CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2024, n. 44364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44364 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2024 dei Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, RA AR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentiti l'Avv. Stefano Priolo e l'Avv. RI Santambrogio, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 44364 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di LE OR per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nonché di porto di armi comuni da sparo e di armi clandestine e di intestazione fittizia di beni, con il concorso di varie circostanze aggravanti, tra le quali quelle dell'impiego del metodo mafioso e della finalità agevolativa della cosca di appartenenza (capi 1, 5, 6, e 29 dell'incolpazione provvisoria). 2. OR LE, con atto sottoscritto dal suo difensore (Avv. Stefano Priolo), ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, con cui sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione, per omissione, illogicità e contraddittorietà, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, il difensore ha contestato la gravità indiziaria quanto alla condotta di partecipazione all'associazione, ritenuta un'articolazione della 'ndrangheta, operante sul territorio Gallico. Secondo la prospettazione del difensore, le condotte - ritenute dal Tribunale del riesame gravemente indizianti del ruolo di partecipe del OR- erano sporadiche, circoscritte ad un limitato arco temporale e volte ad aiutare esclusivamente tale AN NO, collega di lavoro: ergo, poco conciliabili con un contributo stabile ed attivo volto al perseguimento degli interessi dell'associazione criminosa. Ha, nello specifico, osservato il difensore che: a) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, EM e De LO, non attestavano il ruolo di partecipe del OR, non avendo indicato alcuna condotta di costui espressiva di un fattivo contributo alla vita ed all'attività dell'associazione; b) il OR non aveva mai avuto rapporti con gli altri presunti sodali, ma solo con AN ed NO perché suoi colleghi di lavoro, oltre che ovviamente con NO OR, suo fratello;
c) la scelta di spostare le armi era stata una decisione autonoma da AN NO, ignorata dal OR;
d) il pagamento di duecento euro in favore della moglie dell'NO, a seguito dell'arresto del predetto, era l'anticipo della retribuzione versata su ordine del fratello NO OR, per aiutare un dipendente in difficoltà economica;
e) il a. SI passaggio delle quote societarie della Multiservice s.r.l. da NO OR al ricorrente non era finalizzato ad eludere l'applicazione delle misure di prevenzione perché in una tale eventualità si sarebbe provveduto al trasferimento in favore di 2 soggetti estranei e non del ricorrente, ritenuto dall'accusa intraneo al gruppo malavitoso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha censurato la gravità indiziaria in relazione alla ritenuta esistenza di un gruppo mafioso operativo nell'area geografica di Gallico e capeggiata da IC NO OR, deducendo: ayirrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
b) l'inconsistenza, ed anzi la contraddittorietà, del riferimento al radicamento della "ndrangheta" nel territorio di Gallico, compiuto dal Tribunale attraverso il richiamo di numerosi giudicati precedenti, sebbene l'indagato fosse rimasto del tutto estraneo a tali provvedimenti;
c) il travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori, che mai avevano indicato una qualche condotta del OR, espressiva di un fattivo contributo alla vita associativa;
d) il malgoverno della c.d. "convergenza del molteplice", non ravvisandosi la concordia delle diverse risultanze probatorie, dal momento che le dichiarazioni dei collaboranti EM e De LO non avevano fornito informazioni specifiche, le precedenti sentenze definitive non avevano mai indicato il OR e nulla a carico dello stesso era emerso dalle intercettazioni telefoniche;
e) l'illogica configurazione del ruolo di partecipe, essendo stati valorizzati elementi neutri come il legame di parentela con il fratello IC NO OR, ritenuto gravemente indiziato di essere il capo promotore dell'associazione mafiosa, ed episodiche condotte, circoscritte nel tempo e finalizzate ad aiutare esclusivamente il collega di lavoro AN NO;
2.3. Con il terzo motivo, il difensore ha contestato la omessa dimostrazione del dolo di partecipazione. Nessuna delle condotte addebitate al ricorrente attestava che egli avesse agito per agevolare l'associazione e non, invece, soltanto nel proprio interesse personale;
tanto dicasi, in particolare, per l'intestazione fittizia di cui al capo 29) dell'incolpazione, determinata dalla relazione parentale e dalla preoccupazione per i fabbisogni economici futuri della famiglia di origine, e che solo con un inaccettabile automatismo, ed un conseguente salto logico, era stata ritenuta espressiva di un agire mafioso. 2.4. Con il quarto motivo, il difensore ha ripreso le doglianze riguardanti la gravità indiziaria in ordine ai delitti in materia di porto di armi (capi 5 e 6) , ribadendo come le conversazioni intercettate non avessero dato riscontro di alcun coinvolgimento diretto dell'indagato ed, anzi, risultando come l'iniziativa di spostarle dal precedente nascondiglio fosse stata del solo NO, all'insaputa di tutti e dello stesso OR. 2.5. Con il quinto motivo, è stata contestata la valutazione di gravità indiziaria in relazione alla incolpazione di intestazione fittizia sub capo 29), deducendosi come da un lato non si sarebbe potuto escludere a priori che -una volta avvenuta 3 la cessione delle quote dal fratello IC in capo al ricorrente- il primo potesse aiutare il secondo nella gestione della società, vieppiù sulla scorta della esperienza maturata ed acquisita, e, dall'altro, come l'asserita necessità in capo a NO OR di trasferire fittiziamente l'azienda per eludere un'eventuale confisca fosse logicamente incompatibile con la ritenuta intraneità al sodalizio del ricorrente. 2.6. Con il sesto motivo, il difensore ha censurato la valutazione relativa alla proporzionalità della misura in vigore, per l'assenza di un quadro indiziario grave con riferimento al reato associativo. • 4. Con memorie pervenute in cancelleria in data 09/09/24, il ricorrente, per Il tramite del difensore (Avv. RI Santambrogio), ha proposto motivi nuovi sostanzialmente ripercorrendo temi già introdotti. Nello specifico, ha evidenziato: a) quanto alla contestazione del porto di armi sub capi 5 e 6, il travisamento della conversazione telefonica intercorsa tra la madre di NO AN e il nipote, dalla quale era invece emerso che la donna non avesse mai riferito di avere visto NO e il ricorrente portare armi in casa, di talchè non poteva essere escluso che le armi fossero state trasportate dal solo NO in altre e precedenti circostanze;
b) quanto alla intestazione fittizia sub capo 29), la illogicità della motivazione perché NO OR non aveva motivo alcuno di trasferire fittiziamente la società al germano, perché non ancora coinvolto nelle indagini a carico di PI per l'omicidio di Canale;
in ogni caso sarebbe stato più logico che il trasferimento fosse disposto in favore di terzi estranei al nucleo familiare;
illogica era la ricostruzione del Tribunale dal momento che il trasferimento al fratello LE era avvenuto circa un anno e mezzo dopo l'avvio di indagini che avrebbero potuto coinvolgere NO OR;
in ultimo il Tribunale aveva dato per scontato che la società trasferita fittiziamente fosse stata costituita con í proventi di attività illecite;
c) quanto alla partecipazione alla cosca operante in Gallico, LE OR non aveva offerto un contributo effettivo, 'stabile e consapevole alla vita ed operatività del gruppo criminali, essendo le condotte a lui ascritte circoscritte nel tempo, occasionali e dirette esclusivamente in favore di NO, collega di lavoro. Il fatto che il ricorrente avesse consegnato alla moglie dell'NO una somma di danaro non era ex se elemento sufficiente per inferirne la intraneità, avendo il OR agito Sii ordine del fratello, datore di lavoro di NO, e al solo scopo di aiutare la famiglia di un dipendente in difficoltà, anticipando parte della retribuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 4 2. L'analisi del motivo di censura- con cui il ricorrente contesta la consistenza della struttura indiziaria dei provvedimenti cautelari con riguardo alla esistenza del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen.- evidenzia profili di inammissibilità per genericità. Il Tribunale del riesame (pagg. 6 e ss dell'ordinanza) si è diffusamente soffermato sulla genesi del fenomeno criminoso in contestazione, dando atto dell'ampiezza del compendio investigativo, fondato sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sull'attività intercettiva e sui numerosi arresti giurisprudenziali, quanto al radicamento sul territorio della provincia di Reggio Calabria della ‘ndrangheta, costituita da una moltitudine di articolazioni territoriali (locali) presenti nei tre diversi mandamenti, ionico, tirrenico e centro città. Nell'ordinanza è stata individuata la cosca, capeggiata da AN PI e poi- all'indomani dell'arresto di costui- da IC NO OR detto RI (fratello del ricorrente), come un'articolazione operante nel quartiere di Gallico, collegata alle famiglie storiche LL e De Stefano e che, anche mediante una cospicua disponibilità di armi, gestiva il racket delle estorsioni e le attività commerciali, creando società ad hoc, fittiziamente intestate a terzi. Al cospetto di una motivazione articolata, puntuale nel riferimento ai dati investigativi utilizzati, priva di deficit logici-argomentativi, il ricorso / di contro / registra in parte qua la totale mancanza di "dialogo" con il provvedimento gravato ed è, quindi, inammissibile. 3. Le numerose censure, con cui la difesa mette in dubbio la tenuta logica della struttura argomentativa della motivazione del provvedimento impugnato quanto al ruolo di partecipe di LE OR all'associazione criminosa in contestazione, devono ritenersi infondati., 3.1. La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che la vicinanza dello stesso a soggetti asseritamente mafiosi e i comportamenti allo stesso ascritti non potevano integrare la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso al centro delle indagini — vale a dire il gruppo facente capo ad AN PI e poi a NO OR, operativo nel quartiere di Gallico in provincia di Reggio Calabria. In proposito, giova premettere come già in passato questa Corte regolatrice abbia avuto modo di chiarire che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, ' n. 40746 del 24/6/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 5 Cò 8/1/2015, Di Maio, Rv. 263935; Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235986). Tale affermazione corrisponde pienamente alle indicazioni nomofilattiche impresse dalle Sezioni Unite nella storica sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, che ha declinato la dimensione della condotta partecipativa mafiosa in chiave dinamico-funzionale e non come statica forma di appartenenza, di guisa che la rilevanza penale di una determinata condotta si evidenzia solo quando l'autore "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In altre parole, corrisponde al paradigma dell'art. 416-bis la partecipazione attiva o "attivizzante'', intesa come messa a disposizione dinamica e funzionale in favore della consorteria, dovendo essere valutato ogni apporto concreto, sia pure minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. 3.2. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi' ermeneutici richiamati, fissati dalla giurisprudenza di legittimità ed applicabili al caso di specie. Ed invero, il Tribunale del riesame non ha dedotto la intraneità di LE OR dai meri rapporti di vicinanza e/o amicali con soggetti ritenuti mafiosi (i.e. NO e AN) o dal legame di stretta parentela con l'uomo che è stato ritenuto, per gravità indiziaria, il leader della 'ndrina del quartiere di Gallico. E', piuttosto, emerso dagli elementi a suo carico, un "insieme" di comportamenti che esprimono una vicinanza "attiva", costante e continuativa alla vita dei sodalizio, con un'attenzione particolare alle vicende che riguardano il fratello IC NO OR- che è colui il quale, nel periodo in contestazione, si era trovato alla guida del sodalizio, succedendo al boss AN PI. Gli elementi investigativi acquisiti rimandano, infatti, alla figura di un soggetto — l'indagato — che: a) conosceva molto bene la rete di relazioni mafiose entro le quali si muoveva il fratello, al quale aveva sempre offerto il suo aiuto e supporto;
era, ad esempio, il OR che aveva preso parte alla procedura propedeutica per fare ottenere all'NO l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza al lavoro presso la società 2C s.r.I., di fatto gestita dal fratello e da altro componente di spicco dell'associazione, PI AN, ma formalmente intestata a tale Francesco Foro, nella perfetta consapevolezza del ruolo fittizio svolto dal predetto Foro e dei collegamenti che detta società aveva don altre riconducibili al sodalizio, tra cui la società "Multiservice s.r.l." ( cfr pagg. 40 e 41 del provvedimento impugnato) ; b) interagiva costantemente con partecipi al gruppo mafioso, stabilmente vicini al leader, come AN ed NO;
era, infatti, 6 il OR ad avere informato NO della scarsa affidabilità di alcune persone e a manifestare la disponibilità del gruppo nei suoi confronti ("..noi ci siamo , lo sai voglio dire, ci siamo tutti i giorni .." cfr ordinanza pag. 39); ad essere stato chiamato dall'NO a seguito all'arresto del vertice del gruppo, AN PI, perché evidentemente a conoscenza di informazioni riservate;
a chiedere all'NO, in qualità di sodale, di occuparsi del fratello EN, detenuto nello stesso istituto penitenziario;
c) era a conoscenza di interna corporis e di informazioni "riservate" , venendo messo a parte di episodi, dinamiche interne e prospettive future rilevanti per la vita del sodalizio;
era il OR che /unitamente al fratello e ad altri componenti del sodalizio, come AN, era presente in occasioni in cui si discuteva di affari interni, come la gestione illecite delle società riconducibili a! gruppo , o dei collegamenti tra dette società, o quando si attivavano meccanismi per celare gli affari illeciti (cfr pag. 39 del provvedimento); d) aiutava l'NO nello spostamento e nel trasporto delle armi della consorteria;
e) su ordine del fratello, si era recato presso l'abitazione dell'NO, detenuto in carcere, per consegnare danaro alla di lui moglie, a titolo di "mantenimento"; f) aveva acconsentito alla intestazione fittizia della società "Multiservice s.r.l.", gestita di fatto dal fratello e strumento facente parte del complessivo sistema criminale- che attraverso la intestazione fittizia di società, riconducibili ad esponenti di spicco del sodalizio- gestiva e controllava le attività economiche, così rafforzando il sodalizio;
g) era -anche esternamente- accreditato come sodale (contenuto dei colloqui oggetto di captazione telefonica tra la madre di AN NO e il nipote - pag. 28 e pagg. 36 e 37 dell'ordinanza). In un simile contesto è evidente che la vicinanza personale ed amicale a AN ed NO nonché il rapporto di parentela con il leader del gruppo, NO OR, non rilevano in quanto tali, in sé sole considerate, ai fini di ricostruire quel grado di solidità indiziaria idoneo a consentire di configurare il reato di partecipazione mafiosa nei confronti dei ricorrente, bensì diventano, ad un tempo, il sostrato di fondo e gli indicatori di lettura delle condotte attive e concrete di vera e propria messa a disposizione del ricorrente e di contributo concreto, effettivo e stabile causalmente collegato alla conservazione del sodalizio. Allo stesso modo, la prova della affectio societatis è stata desunta dal concreto agire del OR: ad esempio, tra i tanti elementi, il farsi carico della "questione relativa all'autorizzazione lavorativa" di NO disegna plasticamente la solidarietà e il senso di responsabilità verso il sodalizio. 4. Le numerose obiezioni che i difensori muovono all'ordinanza impugnata e relative alla contestazione di alcuni reati fine (capi 5,6, e 29) sono parimenti infondate, sin quasi a lambire il margine della inammissibilità. 7 Non hanno fondamento le ragioni di doglianza riferite alla contestazione dei reati di porto di armi sub capi 5 e 6, laddove - al netto della stingente logicità delle valutazioni dei Giudici della cautela (pagg.24 e ss) - la difesa non solo sollecita la Corte ad una rilettura del quadro indiziario, sostituendo alla interpretazione del dato "probatorio", congruamente offerta dal Tribunale del riesame, una diversa interpretazione, fondata invece su mere illazioni ed asserzioni, ma entra in contraddizione con sé stessa, offrendo opzioni interpretative poco conciliabili tra loro sul piano della logica. 4.1. Analogamente infondate sono le deduzioni relative al reato di intestazione fittizia della società "Multiservice s.r.l." sub capo 29, laddove nell'ordinanza impugnata (pagg. 29 e SS) sono stati esaminati gli elementi investigativi acquisiti - in buona parte sostanziati negli esiti dell'attività di intercettazione - ed in perfetta congruenza rispetto ad essi è state logicamente e congruamente spiegato, con riferimento a specifici episodi, il fondamento dell'affermazione del passaggio meramente formale delle quote societarie in capo a LE OR (pagg. 30 e 31). Nel provvedimento gravato, infatti, il Tribunale del riesame ha passato in rassegna in modo puntuale e nel dettaglio singoli episodi relativi alla gestione della società, soffermandosi in modo particolare sula specifica vicenda relativa alla procedura di iscrizione della "Multiservice s.r.l." al R.E.N., laddove era icasticarnente emerso il ruolo del ricorrente che era completamente privo di autonomia decisionale e gestionale, limitandosi ad eseguire pedissequamente le direttive del fratello e ad attendere le disposizioni del medesimo. Con le diffuse argomentazioni spese in parte qua dal Tribunale, la difesa non dialoga affatto, limitandosi o a riproporre questioni già scrutinate o a proporre deduzioni che non destrutturano la intrinseca logicità dell'apparato motivazionale. Ed invero, la tesi difensiva "dell'aiuto in favore de/fratello inesperto" è infondata, laddove sono emersi per tabulas la totale estraneità del ricorrente agli affari societari e il ruolo di effettivo dominus di NO OR, che anzi spesso volutamente estrometteva il fratello dalla gestione societaria (pagg. 31 e 32); analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla argomentazione difensiva secondo cui NO OR avrebbe dovuto effettuare il trasferimento delle quote, tempo prima e in occasione dell'arresto di AN PI, laddove di contro il Tribunale del riesame ha esaustivamente chiarito come l'operazione incriminata si inserisse in un contesto caratterizzato da una serie progressiva di eventi, l'ultimo dei quali la diffusione sulla stampa della notizia della collaborazione di RI EM, assai temuta dal OR e dai suoi sodali ( pag. 33). 4.2. La solidità delle argomentazioni spese dal Tribunale del riesame non viene "travolta" dalle ulteriori doglianze formulate con i motivi aggiunti circa la 8 mancanza di prova in ordine all'utilizzo di proventi illeciti nella costituzione della società "Multiservice s.r.l." Al netto della assoluta novità della questione, non proponibile in questa sede sotto forma di vizio motivazionale perché non portata all'attenzione dei Giudici del riesame, la provenienza illecita della società è in ogni caso un dato oggettivamente desumibile dal complesso motivazionale del provvedimento, laddove ben si evidenzia : il timore palesato da NO OR al ricorrente di essere destinatario di misure di prevenzione ( pag. 33); la costituzione dell'ente societario in oggetto nel periodo in cui il predetto OR era a capo dell'organizzazione criminale;
la "funzione" assegnata a detta società che - al pari delle altre - era lo strumento per controllare e gestire le attività economiche per conto e nell'interesse del sodalizio. La "Multiservice s.r.l.", infatti, oltre ad essere diretta e gestita da NO OR, che nell'associazione rivestiva un ruolo apicale, veniva impiegata per dare lavoro ad altri sodali, come AN ON, era in affari ed interagiva con altre società riconducibili alla consorteria mafiosa, utilizzava come sede legale immobili di proprietà di PI AN, referente dei sodalizio prima dell'arresto é dell'ascesa al potere di NO OR. 4.3. Anche il thema dell'occasionalità della condotta di sostegno ai carcerati in capo al OR -che avrebbe consegnato in una sola occasione l'esigua somma di duecento euro alla moglie dell'NO- si fonda su deduzioni che propongono una disamina separata delle varie risultanze investigative. Il chiaro tenore dei colloqui telefonici- intercorsi tra i familiari del detenuto AN NO a ridosso dell'arresto di costui- non solo offre uno spaccato chiaro del modus agendi del sodalizio (che sistematicamente interveniva a sostegno dei carcerati e dei familiari prestando aiuto economico e assistenza legale), ma offre solidi elementi indiziari a sostengo della intraneità del ricorrente. li OR, infatti, non si era limitato a consegnare il danaro, ma da un lato aveva redarguito l'NO, invitandolo a non fidarsi di chiunque si fosse mostrato propenso a offrirgli sostegno economico, e dall'altro aveva ribadito la stabile "messa a disposizione" del sodalizio ("... noi ci siamo...d siamo tutti í cfr ordinanza pagg. 38 e 39). 5. E', infine, inammissibite.perché manifestamente infondata e generica la doglianza in punto di carenza di esigenze cautelari. In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. peri. e 416-bis, cod. pen., può essere superata quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che dimostri- in modo obiettivo e 9 concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159). Dunque, non costituisce di per sé un elemento sintomatico del recesso dall'associazione il fatto che, dopo una certa data, non siano state monitorate attività illecite. Ed invero, una volta dimostrata l'adesione al sodalizio, occorre accertare un fatto - specifico e concreto - dal quale desumere la rescissione del legame, quale può essere, a titolo meramente esemplificativo, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. Quanto detto non comporta affatto che vi sia una sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'indagato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, essendo a quest'ultimo richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere, neppure secondo la regola del ragionevole dubbio, l'effettiva cessazione dell'adesione ai sodalizio. Nel caso di specie, non ricorrono elementi che possano far ritenere superata tale presunzione. Non sono stati dedotti elementi idonei a far ritenere che LE OR non possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato. Dunque, in mancanza di dimostrazione di eventi risolutivi, persiste la presunzione di pericolosità (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 305 del 15/12/2006, dep. 2007, Comisso, Rv. 235367). 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempirnenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/09/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, RA AR, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentiti l'Avv. Stefano Priolo e l'Avv. RI Santambrogio, difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 44364 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 23/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di LE OR per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nonché di porto di armi comuni da sparo e di armi clandestine e di intestazione fittizia di beni, con il concorso di varie circostanze aggravanti, tra le quali quelle dell'impiego del metodo mafioso e della finalità agevolativa della cosca di appartenenza (capi 1, 5, 6, e 29 dell'incolpazione provvisoria). 2. OR LE, con atto sottoscritto dal suo difensore (Avv. Stefano Priolo), ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, con cui sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione, per omissione, illogicità e contraddittorietà, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, il difensore ha contestato la gravità indiziaria quanto alla condotta di partecipazione all'associazione, ritenuta un'articolazione della 'ndrangheta, operante sul territorio Gallico. Secondo la prospettazione del difensore, le condotte - ritenute dal Tribunale del riesame gravemente indizianti del ruolo di partecipe del OR- erano sporadiche, circoscritte ad un limitato arco temporale e volte ad aiutare esclusivamente tale AN NO, collega di lavoro: ergo, poco conciliabili con un contributo stabile ed attivo volto al perseguimento degli interessi dell'associazione criminosa. Ha, nello specifico, osservato il difensore che: a) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, EM e De LO, non attestavano il ruolo di partecipe del OR, non avendo indicato alcuna condotta di costui espressiva di un fattivo contributo alla vita ed all'attività dell'associazione; b) il OR non aveva mai avuto rapporti con gli altri presunti sodali, ma solo con AN ed NO perché suoi colleghi di lavoro, oltre che ovviamente con NO OR, suo fratello;
c) la scelta di spostare le armi era stata una decisione autonoma da AN NO, ignorata dal OR;
d) il pagamento di duecento euro in favore della moglie dell'NO, a seguito dell'arresto del predetto, era l'anticipo della retribuzione versata su ordine del fratello NO OR, per aiutare un dipendente in difficoltà economica;
e) il a. SI passaggio delle quote societarie della Multiservice s.r.l. da NO OR al ricorrente non era finalizzato ad eludere l'applicazione delle misure di prevenzione perché in una tale eventualità si sarebbe provveduto al trasferimento in favore di 2 soggetti estranei e non del ricorrente, ritenuto dall'accusa intraneo al gruppo malavitoso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha censurato la gravità indiziaria in relazione alla ritenuta esistenza di un gruppo mafioso operativo nell'area geografica di Gallico e capeggiata da IC NO OR, deducendo: ayirrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
b) l'inconsistenza, ed anzi la contraddittorietà, del riferimento al radicamento della "ndrangheta" nel territorio di Gallico, compiuto dal Tribunale attraverso il richiamo di numerosi giudicati precedenti, sebbene l'indagato fosse rimasto del tutto estraneo a tali provvedimenti;
c) il travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori, che mai avevano indicato una qualche condotta del OR, espressiva di un fattivo contributo alla vita associativa;
d) il malgoverno della c.d. "convergenza del molteplice", non ravvisandosi la concordia delle diverse risultanze probatorie, dal momento che le dichiarazioni dei collaboranti EM e De LO non avevano fornito informazioni specifiche, le precedenti sentenze definitive non avevano mai indicato il OR e nulla a carico dello stesso era emerso dalle intercettazioni telefoniche;
e) l'illogica configurazione del ruolo di partecipe, essendo stati valorizzati elementi neutri come il legame di parentela con il fratello IC NO OR, ritenuto gravemente indiziato di essere il capo promotore dell'associazione mafiosa, ed episodiche condotte, circoscritte nel tempo e finalizzate ad aiutare esclusivamente il collega di lavoro AN NO;
2.3. Con il terzo motivo, il difensore ha contestato la omessa dimostrazione del dolo di partecipazione. Nessuna delle condotte addebitate al ricorrente attestava che egli avesse agito per agevolare l'associazione e non, invece, soltanto nel proprio interesse personale;
tanto dicasi, in particolare, per l'intestazione fittizia di cui al capo 29) dell'incolpazione, determinata dalla relazione parentale e dalla preoccupazione per i fabbisogni economici futuri della famiglia di origine, e che solo con un inaccettabile automatismo, ed un conseguente salto logico, era stata ritenuta espressiva di un agire mafioso. 2.4. Con il quarto motivo, il difensore ha ripreso le doglianze riguardanti la gravità indiziaria in ordine ai delitti in materia di porto di armi (capi 5 e 6) , ribadendo come le conversazioni intercettate non avessero dato riscontro di alcun coinvolgimento diretto dell'indagato ed, anzi, risultando come l'iniziativa di spostarle dal precedente nascondiglio fosse stata del solo NO, all'insaputa di tutti e dello stesso OR. 2.5. Con il quinto motivo, è stata contestata la valutazione di gravità indiziaria in relazione alla incolpazione di intestazione fittizia sub capo 29), deducendosi come da un lato non si sarebbe potuto escludere a priori che -una volta avvenuta 3 la cessione delle quote dal fratello IC in capo al ricorrente- il primo potesse aiutare il secondo nella gestione della società, vieppiù sulla scorta della esperienza maturata ed acquisita, e, dall'altro, come l'asserita necessità in capo a NO OR di trasferire fittiziamente l'azienda per eludere un'eventuale confisca fosse logicamente incompatibile con la ritenuta intraneità al sodalizio del ricorrente. 2.6. Con il sesto motivo, il difensore ha censurato la valutazione relativa alla proporzionalità della misura in vigore, per l'assenza di un quadro indiziario grave con riferimento al reato associativo. • 4. Con memorie pervenute in cancelleria in data 09/09/24, il ricorrente, per Il tramite del difensore (Avv. RI Santambrogio), ha proposto motivi nuovi sostanzialmente ripercorrendo temi già introdotti. Nello specifico, ha evidenziato: a) quanto alla contestazione del porto di armi sub capi 5 e 6, il travisamento della conversazione telefonica intercorsa tra la madre di NO AN e il nipote, dalla quale era invece emerso che la donna non avesse mai riferito di avere visto NO e il ricorrente portare armi in casa, di talchè non poteva essere escluso che le armi fossero state trasportate dal solo NO in altre e precedenti circostanze;
b) quanto alla intestazione fittizia sub capo 29), la illogicità della motivazione perché NO OR non aveva motivo alcuno di trasferire fittiziamente la società al germano, perché non ancora coinvolto nelle indagini a carico di PI per l'omicidio di Canale;
in ogni caso sarebbe stato più logico che il trasferimento fosse disposto in favore di terzi estranei al nucleo familiare;
illogica era la ricostruzione del Tribunale dal momento che il trasferimento al fratello LE era avvenuto circa un anno e mezzo dopo l'avvio di indagini che avrebbero potuto coinvolgere NO OR;
in ultimo il Tribunale aveva dato per scontato che la società trasferita fittiziamente fosse stata costituita con í proventi di attività illecite;
c) quanto alla partecipazione alla cosca operante in Gallico, LE OR non aveva offerto un contributo effettivo, 'stabile e consapevole alla vita ed operatività del gruppo criminali, essendo le condotte a lui ascritte circoscritte nel tempo, occasionali e dirette esclusivamente in favore di NO, collega di lavoro. Il fatto che il ricorrente avesse consegnato alla moglie dell'NO una somma di danaro non era ex se elemento sufficiente per inferirne la intraneità, avendo il OR agito Sii ordine del fratello, datore di lavoro di NO, e al solo scopo di aiutare la famiglia di un dipendente in difficoltà, anticipando parte della retribuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate. 4 2. L'analisi del motivo di censura- con cui il ricorrente contesta la consistenza della struttura indiziaria dei provvedimenti cautelari con riguardo alla esistenza del reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen.- evidenzia profili di inammissibilità per genericità. Il Tribunale del riesame (pagg. 6 e ss dell'ordinanza) si è diffusamente soffermato sulla genesi del fenomeno criminoso in contestazione, dando atto dell'ampiezza del compendio investigativo, fondato sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sull'attività intercettiva e sui numerosi arresti giurisprudenziali, quanto al radicamento sul territorio della provincia di Reggio Calabria della ‘ndrangheta, costituita da una moltitudine di articolazioni territoriali (locali) presenti nei tre diversi mandamenti, ionico, tirrenico e centro città. Nell'ordinanza è stata individuata la cosca, capeggiata da AN PI e poi- all'indomani dell'arresto di costui- da IC NO OR detto RI (fratello del ricorrente), come un'articolazione operante nel quartiere di Gallico, collegata alle famiglie storiche LL e De Stefano e che, anche mediante una cospicua disponibilità di armi, gestiva il racket delle estorsioni e le attività commerciali, creando società ad hoc, fittiziamente intestate a terzi. Al cospetto di una motivazione articolata, puntuale nel riferimento ai dati investigativi utilizzati, priva di deficit logici-argomentativi, il ricorso / di contro / registra in parte qua la totale mancanza di "dialogo" con il provvedimento gravato ed è, quindi, inammissibile. 3. Le numerose censure, con cui la difesa mette in dubbio la tenuta logica della struttura argomentativa della motivazione del provvedimento impugnato quanto al ruolo di partecipe di LE OR all'associazione criminosa in contestazione, devono ritenersi infondati., 3.1. La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che la vicinanza dello stesso a soggetti asseritamente mafiosi e i comportamenti allo stesso ascritti non potevano integrare la condotta di partecipazione al sodalizio mafioso al centro delle indagini — vale a dire il gruppo facente capo ad AN PI e poi a NO OR, operativo nel quartiere di Gallico in provincia di Reggio Calabria. In proposito, giova premettere come già in passato questa Corte regolatrice abbia avuto modo di chiarire che, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, ' n. 40746 del 24/6/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 5 Cò 8/1/2015, Di Maio, Rv. 263935; Sez. 5, n. 12679 del 24/01/2007, Mercadante, Rv. 235986). Tale affermazione corrisponde pienamente alle indicazioni nomofilattiche impresse dalle Sezioni Unite nella storica sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670, che ha declinato la dimensione della condotta partecipativa mafiosa in chiave dinamico-funzionale e non come statica forma di appartenenza, di guisa che la rilevanza penale di una determinata condotta si evidenzia solo quando l'autore "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. In altre parole, corrisponde al paradigma dell'art. 416-bis la partecipazione attiva o "attivizzante'', intesa come messa a disposizione dinamica e funzionale in favore della consorteria, dovendo essere valutato ogni apporto concreto, sia pure minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. 3.2. Il provvedimento impugnato ha fatto buon governo dei principi' ermeneutici richiamati, fissati dalla giurisprudenza di legittimità ed applicabili al caso di specie. Ed invero, il Tribunale del riesame non ha dedotto la intraneità di LE OR dai meri rapporti di vicinanza e/o amicali con soggetti ritenuti mafiosi (i.e. NO e AN) o dal legame di stretta parentela con l'uomo che è stato ritenuto, per gravità indiziaria, il leader della 'ndrina del quartiere di Gallico. E', piuttosto, emerso dagli elementi a suo carico, un "insieme" di comportamenti che esprimono una vicinanza "attiva", costante e continuativa alla vita dei sodalizio, con un'attenzione particolare alle vicende che riguardano il fratello IC NO OR- che è colui il quale, nel periodo in contestazione, si era trovato alla guida del sodalizio, succedendo al boss AN PI. Gli elementi investigativi acquisiti rimandano, infatti, alla figura di un soggetto — l'indagato — che: a) conosceva molto bene la rete di relazioni mafiose entro le quali si muoveva il fratello, al quale aveva sempre offerto il suo aiuto e supporto;
era, ad esempio, il OR che aveva preso parte alla procedura propedeutica per fare ottenere all'NO l'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza al lavoro presso la società 2C s.r.I., di fatto gestita dal fratello e da altro componente di spicco dell'associazione, PI AN, ma formalmente intestata a tale Francesco Foro, nella perfetta consapevolezza del ruolo fittizio svolto dal predetto Foro e dei collegamenti che detta società aveva don altre riconducibili al sodalizio, tra cui la società "Multiservice s.r.l." ( cfr pagg. 40 e 41 del provvedimento impugnato) ; b) interagiva costantemente con partecipi al gruppo mafioso, stabilmente vicini al leader, come AN ed NO;
era, infatti, 6 il OR ad avere informato NO della scarsa affidabilità di alcune persone e a manifestare la disponibilità del gruppo nei suoi confronti ("..noi ci siamo , lo sai voglio dire, ci siamo tutti i giorni .." cfr ordinanza pag. 39); ad essere stato chiamato dall'NO a seguito all'arresto del vertice del gruppo, AN PI, perché evidentemente a conoscenza di informazioni riservate;
a chiedere all'NO, in qualità di sodale, di occuparsi del fratello EN, detenuto nello stesso istituto penitenziario;
c) era a conoscenza di interna corporis e di informazioni "riservate" , venendo messo a parte di episodi, dinamiche interne e prospettive future rilevanti per la vita del sodalizio;
era il OR che /unitamente al fratello e ad altri componenti del sodalizio, come AN, era presente in occasioni in cui si discuteva di affari interni, come la gestione illecite delle società riconducibili a! gruppo , o dei collegamenti tra dette società, o quando si attivavano meccanismi per celare gli affari illeciti (cfr pag. 39 del provvedimento); d) aiutava l'NO nello spostamento e nel trasporto delle armi della consorteria;
e) su ordine del fratello, si era recato presso l'abitazione dell'NO, detenuto in carcere, per consegnare danaro alla di lui moglie, a titolo di "mantenimento"; f) aveva acconsentito alla intestazione fittizia della società "Multiservice s.r.l.", gestita di fatto dal fratello e strumento facente parte del complessivo sistema criminale- che attraverso la intestazione fittizia di società, riconducibili ad esponenti di spicco del sodalizio- gestiva e controllava le attività economiche, così rafforzando il sodalizio;
g) era -anche esternamente- accreditato come sodale (contenuto dei colloqui oggetto di captazione telefonica tra la madre di AN NO e il nipote - pag. 28 e pagg. 36 e 37 dell'ordinanza). In un simile contesto è evidente che la vicinanza personale ed amicale a AN ed NO nonché il rapporto di parentela con il leader del gruppo, NO OR, non rilevano in quanto tali, in sé sole considerate, ai fini di ricostruire quel grado di solidità indiziaria idoneo a consentire di configurare il reato di partecipazione mafiosa nei confronti dei ricorrente, bensì diventano, ad un tempo, il sostrato di fondo e gli indicatori di lettura delle condotte attive e concrete di vera e propria messa a disposizione del ricorrente e di contributo concreto, effettivo e stabile causalmente collegato alla conservazione del sodalizio. Allo stesso modo, la prova della affectio societatis è stata desunta dal concreto agire del OR: ad esempio, tra i tanti elementi, il farsi carico della "questione relativa all'autorizzazione lavorativa" di NO disegna plasticamente la solidarietà e il senso di responsabilità verso il sodalizio. 4. Le numerose obiezioni che i difensori muovono all'ordinanza impugnata e relative alla contestazione di alcuni reati fine (capi 5,6, e 29) sono parimenti infondate, sin quasi a lambire il margine della inammissibilità. 7 Non hanno fondamento le ragioni di doglianza riferite alla contestazione dei reati di porto di armi sub capi 5 e 6, laddove - al netto della stingente logicità delle valutazioni dei Giudici della cautela (pagg.24 e ss) - la difesa non solo sollecita la Corte ad una rilettura del quadro indiziario, sostituendo alla interpretazione del dato "probatorio", congruamente offerta dal Tribunale del riesame, una diversa interpretazione, fondata invece su mere illazioni ed asserzioni, ma entra in contraddizione con sé stessa, offrendo opzioni interpretative poco conciliabili tra loro sul piano della logica. 4.1. Analogamente infondate sono le deduzioni relative al reato di intestazione fittizia della società "Multiservice s.r.l." sub capo 29, laddove nell'ordinanza impugnata (pagg. 29 e SS) sono stati esaminati gli elementi investigativi acquisiti - in buona parte sostanziati negli esiti dell'attività di intercettazione - ed in perfetta congruenza rispetto ad essi è state logicamente e congruamente spiegato, con riferimento a specifici episodi, il fondamento dell'affermazione del passaggio meramente formale delle quote societarie in capo a LE OR (pagg. 30 e 31). Nel provvedimento gravato, infatti, il Tribunale del riesame ha passato in rassegna in modo puntuale e nel dettaglio singoli episodi relativi alla gestione della società, soffermandosi in modo particolare sula specifica vicenda relativa alla procedura di iscrizione della "Multiservice s.r.l." al R.E.N., laddove era icasticarnente emerso il ruolo del ricorrente che era completamente privo di autonomia decisionale e gestionale, limitandosi ad eseguire pedissequamente le direttive del fratello e ad attendere le disposizioni del medesimo. Con le diffuse argomentazioni spese in parte qua dal Tribunale, la difesa non dialoga affatto, limitandosi o a riproporre questioni già scrutinate o a proporre deduzioni che non destrutturano la intrinseca logicità dell'apparato motivazionale. Ed invero, la tesi difensiva "dell'aiuto in favore de/fratello inesperto" è infondata, laddove sono emersi per tabulas la totale estraneità del ricorrente agli affari societari e il ruolo di effettivo dominus di NO OR, che anzi spesso volutamente estrometteva il fratello dalla gestione societaria (pagg. 31 e 32); analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla argomentazione difensiva secondo cui NO OR avrebbe dovuto effettuare il trasferimento delle quote, tempo prima e in occasione dell'arresto di AN PI, laddove di contro il Tribunale del riesame ha esaustivamente chiarito come l'operazione incriminata si inserisse in un contesto caratterizzato da una serie progressiva di eventi, l'ultimo dei quali la diffusione sulla stampa della notizia della collaborazione di RI EM, assai temuta dal OR e dai suoi sodali ( pag. 33). 4.2. La solidità delle argomentazioni spese dal Tribunale del riesame non viene "travolta" dalle ulteriori doglianze formulate con i motivi aggiunti circa la 8 mancanza di prova in ordine all'utilizzo di proventi illeciti nella costituzione della società "Multiservice s.r.l." Al netto della assoluta novità della questione, non proponibile in questa sede sotto forma di vizio motivazionale perché non portata all'attenzione dei Giudici del riesame, la provenienza illecita della società è in ogni caso un dato oggettivamente desumibile dal complesso motivazionale del provvedimento, laddove ben si evidenzia : il timore palesato da NO OR al ricorrente di essere destinatario di misure di prevenzione ( pag. 33); la costituzione dell'ente societario in oggetto nel periodo in cui il predetto OR era a capo dell'organizzazione criminale;
la "funzione" assegnata a detta società che - al pari delle altre - era lo strumento per controllare e gestire le attività economiche per conto e nell'interesse del sodalizio. La "Multiservice s.r.l.", infatti, oltre ad essere diretta e gestita da NO OR, che nell'associazione rivestiva un ruolo apicale, veniva impiegata per dare lavoro ad altri sodali, come AN ON, era in affari ed interagiva con altre società riconducibili alla consorteria mafiosa, utilizzava come sede legale immobili di proprietà di PI AN, referente dei sodalizio prima dell'arresto é dell'ascesa al potere di NO OR. 4.3. Anche il thema dell'occasionalità della condotta di sostegno ai carcerati in capo al OR -che avrebbe consegnato in una sola occasione l'esigua somma di duecento euro alla moglie dell'NO- si fonda su deduzioni che propongono una disamina separata delle varie risultanze investigative. Il chiaro tenore dei colloqui telefonici- intercorsi tra i familiari del detenuto AN NO a ridosso dell'arresto di costui- non solo offre uno spaccato chiaro del modus agendi del sodalizio (che sistematicamente interveniva a sostegno dei carcerati e dei familiari prestando aiuto economico e assistenza legale), ma offre solidi elementi indiziari a sostengo della intraneità del ricorrente. li OR, infatti, non si era limitato a consegnare il danaro, ma da un lato aveva redarguito l'NO, invitandolo a non fidarsi di chiunque si fosse mostrato propenso a offrirgli sostegno economico, e dall'altro aveva ribadito la stabile "messa a disposizione" del sodalizio ("... noi ci siamo...d siamo tutti í cfr ordinanza pagg. 38 e 39). 5. E', infine, inammissibite.perché manifestamente infondata e generica la doglianza in punto di carenza di esigenze cautelari. In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma terzo, cod. proc. peri. e 416-bis, cod. pen., può essere superata quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che dimostri- in modo obiettivo e 9 concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159). Dunque, non costituisce di per sé un elemento sintomatico del recesso dall'associazione il fatto che, dopo una certa data, non siano state monitorate attività illecite. Ed invero, una volta dimostrata l'adesione al sodalizio, occorre accertare un fatto - specifico e concreto - dal quale desumere la rescissione del legame, quale può essere, a titolo meramente esemplificativo, un lungo periodo di detenzione senza che siano stati mantenuti i contatti, una contrapposizione interna all'associazione cui sia conseguito l'allontanamento di uno dei sodali, nonché fatti oggettivi quali il trasferimento in luogo distanze da quello in cui opera la consorteria, sempre che non vi siano elementi dai quali desumere la continuità della partecipazione. Quanto detto non comporta affatto che vi sia una sorta di inversione dell'onere probatorio, per effetto della quale spetterebbe all'indagato dimostrare il fatto negativo di non far più parte dell'associazione, essendo a quest'ultimo richiesto esclusivamente un onere di allegazione di fatti circostanziati che, sottoposti al necessario controllo secondo le ordinarie regole del riparto probatorio, non consentano di ritenere, neppure secondo la regola del ragionevole dubbio, l'effettiva cessazione dell'adesione ai sodalizio. Nel caso di specie, non ricorrono elementi che possano far ritenere superata tale presunzione. Non sono stati dedotti elementi idonei a far ritenere che LE OR non possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato. Dunque, in mancanza di dimostrazione di eventi risolutivi, persiste la presunzione di pericolosità (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 2, n. 305 del 15/12/2006, dep. 2007, Comisso, Rv. 235367). 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempirnenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/09/2024.