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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, all'udienza del 4 novembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3476/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall' Avv. Maurizio Perna e presso il di lui studio domiciliata. presso il cui studio in Via M. Buonarroti, 5 Melfi, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dalla Dott.ssa Ida MORELLI, Dr. Luciano PETRUZZI, Dr. Antonio PIPITONE,
Dr. Giuseppe ZAZA, funzionari incaricati della rappresentanza e difesa dell'Ente
in virtù di provvedimento autorizzativo n. 2008/6400/000011;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. La parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio dello status di handicap grave.
Con memoria ritualmente depositata, l' ha chiesto il rigetto della domanda per CP_1 inammissibilità, deducendo la carenza dell'interesse ad agire per aver la parte ottenuto il riconoscimento del beneficio riconosciuto a seguito di nuova visita del 20.06.2025 da parte della Commissione medica dell' . CP_1
Domandava, quindi, di dichiarare infondato il ricorso per accertamento tecnico preventivo espletato;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Con note sostitutive dell'udienza in data 3 novembre 2025 il ricorrente comunicava di essere stato sottoposto a visita dall' di Potenza con riconoscimento dello status di handicap CP_1 grave, per cui, preso atto della richiesta del procuratore della parte ricorrente di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna totale alle spese della controparte per soccombenza virtuale, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2. L'avvenuto soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Evidentemente, con il riconoscimento delle spettanze rivendicate è venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione dell'interesse a proseguire il giudizio e del correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
È noto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini. Invero, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda tale che viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, oppure
2 discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (ex multiss Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Sez. L, Sentenza n.
3096 del 16/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 5476 del 04/06/1999).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 1) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; 2) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Tali requisiti appaiono tutti ricorrere nel caso di specie. Infatti, avendo l' , in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, provveduto, nel corso del giudizio, a riconoscere e soddisfare le pretese dell'istante, è evidente che sussistono tutti i presupposti per l'adozione della pronuncia in parola.
3. Ciò posto, deve rilevarsi che non è intervenuto un accordo tra le parti in ordine al governo delle spese giudiziali.
Ebbene, è pacifico che, in caso di cessazione della materia del contendere, la pronuncia sulle spese deve avvenire in base al criterio della soccombenza virtuale, che, nel caso di specie, colpisce la parte resistente, come è dato evincersi dalla documentazione in atti, con inevitabili conseguenze sul governo delle spese.
L'avvenuto riconoscimento della condizione di invalidità richiesta dal ricorrente è avvenuto solo in corso di causa e a seguito di visita di revisione in data 27.2.2023 e tuttavia, il successivo 22.3.2023 l' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, motivo per cui CP_1 si ritengono sussistenti, quindi, i presupposti normativi per disporre la compensazione delle spese tra le parti nella misura di un terzo.
3 Per il resto, l' deve essere condannato a corrispondere la residua quota, determinata in CP_1 complessivi euro 1.100,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PQM
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 29.11.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in
€ 1.100,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza 4 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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