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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2994/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Voltan Nicola e dell'avvocato Finco Paolo Parte_1
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“accertato che il figlio svolge un'attività lavorativa che gli consente di percepire Parte_2
uno stipendio tale da renderlo economicamente autonomo, e accertata la sussistenza dei giustificati motivi che impongono la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. , Parte_1
giusta quanto esposto in narrazione, voglia modificare parzialmente la sentenza del Tribunale di
Padova n. 710/08, dichiarando non più dovuto dal Sig. l'assegno mensile per il Parte_1
contributo al mantenimento del figlio , alla luce delle sopravvenute mutate Parte_2
pagina 1 di 3 condizioni economiche e conseguentemente disponendo la revoca dell'assegno medesimo, con effetto a partire dal 1° luglio 2024”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 , premesso che: con sentenza n.708/2008, Parte_1
depositata in data 3.4.2008, questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con ponendo a carico di esso ricorrente l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli e con il versamento alla madre della somma mensile di € Per_1 Parte_2
590,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con successivo decreto datato 10.12.2019, era stato revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia , stante la sopravvenuta autosufficienza Per_1
economica della stessa;
chiedeva che, ad ulteriore modifica delle condizioni di divorzio, venisse revocato anche l'assegno di mantenimento per il figlio . Parte_2
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, rilevata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere CP_1
provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Il ricorrente ha chiesto, che venga revocato il proprio obbligo versare alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'importo di € 395,52 mensili, con decorrenza dal Parte_2
1.7.2024.
A fondamento di tale domanda ha allegato che , nato il [...], è diplomato dal 2017 Parte_2 all'Istituto Alberghiero di Abano Terme;
in data 22.04.2022 ha stipulato contratto di lavoro part-time
(pari a venti ore settimanali) a tempo determinato, con la mansione di aiuto cuoco, con la società “Cini
s.r.l.” con sede in Padova e che detto contratto è stato modificato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 30.04.23, con una retribuzione lorda mensile di euro 1.389,44.
La domanda merita di essere accolta.
In punto di diritto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa
pagina 2 di 3 circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 26875/2023).
Nel caso di specie, va rilevato che il ricorrente ha fornito prova che, a decorrere dal 30.04.2023 il rapporto di lavorio di alle dipendenze di Cini Srl è stato trasformato a tempo indeterminato Parte_2
(doc.8) e che il medesimo continua a percepire uno stipendio mensile di € 1.389,44 (cfr. doc.7);
, che attualmente ha 26 anni, risulta entrato nel mondo del lavoro da tempo e deve Parte_2
considerarsi economicamente autosufficiente, tenendo conto dei documenti prodotti dal ricorrente, non contrastati da elementi di segno contrario che avrebbero dovuto essere forniti dalla controparte.
La revoca avrà decorrenza dall'1.7.2024, come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Attesa la mancata opposizione di parte convenuta, nulla si provvede con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.708/2008, così come modificate con successivo decreto 10.12.2019, revoca l'obbligo di di versare a favore di Parte_1 [...]
l'assegno mensile per il contributo al mantenimento del figlio , con CP_2 Parte_2
decorrenza dall'1.7.2024;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2994/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Voltan Nicola e dell'avvocato Finco Paolo Parte_1
Parte ricorrente contro
CP_1
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“accertato che il figlio svolge un'attività lavorativa che gli consente di percepire Parte_2
uno stipendio tale da renderlo economicamente autonomo, e accertata la sussistenza dei giustificati motivi che impongono la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. , Parte_1
giusta quanto esposto in narrazione, voglia modificare parzialmente la sentenza del Tribunale di
Padova n. 710/08, dichiarando non più dovuto dal Sig. l'assegno mensile per il Parte_1
contributo al mantenimento del figlio , alla luce delle sopravvenute mutate Parte_2
pagina 1 di 3 condizioni economiche e conseguentemente disponendo la revoca dell'assegno medesimo, con effetto a partire dal 1° luglio 2024”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 , premesso che: con sentenza n.708/2008, Parte_1
depositata in data 3.4.2008, questo Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con ponendo a carico di esso ricorrente l'obbligo di contribuire CP_1 al mantenimento dei figli e con il versamento alla madre della somma mensile di € Per_1 Parte_2
590,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con successivo decreto datato 10.12.2019, era stato revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia , stante la sopravvenuta autosufficienza Per_1
economica della stessa;
chiedeva che, ad ulteriore modifica delle condizioni di divorzio, venisse revocato anche l'assegno di mantenimento per il figlio . Parte_2
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. il Giudice delegato, rilevata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere CP_1
provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Il ricorrente ha chiesto, che venga revocato il proprio obbligo versare alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'importo di € 395,52 mensili, con decorrenza dal Parte_2
1.7.2024.
A fondamento di tale domanda ha allegato che , nato il [...], è diplomato dal 2017 Parte_2 all'Istituto Alberghiero di Abano Terme;
in data 22.04.2022 ha stipulato contratto di lavoro part-time
(pari a venti ore settimanali) a tempo determinato, con la mansione di aiuto cuoco, con la società “Cini
s.r.l.” con sede in Padova e che detto contratto è stato modificato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 30.04.23, con una retribuzione lorda mensile di euro 1.389,44.
La domanda merita di essere accolta.
In punto di diritto, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa
pagina 2 di 3 circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 26875/2023).
Nel caso di specie, va rilevato che il ricorrente ha fornito prova che, a decorrere dal 30.04.2023 il rapporto di lavorio di alle dipendenze di Cini Srl è stato trasformato a tempo indeterminato Parte_2
(doc.8) e che il medesimo continua a percepire uno stipendio mensile di € 1.389,44 (cfr. doc.7);
, che attualmente ha 26 anni, risulta entrato nel mondo del lavoro da tempo e deve Parte_2
considerarsi economicamente autosufficiente, tenendo conto dei documenti prodotti dal ricorrente, non contrastati da elementi di segno contrario che avrebbero dovuto essere forniti dalla controparte.
La revoca avrà decorrenza dall'1.7.2024, come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Attesa la mancata opposizione di parte convenuta, nulla si provvede con riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.708/2008, così come modificate con successivo decreto 10.12.2019, revoca l'obbligo di di versare a favore di Parte_1 [...]
l'assegno mensile per il contributo al mantenimento del figlio , con CP_2 Parte_2
decorrenza dall'1.7.2024;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3