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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1617/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7532/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4509 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n.4509 con il quale il Comune di Scafati richiedeva il pagamento della TARI anno 2017 in relazione ad un opificio industriale sito in Scafati.
Eccepiva la prescrizione/decadenza del tributo richiesto, l'omessa notifica dell'atto prodromico, l'illegittimità dell'avviso, l'errato calcolo delle superfici, la violazione dell'art. 1, comma 693-701, legge 147/2013.
Il Comune resisteva in giudizio controdeducendo l'improcedibilità del ricorso per omesso tentativo obbligatorio di reclamo mediazione, la tempestività della notifica dell'accertamento, la regolare notifica dell'atto presupposto, il corretto calcolo delle superfici, l'assenza di violazione dell'art. 1 legge 1 comma 693-701 della legge 147/2013.
La società con memoria ex art. 32 del dlgs n.546/92 contestava le argomentazioni difensive.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado d i Salerno con la sentenza n.3178/2024 pronunciata il 19.2.2024 e depositata il 15.7.2024 rigettava il ricorso con condanna alle spese.
La società propone appello censurando la sentenza mediante i motivi che seguono:
1) non è applicabile la cd “proroga generalizzata” di 85 giorni ex art. 67 del DL 18/2020 e quindi si è verificata la decadenza dell'azione accertatrice del Comune che ha notificato l'avviso per TARI anno 2017 oltre il 31 dicembre del 2022 2) non è stato mai notificato il preavviso di pagamento in violazione dell'art. 36 del Regolamento TARI
3) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento che non consente di ricostruire l'operato dell'ufficio e di contestare l'an ed il quantum della pretesa creditoria;
in particolare con l'avviso il Comune tenta di pretendere il pagamento per gli anni dal 2014 al 2017
4) errata valutazione della planimetria prodotta in giudizio dalla quale si desume l'erroneità delle superfici tassate
5) omissione da parte del Comune della verifica e del controllo della consistenza immobiliare prima della notifica dell'accertamento
Chiede pertanto di accogliere l'appello annullando l'avviso di accertamento impugnato con vittoria del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
La società presente ulteriore memoria ex art. 32 del dlgs n. 546/1992 e dopo aver preso atto della mancata costituzione in giudizio del Comune insiste sulla decadenza del Comune dal diritto di esercitare l'azione impositiva. Reitera ed argomenta la formazione di giudicati esterni formatisi tra le medesime parti in merito ad altre annualità con le sentenze CTP Salerno n.2867/11/2021, CTP n.1398/10/2022, CGT secondo grado n.7267/9/2024 e CTP n.3026/10/2025, che hanno espressamente accertato che l'azione impositiva del Comune di Scafati nei confronti della Cesarano s.r.l. può concentrarsi solo sulle aree adibite ad uffici e servizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il motivo n. 1 è infondato: il Collegio osserva che la Cassazione a SS.UU. con Decreto n. 1630 del 23.1.2025 ha stabilito che la proroga di ottantacinque giorni introdotta durante l'emergenza Covid-19 dall'art. 67, comma 1 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia) si applica non solo alle scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Tale proroga ha quindi sospeso i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8.03.2020 al 31.05.2020 e tale sospensione ha comportato uno slittamento in avanti dei termini per una durata corrispondente a quella del periodo sospeso, ovvero ottantacinque giorni. Nel caso di specie il termine di decadenza dell'azione accertatrice e di prescrizione quinquennale della pretesa portata dall'avviso di accertamento n. 4509 per TARI 2017 era fissato al 31.12.2022 al quale vanno aggiunti gli 85 giorni ex art. 67, 1 comma dl 18/2020 con slittamento del termine al 26 marzo 2023. La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta il 17 marzo 2023 e quindi non è maturato il termine di prescrizione quinquennale e nemmeno il termine “decadenziale”.
Il motivo n. 2 è infondato: l'avviso di pagamento prodromico è stato regolarmente notificato dal Comune di Scafati in data 28.5.2019 e comunque la sua mancata notifica non determina la nullità dell'avviso di accertamento successivo che è l'atto formale che manifesta la pretesa impositiva e che è impugnabile nei termini diversamente dall'avviso di pagamento che non è atto impugnabile o meglio impugnabile facoltativamente come ritiene una parte della giurisprudenza di merito.
Il motivo n. 3 è infondato: il Collegio condivide espressamente l'assenza di difetto di motivazione dell'atto statuita dai primi giudici in quanto dall'atto si evincono le ragioni della pretesa comunale. Sul punto il Collegio osserva che la Cassazione con l'Ordinanza n. 39678 del 13/12/2021 ha affermato che “per la motivazione dell'avviso di accertamento TARI è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali del tributo”. Nel caso di specie dall'avviso di accertamento impugnato risulta il tipo di imposta TARI, l'immobile oggetto di tassazione con i riferimenti catastali, il periodo di imposizione espresso in giorni (261 per l'anno 2017), la tariffa a mq. sia per la parte fissa che per la parte variabile, l'importo della tassa dovuta per omesso versamento con il relativo calcolo comprensivo di sanzioni e interessi, le modalità di pagamento e impugnazione. Il Collegio ritiene quindi che l'avviso di accertamento impugnato contiene tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria (imposta, imponibile, oggetto, aliquota, importo dovuto) utili al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente (in tal senso da ultimo Cassazione n. 2029 del 19.1.2024) e quindi è pienamente motivato.
Il motivo n.4 è infondato: il collegio condivide la statuizione di rigetto dei primi giudici che comunque non hanno dato giudizi tecnici sulla planimetria ma hanno affermato che non ha un'attestazione di conformità che l'avrebbe resa formalmente più attendibile. Il Collegio ritiene che la planimetria allegata non consente di individuare esattamente le aree che il ricorrente ritiene errate come superficie ed escluse da assoggettamento a TARI e di effettuare una contestazione puntuale sulle superfici riportate nell'atto di accertamento. Il motivo n. 5 è infondato: il Comune non ha l'obbligo di un preventivo sopralluogo o verifica delle superfici tassate dal momento che l'accertamento è redatto sulla base dei dati forniti dal contribuente che ha l'obbligo di notiziare il Comune su difformità di superfici o di richiedere esenzioni dal tributo per superfici escluse dal tributo
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello della società. Nulla per le spese vista la contumacia del Comune di Scafati.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Nulla per le spese.
Salerno 19 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Massimo Buono
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7532/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3178/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 1 e pubblicata il 15/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4509 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n.4509 con il quale il Comune di Scafati richiedeva il pagamento della TARI anno 2017 in relazione ad un opificio industriale sito in Scafati.
Eccepiva la prescrizione/decadenza del tributo richiesto, l'omessa notifica dell'atto prodromico, l'illegittimità dell'avviso, l'errato calcolo delle superfici, la violazione dell'art. 1, comma 693-701, legge 147/2013.
Il Comune resisteva in giudizio controdeducendo l'improcedibilità del ricorso per omesso tentativo obbligatorio di reclamo mediazione, la tempestività della notifica dell'accertamento, la regolare notifica dell'atto presupposto, il corretto calcolo delle superfici, l'assenza di violazione dell'art. 1 legge 1 comma 693-701 della legge 147/2013.
La società con memoria ex art. 32 del dlgs n.546/92 contestava le argomentazioni difensive.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado d i Salerno con la sentenza n.3178/2024 pronunciata il 19.2.2024 e depositata il 15.7.2024 rigettava il ricorso con condanna alle spese.
La società propone appello censurando la sentenza mediante i motivi che seguono:
1) non è applicabile la cd “proroga generalizzata” di 85 giorni ex art. 67 del DL 18/2020 e quindi si è verificata la decadenza dell'azione accertatrice del Comune che ha notificato l'avviso per TARI anno 2017 oltre il 31 dicembre del 2022 2) non è stato mai notificato il preavviso di pagamento in violazione dell'art. 36 del Regolamento TARI
3) difetto di motivazione dell'avviso di accertamento che non consente di ricostruire l'operato dell'ufficio e di contestare l'an ed il quantum della pretesa creditoria;
in particolare con l'avviso il Comune tenta di pretendere il pagamento per gli anni dal 2014 al 2017
4) errata valutazione della planimetria prodotta in giudizio dalla quale si desume l'erroneità delle superfici tassate
5) omissione da parte del Comune della verifica e del controllo della consistenza immobiliare prima della notifica dell'accertamento
Chiede pertanto di accogliere l'appello annullando l'avviso di accertamento impugnato con vittoria del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
La società presente ulteriore memoria ex art. 32 del dlgs n. 546/1992 e dopo aver preso atto della mancata costituzione in giudizio del Comune insiste sulla decadenza del Comune dal diritto di esercitare l'azione impositiva. Reitera ed argomenta la formazione di giudicati esterni formatisi tra le medesime parti in merito ad altre annualità con le sentenze CTP Salerno n.2867/11/2021, CTP n.1398/10/2022, CGT secondo grado n.7267/9/2024 e CTP n.3026/10/2025, che hanno espressamente accertato che l'azione impositiva del Comune di Scafati nei confronti della Cesarano s.r.l. può concentrarsi solo sulle aree adibite ad uffici e servizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti e valutati i motivi di gravame ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Il motivo n. 1 è infondato: il Collegio osserva che la Cassazione a SS.UU. con Decreto n. 1630 del 23.1.2025 ha stabilito che la proroga di ottantacinque giorni introdotta durante l'emergenza Covid-19 dall'art. 67, comma 1 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia) si applica non solo alle scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Tale proroga ha quindi sospeso i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8.03.2020 al 31.05.2020 e tale sospensione ha comportato uno slittamento in avanti dei termini per una durata corrispondente a quella del periodo sospeso, ovvero ottantacinque giorni. Nel caso di specie il termine di decadenza dell'azione accertatrice e di prescrizione quinquennale della pretesa portata dall'avviso di accertamento n. 4509 per TARI 2017 era fissato al 31.12.2022 al quale vanno aggiunti gli 85 giorni ex art. 67, 1 comma dl 18/2020 con slittamento del termine al 26 marzo 2023. La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta il 17 marzo 2023 e quindi non è maturato il termine di prescrizione quinquennale e nemmeno il termine “decadenziale”.
Il motivo n. 2 è infondato: l'avviso di pagamento prodromico è stato regolarmente notificato dal Comune di Scafati in data 28.5.2019 e comunque la sua mancata notifica non determina la nullità dell'avviso di accertamento successivo che è l'atto formale che manifesta la pretesa impositiva e che è impugnabile nei termini diversamente dall'avviso di pagamento che non è atto impugnabile o meglio impugnabile facoltativamente come ritiene una parte della giurisprudenza di merito.
Il motivo n. 3 è infondato: il Collegio condivide espressamente l'assenza di difetto di motivazione dell'atto statuita dai primi giudici in quanto dall'atto si evincono le ragioni della pretesa comunale. Sul punto il Collegio osserva che la Cassazione con l'Ordinanza n. 39678 del 13/12/2021 ha affermato che “per la motivazione dell'avviso di accertamento TARI è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali del tributo”. Nel caso di specie dall'avviso di accertamento impugnato risulta il tipo di imposta TARI, l'immobile oggetto di tassazione con i riferimenti catastali, il periodo di imposizione espresso in giorni (261 per l'anno 2017), la tariffa a mq. sia per la parte fissa che per la parte variabile, l'importo della tassa dovuta per omesso versamento con il relativo calcolo comprensivo di sanzioni e interessi, le modalità di pagamento e impugnazione. Il Collegio ritiene quindi che l'avviso di accertamento impugnato contiene tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria (imposta, imponibile, oggetto, aliquota, importo dovuto) utili al fine di garantire il rispetto del diritto di difesa del contribuente (in tal senso da ultimo Cassazione n. 2029 del 19.1.2024) e quindi è pienamente motivato.
Il motivo n.4 è infondato: il collegio condivide la statuizione di rigetto dei primi giudici che comunque non hanno dato giudizi tecnici sulla planimetria ma hanno affermato che non ha un'attestazione di conformità che l'avrebbe resa formalmente più attendibile. Il Collegio ritiene che la planimetria allegata non consente di individuare esattamente le aree che il ricorrente ritiene errate come superficie ed escluse da assoggettamento a TARI e di effettuare una contestazione puntuale sulle superfici riportate nell'atto di accertamento. Il motivo n. 5 è infondato: il Comune non ha l'obbligo di un preventivo sopralluogo o verifica delle superfici tassate dal momento che l'accertamento è redatto sulla base dei dati forniti dal contribuente che ha l'obbligo di notiziare il Comune su difformità di superfici o di richiedere esenzioni dal tributo per superfici escluse dal tributo
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte respinge l'appello della società. Nulla per le spese vista la contumacia del Comune di Scafati.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Nulla per le spese.
Salerno 19 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Massimo Buono