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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/11/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2025 promossa da:
DR NI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
DR NI, nato a [...] il [...], privo di discendenti legittimi o legittimati, chiedeva di adottare la maggiorenne nata in [...] il [...], alla Persona_1 quale era legato da vincoli di affetto reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza, seppure non continuativa, durante la quale si era sempre comportato come genitore dell'adottanda, avendo sposato sua madre.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottanda manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, il ricorrente ribadiva di essersi sempre comportato come genitore della ragazza e manifestava la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico.
L'adottanda, non coniugata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, che confermava di aver sempre considerato come un padre.
La madre dell'adottanda, nonché coniuge dell'adottante, manifestava l'assenso all'adozione, mentre il padre dell'adottanda non l'ha mai riconosciuta. Il fratello dell'adottanda prestava il proprio assenso all'adozione come da Persona_2 documenti in atti (cfr. doc. 12-13).
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Le informazioni acquisite tramite la Questura di Rimini non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Quanto al cognome, va evidenziato che l'art. 299, comma 1 c.c. dispone che “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione di aggiungere, anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (v. Corte Cost., sentenza 10 maggio – 4 luglio 2023, n. 135). In questa sede occorre dunque, posporre – stante il manifestato accordo dell'adottante e adottanda sul punto, il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda sicché quest'ultima in seguito alla sentenza di adozione si chiamerà
[...]
Persona_3
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di nata in [...] il [...], da parte di DR NI, Persona_1 nato a [...] il [...] e residente in [...]40/A 47865 SAN LEO ITALIA – C.F. con tutti gli effetti di legge;
C.F._1
Dispone che posponga al proprio cognome quello dell'adottante DR NI Persona_1 e si chiamerà Persona_3
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1078/2025 promossa da:
DR NI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in persona del Procuratore della Repubblica di Rimini
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
Conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
DR NI, nato a [...] il [...], privo di discendenti legittimi o legittimati, chiedeva di adottare la maggiorenne nata in [...] il [...], alla Persona_1 quale era legato da vincoli di affetto reciproco ingenerati dalla pluriennale convivenza, seppure non continuativa, durante la quale si era sempre comportato come genitore dell'adottanda, avendo sposato sua madre.
Comparsi all'udienza, tanto l'adottante quanto l'adottanda manifestavano consenso all'adozione, confermando l'esistenza di sentimenti di stima ed affetto reciproco, il ricorrente ribadiva di essersi sempre comportato come genitore della ragazza e manifestava la volontà di consolidare tale situazione anche sul piano giuridico.
L'adottanda, non coniugata, manifestava il consenso all'adozione da parte del ricorrente, che confermava di aver sempre considerato come un padre.
La madre dell'adottanda, nonché coniuge dell'adottante, manifestava l'assenso all'adozione, mentre il padre dell'adottanda non l'ha mai riconosciuta. Il fratello dell'adottanda prestava il proprio assenso all'adozione come da Persona_2 documenti in atti (cfr. doc. 12-13).
Sussistono i presupposti legittimanti l'adozione, atteso che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni e supera di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Le informazioni acquisite tramite la Questura di Rimini non evidenziano elementi contrari all'adozione.
Quanto al cognome, va evidenziato che l'art. 299, comma 1 c.c. dispone che “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione di aggiungere, anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto (v. Corte Cost., sentenza 10 maggio – 4 luglio 2023, n. 135). In questa sede occorre dunque, posporre – stante il manifestato accordo dell'adottante e adottanda sul punto, il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda sicché quest'ultima in seguito alla sentenza di adozione si chiamerà
[...]
Persona_3
Nel merito si ritiene opportuno farsi luogo all'adozione, conveniente per l'adottanda, in ragione dei sentimenti di reciproco affetto naturalmente instauratisi nell'ambito di una relazione di tipo familiare maturata negli anni.
Consegue l'accoglimento della domanda e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 314 c.c.
Per questi motivi
il Tribunale, sentito il pubblico ministero, visto l'art. 313 cod. civ.
PRONUNZIA
l'adozione di nata in [...] il [...], da parte di DR NI, Persona_1 nato a [...] il [...] e residente in [...]40/A 47865 SAN LEO ITALIA – C.F. con tutti gli effetti di legge;
C.F._1
Dispone che posponga al proprio cognome quello dell'adottante DR NI Persona_1 e si chiamerà Persona_3
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi