Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 89
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità notifica avviso di accertamento per mancata notifica

    L'avviso di accertamento esecutivo TARI 2021 è stato ritualmente notificato a mezzo PEC in data 22/03/2024 e non essendo stato impugnato è divenuto definitivo.

  • Rigettato
    Nullità notifica avviso di accertamento per domicilio digitale errato

    La norma citata (art. 3 bis, c. 1, L. 53/1994) riguarda le notifiche effettuate dagli avvocati. Non esiste norma che imponga agli enti impositori di utilizzare indirizzi PEC iscritti in registri pubblici. In ogni caso, la società MU S.p.A. ha eletto Domicilio Digitale alla PEC municipia- Email_5 sin dal 2.10.2024. Inoltre, l'impugnazione dell'atto da parte del contribuente ha sanato ogni presunta irregolarità, avendo avuto piena conoscenza dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione attiva della società concessionaria

    L'atto impugnato è stato emesso dalla società MU spa, iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali. Inoltre, la Legge interpretativa n. 15/2025 ha chiarito con efficacia retroattiva la portata degli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997, riconoscendo la legittimità delle società di progetto come MU spa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 89
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 89
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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