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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/09/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CABASSI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, via Farini 4;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv. RASTELLI DAVIDE e CORAZZA SEBASTIANO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, Strada Garibaldi 22;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del licenziamento posto in essere da CP_1 nei confronti del sig. essendo insussistenti, tanto meno
[...] Parte_1 provati, i fatti addotti nel provvedimento datoriale, nonché per violazione dell'onere di repechage di cui al d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto condannare codice fiscale con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Parma, Viale Piacenza n. 7/B, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, come prevista dalla legge, ricompresa tra 6 e 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o comunque nella misura che sarà ritenuta dovuta e di Giustizia, con ogni conseguente effetto di legge.
Con la refusione della spese di lite».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, rigettare integralmente le domande tutte svolte dal ricorrente nel presente processo, siccome inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, e/o non provate, confermando per l'effetto il fondamento, la validità ed efficacia del licenziamento in atti.
Con vittoria integrale di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA - se dovuta - come per legge, nonché rifusione degli esborsi di
C.T.U., ove denegatamente ammessa, e di consulenza tecnica di parte».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.4.2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Parma di accertare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro CP_1
Pag. 2 di 9 in data 1.6.2023 e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. All'esito della discussione tra le parti, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. I motivi addotti a fondamento del licenziamento per cui è causa sono così esposti nella lettera che lo ha intimato (doc. 3 ricorrente):
«Tenuto conto della complessa fase che stiamo affrontando e della difficile situazione congiunturale configuratasi, abbiamo deciso di procedere ad un riassetto organizzativo dell'attività interna della gestione del Ristorante “IN” in un'ottica di efficientamento delle risorse investite e di contenimento dei costi, si è reso necessario il superamento delle attuali modalità di gestione, con specifico riferimento alle attività da Lei svolte, consistenti nella direzione del ristorante, si è deciso di ricondurle principalmente ai soci titolari. Ciò purtroppo comporta la soppressione della sua posizione lavorativa. Allo stato non si ravvisa la possibilità di ricollocarla ad altra mansione in quanto non disponibile».
7. Come noto, l'art. 3 l. 604/1966 definisce il giustificato motivo oggettivo in termini di «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
8. La giurisprudenza di legittimità, interpretando questa norma, ha chiarito che il sindacato giurisdizionale sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non può estendersi al merito delle scelte imprenditoriali, la cui libertà trova tutela costituzionale nell'art. 41 Cost.; tale principio è peraltro stato espressamente positivizzato dall'art. 30 co. 1 l. 183/2010. Il giudice deve invece limitarsi a verificare che il recesso sia effettivamente dipeso da scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non mascheri invece pretestuosi obiettivi di interruzione del
Pag. 3 di 9 rapporto con un determinato lavoratore divenuto sgradito al datore di lavoro (v. a es. Cass. 1° luglio 2013, n. 13516; Cass. 20 luglio 2020, n. 15401).
9. Deve quindi valutarsi se sia stata provata in giudizio dal datore di lavoro (essendo questi gravato dell'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 5 l. 604/1996) l'effettiva ricorrenza nel caso di specie delle ragioni aziendali e del loro legame eziologico con il recesso dal rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente.
10. Occorre pertanto procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
11. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Ho lavorato per la convenuta fino all'estate del 2024; avevo lavorato lì per due anni e mezzo come cuoco presso il ristorante IN da quando aveva aperto;
prima lavoravo all'altro ristorante della società.
Confermo che il ricorrente dal settembre 2022 al giugno 2023 è stata l'unica persona a svolgere le mansioni di direttore di sala.
Confermo che dal licenziamento del ricorrente le funzioni di direttore di sala sono state svolte dal sig. Parte_2
Confermo che a fine 2022 si dimise che era cameriera presso il ristorante Persona_1
IN. Dopo le sue dimissioni non è stata sostituita.
Confermo che in estate 2023 si dimise lo chef addetto al Controparte_2 solo ristorante IN. Non è stato sostituito dopo le sue dimissioni, le sue mansioni sono state assunte da che era sous chef. Persona_2
Confermo che a luglio 2023 uno dei camerieri di IN, EL OR NT, fu spostato al ristorante dove tuttora lavora. CP_3
Confermo che nei primi mesi del 2024 si è dimessa la cameriera addetta Persona_3 PE al solo ristorante IN;
confermo che a maggio 2024 si dimise , anche lui addetto al solo ristorante IN.
Dopo le sue dimissioni non è stato sostituito ed è stato adibito a chef di IN lo chef PE del ristorante , : mi pare che il cognome sia CP_3 Tes_2
Pag. 4 di 9 Confermo che da maggio 2024 i dipendenti addetti a IN eravamo io, la lavapiatti la cameriera , il cameriere apprendista e lo chef PE5 PE6 Tes_3 Tes_2
Poteva capitare che in periodi di necessità venissero altri camerieri di , non so se CP_3 assunti o meno;
capitava anche che talvolta io fossi adibito ad in caso di necessità. CP_3
A esempio OR NT ogni tanto veniva a IN per il servizio del sabato sera.
ADR prima di giugno 2023 il proprietario veniva a controllare e passava al Parte_2 ristorante ma non aveva un ruolo di direttore di sala».
12. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Sono consulente del lavoro della società convenuta dal 2017/2018 mi pare.
Mi è capitato raramente di andare ai ristoranti, di solito viene il titolare e noi facciamo gli adempimenti delle buste paga e contributivi. Credo di essere stato a IN una volta e ad un paio di volte. CP_3
Sulla base dei documenti, confermo che il ricorrente ha svolto il ruolo di direttore di sala dal settembre 2022 al giugno 2023.
So che dopo il licenziamento assunse il ruolo di direttore di sala;
lo so perché Parte_2 ne parlammo in vista del licenziamento.
Confermo che a dicembre 2022 si è dimessa la cameriera e che non è stata ER sostituita dopo le sue dimissioni.
Confermo che a luglio 2023 si è dimesso il cuoco e che non è stato sostituito, CP_2 sempre sulla base delle comunicazioni telematiche da me gestite.
Confermo che a luglio 2023 il cameriere NT è stato trasferito al ristorante “ ”: CP_3 abbiamo predisposto noi l'atto di trasferimento.
Confermo che a marzo 2024 si è dimessa la cameriera e a maggio 2024 si è PE3 PE dimesso il cuoco;
entrambi erano addetti al solo ristorante IN. Confermo che PE
non fu sostituito dopo le sue dimissioni, anche perché a giugno 2024 ci fu un trasferimento di ramo d'azienda, che noi seguimmo, e furono oggetto di cessione i dipendenti che in quel momento erano addetti all'unità produttiva del ristorante IN: erano il cuoco la lavapiatti Roncal, la cameriera e il sig. Tes_1 PE6 Tes_3 come cameriere apprendista che si dimise poco dopo.
ADR non ricordo se ci fosse un cuoco con il cognome simile a R” che fu addetto in parte a IN».
13. Il teste a riferito quanto segue: Pt_2
Pag. 5 di 9 «Ho lavorato per la società convenuta dall'agosto 2022 al giugno 2024, come apprendista cameriere. Ero adibito al ristorante IN.
Confermo che il ricorrente dal settembre 2022 al giugno 2023, da organigramma, era l'unica persona a svolgere le mansioni di direttore di sala presso IN;
mio padre gradualmente lo ha affiancato come direttore di sala, direi da gennaio 2023, soprattutto durante il turno serale;
a pranzo non era necessario perché spesso eravamo vuoti, tanto che arrivammo a chiudere a pranzo;
solo al pranzo del sabato c'erano un po' di clienti, che venivano reindirizzati da che era pieno a IN. Questo capitava spesso CP_3 anche a cena.
Confermo che dal licenziamento del ricorrente le funzioni di direttore di sala di IN sono state svolte da mio padre in maniera costante e quotidiana. Da questo momento fu stabile la chiusura a pranzo di IN.
Confermo che a fine 2022 si dimise che era cameriera presso il ristorante Persona_1
IN. Dopo le sue dimissioni non è stata sostituita.
Confermo che in estate 2023 si dimise lo chef addetto al Controparte_2 solo ristorante IN. Non è stato sostituito dopo le sue dimissioni, le sue mansioni sono state assunte da che era sous chef. Persona_2
Confermo che a luglio 2023 uno dei camerieri di IN, EL OR NT, fu spostato al ristorante dove tuttora lavora. CP_3
Confermo che nei primi mesi del 2024 si è dimessa la cameriera addetta Persona_3 PE al solo ristorante IN;
confermo che a maggio 2024 si dimise , anche lui addetto al solo ristorante IN. Dopo le sue dimissioni non è stato sostituito con un nuovo assunto;
è stato spostato a IN per circa un mese un cuoco che era adibito ad PE
, di nome , non ricordo il cognome. CP_3
Confermo che da maggio 2024 i dipendenti addetti a IN eravamo io, la lavapiatti PE la cameriera , il cuoco e lo chef . Poteva capitare che al PE5 PE6 Tes_1 sabato sera o al venerdì sera venissero altri camerieri di ad aiutare, ma era raro;
CP_3 era anzi più facile che ci spostassero da IN ad , anche se a me CP_3 personalmente non è capitato».
14. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, si ritiene raggiunta la prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del licenziamento impugnato in questa sede.
Pag. 6 di 9 15. I testimoni hanno infatti concordemente confermato che il ricorrente svolgeva in via esclusiva le mansioni di direttore di sala presso uno dei due ristoranti di proprietà della società convenuta, il ristorante IN e che, dopo il licenziamento, tali mansioni sono state svolte direttamente dal titolare Parte_2 sicché risulta effettiva la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente e l'assegnazione delle sue mansioni ad altro personale (peraltro non dipendente).
16. La sussistenza delle motivazioni che hanno condotto al recesso datoriale emerge altresì dalla documentazione in atti in merito all'andamento economico- finanziario del ristorante IN: in particolare, dalla relazione del consulente fiscale e commercialista della società (doc. 20 convenuta), condotta sulla base delle risultanze di bilancio, emerge che il ristorante, nel corso del 2023, aveva conseguito un margine operativo negativo lordo molto rilevante (pari a € 77.656), principalmente a motivo dell'eccessivo peso del costo del lavoro in proporzione ai ricavi aziendali, che, a causa della scarsa affluenza di clientela (confermata anche dalla testimonianza di , non si sono assestati su un livello sostenibile. Pt_2
17. La stessa relazione evidenzia che il risultato d'esercizio del 2023, a seguito del licenziamento, è stato sensibilmente migliore, seppure ancora in perdita, così emergendo la effettività della politica di contenimento dei costi che è stata richiamata nell'atto di recesso.
18. È stato altresì documentato – nonché confermato dalle deposizioni dei testi escussi – che, nel periodo successivo al licenziamento, la società convenuta non abbia incrementato il personale del ristorante IN, ma lo abbia anzi progressivamente ridotto. In particolare, si sono dimessi i cuochi e CP_2
PE
, senza venire rimpiazzati (docc. 14, 14 bis, 17, 17 bis convenuta); il cameriere
OR NT è stato spostato all'altro ristorante di proprietà della società convenuta ( ); si è dimessa la cameriera , la quale è stata sostituita CP_3 PE3 con una cameriera assunta a tempo determinato e con orario part-time (docc. 15 e
16 convenuta).
Pag. 7 di 9 19. Risulta dunque accertata la sussistenza di una effettiva ragione tecnico- organizzativa, ossia la soppressione della posizione lavorativa del direttore di sala del ristorante IN con finalità di contenimento dei costi aziendali;
è poi auto-evidente il nesso di causalità tra tale ragione e il licenziamento del ricorrente.
20. Il ricorrente ha altresì lamentato che il licenziamento, anche se fosse ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo, sarebbe comunque illegittimo a motivo del mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di ricollocamento professionale del lavoratore licenziato.
21. Dal compendio probatorio in atti non è però emersa alcuna diversa posizione a cui il lavoratore poteva essere adibito all'interno del ristorante IN, essendo anzi stato dimostrato – come già visto – che tale esercizio commerciale ha subito una netta riduzione del personale a esso adibito.
22. Neppure è emersa alcuna evidenza di posizioni libere all'interno del ristorante a cui il ricorrente avrebbe potuto essere adibito;
è stato infatti riferito che CP_3 solo un cameriere – e dunque un dipendente con profilo professionale più modesto di quello del ricorrente – è stato trasferito in pianta stabile a tale ristorante e che, al più, ad altri dipendenti veniva chiesto di svolgere il servizio serale presso in serate di particolare affluenza, ma si trattava sempre di CP_3 camerieri e non di direttori di sala.
23. In ogni caso, poi, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'obbligo di repêchage del datore di lavoro è incompatibile con licenziamenti motivati, come nel caso di specie, da motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi del personale, dato che il mantenimento in servizio del lavoratore, seppure con altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1508).
24.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 17/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CABASSI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, via Farini 4;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dagli avv. RASTELLI DAVIDE e CORAZZA SEBASTIANO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Parma, Strada Garibaldi 22;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni eccezione e deduzione avversaria, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia del licenziamento posto in essere da CP_1 nei confronti del sig. essendo insussistenti, tanto meno
[...] Parte_1 provati, i fatti addotti nel provvedimento datoriale, nonché per violazione dell'onere di repechage di cui al d.lgs. 23/2015 e, per l'effetto condannare codice fiscale con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Parma, Viale Piacenza n. 7/B, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, come prevista dalla legge, ricompresa tra 6 e 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, o comunque nella misura che sarà ritenuta dovuta e di Giustizia, con ogni conseguente effetto di legge.
Con la refusione della spese di lite».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, rigettare integralmente le domande tutte svolte dal ricorrente nel presente processo, siccome inammissibili e/o infondate, in fatto e in diritto, e/o non provate, confermando per l'effetto il fondamento, la validità ed efficacia del licenziamento in atti.
Con vittoria integrale di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA - se dovuta - come per legge, nonché rifusione degli esborsi di
C.T.U., ove denegatamente ammessa, e di consulenza tecnica di parte».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.4.2024, ha Parte_1
chiesto al Tribunale di Parma di accertare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società datrice di lavoro CP_1
Pag. 2 di 9 in data 1.6.2023 e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito del vano esperimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
4. All'esito della discussione tra le parti, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. I motivi addotti a fondamento del licenziamento per cui è causa sono così esposti nella lettera che lo ha intimato (doc. 3 ricorrente):
«Tenuto conto della complessa fase che stiamo affrontando e della difficile situazione congiunturale configuratasi, abbiamo deciso di procedere ad un riassetto organizzativo dell'attività interna della gestione del Ristorante “IN” in un'ottica di efficientamento delle risorse investite e di contenimento dei costi, si è reso necessario il superamento delle attuali modalità di gestione, con specifico riferimento alle attività da Lei svolte, consistenti nella direzione del ristorante, si è deciso di ricondurle principalmente ai soci titolari. Ciò purtroppo comporta la soppressione della sua posizione lavorativa. Allo stato non si ravvisa la possibilità di ricollocarla ad altra mansione in quanto non disponibile».
7. Come noto, l'art. 3 l. 604/1966 definisce il giustificato motivo oggettivo in termini di «ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
8. La giurisprudenza di legittimità, interpretando questa norma, ha chiarito che il sindacato giurisdizionale sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non può estendersi al merito delle scelte imprenditoriali, la cui libertà trova tutela costituzionale nell'art. 41 Cost.; tale principio è peraltro stato espressamente positivizzato dall'art. 30 co. 1 l. 183/2010. Il giudice deve invece limitarsi a verificare che il recesso sia effettivamente dipeso da scelte organizzative di natura tecnico-produttiva e non mascheri invece pretestuosi obiettivi di interruzione del
Pag. 3 di 9 rapporto con un determinato lavoratore divenuto sgradito al datore di lavoro (v. a es. Cass. 1° luglio 2013, n. 13516; Cass. 20 luglio 2020, n. 15401).
9. Deve quindi valutarsi se sia stata provata in giudizio dal datore di lavoro (essendo questi gravato dell'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 5 l. 604/1996) l'effettiva ricorrenza nel caso di specie delle ragioni aziendali e del loro legame eziologico con il recesso dal rapporto di lavoro con l'odierno ricorrente.
10. Occorre pertanto procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
11. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_1
«Ho lavorato per la convenuta fino all'estate del 2024; avevo lavorato lì per due anni e mezzo come cuoco presso il ristorante IN da quando aveva aperto;
prima lavoravo all'altro ristorante della società.
Confermo che il ricorrente dal settembre 2022 al giugno 2023 è stata l'unica persona a svolgere le mansioni di direttore di sala.
Confermo che dal licenziamento del ricorrente le funzioni di direttore di sala sono state svolte dal sig. Parte_2
Confermo che a fine 2022 si dimise che era cameriera presso il ristorante Persona_1
IN. Dopo le sue dimissioni non è stata sostituita.
Confermo che in estate 2023 si dimise lo chef addetto al Controparte_2 solo ristorante IN. Non è stato sostituito dopo le sue dimissioni, le sue mansioni sono state assunte da che era sous chef. Persona_2
Confermo che a luglio 2023 uno dei camerieri di IN, EL OR NT, fu spostato al ristorante dove tuttora lavora. CP_3
Confermo che nei primi mesi del 2024 si è dimessa la cameriera addetta Persona_3 PE al solo ristorante IN;
confermo che a maggio 2024 si dimise , anche lui addetto al solo ristorante IN.
Dopo le sue dimissioni non è stato sostituito ed è stato adibito a chef di IN lo chef PE del ristorante , : mi pare che il cognome sia CP_3 Tes_2
Pag. 4 di 9 Confermo che da maggio 2024 i dipendenti addetti a IN eravamo io, la lavapiatti la cameriera , il cameriere apprendista e lo chef PE5 PE6 Tes_3 Tes_2
Poteva capitare che in periodi di necessità venissero altri camerieri di , non so se CP_3 assunti o meno;
capitava anche che talvolta io fossi adibito ad in caso di necessità. CP_3
A esempio OR NT ogni tanto veniva a IN per il servizio del sabato sera.
ADR prima di giugno 2023 il proprietario veniva a controllare e passava al Parte_2 ristorante ma non aveva un ruolo di direttore di sala».
12. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_4
«Sono consulente del lavoro della società convenuta dal 2017/2018 mi pare.
Mi è capitato raramente di andare ai ristoranti, di solito viene il titolare e noi facciamo gli adempimenti delle buste paga e contributivi. Credo di essere stato a IN una volta e ad un paio di volte. CP_3
Sulla base dei documenti, confermo che il ricorrente ha svolto il ruolo di direttore di sala dal settembre 2022 al giugno 2023.
So che dopo il licenziamento assunse il ruolo di direttore di sala;
lo so perché Parte_2 ne parlammo in vista del licenziamento.
Confermo che a dicembre 2022 si è dimessa la cameriera e che non è stata ER sostituita dopo le sue dimissioni.
Confermo che a luglio 2023 si è dimesso il cuoco e che non è stato sostituito, CP_2 sempre sulla base delle comunicazioni telematiche da me gestite.
Confermo che a luglio 2023 il cameriere NT è stato trasferito al ristorante “ ”: CP_3 abbiamo predisposto noi l'atto di trasferimento.
Confermo che a marzo 2024 si è dimessa la cameriera e a maggio 2024 si è PE3 PE dimesso il cuoco;
entrambi erano addetti al solo ristorante IN. Confermo che PE
non fu sostituito dopo le sue dimissioni, anche perché a giugno 2024 ci fu un trasferimento di ramo d'azienda, che noi seguimmo, e furono oggetto di cessione i dipendenti che in quel momento erano addetti all'unità produttiva del ristorante IN: erano il cuoco la lavapiatti Roncal, la cameriera e il sig. Tes_1 PE6 Tes_3 come cameriere apprendista che si dimise poco dopo.
ADR non ricordo se ci fosse un cuoco con il cognome simile a R” che fu addetto in parte a IN».
13. Il teste a riferito quanto segue: Pt_2
Pag. 5 di 9 «Ho lavorato per la società convenuta dall'agosto 2022 al giugno 2024, come apprendista cameriere. Ero adibito al ristorante IN.
Confermo che il ricorrente dal settembre 2022 al giugno 2023, da organigramma, era l'unica persona a svolgere le mansioni di direttore di sala presso IN;
mio padre gradualmente lo ha affiancato come direttore di sala, direi da gennaio 2023, soprattutto durante il turno serale;
a pranzo non era necessario perché spesso eravamo vuoti, tanto che arrivammo a chiudere a pranzo;
solo al pranzo del sabato c'erano un po' di clienti, che venivano reindirizzati da che era pieno a IN. Questo capitava spesso CP_3 anche a cena.
Confermo che dal licenziamento del ricorrente le funzioni di direttore di sala di IN sono state svolte da mio padre in maniera costante e quotidiana. Da questo momento fu stabile la chiusura a pranzo di IN.
Confermo che a fine 2022 si dimise che era cameriera presso il ristorante Persona_1
IN. Dopo le sue dimissioni non è stata sostituita.
Confermo che in estate 2023 si dimise lo chef addetto al Controparte_2 solo ristorante IN. Non è stato sostituito dopo le sue dimissioni, le sue mansioni sono state assunte da che era sous chef. Persona_2
Confermo che a luglio 2023 uno dei camerieri di IN, EL OR NT, fu spostato al ristorante dove tuttora lavora. CP_3
Confermo che nei primi mesi del 2024 si è dimessa la cameriera addetta Persona_3 PE al solo ristorante IN;
confermo che a maggio 2024 si dimise , anche lui addetto al solo ristorante IN. Dopo le sue dimissioni non è stato sostituito con un nuovo assunto;
è stato spostato a IN per circa un mese un cuoco che era adibito ad PE
, di nome , non ricordo il cognome. CP_3
Confermo che da maggio 2024 i dipendenti addetti a IN eravamo io, la lavapiatti PE la cameriera , il cuoco e lo chef . Poteva capitare che al PE5 PE6 Tes_1 sabato sera o al venerdì sera venissero altri camerieri di ad aiutare, ma era raro;
CP_3 era anzi più facile che ci spostassero da IN ad , anche se a me CP_3 personalmente non è capitato».
14. Sulla base di quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, si ritiene raggiunta la prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a fondamento del licenziamento impugnato in questa sede.
Pag. 6 di 9 15. I testimoni hanno infatti concordemente confermato che il ricorrente svolgeva in via esclusiva le mansioni di direttore di sala presso uno dei due ristoranti di proprietà della società convenuta, il ristorante IN e che, dopo il licenziamento, tali mansioni sono state svolte direttamente dal titolare Parte_2 sicché risulta effettiva la soppressione della posizione lavorativa del ricorrente e l'assegnazione delle sue mansioni ad altro personale (peraltro non dipendente).
16. La sussistenza delle motivazioni che hanno condotto al recesso datoriale emerge altresì dalla documentazione in atti in merito all'andamento economico- finanziario del ristorante IN: in particolare, dalla relazione del consulente fiscale e commercialista della società (doc. 20 convenuta), condotta sulla base delle risultanze di bilancio, emerge che il ristorante, nel corso del 2023, aveva conseguito un margine operativo negativo lordo molto rilevante (pari a € 77.656), principalmente a motivo dell'eccessivo peso del costo del lavoro in proporzione ai ricavi aziendali, che, a causa della scarsa affluenza di clientela (confermata anche dalla testimonianza di , non si sono assestati su un livello sostenibile. Pt_2
17. La stessa relazione evidenzia che il risultato d'esercizio del 2023, a seguito del licenziamento, è stato sensibilmente migliore, seppure ancora in perdita, così emergendo la effettività della politica di contenimento dei costi che è stata richiamata nell'atto di recesso.
18. È stato altresì documentato – nonché confermato dalle deposizioni dei testi escussi – che, nel periodo successivo al licenziamento, la società convenuta non abbia incrementato il personale del ristorante IN, ma lo abbia anzi progressivamente ridotto. In particolare, si sono dimessi i cuochi e CP_2
PE
, senza venire rimpiazzati (docc. 14, 14 bis, 17, 17 bis convenuta); il cameriere
OR NT è stato spostato all'altro ristorante di proprietà della società convenuta ( ); si è dimessa la cameriera , la quale è stata sostituita CP_3 PE3 con una cameriera assunta a tempo determinato e con orario part-time (docc. 15 e
16 convenuta).
Pag. 7 di 9 19. Risulta dunque accertata la sussistenza di una effettiva ragione tecnico- organizzativa, ossia la soppressione della posizione lavorativa del direttore di sala del ristorante IN con finalità di contenimento dei costi aziendali;
è poi auto-evidente il nesso di causalità tra tale ragione e il licenziamento del ricorrente.
20. Il ricorrente ha altresì lamentato che il licenziamento, anche se fosse ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo, sarebbe comunque illegittimo a motivo del mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di ricollocamento professionale del lavoratore licenziato.
21. Dal compendio probatorio in atti non è però emersa alcuna diversa posizione a cui il lavoratore poteva essere adibito all'interno del ristorante IN, essendo anzi stato dimostrato – come già visto – che tale esercizio commerciale ha subito una netta riduzione del personale a esso adibito.
22. Neppure è emersa alcuna evidenza di posizioni libere all'interno del ristorante a cui il ricorrente avrebbe potuto essere adibito;
è stato infatti riferito che CP_3 solo un cameriere – e dunque un dipendente con profilo professionale più modesto di quello del ricorrente – è stato trasferito in pianta stabile a tale ristorante e che, al più, ad altri dipendenti veniva chiesto di svolgere il servizio serale presso in serate di particolare affluenza, ma si trattava sempre di CP_3 camerieri e non di direttori di sala.
23. In ogni caso, poi, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'obbligo di repêchage del datore di lavoro è incompatibile con licenziamenti motivati, come nel caso di specie, da motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi del personale, dato che il mantenimento in servizio del lavoratore, seppure con altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1508).
24.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
25. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso
[...] professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 17/09/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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