CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5848/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Napoli - Piazza Matteotti 1 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
MU S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002301220183627616 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18728/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002301220183627616 del 13/03/2025, emesso da Società_1 s.r.l., quale concessionaria dell'attività di riscossione del Comune di Napoli, per un complessivo credito per
€ 1.066,12 relativo ad omesso/parziale versamento TARI 2021.
Deduce:
-che il prodromico avviso di accertamento esecutivo TARI 2021 – Prot. n° 896912856 non gli è stato mai notificato;
−che la società Società_1 S.r.l., emittente l'atto impugnato, ha altro e diverso domicilio digitale, con conseguente nullità della notifica dello stesso
−che la società Società_1 S.r.l. non è iscritta all' Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la Città Metropolitana di Napoli rilevando la propria estraneità al rapporto tributario, di competenza del Comune di Napoli.
Si è costituito il Comune di Napoli ribadendo che unico soggetto legittimato è il Concessionario della Riscossione in persona della società Società_1 s.r.l.
Si è costituita MU S.p.A. rilevando l'inammissibilità ed infondatezza della dedotta carenza di legittimazione attiva della Società_1, in quanto l'atto impugnato è stato emesso dalla società MU spa, iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali al n. 164 del Decreto del M.E.F. n. 101/2022, la quale opera ai sensi del contratto di servizi del
07.08.2024 e dell'art. 184, c. 2 d.lgs. 50/2016, con cui è stata affidata dalla Società_1 srl l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli.
In ogni caso i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 quale società di progetto (il cui socio unico è MU spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 la quale, in sede di conversione in legge del Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies all'art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini norma, chiarendo, con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997.
In ordine, invece, alla eccepita decadenza e prescrizione della TARI relativa all'anno 2021 e delle relative sanzioni, per mancata notifica dell'atto presupposto, parte resistente rileva che l'avviso di accertamento esecutivo n. 8969/12856 TARI 2021 presupposto è stato ritualmente notificato a mezzo PEC inviata e consegnata in data 22/03/2024 e non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
Pertanto nessuna decadenza quinquennale si è realizzata, in quanto l'atto presupposto risulta essere stato notificato correttamente entro i termini di decadenza previstidall'articolo 1, comma 161, della Legge
n. 296/2006.
In relazione, infine, alla dedotta nullità della notifica per utilizzo di un indirizzo Pec non rinvenibile nei pubblici elenchi, in violazione dell'art. 3 bis, c. 1, L. 53/1994, osserva l'Ufficio che la citata norma è inerente esclusivamente alla “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” ed è, pertanto, attinente alle sole notifiche di atti eseguite dagli avvocati. Alcuna norma, invece, prevede che gli enti impositori, della riscossione ed i relativi concessionari debbano utilizzare indirizzi PEC iscritti in appositi registri pubblici per notificare atti ai contribuenti.
In ogni caso, la società MU S.p.A. ha eletto Domicilio Digitale alla PEC municipia- Email_5 sin dal 2.10.2024, data da cui decorre l'iscrizione presso il pubblico registro e, comunque, la notifica in contestazione ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese impugnando l'atto in oggetto e così sanando ogni presunta irregolarità relativa alla notificazione, avendo avuto piena conoscenza dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato. Ed invero, in ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva della Società_1, va osservato che l'atto impugnato è stato emesso dalla società MU spa, iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali al n. 164 del Decreto del M.E.F. n. 101/2022 che opera ai sensi del contratto di servizi del
07.08.2024 e dell'art. 184, c. 2 d.lgs. 50/2016, con cui è stata affidata dalla Società_1 srl l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di
Napoli.
In ogni caso va chiarito che, i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 quale società di progetto (il cui socio unico è MU spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre
2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies all'art. 3, recante disposizioni urgenti in materia di termini.
Tale norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016.
Con la sentenza Cass. n. 14335 dep. il 20/3/2025, la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale operato dalla CGT I grado di Napoli avente ad oggetto la legittimazione di Società_1
, a seguito dell'emanazione della citata legge interpretativa n. 15 del 21/2/2025 così chiarendo ogni dubbio sulla legittimità dell'operato della OV quale società di progetto di MU SP , riconoscendo la natura di interpretazione autentica e dunque l'efficacia retroattiva della norma intervenuta per porre fine ad ogni incertezza in merito.
Parimenti infondate sono le dedotte eccezioni circa l'intervenuta decadenza e prescrizione della TARI relativa all'anno 2021 e delle relative sanzioni, per mancata notifica dell'atto presupposto, risultando documentalmente provato che l'avviso di accertamento esecutivo n. 8969/12856 TARI 2021 è stato ritualmente notificato nel quinquennio, a mezzo PEC inviata e consegnata in data 22/03/2024, e non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
In relazione, infine, alla dedotta nullità della notifica per utilizzo di un indirizzo Pec non rinvenibile nei pubblici elenchi, in violazione dell'art. 3 bis, c. 1, L. 53/1994, osserva l'Ufficio che la citata norma è inerente esclusivamente alla “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” ed è, pertanto, attinente alle sole notifiche di atti eseguite dagli avvocati. Alcuna norma, invece, prevede che gli enti impositori, della riscossione ed i relativi concessionari debbano utilizzare indirizzi PEC iscritti in appositi registri pubblici per notificare atti ai contribuenti;
in ogni caso, la società MU S.p.A. ha eletto Domicilio Digitale alla PEC municipia- Email_5 sin dal 2.10.2024, data da cui decorre l'iscrizione presso il pubblico registro. In proposito, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16979/2022, ha affermato che “la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto,tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Inoltre, nel caso che occupa, il contribuente, impugnando l'atto in oggetto ha sanato ogni presunta irregolarità relativa alla notificazione, avendo avuto piena conoscenza dell'avviso di accertamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
I
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 200,00
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5848/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Citta' Metropolitana Di Napoli - Piazza Matteotti 1 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
MU S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002301220183627616 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18728/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20250002301220183627616 del 13/03/2025, emesso da Società_1 s.r.l., quale concessionaria dell'attività di riscossione del Comune di Napoli, per un complessivo credito per
€ 1.066,12 relativo ad omesso/parziale versamento TARI 2021.
Deduce:
-che il prodromico avviso di accertamento esecutivo TARI 2021 – Prot. n° 896912856 non gli è stato mai notificato;
−che la società Società_1 S.r.l., emittente l'atto impugnato, ha altro e diverso domicilio digitale, con conseguente nullità della notifica dello stesso
−che la società Società_1 S.r.l. non è iscritta all' Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita la Città Metropolitana di Napoli rilevando la propria estraneità al rapporto tributario, di competenza del Comune di Napoli.
Si è costituito il Comune di Napoli ribadendo che unico soggetto legittimato è il Concessionario della Riscossione in persona della società Società_1 s.r.l.
Si è costituita MU S.p.A. rilevando l'inammissibilità ed infondatezza della dedotta carenza di legittimazione attiva della Società_1, in quanto l'atto impugnato è stato emesso dalla società MU spa, iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali al n. 164 del Decreto del M.E.F. n. 101/2022, la quale opera ai sensi del contratto di servizi del
07.08.2024 e dell'art. 184, c. 2 d.lgs. 50/2016, con cui è stata affidata dalla Società_1 srl l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli.
In ogni caso i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 quale società di progetto (il cui socio unico è MU spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 la quale, in sede di conversione in legge del Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies all'art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini norma, chiarendo, con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997.
In ordine, invece, alla eccepita decadenza e prescrizione della TARI relativa all'anno 2021 e delle relative sanzioni, per mancata notifica dell'atto presupposto, parte resistente rileva che l'avviso di accertamento esecutivo n. 8969/12856 TARI 2021 presupposto è stato ritualmente notificato a mezzo PEC inviata e consegnata in data 22/03/2024 e non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
Pertanto nessuna decadenza quinquennale si è realizzata, in quanto l'atto presupposto risulta essere stato notificato correttamente entro i termini di decadenza previstidall'articolo 1, comma 161, della Legge
n. 296/2006.
In relazione, infine, alla dedotta nullità della notifica per utilizzo di un indirizzo Pec non rinvenibile nei pubblici elenchi, in violazione dell'art. 3 bis, c. 1, L. 53/1994, osserva l'Ufficio che la citata norma è inerente esclusivamente alla “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” ed è, pertanto, attinente alle sole notifiche di atti eseguite dagli avvocati. Alcuna norma, invece, prevede che gli enti impositori, della riscossione ed i relativi concessionari debbano utilizzare indirizzi PEC iscritti in appositi registri pubblici per notificare atti ai contribuenti.
In ogni caso, la società MU S.p.A. ha eletto Domicilio Digitale alla PEC municipia- Email_5 sin dal 2.10.2024, data da cui decorre l'iscrizione presso il pubblico registro e, comunque, la notifica in contestazione ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese impugnando l'atto in oggetto e così sanando ogni presunta irregolarità relativa alla notificazione, avendo avuto piena conoscenza dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato. Ed invero, in ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva della Società_1, va osservato che l'atto impugnato è stato emesso dalla società MU spa, iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali al n. 164 del Decreto del M.E.F. n. 101/2022 che opera ai sensi del contratto di servizi del
07.08.2024 e dell'art. 184, c. 2 d.lgs. 50/2016, con cui è stata affidata dalla Società_1 srl l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di
Napoli.
In ogni caso va chiarito che, i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Società_1 quale società di progetto (il cui socio unico è MU spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre
2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies all'art. 3, recante disposizioni urgenti in materia di termini.
Tale norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016.
Con la sentenza Cass. n. 14335 dep. il 20/3/2025, la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale operato dalla CGT I grado di Napoli avente ad oggetto la legittimazione di Società_1
, a seguito dell'emanazione della citata legge interpretativa n. 15 del 21/2/2025 così chiarendo ogni dubbio sulla legittimità dell'operato della OV quale società di progetto di MU SP , riconoscendo la natura di interpretazione autentica e dunque l'efficacia retroattiva della norma intervenuta per porre fine ad ogni incertezza in merito.
Parimenti infondate sono le dedotte eccezioni circa l'intervenuta decadenza e prescrizione della TARI relativa all'anno 2021 e delle relative sanzioni, per mancata notifica dell'atto presupposto, risultando documentalmente provato che l'avviso di accertamento esecutivo n. 8969/12856 TARI 2021 è stato ritualmente notificato nel quinquennio, a mezzo PEC inviata e consegnata in data 22/03/2024, e non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
In relazione, infine, alla dedotta nullità della notifica per utilizzo di un indirizzo Pec non rinvenibile nei pubblici elenchi, in violazione dell'art. 3 bis, c. 1, L. 53/1994, osserva l'Ufficio che la citata norma è inerente esclusivamente alla “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” ed è, pertanto, attinente alle sole notifiche di atti eseguite dagli avvocati. Alcuna norma, invece, prevede che gli enti impositori, della riscossione ed i relativi concessionari debbano utilizzare indirizzi PEC iscritti in appositi registri pubblici per notificare atti ai contribuenti;
in ogni caso, la società MU S.p.A. ha eletto Domicilio Digitale alla PEC municipia- Email_5 sin dal 2.10.2024, data da cui decorre l'iscrizione presso il pubblico registro. In proposito, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 16979/2022, ha affermato che “la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto,tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Inoltre, nel caso che occupa, il contribuente, impugnando l'atto in oggetto ha sanato ogni presunta irregolarità relativa alla notificazione, avendo avuto piena conoscenza dell'avviso di accertamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
I
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 200,00