sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat costo vita, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, come da linee guida in uso presso il Tribunale di Milano, che si intendono qui ritrascritte;
- disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito interamente dalla madre.
Precisazione delle conclusioni parte resistente: dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il signor Controparte_1 e la signora nel comune di Bareggio (MI) il 6 novembre 2010, iscritto nei Registri dello Stato Civile Parte_1
al n. 22 - Parte I - Anno 2010, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
i. confermare l'affido delle figlie R_ e ER alla madre, con collocamento presso la di lei abitazione;
ii. revocare l'assegnazione alla signora Parte_1 della casa coniugale sita a Bareggio (MI) in via della Croce n. 19;
iii. confermare l'autorizzazione per il signor CP a vedere e tenere con sé le figlie due weekend al mese, dal sabato alla domenica, oltre ad almeno tre pomeriggi infrasettimanali;
iv. confermare la presa in carico del nucleo familiare ai Servizi Sociali del comune di Bareggio;
v. confermare l'incarico ai Servizi Sociali in ordine alla regolamentazione della frequentazione tra il padre e le figlie durante le vacanze scolastiche;
vi. rideterminare l'importo del mantenimento a carico del signor CP per le figlie minori nella somma complessiva pari ad euro 200,00 al mese o nella diversa somma ritenuta equa e di giustizia;
vii. rideterminare l'importo del contributo per le spese straordinarie a carico del signor CP per le figlie minori nella misura del 30% o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia.
Rigettare, perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP sulle figlie ai sensi dell'art. 330 c.p.c.
Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla signora Pt_1 di esibire gli estratti di tutti i conti correnti relativi agli ultimi tre anni per le motivazioni agli atti.
Precisazione delle conclusioni curatore speciale:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora Pt_1 e il signor CP in data
6.11.2010 nel comune di Bareggio (MI);
- Confermare l'affido superesclusivo in capo alla madre, signora Pt_1 e confermare tutti i supporti sino ad oggi effettuati ed avviati in favore del nucleo familiare, in particolare l'intervento di educativa domiciliare;
- Confermare l'interruzione degli incontri padre-figlie;
- Incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare la situazione delle minori e del nucleo familiare;
Cont
- Confermare la presa in carico del signor CP presso il ai fini di una valutazione psichiatrica approfondita dello stesso;
- Confermare il contributo paterno al mantenimento delle figlie
- Stabilire che l'assegno unico sia percepito interamente dalla signora Pt_1 madre delle minori. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
9premesso di aver contrattoCon ricorso iscritto a ruolo in data 10/12/2024 Parte_1
matrimonio con rito civile a Bareggio in data 6/10/2010 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Bareggio - A. 2010 -N 22- P I) con dalla cui unione sono nateControparte_1
ER e R_, nonché di essersi separata come da sentenza del Tribunale di N. 2992/2023, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis. 14 cpc del 9/1/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 15/4/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti ritenuti necessari, ha nominato un curatore speciale per le minori a seguito della domanda di decadenza svolta dalla ricorrente ed ha fissato udienza per l'audizione degli operatori dei servizi sociali già incaricati con la sentenza di separazione.
All'udienza del 21/5/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle dottoresse CP_4 e del servizio tutela minori.CP_3
All'esito, il Giudice delegato ha assegnato i termini ex 473-bis.28 cpc. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17/7/2025.
La camera di consiglio si è tenuta in data 10/9/2025
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore delle figlie minori ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della unione europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalle parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti si sono separate giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Milano N. 2992/2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve dunque essere emessa la richiesta pronuncia.
La responsabilità genitoriale
La ricorrente non ha ribadito, in sede di precisazione delle conclusioni, la richiesta di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Le minori sono affidate in via super esclusiva alla madre sin dall'epoca della separazione con monitoraggio dei servizi. Il padre è, da anni, in condizioni di grave dipendenza da stupefacente.
Durante e dopo il giudizio di separazione, CP è stato preso in carico dal Pt_2 senza alcun risultato.
All'udienza di comparizione CP ha lealmente ammesso di fare uso sistematico di cocaina sniffata e di essere in lista per l'inserimento in comunità. ERaltro, nel 2020 egli era già stato in comunità senza, purtroppo, ottenere risultati significativi. Infine, CP ha anche una comorbilità psichiatrica Cont per la quale è in carico presso il Quindi, è evidente la necessità di mantenere il regime di affido attuale, il quale si è dimostrato perfettamente funzionale all'interesse delle minori.
Questione più delicata è quella relativa alle frequentazioni del padre con le minori. In seguito alla separazione, il padre vedeva le figlie almeno due volte al mese, presso l'abitazione della di lui madre (cioè della nonna paterna) con la quale egli vive. In esordio del presente giudizio è emerso che i servizi sociali avevano sospeso le visite a seguito di dichiarazioni della figlia maggiore relative a presunte molestie sessuali praticate dal padre sulla sorella minore. In particolare, ER ha spontaneamente riferito alla mamma e alla sua educatrice di essere entrata nella camera del papà e di avere visto R_ che toccava i genitali del papà. Inoltre, più volte ER avrebbe visto il padre guardare dei film pornografici. Il Giudice delegato ha confermato la sospensione delle visite.
A prescindere dalle eventuali responsabilità penali che saranno accertate nell'ambito del procedimento penale in corso, i fatti narrati dalla minore sono estremamente dettagliati e circostanziati. La bambina ha riferito l'accaduto di sua iniziativa, con l'intento di trovare protezione presso i suoi adulti di riferimento. A seguito della sospensione delle visite - hanno riferito i servizi sociali ER 1 e R_ sono molto più tranquille ed entrambe hanno verbalizzato l'intenzione di non vedere il padre. Il tribunale ritiene che l'eventuale ripresa dei contatti tra il padre e le minori ovviamente dovrà avvenire in luogo tutelato e protetto. In ogni caso, tale ripresa è subordinata alla valutazione del primario interesse delle minori da parte dei servizi sociali.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla madre deve essere revocato. Da tempo la madre vive con le figlie presso abitazione messa a disposizione dal Comune di Bareggio.
Il mantenimento della prole
Il padre è attualmente onerato di un contributo di euro 300,00 oltre al 50% delle consuete spese extra.
La ricorrente lavora come colf. Dal 1 novembre 2024 ella è stata assunta con contratto di 15 ore settimanali per 9 euro/h. La CU relativa agli ultimi due mesi del 2024 indica un reddito di 1.229,73.
La situazione documentata della parte è sostanzialmente analoga a quella esistente al momento della separazione.
Il signor CP percepisce una pensione di invalidità di circa 1.000 euro netti (come da riliquidazione del gennaio 2025). Egli vive presso l'abitazione di proprietà della madre. Il tribunale non dubita che lo stato di tossicodipendenza esponga CP ad una grave situazione debitoria. Tuttavia, il fatto che egli sia dipendente da droga non giustifica la riduzione della contribuzione al mantenimento delle figlie. L'importo di 300,00 euro, vieppiù oggi che è venuto meno il mantenimento diretto, è davvero il minimo dovuto.
Le spese di lite
Parte resistente è soccombente sugli aspetti economici e sul regime di frequentazione. Egli deve essere condannato a rifondere a controparte le spese di lite nella misura di 1/3 pari ad euro 2.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a con rito civile a Bareggio in data
6/10/2010 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Bareggio - A. 2010 -N 22-
PI) da Parte_1 e Controparte_1
2) AFFIDA le figlie minori Per_1 e R_ in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto del padre di vigilanza.
3) DELEGA i servizi sociali del Comune di Bareggio a disciplinare i contatti padre/figlie con modalità osservate e protette e comunque previa ogni valutazione circa il fatto che la ripresa della relazione sia confacente all'interesse delle minori.
4) DELEGA i servizi sociali del Comune di Bareggio a mantenere un periodico monitoraggio sul nucleo, segnalando alla competente autorità ogni fatto di potenziale pregiudizio per le minori.
5) REVOCA l'assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
6) PONE a carico del padre un assegno di euro 300,00 mensili, come già rivalutati dalla separazione, per il mantenimento indiretto della prole, da versare entro il 5 di ogni mese alla madre. Somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
7) PONE in capo al padre il 50% delle spese extra per le minori come di seguito disciplinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
-
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.
62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
1) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente
8) CONDANNA CP rifondere a Pt_1 le spese di lite sostenute nella misura di 1/3
pari ad euro 2.200,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, rimanendo compensata la restante quota
9) CONDANNA entrambe le parti a rifondere all'Erario le spese legali del curatore speciale nella misura liquidata con separato decreto.
10) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché al servizio sociale di Bareggio per quanto delegato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10/09/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Anna Cattaneo