Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 41222/2020
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI R OMA
XVII SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. 41222/2020
Giudice Onorario Dott. Roberto Valentino
Verbale di Udienza del giorno 14 gennaio 2025
Alle ore 9:20 sono presenti:
Per è PRESENTE l'avv. GINACARLO ACQUILINO in Parte_1
sostituzione dell'Avv. Cocozza Roberto, il quale si riporta alle memorie di discussione depositate, in via subordinata aderisce alla proposta conciliativa del CTU di cui a pagina 12 della relazione. Chiede che la causa venga trattenuta a sentenza.
Per è presente l'avv. STEFANO OLIVA, in sostituzione egli Parte_2
Avv. GINO GRILLI E il quale dà atto di aver formalizzato la Controparte_1
costituzione di nuovo procuratore. Si riporta a tutti i precedenti scritti e ne chiede l'accoglimento.
Ai fini della pratica forense è presente il Dottor Persona_1
A questo punto, il Giudice invita i difensori/il difensore presenti/e alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
I difensori si riportano a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.
Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 11,00 in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi/allontanatosi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Roberto Valentino, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 14.01.2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n. 41222/2020 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi vertente
T R A
, codice fiscale , assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Cocozza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla Calata San
Vito n. 137 giusta procura in atti
ATTRICE
E già P.IVA , Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Piazzale delle Belle Arti, n. 8, in Roma, presso lo studio degli
Avv.ti GINO GRILLI e che la rappresentano e difendono giusta Controparte_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.01.2025
CONVENUTA
Oggetto: appalto
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato via PEC in data Parte_1
20.07.2020 ha convenuto dinnanzi l'intestato Tribunale per sentir Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “a) DICHIARARE che l'obbligazione tra la signora Pt_1
e la ( si è interrotta per inadempimento contrattuale della Controparte_2 CP_4
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societa' convenuta. b) CONDANNARE la al pagamento di tutti i lavori Controparte_2 non eseguiti e per quelli non eseguiti a regola d'arte, per un importo pari ad €23.276,61
(ventitremiladuecentosettantasei/61), come da perizie depositate o quella somma maggiore o minore, a discrezione dell'Ill.mo Giudicante, che venga disposta a seguito anche di CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. c) CONDANNARE la al pagamento Controparte_3 della somma di € 5.830,00 ( cinquemilaottocentotrenta/00) quale restituzione dell'importo eccedente su fatture emesse e gia' onorate;
d) CONDANNARE la alla Controparte_2
restituzione degli importi, pari ad € 9.930,45 ( novemilanovecentotrenta/45) per l'acquisto dei beni elencati, cosi come da fatture depositate, beni che avrebbe dovuto fornire la società convenuta in base agli importi versati in acconto e che non sono stati mai resi alla committente;
e) CONDANNARE la ad una somma, da sancire in via equitativa a Controparte_2 favore della signora , per i danni morali patiti, in quanto all'interno dei locali Parte_1 doveva essere sistemato un B & B che doveva essere pronto per l'estate dell'anno 2019; f)
CONDANNARE la al rimborso delle fatture emesse dal CTP, Controparte_2
Geometra pari ad € 420,00 (quattrocentoventi/00) a favore di parte attrice;
g) Per_2
CONDANNARE la convenuta alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva che:
1) con contratto di appalto datato 10.11.2018 l'istante commissionava la ristrutturazione del proprio immobile in Salerno alla Via Clemente Mauro n. 13 alla Controparte_3
[... che aveva all'uopo redatto un primo preventivo in data 24.08.2018 ed un secondo, per lavori extra, in data 06.03.2019;
2) i lavori, iniziati il 28.01.2019, avrebbero dovuto essere ultimati entro i successivi 90 giorni lavorativi
3) l'importo omnia di € 31.900,00 + IVA doveva essere corrisposto in 5 S.A.L. così scadenzati:
1. alla sottoscrizione del contratto;
2. all'inizio delle opere;
3. all'inizio della realizzazione delle opere impiantistiche;
4. all'inizio della posa in opera;
5. alla fine dei lavori.
4) aveva corrisposto n. 4 acconti oltre l'importo di € 3.862,00 + € 3.360,00 per lavori extra capitolato;
il tutto per un complessivo di € 35.680,20.
5) la convenuta non aveva effettuato o aveva effettuato in maniera errata alcuni lavori, così come risultanti dalle due perizie fatte redigere da tecnici di propria fiducia, una delle quali aveva valutato i danni patiti in € 8.800,00 e l'altra che aveva quantificato i lavori da effettuare in sostituzione di quelli eseguiti in € 14.476,61.
6) per lavori extra capitolato e acquisto di beni aveva affrontato l'ulteriore spesa di € 9.930,45
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7) nessun esito aveva il procedimento di mediazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 20.04 2021 si costituiva la convenuta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in Controparte_2
ordine a tutte le domande inerenti, afferenti a errori progettuali o riconducibili ad attività di direzione lavori e per l'effetto rigettare tutte le conseguenti domande. Piaccia altresì accertare e dichiarare la tardiva denuncia vizi da parte della committente nonché la tardività dell'odierna azione ai sensi dell'art. 1667 C.c. e ss. e conseguentemente accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice nell'azionare la garanzia per vizi, e piaccia per l'effetto rigettare tutte le avverse domande. Piaccia comunque a codesto Giudice accertare e dichiarare che l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto è intervenuta per esclusivo fatto e colpa dell'attrice e, per l'effetto piaccia rigettare tutte le avverse domande. Piaccia accertare e dichiarare che la committente non ha provveduto a corrispondere alla il saldo opere di € Controparte_2
6.380,00 oltre iva e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse riconoscere a qualunque titolo importi a favore dell'attrice piaccia compensare in tutto o pro quota detto importo con quanto attribuito all'attrice. In ogni caso con salvezza di diritti ed onorari”
A supporto delle proprie conclusioni, deduceva:
a) la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle richieste risarcitorie afferenti errori o mancanze progettuali atteso che le pattuizioni intercorse tra committenza e appaltatrice e regolate dal contratto di appalto e dal relativo capitolato lavori escludevano espressamente qualsivoglia incarico inerente la fase progettuale, la predisposizione di pratiche amministrative ovvero lo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori.
b) la tradiva denuncia dei vizi e decadenza dall'azione.
Esaurito il momento istruttorio tramite l'esperimento di una CTU tecnica, la causa, fissata la discussione orale ex art. 281 sexies cpc per il 03.10.2024, veniva poi differita alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che le difese, eccezioni ed argomentazioni di parte saranno esaminate nei limiti necessari nell'economia della presente motivazione, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018), si rileva che l'eccezione di tardiva denuncia dei vizi e di conseguente decadenza dell'azione sollevata da parte convenuta è destituita di fondamento. I vizi lamentati dall'attore, infatti, rientrano nella categoria di cui all'art. 1669 cc in forza del quale sono inclusi tutti quei vizi, difetti o carenze
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strutturali che compromettono o limitano l'abitabilità, la funzionalità, il godimento del bene, pregiudicandone la caratteristica della “lunga durata”.
Conseguentemente, il diritto del committente si prescrive in un anno a partire dalla denunzia, la quale, a sua volta, a pena di decadenza, deve essere “fatta entro un anno dalla scoperta” della rovina o del grave difetto, la quale, a sua volta, si intende verificata quando il danneggiato consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'esecuzione dell'opera, a ciò non bastando la mera constatazione di segni esteriori, a meno che non si tratti di indubbie manifestazioni (di recente, Cass., Sez. II,
10/11/2023, n. 31301).
Nel caso in esame, il momento della scoperta della derivazione causale dei danni lamentati coincide con la redazione dell'elaborato a firma del geom. datato 14.06.2019 e Per_2 dell'ing. datato 12.07.2019. La denuncia, quindi, coincide con l'avvio della mediazione Per_3
che si è conclusa con verbale negativo del 08.10.2019 e in cui risulta che la convenuta ha comunque inviato un proprio riscontro con comunicazione del 07.10.2018 (rectius 2019). Del pari, l'inizio dell'azione deve intendersi esperita con l'avvio della mediazione e, quindi, entro il termine prescrizionale.
Tanto premesso, le domande di parte attrice sono parzialmente fondate e meritano accoglimento dei limiti che seguono.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato quanto segue:
- in merito all'esistenza di vizi relativi alle lavorazioni effettuate dalla convenuta, è stata riscontrata la mancanza attuale degli stessi, atteso il completamento dei lavori ad opera di altra ditta;
- con riferimento al costo di tali vizi, sia quale minor costo dei lavori, sia quale costo per eventuali successivi lavori di rifacimento, è risultato che parte attrice ha corrisposto l'importo di € 35.680,00 + IVA, per una eccedenza di € 5.662,00 + IVA, stante l'esecuzione di lavori per soli € 30.018,00 + IVA e che l'importo stimato dei lavori di completamento e ripristino è stato pari ad € 8.876,00 + IVA;
- nulla ha quantificato il tecnico per ciò che concerne la voce di danno derivante dalla mancata destinazione del bene a b&b, dovendosi attribuire tale scelta ad una autonoma volontà dell'attore, prevenuta dopo la disdetta del contratto e, come tale, non imputabile a fatto e colpa della convenuta.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché
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complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici, non potendosi accogliere i rilievi critici formulati alla stessa da parte attrice.
Non può trovare accoglimento la domanda di restituzione dell'importo di € 9.930,45 per l'acquisto dei beni che avrebbe dovuto fornire la società convenuta in base agli importi versati in acconto, atteso che parte attrice non ha ottemperato all'onere sulla stessa gravante ex art 2697 cc., non esseno state prodotte le pur menzionate fatture, né fornita prova del loro pagamento (e quindi dell'acquisto dei beni da parte dell'attrice).
Del pari, non merita accoglimento l'ulteriore domanda di condanna in via equitativa per i danni
Parte morali patiti perché la mancata adibizione dell'immobile a Ciò non solo in base alle già riportate conclusioni del CTU, ma anche perché, ai sensi del 1223 cc, il risarcimento del danno ha ad oggetto non il mero evento dell'inadempimento, bensì le conseguenze dannose che da esso sono derivate. Di tali conseguenze è necessario che sia fornita la prova da parte dell'agente, essendo infondato l'assunto secondo il quale il danno patito sorgerebbe in re ipsa.
Il ricorso alla liquidazione equitativa del danno può essere effettuata nei limiti previsti dal costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'onere probatorio circa la sussistenza del danno patrimoniale (come di quello non patrimoniale) non può ritenersi assolto per il semplice fatto che la parte invochi la liquidazione in via equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 cc (applicabile tanto in caso di responsabilità contrattuale che in caso di responsabilità extra-contrattuale, stante il richiamo contenuto nell'art. 2056 cc).
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (Cass. Civ. 4310/2018).
Destituita di fondamento è anche l'ulteriore domanda di rimborso della fattura emessa dal geom. pari ad € 420,00 non essendo stata la stessa prodotta, né essendo stata fornita Per_2
la prova dell'avvenuto pagamento.
Stante l'esito della controversia e il parziale accoglimento delle domande, si reputa opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 41222/2020 promossa da contro Parte_1 [...]
– già così provvede: Controparte_2 Controparte_3
- accoglie parzialmente le domande attoree e condanna parte convenuta a versare a parte attrice l'importo € 5.662,00 + IVA, quale importo versato in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti, nonché l'ulteriore importo di € 8.876,00 + IVA per completamento dei lavori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta le restanti domande;
- compensa integralmente le spese di lite;
- conferma il provvedimento di liquidazione delle spettanze del CTU del 25.07.2023 e pone definitivamente il pagamento a carico di entrambe le parti in solido
Così deciso in Roma, addì 14.01.2025
Il Giudice Onorario
Roberto Valentino
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