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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1498/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LE PP, Presidente
FI ER, RE
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17063/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.IRRREGOLARI n. 0000520618971 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di irregolarità n.0000520618971/01 comunicata a mezzo Pec il 14.12.21 dal Società_2 di Venezia della Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto sanzioni per omesso versamento degli acconti IRES 2017 pari a €760.027,90 oltre interessi, per complessivi €954.781,11, chiedendone l'annullamento.
Il contribuente preliminarmente richiama giurisprudenza sull'ammissibilità dell'impugnativa avverso l'avviso bonario impugnato, esponendo al contempo che la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria cui ricorrere consente la sua impugnazione senza limiti di tempo. In ogni caso chiede, in subordine, la rimessione in termine per scusabilità dell'errore.
Ciò posto eccepisce, la nullità e/o illegittimità della notifica dell'atto impugnato per i seguenti motivi.
La contribuente non era riuscita a pagare, a causa di difficoltà finanziarie, gli acconti IRES di luglio e novembre 2017. Mentre la stessa società era ancora nei termini per effettuare tale pagamento mediante ravvedimento operoso, sopraggiungeva l'ordinanza GIP Tribunale di Roma del 18/12/17 che, nel procedimento penale RGNR 24650/14 - RG 464/15 GIP, disponeva il sequestro preventivo del complesso aziendale della Ricorrente_1l, nominando due amministratori giudiziali. Con la successiva ordinanza del 19.02.18, il GIP Tribunale di Roma autorizzava gli amministratori al pagamento ai soli creditori “strategici”, caratterizzati da essenzialità della prestazione, escludendo i debiti tributari sorti in epoca anteriore al sequestro.
Il tributo IRES 2017, però, è stato integralmente saldato, successivamente, dagli amministratori, in conformità
a quanto previsto dalla legge.
Contesta altresì l'illegittimità del titolo anche per gli interessi, in quanto moratori e calcolati anche per il periodo successivo alla data del sequestro penale.
Cita, infine, alcuni precedenti favorevoli su analogo contenzioso tra le stesse parti.
Tenuto conto dell'impossibilità di effettuare il ravvedimento operoso nei termini, del censurato difetto di motivazione e della asserita violazione di legge, conclude chiedendo dichiararsi la nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia e comunque l'illegittimità di quanto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto. Nel merito, ne chiede il rigetto, in particolare, posto che la sanzione presente nella comunicazione di irregolarità si rende dovuta per effetto del mancato versamento degli acconti
IRES per l'anno d'imposta 2017 e alla data della violazione di tale obbligo di versamento ( I acconto
30-06-2017, II acconto 30-11-2017) la società non era sottoposta ad alcun provvedimento di sequestro preventivo del complesso aziendale eseguito in data 18/12/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e l'Ufficio, presente all'udienza del 23.1.2026, ha sostanzialmente aderito alla richiesta. La Corte, pertanto, provvede in tali termini, compensando le spese di giudizio, stante la richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere.
Spese compensate tra le parti.
Roma 23.1.2026
Il Giud est. Il Presidente IN UF US LE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LE PP, Presidente
FI ER, RE
MELONI MARINA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17063/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ltd - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.IRRREGOLARI n. 0000520618971 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di irregolarità n.0000520618971/01 comunicata a mezzo Pec il 14.12.21 dal Società_2 di Venezia della Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto sanzioni per omesso versamento degli acconti IRES 2017 pari a €760.027,90 oltre interessi, per complessivi €954.781,11, chiedendone l'annullamento.
Il contribuente preliminarmente richiama giurisprudenza sull'ammissibilità dell'impugnativa avverso l'avviso bonario impugnato, esponendo al contempo che la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria cui ricorrere consente la sua impugnazione senza limiti di tempo. In ogni caso chiede, in subordine, la rimessione in termine per scusabilità dell'errore.
Ciò posto eccepisce, la nullità e/o illegittimità della notifica dell'atto impugnato per i seguenti motivi.
La contribuente non era riuscita a pagare, a causa di difficoltà finanziarie, gli acconti IRES di luglio e novembre 2017. Mentre la stessa società era ancora nei termini per effettuare tale pagamento mediante ravvedimento operoso, sopraggiungeva l'ordinanza GIP Tribunale di Roma del 18/12/17 che, nel procedimento penale RGNR 24650/14 - RG 464/15 GIP, disponeva il sequestro preventivo del complesso aziendale della Ricorrente_1l, nominando due amministratori giudiziali. Con la successiva ordinanza del 19.02.18, il GIP Tribunale di Roma autorizzava gli amministratori al pagamento ai soli creditori “strategici”, caratterizzati da essenzialità della prestazione, escludendo i debiti tributari sorti in epoca anteriore al sequestro.
Il tributo IRES 2017, però, è stato integralmente saldato, successivamente, dagli amministratori, in conformità
a quanto previsto dalla legge.
Contesta altresì l'illegittimità del titolo anche per gli interessi, in quanto moratori e calcolati anche per il periodo successivo alla data del sequestro penale.
Cita, infine, alcuni precedenti favorevoli su analogo contenzioso tra le stesse parti.
Tenuto conto dell'impossibilità di effettuare il ravvedimento operoso nei termini, del censurato difetto di motivazione e della asserita violazione di legge, conclude chiedendo dichiararsi la nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia e comunque l'illegittimità di quanto impugnato, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto. Nel merito, ne chiede il rigetto, in particolare, posto che la sanzione presente nella comunicazione di irregolarità si rende dovuta per effetto del mancato versamento degli acconti
IRES per l'anno d'imposta 2017 e alla data della violazione di tale obbligo di versamento ( I acconto
30-06-2017, II acconto 30-11-2017) la società non era sottoposta ad alcun provvedimento di sequestro preventivo del complesso aziendale eseguito in data 18/12/2017.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e l'Ufficio, presente all'udienza del 23.1.2026, ha sostanzialmente aderito alla richiesta. La Corte, pertanto, provvede in tali termini, compensando le spese di giudizio, stante la richiesta congiunta delle parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per cessata materia del contendere.
Spese compensate tra le parti.
Roma 23.1.2026
Il Giud est. Il Presidente IN UF US LE