Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
-del diniego a firma dirigenziale opposto dall’Amministrazione all’istanza di trasferimento straordinario di cui all’atto Prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- comunicato in pari data via pec;
- per quanto occorre possa, di qualsiasi altro atto, al momento non conosciuto, che possa essere interpretato nel senso di non riconoscere i gravi motivi di salute come causa giustificante in ogni caso del trasferimento in quanto straordinario, ivi inclusi i bandi per i trasferimenti che l’Università dovrebbe emanare /abbia emanato e/o i regolamenti di facoltà;
e per la declaratoria
dell’obbligo dell’Università di prevedere, anche mediante bandi appositi, la possibilità di trasferimenti da fuori sede per gravi motivi di salute al di fuori delle procedure ordinarie e comunque a dare corso al trasferimento straordinario per gravi motivi di salute;
nonché per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale che la ricorrente ha già subìto e subirà per effetto del rifiuto opposto dall’Università e/o per la mancata previsione anche mediante bando dell’obbligo di accogliere le domande di trasferimento basate su gravi motivi di salute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. ER GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, residente in [...]ma iscritta per l’a.a. -OMISSIS- al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia che si svolge a -OMISSIS- (tenuto congiuntamente dall’Università della Calabria e da quella della Magna Graecia), ha reiteratamente chiesto di essere trasferita all’Università di Perugia, invocando i “gravi motivi” previsti dall’art. 9 del RD 1269/1938. Ha a tal fine segnalato che, a seguito di un incidente del 2022, è rimasta invalida e la sua situazione la costringe a sobbarcarsi frequenti e faticose trasferte a Perugia, dove è seguita presso un Centro specializzato, per effettuare i necessari controlli e dosare le terapie farmacologiche.
2. L’Università di Perugia ha negato il trasferimento con nota dirigenziale in data -OMISSIS-, in quanto “ Facendo seguito alla sua richiesta assunta a prot. n. -OMISSIS- si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto le motivazioni addotte non possono, comunque, giustificare il trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia al di fuori della partecipazione al bando trasferimenti. Al punto 10 dell’all.3 al DM 472 del 23.02.2025 [recte: 2024] è stabilito che “Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi ””.
3. La ricorrente ha impugnato il diniego, chiedendone l’annullamento (oltre al risarcimento del danno) e a tal fine deducendo:
(i) – l’incompetenza del dirigente che ha adottato il provvedimento, poiché l’art. 9 del RD 1269/1938 si riferisce al Rettore;
(ii) – la violazione dell’art. 10-bis legge 241/1990;
(iii) - la violazione art. 9, cit., il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti, in quanto è stata omessa la considerazione dei gravissimi motivi di salute rappresentati e la priorità della tutela del diritto fondamentale della persona avrebbe dovuto condurre a superare eventuali necessità organizzative; anche ammettendo la necessità di un bando, ai fini del trasferimento, “sarebbe l’assenza stessa di un tale bando a configurare inadempimento dell’Amministrazione agli obblighi che sulla stessa gravano in punto di garanzia di completa fruibilità dell’offerta formativa. Il che giustifica la domanda risarcitoria. A maggior ragione, poi, ove esistessero regolamenti interni che ciò vietano, ovvero ove fosse questa (ma lo si contesta) l’interpretazione da fornire ai bandi ordinari, ove cioè si ritenesse che essi escludano, per definizione, la valutazione di motivi eccezionali ex art. 9 del R.D. citato”.
In definitiva, la ricorrente lamenta di essere stata messa nella condizione di dover scegliere tra tutelare la propria salute (ciò che sostiene essere impossibile in Calabria, dove rischia di perdere la funzionalità della mano e della gamba destre) e prendere la laurea cui aspira.
4. L’Università si è costituita in giudizio, controdeducendo puntualmente e chiedendo il rigetto del ricorso. In sintesi, ha sottolineato: (a) - che l’istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 9, cit. (comunque ormai rientrante nella competenza dirigenziale) avrebbe dovuto essere rivolta anzitutto all’Università di provenienza; (b) - che si è in presenza di una valutazione dal contenuto vincolato, per la quale quindi non rileva la mancanza di partecipazione procedimentale dell’istante; (c) - che, infatti, i pur comprovati gravi motivi non possono determinare un effetto derogatorio rispetto all’organizzazione dei corsi di laurea ad accesso programmato di cui alla legge 264/1999, come sancito per l’a.a. 2024/25 anche dal d.m. 472/2024; (d) - che per l’a.a. 2025-2026 è prevista a breve la pubblicazione di un bando per i trasferimenti ad anni successivo al primo, e in quella sede la ricorrente potrà presentare domanda, rappresentando e certificando le proprie condizioni di salute ai fini del riconoscimento della preferenza nell’accesso.
5. L’esame della domanda cautelare è stato rinviato dalla camera di consiglio del 4 novembre 2025, per consentire alle parti di approfondire eventuali profili di incompetenza, alla luce della recente ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS- (con cui è stato dichiarato il difetto di competenza, a beneficio del TAR per il Lazio, in un giudizio di impugnazione di un diniego di trasferimento motivato come quello oggi in esame).
5.1. La ricorrente ha ribadito la competenza di questo Tribunale, sottolineando che, nel presente giudizio a differenza di quello deciso dalla predetta ordinanza, non è stato impugnato il d.m. 472/2024.
5.2. L’Università resistente, concordando sulla competenza di questo Tribunale, ha però eccepito l’inammissibilità del ricorso proprio in ragione dell’omessa impugnazione del d.m. 472/2024.
6. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, su concorde richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione anche nel merito.
7. Il Collegio, alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti, si ritiene competente a decidere il ricorso.
8. Osserva poi che l’omessa impugnazione del d.m. 472/2024 (“ Determinazione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. -OMISSIS- ”) non determina l’inammissibilità del ricorso, posto che la ricorrente prospetta un quadro normativo secondo il quale l’art. 9 del RD 1269/1938, fondante un potere extra ordinem , troverebbe applicazione nonostante ogni eventuale previsione contraria.
9. Nel merito, detto art. 9, stabilisce, ai primi quattro commi, che “ Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi. Può egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi. Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell'università o istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. Il rettore o direttore dell'università o istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del consiglio della facoltà competente, e ne dà notizia per iscritto all'interessato, salva a questi la facoltà di ricorrere ai sensi dell'art. 151, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. …”.
9.1. Secondo la giurisprudenza che si è pronunciata su dinieghi di trasferimento antecedenti al d.m. 472/2024, l’art. 9 del RD 1269/1938 è tuttora vigente (cfr. TAR Campania, IV, n. 7049/2024; TAR Sicilia, I, n. 2084/2019; Catania, I, n. 1045/2021 e n. 1673/2023), e attribuisce al Rettore dell’Ateneo un rilevante potere extra ordinem circa l’apprezzamento delle gravi ragioni sottese all’istanza di trasferimento (cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, n. 230/2021-ord. e Catania, I, n. 97/2022-ord.), caratterizzato da elevata discrezionalità (cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, n. 69/2021 e Catania, I, n. 97/2022-ord. cit.).
9.2. Alcune di dette pronunce hanno anche affermato specificamente la compatibilità dell’art. 9 con la sopravvenuta normativa che ha istituito i corsi di laurea a numero programmato (cfr. TAR Sicilia, n. 2084/2019 e n. 97/2022, cit.).
Riguardo a tale aspetto, tuttavia, una recente pronuncia del giudice di appello ha affermato che “ Il Collegio osserva che con la sentenza appellata è stato erroneamente ritenuto possibile ottenere l'iscrizione ad anni successivi al primo al di fuori di una procedura pubblica di selezione ed anche se non vi siano posti disponibili, come comunicato dall’Università appellante. Il principio affermato dalla sentenza urta contro l'impianto complessivo della programmazione a livello nazionale degli accessi alle Università ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, tanto più in relazione alle immatricolazioni agli anni successivi al primo, per le quali non si può prescindere dalle disponibilità di posti venutasi a creare nell'ambito degli accessi in origine programmato per ogni anno accademico (così Consiglio di Stato VII n. 4639 dell’8 maggio 2023, 1417 dell’8 febbraio 2023). Il sistema di accesso programmato è previsto sulla base della legge n. 264 del 1999. Ne consegue che risulta derogato, in relazione all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l’invocato (da parte appellata) art. 9 del RD. n. 1269/1938, secondo cui lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio Rettore o Direttore.” (così, Cons. Stato, VII, n. 3737/2025, che ha riformato TAR Campania, n. 7049/2024, cit.).
9.3. Relativamente all’a.a. 2024/25, la previsione del punto 10 dell’Allegato 3 al d.m. 472/2024 – “ Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi ” – focalizza i dubbi interpretativi sull’individuazione di quali siano le “modalità” e i “termini” previsti dagli atti organizzativi che, alla luce del suddetto orientamento del Consiglio di Stato, non possono essere derogati.
9.4. Del d.m. 472/2024 ha tenuto conto la sentenza che ha deciso il giudizio nel quale questo Tribunale ha declinato la competenza con la citata ordinanza n. -OMISSIS-, ritenendo che la mancanza di posti disponibili (in quel caso, accertata specificamente attraverso gli atti processuali) legittimasse il diniego di trasferimento motivato con riferimento alla suddetta disposizione del d.m. 472/2024, ed in particolare sottolineando che “ l’Università si è limitata a prendere atto dell’avvenuto esaurimento del contingente ministeriale previsto per quell’anno accademico, con la conseguente impossibilità di attivare la procedura di trasferimento, non essendovi alcuna vacanza di posto su cui fondare l’ammissione in ingresso. […] È da escludersi, dunque, che l’Amministrazione abbia omesso attività istruttoria: al contrario, essa ha esercitato un obbligo di verifica ex lege sul numero massimo di studenti ammissibili al corso, dando pubblicità a tale esito attraverso il decreto rettorale, come richiesto dalla normativa vigente. L’avviso pubblico contenuto nel suddetto decreto ha valore di atto a contenuto generale, idoneo a esprimere l’indisponibilità dei posti in maniera pienamente conoscibile dagli interessati . […] Le doglianze della ricorrente, fondate sul diritto all’assistenza di un familiare disabile ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, non possono condurre a diverso esito. […] Anche a voler considerare la documentazione attestante la disabilità in situazione di gravità della madre, tale condizione, ai sensi del medesimo decreto (allegato 3, punto 10), avrebbe potuto conferire alla ricorrente un titolo di preferenza esclusivamente a parità di punteggio con altri candidati, ma non attribuirle un diritto autonomo e incondizionato all’immatricolazione. Il sistema di accesso programmato, infatti, consente l’iscrizione ad anni successivi solo previa vacanza di posti e nell’ambito di una procedura pubblica selettiva, senza eccezioni automatiche anche per i casi assistenziali più gravi. ”. (TAR Lazio, III, n. 19089/2025, che richiama idem , n. 12172/2021, relativa al trasferimento richiesto da una studentessa che parimenti invocava la necessità di prestare assistenza a un familiare in situazione di disabilità).
Va però sottolineato che in quel giudizio non era stata chiesta all’Università, né prospettata in giudizio l’applicazione dell’art. 9 del RD 1269/1938 e la pretesa era stata azionata direttamente sulla base della legge 104/1992 e dei principi costituzionali.
9.5. Il Collegio, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali appena richiamati, ritiene che il potere previsto dall’art. 9 del RD 1269/1938, oltre a tutelare interessi costituzionalmente rilevanti consentendo di far fronte a situazioni di difficoltà non altrimenti ovviabili, non sia incompatibile con la disciplina e le esigenze organizzative dei corsi a numero programmato, a condizione che venga esercitato entro limiti che salvaguardino dette esigenze.
In concreto, se appare ragionevole che il trasferimento per “gravi motivi” possa essere chiesto e concesso al di fuori della partecipazione dello studente ai bandi o avvisi annuali, e quindi in ogni momento dell’anno, la attuale disponibilità di posti non coperti per l’a.a. al quale si chiede l’iscrizione costituisce invece un limite insuperabile, perché prescinderne metterebbe in discussione una delle ragioni del numero programmato, finalizzato anche ad assicurare la completezza e qualità dell’insegnamento che gli Atenei sono in grado di impartire.
In questo senso occorre interpretare le previsioni degli atti organizzativi e segnatamente del d.m. 472/2024.
9.6. Può aggiungersi che, nel caso in esame, il diniego impugnato richiama quanto previsto dal punto 10 dell’allegato 3 del d.m. 472/2024, ma non precisa se vi fossero o meno posti disponibili per il trasferimento richiesto, né tale elemento può evincersi dagli altri atti acquisiti al fascicolo processuale.
10. Tuttavia, la questione, al pari di quella concernente la effettiva sussistenza di “gravi motivi” ai sensi dell’art. 9, cit., non può essere affrontata.
10.1. Risulta infatti dirimente la circostanza che la domanda di trasferimento sia stata presentata dalla ricorrente direttamente all’Università presso la quale intende essere trasferita, quando invece sarebbe stata competente ad avviare l’iter valutativo l’Università di provenienza. La giurisprudenza, riguardo all’art. 9, cit., ha recentemente precisato che “ La disposizione normativa sulla base della quale la parte ricorrente ha formulato la propria istanza di trasferimento prevede, in maniera netta ed esplicita, che le istanze di trasferimento per gravi motivi debbano essere indirizzate al Rettore o al Direttore della Università di provenienza del soggetto che intende trasferirsi in un altro Ateneo, sicché la prima valutazione discrezionale dell’istanza di trasferimento deve essere necessariamente svolta dal Rettore o dal Direttore dell’Università di provenienza dell’istante, ai quali spetta apprezzare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il conseguimento del trasferimento c.d. extra ordinem, in primis quella dei gravi motivi dedotti dal soggetto che richiede di essere trasferito. Dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’articolo 9 del r.d. n. 1269/1938 si ricava, quindi, che il legislatore ha inteso delineare un iter valutativo complesso delle istanze di trasferimento extra ordinem, che vede coinvolte sia l’Università di provenienza dell’istante – alla quale dovrà essere indirizzata la domanda di trasferimento e che deve svolgere la prima valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il trasferimento ad altro Ateneo – sia, in seconda battuta, l’Università di destinazione, come peraltro già evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in sede cautelare (cfr. T.A.R. Lombardia, sez. V, ord. n. 572 del 7 giugno 2024). (TAR Lazio, III, n. 13541/2025).
Negli atti processuali non vi è traccia di una richiesta della ricorrente all’Università di provenienza, o comunque di una valutazione effettuata da quest’ultima sul trasferimento. Né la ricorrente ha replicato all’eccezione svolta sul punto dalla difesa dell’Università resistente.
Pertanto, anche nel caso in esame, può affermarsi che “ la parte ricorrente avrebbe dovuto rivolgere la propria istanza di trasferimento extra ordinem al Rettore o al Direttore della Università di provenienza […] e non al Rettore o al Direttore dell’Università presso la quale ha intenzione di trasferirsi […], in quanto così facendo ha precluso all’Ateneo presso il quale risulta iscritta di esercitare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del r.d. n. 1269/1938, il potere discrezionale di valutazione dell’istanza di trasferimento per cui è causa . […] Per tale ragione, il provvedimento … impugnato con il ricorso in esame risulta affetto da incompetenza, per essere stato adottato unicamente dall’Università di destinazione, la quale non risulta essere l’Autorità amministrativa procedente in base a quanto previsto dalla legge, bensì l’amministrazione universitaria chiamata a rilasciare il nullaosta (o, comunque, un atto di assenso) al trasferimento, ma solo successivamente alla preliminare valutazione favorevole dell’istanza di trasferimento spettante all’Università di appartenenza del soggetto richiedente ” (sent. ult. cit.).
10.2. Quindi, sulla mancanza del presupposto di fatto – vale a dire, la presentazione della domanda all’Università di provenienza e la prima valutazione da parte di essa della sussistenza dei “gravi motivi” di cui all’art. 9 del RD 1269/1938 – necessario affinché l’Università di Perugia potesse disporre il trasferimento, deve arrestarsi la valutazione di questo Collegio.
10.3. Il ricorso, per quanto esposto, deve essere respinto.
10.4. Resta evidentemente salva la facoltà della ricorrente di riattivare il procedimento nel modo corretto, vale a dire presentando all’Università di provenienza una documentata domanda.
9. Le spese, considerata la natura della pretesa azionata, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER GA, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER GA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.