Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4071 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4071 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto vertente
TRA
( c.f. ) elettivamente domiciliato in Marano di Parte_1 C.F._1
Napoli alla via IV Novembre 38 presso lo studio dell' Avv. Paola Medici che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
( c.f. ) elettivamente domiciliata in Marano di Napoli Parte_2 C.F._2
alla via IV Novembre 38, presso lo studio dell' Avv. Paola Medici, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.12.2024 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare
1
all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c. e che il giudizio prosegua per la statuizione sul divorzio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 25.10.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Qualiano (NA) il 16.10.2018 e che dalla loro unione non erano nati figli chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 30.10.2024 apponeva il suo visto.
All'udienza del 05.12.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con provvedimento del 21.12.2024 riservava la causa al Collegio per la decisione sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. gli stessi dichiarano di aver lasciato la casa coniugale;
3. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative.”
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche il divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della
2 R.g. V.g. n. 4071 /2024
comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art 151 primo comma c.c., la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] in data [...]) e (nata Napoli il
[...] Parte_2
13.01.1993);
b) omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Qualiano (atto n. 66, Parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2018 ) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 5.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3