CASS
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2025, n. 10768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10768 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Agrigento nel procedimento a carico di: AT EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per l'indagato l'avv. Giuseppe Barba, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine chiedendone il rigetto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10768 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione, ha annullato, limitatamente al concorso nel reato di omicidio in esecuzione aberrante di Di AL TO, il provvedimento con il quale è stata applicata ad AT EN la misura cautelare della custodia in carcere. La vicenda riguarda la morte di Di AL TO, il quale, recatosi presso la concessionaria auto gestita da AM LO, lo aggrediva con il concorso di Di AL GE, di RB LO e dello stesso AT. Nel corso dell'aggressione il Di AL TO estraeva una pistola e, dopo averla caricata, la puntava verso lo AM, il quale reagiva colpendo il braccio dell'aggressore che esplodeva un colpo che lo attingeva all'addome causandone successivamente il decesso. In proposito il giudice del riesame, come già statuito in occasione della decisione annullata dal giudice di legittimità, ha ritenuto che l'azione posta in essere dalla vittima designata, certamente giustificata dalla legittima esigenza di difendersi, abbia innescato una serie causale autonoma rispetto a quella generata dallo sparatore, avendo egli in qualche modo eterodiretto la mano di quest'ultimo e conseguentemente ha escluso la configurabilità del contestato reato di omicidio in esecuzione aberrante ai sensi degli artt. 82 e 575 c.p. e, pertanto, la responsabilità concorsuale dell'indagato. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Anzitutto il ricorrente lamenta la violazione del vincolo di rinvio, posto che il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente riproposto il medesimo percorso giustificativo della decisione annullata da quello di legittimità, né si sarebbe conformato al principio di diritto nell'occasione stabilito, secondo cui la reazione della persona offesa, non essendo accadimento eccezionale e imprevedibile, può costituire lo sviluppo anomalo dell'azione omicidiaria in grado di alterarne il decorso causale determinando l'uccisione di persona diversa dalla vittima designata. In secondo luogo il Tribunale avrebbe in maniera solo apparente argomentato la propria decisione, astenendosi dallo spiegare perché la reazione in concreto dispiegata dallo AM abbia effettivamente reso la produzione dell'evento letale non più riferibile al Di AL TO. Ed infatti il giudice del merito si è limitato a riportare la descrizione effettuata dallo BU al consulente tecnico del tentativo posto in essere per disarmare il Di AL, senza 2 spiegare però per quale motivo tale azione non abbia sortito il limitato effetto di deviare il colpo pacificamente esploso dallo stesso Di AL - per come ammesso anche dal Tribunale - ma per l'appunto abbia generato una autonoma serie causale non riferibile all'originario agente e non più riconducibile psichicamente al medesimo. Illogico e contraddittorio sarebbe poi il tentativo dell'ordinanza impugnata di ricostruire la vicenda nel senso per cui la causa dell'uccisione del Di AL non sarebbe da individuare nella mera deviazione del suo braccio da parte dello AM, ma nella manovra posta in essere da quest'ultimo di rivolgere l'arma che il primo impugnava verso lo stesso. Per un verso, infatti, la dinamica descritta, alla luce dei principi fissati dalla Suprema Corte, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell'aberratio ictus, ma soprattutto e per l'appunto in contraddizione con quanto riferito dallo AM al consulente per come riportato dagli stessi giudici del merito nella motivazione dell'ordinanza. Parimenti irrilevante sarebbe infine il riferimento operato dal Tribunale al fatto che, negli attimi successivi allo sparo, la pistola già impugnata dal Di AL TO, sia transitata per un breve momento nelle mani dello AM per essere poi prelevata dal Di AL GE, che con la stessa ha cercato poi di uccidere il figlio dello AM, senza però riuscire nell'intento poiché l'arma si è inceppata. Infatti il primigenio passaggio della pistola si sarebbe indubitabilmente consumato in un momento successivo a quello in cui è stato esploso il colpo che ha attinto il Di AL, risultando così del tutto ininfluente ai fini della qualificazione giuridica del fatto. 3. Il Procuratore Generale e il difensore dell'AT hanno depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza di annullamento della precedente ordinanza dei giudici del riesame ha ribadito il principio per cui, in caso di aberratío ictus, la reazione della vittima designata, per effetto della quale l'offesa tipica della fattispecie criminosa si realizzi in danno dello stesso autore materiale del reato, non rappresenta un fattore sopravvenuto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, non costituendo uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell'azione delittuosa. Principio che il giudice del rinvio ha formalmente recepito, ma poi applicato in maniera non coerente. Ed infatti il senso del principio in questione è che la reazione difensiva della vittima designata è irrilevante se la condotta da cui deriva l'offesa tipica rimane, oggettivamente e soggettivamente, riferibile all'agente, ovviamente non nel risultato 3 che, per definizione, risulterà in concreto diverso da quello originariamente voluto. Non sono, dunque, l'entità o le modalità della reazione in sé considerate ad escludere l'applicazione dell'art. 83 c.p. nel caso in cui l'offesa venga cagionata a persona diversa da quella a cui era originariamente diretta, ma solo l'eventualità che la reazione difensiva abbia in concreto interrotto il collegamento tra l'azione e l'agente. In tal senso non è dirimente nel caso di specie che lo AM abbia torto il braccio del Di AL ricorrendo ad una specifica manovra di autodifesa e non l'abbia eventualmente soltanto colpito, deviando così la traiettoria del colpo al momento dello sparo. Ciò che rileva, al contrario, è solo se sia stato il Di AL ad esplodere il colpo e se lo abbia fatto volontariamente. Ed in tal senso - e soltanto in questo senso - che in sede rescindente era stato evocato il concetto di "eterodirezione"; concetto che il giudice del rinvio ha ripreso ampliandone però arbitrariamente la portata, finendo così per distorcerne il significato attribuitogli nella sentenza di annullamento. In altri termini, che lo AM sia riuscito a rivolgere l'arma verso il Di AL non è di per sé sufficiente per escludere che ricorra un'ipotesi di aberratio ictus, né per affermare che quest'ultimo sia stato "eterodiretto" nell'azione di sparare. In definitiva il vincolo di rinvio da cui il giudice del riesame era gravato comportava l'accertamento (ovviamente nei limiti propri dell'incidente cautelare) dell'effettiva attribuibilità al Di AL e non allo BU dell'esplosione del colpo che poi lo ha attinto all'addome o dell'eventuale accidentalità dello sparo. Evidente, dunque, la violazione del vincolo di rinvio denunciata dal pubblico ministero in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, la quale, pur riconoscendo contraddittoriamente che a sparare sia stato il Di AL, si è poi sostanzialmente ed apoditticamente limitata ad affermare che la mano dello stesso sarebbe stata eterodiretta dallo AM senza chiarire se tale conclusione sia stata assunta esclusivamente in ragione del tipo di manovra effettuata da quest'ultimo - spiegazione che, come già illustrato, è insufficiente per escludere l'ipotesi di aberratio ictus - ovvero sulla base del concreto sviluppo della dinamica dei fatti e sulla base di quali elementi ulteriori, non precisando in proposito nemmeno se abbia ritenuto o meno l'esplosione del colpo di pistola contestuale o successivo all'azione della vittima designata. E sul punto deve rilevarsi anche il travisamento da parte del giudice del rinvio del brano del verbale delle dichiarazioni dello AM riportato nell'ordinanza, atteso che nello stesso viene semplicemente dato atto che egli, mimando con un operante che assisteva all'audizione la manovra posta in essere, aveva "colpito" il braccio di quest'ultimo che, per l'effetto del colpo, si era rivolto verso il suo addome. 4 Descrizione questa certamente incompatibile con la condotta di eterodirezione evocata dal giudice del riesame. 3. Alla luce dei vizi evidenziati l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame, con obbligo al giudice del rinvio di attenersi ai principi affermati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo sezione riesame. Così deciso il 30/1/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito per l'indagato l'avv. Giuseppe Barba, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine chiedendone il rigetto. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 10768 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 30/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente decisione, ha annullato, limitatamente al concorso nel reato di omicidio in esecuzione aberrante di Di AL TO, il provvedimento con il quale è stata applicata ad AT EN la misura cautelare della custodia in carcere. La vicenda riguarda la morte di Di AL TO, il quale, recatosi presso la concessionaria auto gestita da AM LO, lo aggrediva con il concorso di Di AL GE, di RB LO e dello stesso AT. Nel corso dell'aggressione il Di AL TO estraeva una pistola e, dopo averla caricata, la puntava verso lo AM, il quale reagiva colpendo il braccio dell'aggressore che esplodeva un colpo che lo attingeva all'addome causandone successivamente il decesso. In proposito il giudice del riesame, come già statuito in occasione della decisione annullata dal giudice di legittimità, ha ritenuto che l'azione posta in essere dalla vittima designata, certamente giustificata dalla legittima esigenza di difendersi, abbia innescato una serie causale autonoma rispetto a quella generata dallo sparatore, avendo egli in qualche modo eterodiretto la mano di quest'ultimo e conseguentemente ha escluso la configurabilità del contestato reato di omicidio in esecuzione aberrante ai sensi degli artt. 82 e 575 c.p. e, pertanto, la responsabilità concorsuale dell'indagato. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Anzitutto il ricorrente lamenta la violazione del vincolo di rinvio, posto che il giudice del riesame avrebbe sostanzialmente riproposto il medesimo percorso giustificativo della decisione annullata da quello di legittimità, né si sarebbe conformato al principio di diritto nell'occasione stabilito, secondo cui la reazione della persona offesa, non essendo accadimento eccezionale e imprevedibile, può costituire lo sviluppo anomalo dell'azione omicidiaria in grado di alterarne il decorso causale determinando l'uccisione di persona diversa dalla vittima designata. In secondo luogo il Tribunale avrebbe in maniera solo apparente argomentato la propria decisione, astenendosi dallo spiegare perché la reazione in concreto dispiegata dallo AM abbia effettivamente reso la produzione dell'evento letale non più riferibile al Di AL TO. Ed infatti il giudice del merito si è limitato a riportare la descrizione effettuata dallo BU al consulente tecnico del tentativo posto in essere per disarmare il Di AL, senza 2 spiegare però per quale motivo tale azione non abbia sortito il limitato effetto di deviare il colpo pacificamente esploso dallo stesso Di AL - per come ammesso anche dal Tribunale - ma per l'appunto abbia generato una autonoma serie causale non riferibile all'originario agente e non più riconducibile psichicamente al medesimo. Illogico e contraddittorio sarebbe poi il tentativo dell'ordinanza impugnata di ricostruire la vicenda nel senso per cui la causa dell'uccisione del Di AL non sarebbe da individuare nella mera deviazione del suo braccio da parte dello AM, ma nella manovra posta in essere da quest'ultimo di rivolgere l'arma che il primo impugnava verso lo stesso. Per un verso, infatti, la dinamica descritta, alla luce dei principi fissati dalla Suprema Corte, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell'aberratio ictus, ma soprattutto e per l'appunto in contraddizione con quanto riferito dallo AM al consulente per come riportato dagli stessi giudici del merito nella motivazione dell'ordinanza. Parimenti irrilevante sarebbe infine il riferimento operato dal Tribunale al fatto che, negli attimi successivi allo sparo, la pistola già impugnata dal Di AL TO, sia transitata per un breve momento nelle mani dello AM per essere poi prelevata dal Di AL GE, che con la stessa ha cercato poi di uccidere il figlio dello AM, senza però riuscire nell'intento poiché l'arma si è inceppata. Infatti il primigenio passaggio della pistola si sarebbe indubitabilmente consumato in un momento successivo a quello in cui è stato esploso il colpo che ha attinto il Di AL, risultando così del tutto ininfluente ai fini della qualificazione giuridica del fatto. 3. Il Procuratore Generale e il difensore dell'AT hanno depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza di annullamento della precedente ordinanza dei giudici del riesame ha ribadito il principio per cui, in caso di aberratío ictus, la reazione della vittima designata, per effetto della quale l'offesa tipica della fattispecie criminosa si realizzi in danno dello stesso autore materiale del reato, non rappresenta un fattore sopravvenuto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, non costituendo uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell'azione delittuosa. Principio che il giudice del rinvio ha formalmente recepito, ma poi applicato in maniera non coerente. Ed infatti il senso del principio in questione è che la reazione difensiva della vittima designata è irrilevante se la condotta da cui deriva l'offesa tipica rimane, oggettivamente e soggettivamente, riferibile all'agente, ovviamente non nel risultato 3 che, per definizione, risulterà in concreto diverso da quello originariamente voluto. Non sono, dunque, l'entità o le modalità della reazione in sé considerate ad escludere l'applicazione dell'art. 83 c.p. nel caso in cui l'offesa venga cagionata a persona diversa da quella a cui era originariamente diretta, ma solo l'eventualità che la reazione difensiva abbia in concreto interrotto il collegamento tra l'azione e l'agente. In tal senso non è dirimente nel caso di specie che lo AM abbia torto il braccio del Di AL ricorrendo ad una specifica manovra di autodifesa e non l'abbia eventualmente soltanto colpito, deviando così la traiettoria del colpo al momento dello sparo. Ciò che rileva, al contrario, è solo se sia stato il Di AL ad esplodere il colpo e se lo abbia fatto volontariamente. Ed in tal senso - e soltanto in questo senso - che in sede rescindente era stato evocato il concetto di "eterodirezione"; concetto che il giudice del rinvio ha ripreso ampliandone però arbitrariamente la portata, finendo così per distorcerne il significato attribuitogli nella sentenza di annullamento. In altri termini, che lo AM sia riuscito a rivolgere l'arma verso il Di AL non è di per sé sufficiente per escludere che ricorra un'ipotesi di aberratio ictus, né per affermare che quest'ultimo sia stato "eterodiretto" nell'azione di sparare. In definitiva il vincolo di rinvio da cui il giudice del riesame era gravato comportava l'accertamento (ovviamente nei limiti propri dell'incidente cautelare) dell'effettiva attribuibilità al Di AL e non allo BU dell'esplosione del colpo che poi lo ha attinto all'addome o dell'eventuale accidentalità dello sparo. Evidente, dunque, la violazione del vincolo di rinvio denunciata dal pubblico ministero in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, la quale, pur riconoscendo contraddittoriamente che a sparare sia stato il Di AL, si è poi sostanzialmente ed apoditticamente limitata ad affermare che la mano dello stesso sarebbe stata eterodiretta dallo AM senza chiarire se tale conclusione sia stata assunta esclusivamente in ragione del tipo di manovra effettuata da quest'ultimo - spiegazione che, come già illustrato, è insufficiente per escludere l'ipotesi di aberratio ictus - ovvero sulla base del concreto sviluppo della dinamica dei fatti e sulla base di quali elementi ulteriori, non precisando in proposito nemmeno se abbia ritenuto o meno l'esplosione del colpo di pistola contestuale o successivo all'azione della vittima designata. E sul punto deve rilevarsi anche il travisamento da parte del giudice del rinvio del brano del verbale delle dichiarazioni dello AM riportato nell'ordinanza, atteso che nello stesso viene semplicemente dato atto che egli, mimando con un operante che assisteva all'audizione la manovra posta in essere, aveva "colpito" il braccio di quest'ultimo che, per l'effetto del colpo, si era rivolto verso il suo addome. 4 Descrizione questa certamente incompatibile con la condotta di eterodirezione evocata dal giudice del riesame. 3. Alla luce dei vizi evidenziati l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame, con obbligo al giudice del rinvio di attenersi ai principi affermati da questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo sezione riesame. Così deciso il 30/1/2025