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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3560 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2599/2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv.to Rosa Di Nardo, cod. Fisc. , e dall'avv.to Saverio Di Nardo, cod. Fisc. C.F._2
, Pec: e Pec: C.F._3 Email_1 Email_2
Opponente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, Pec:
Email_3
Opposta
E
2. Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 p.t., con sede in via A. Diaz n. 11 – 80134 Napoli (NA) – PEC:
Email_4
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il si opponeva alla cartella Parte_1 di pagamento n. 02820240048595854000 notificata in data 18/02/2025, emessa dall' , di Caserta su incarico Controparte_1 Controparte_2 di Napoli per il recupero delle spese di Controparte_2 giudizio a seguito della Sent. n. 5110/16/2020 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania e depositata in data 28/10/2020, dell'importo complessivo di € 6.900,00.
L'opponente eccepiva l'illegittimità della cartella in quanto in data 29/07/2023 aveva aderito alla rottamazione ter, con conseguente rinuncia a tutti i giudizi pendenti avverso gli atti notificati dall'Agente della Riscossione, ed impugnati innanzi le competenti autorità.
Con rispettive comparse, si costituivano le opposte Controparte_1
, e
[...] Controparte_3 le quali chiedevano
[...] il rigetto della opposizione poiché infondata.
Con ordinanza resa all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord.
La Corte di Cassazione si è espressa sul punto: “l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez.
U, 18979 del 31/07/2017, Rv. 645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008,
Rv. 601586 – 01, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento
Pag. 2 di 4 delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016,
Rv. 641220 – 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
L'Art. 170 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) stabilisce che l'opposizione si propone davanti al giudice che ha emesso il provvedimento di condanna alle spese oppure, in mancanza, al Tribunale competente per territorio.
La Cassazione Civile con ordinanza n. 8402 del 4-04-2018 ha stabilito che:
“L'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a Spese di giustizia va proposta innanzi al Giudice del luogo in cui è stata notificata”.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'opponente ha documentato di aver aderito alla Rottamazione ter, con dichiarazione del 14/03/2023 e che l' ha accettato la richiesta del Controparte_1 contribuente in data 26/07/2023.
Orbene, dalla disamina della cartella esattoriale notificata all'opponente si evince che il credito per il quale è stata emessa fa riferimento alla partita di ruolo n. 914/2024, reso esecutivo il 18.11.2024 e consegnato il 25.12.2024.
Di conseguenza, il ruolo per il quale l'Agente della Riscossione sta agendo con la notifica della cartella esattoriale impugnata non rientrava nella Rottamazione Ter alla quale il contribuente aveva aderito in data 14/03/2023.
Cassazione Ordinanza n. 24428/2024 della Sezione Tributaria secondo la quale il procedimento di adesione alla definizione agevolata prende avvio con l'istanza presentata da parte del contribuente e si conclude con la comunicazione formale dell'agente della riscossione che la stessa è stata accolta, con le indicazioni dell'ammontare delle somme da versare. Con l'adesione alla definizione agevolata, il contribuente assume ope legis l'impegno a rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata viene presentata.
Pag. 3 di 4 Da tanto si evince che la partita di ruolo oggi richiesta dall'Agente della Riscossione, con la notifica della cartella oggetto di opposizione, non rientrava nella Rottamazione
Ter per la quale l'opponente aveva prestato adesione, trattandosi di credito iscritto a ruolo successivamente.
Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.
Aversa, 16.10.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2599/2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv.to Rosa Di Nardo, cod. Fisc. , e dall'avv.to Saverio Di Nardo, cod. Fisc. C.F._2
, Pec: e Pec: C.F._3 Email_1 Email_2
Opponente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, Pec:
Email_3
Opposta
E
2. Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2 p.t., con sede in via A. Diaz n. 11 – 80134 Napoli (NA) – PEC:
Email_4
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il si opponeva alla cartella Parte_1 di pagamento n. 02820240048595854000 notificata in data 18/02/2025, emessa dall' , di Caserta su incarico Controparte_1 Controparte_2 di Napoli per il recupero delle spese di Controparte_2 giudizio a seguito della Sent. n. 5110/16/2020 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania e depositata in data 28/10/2020, dell'importo complessivo di € 6.900,00.
L'opponente eccepiva l'illegittimità della cartella in quanto in data 29/07/2023 aveva aderito alla rottamazione ter, con conseguente rinuncia a tutti i giudizi pendenti avverso gli atti notificati dall'Agente della Riscossione, ed impugnati innanzi le competenti autorità.
Con rispettive comparse, si costituivano le opposte Controparte_1
, e
[...] Controparte_3 le quali chiedevano
[...] il rigetto della opposizione poiché infondata.
Con ordinanza resa all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli Nord.
La Corte di Cassazione si è espressa sul punto: “l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez.
U, 18979 del 31/07/2017, Rv. 645035 – 01; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008,
Rv. 601586 – 01, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento
Pag. 2 di 4 delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016,
Rv. 641220 – 01, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
L'Art. 170 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) stabilisce che l'opposizione si propone davanti al giudice che ha emesso il provvedimento di condanna alle spese oppure, in mancanza, al Tribunale competente per territorio.
La Cassazione Civile con ordinanza n. 8402 del 4-04-2018 ha stabilito che:
“L'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a Spese di giustizia va proposta innanzi al Giudice del luogo in cui è stata notificata”.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'opponente ha documentato di aver aderito alla Rottamazione ter, con dichiarazione del 14/03/2023 e che l' ha accettato la richiesta del Controparte_1 contribuente in data 26/07/2023.
Orbene, dalla disamina della cartella esattoriale notificata all'opponente si evince che il credito per il quale è stata emessa fa riferimento alla partita di ruolo n. 914/2024, reso esecutivo il 18.11.2024 e consegnato il 25.12.2024.
Di conseguenza, il ruolo per il quale l'Agente della Riscossione sta agendo con la notifica della cartella esattoriale impugnata non rientrava nella Rottamazione Ter alla quale il contribuente aveva aderito in data 14/03/2023.
Cassazione Ordinanza n. 24428/2024 della Sezione Tributaria secondo la quale il procedimento di adesione alla definizione agevolata prende avvio con l'istanza presentata da parte del contribuente e si conclude con la comunicazione formale dell'agente della riscossione che la stessa è stata accolta, con le indicazioni dell'ammontare delle somme da versare. Con l'adesione alla definizione agevolata, il contribuente assume ope legis l'impegno a rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata viene presentata.
Pag. 3 di 4 Da tanto si evince che la partita di ruolo oggi richiesta dall'Agente della Riscossione, con la notifica della cartella oggetto di opposizione, non rientrava nella Rottamazione
Ter per la quale l'opponente aveva prestato adesione, trattandosi di credito iscritto a ruolo successivamente.
Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti costituite.
Aversa, 16.10.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 4 di 4