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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 05 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 1635/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Massimo Sassanelli
-Ricorrente-
Contro
CP_1 contumace
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Premesso di essere stato assunto dall con contratti dapprima a CP_1 tempo determinato (documenti 1-2) e poi a tempo indeterminato (doc.5) - inquadrato come Operatore qualificato, par. 140, del CCNL di settore
(mansioni di addetto alla manutenzione e riparazione, impianti e strutture, in sede e/o in linea) sia nel periodo di lavoro a tempo determinato sia in quello a tempo indeterminato – il ricorrente lamenta che, sia durante il periodo di precariato, sia a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, la società convenuta non aveva correttamente computato l'anzianità di servizio, proprio pretermettendo i periodi di lavoro con contratto a termine.
1 In tale prospettiva, sostiene la mancata percezione degli scatti di anzianità nonché di tutte le ulteriori maggiorazioni connesse al rivendicato riconoscimento, ivi comprese le maggiori somme che avrebbero percepito a titolo di indennità di produttività giornaliera.
In punto di diritto, richiama il principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché le pronunce rese sul tema dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Pertanto, chiede: Parte_1
“2) nel merito:
2.1) accertare il diritto ricorrente nei confronti della società CP_2
all'inclusione nel calcolo dell'anzianità di servizio dell'istante, ai
[...] fini dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dall'Accordo Aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale 26.3.2015
e dal Testo Unico degli Accordi Aziendali, del periodo di lavoro subordinato
a tempo determinato intercorso tra le parti dal 1.8.2017 al 28.2.2019.
3) condannare la società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente e derivanti dal ricalcolo della sua anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dall'Accordo Aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale 26.3.2015 e dal Testo Unico degli Accordi Aziendali.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente.
2 In tema di contratti a termine, infatti, giova ricordare che, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro oggetto della Direttiva del
Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Tale disposizione ha trovato attuazione nell'ordinamento interno, nel
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta (tra l'altro) "...ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili" (intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva) "in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine".
La nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria
(Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C-307/05).
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo
1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP
e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), riguardante il principio di non discriminazione, va tenuta distinta dalla clausola 5 dell'Accordo, che riguarda il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine.
Tale distinzione si rileva anche dagli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un
3 quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato".
L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa
C-177/14, Regojo Dans, punto 32).
Ebbene, la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la
Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative di diversi contratti collettivi nazionali, specie del settore pubblico, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, i giudici europei hanno evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
4 discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione";
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi).
Segnatamente, con la sentenza emessa nelle cause riunite da C-302/11 a
C-305/11 + altri, la CGUE ha escluso che la clausola 4 dell'accordo Pt_2 quadro si limiti a vietare qualsiasi differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e i lavoratori precari in costanza del rapporto di lavoro a termine, in quanto ciò significherebbe limitare in spregio all'obiettivo assegnato a detta clausola 4 - l'ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza Rosado Santana, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
La CGUE ha affermato che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una
5 normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra.
Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sent. cit.; v. pure causa C-393/11, ). Per_2
In conclusione - dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento,
a tutti i fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata durante i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con la società convenuta – quest'ultima va condannata al pagamento delle differenze retributive, ai fini dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dall'Accordo Aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale 26.3.2015 e dal Testo Unico degli Accordi Aziendali, del periodo di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti dal 1.8.2017 al 28.2.2019.
Per quest'ultima, in particolare, valgono le considerazioni già espresse dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 1231 del 28/04/2022.
Infine va precisato che il computato dei periodi a tempo determinato rileva anche ai fini del calcolo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dal Testo Unico degli Accordi Aziendali (cfr. Testo Unico accordi
, fascicolo parte ricorrente doc.7). CP_1
Sul punto giova sottolineare che l'ammontare di tale indennità è parametrata all'anzianità di servizio del dipendente e, quindi, la lesione
6 del diritto soggettivo del ricorrente consiste nel fatto che, ai fini dell'applicazione del suddetto istituto contrattale, l ha CP_2 calcolato erroneamente la suddetta anzianità di servizio, escludendo illegittimamente i periodi di lavoro a tempo determinato.
Sul punto, va rimarcato che il Testo Unico degli Accordi Aziendali prevede agli art.1 e ss. che:
“1.1 - Norme generali
L'istituto denominato indennità di produttività giornaliera, a suo tempo istituito per favorire il raggiungimento di risultati concordati tra le parti con l'obiettivo di incrementare la produttività e la qualità dei servizi, tenuto conto dell'andamento e delle prospettive, della competitività
e delle condizioni essenziali di sviluppo dell'impresa, del lavoro e della redditività, assumerà dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2018 i valori di cui alle tabelle allegate, applicandosi le progressività di cui al prossimo punto
1.3 lettera b)
…
1.3 - Applicazione ed armonizzazione dell'indennità di produttività
L'indennità di produttività sarà corrisposta al personale nella misura
e secondo le modalità ed i criteri di seguito descritti.
a) L'indennità di produttività giornaliera è calcolata su 26 giorni di presenza effettiva (comprendenti ferie, festività e riposi compensativi, ma non riposi settimanali) secondo le tabelle allegate:
-tabella 1 per operatori di esercizio,
-tabella 2 per coordinatori di esercizio e addetti all'esercizio – tabella 3 per altro personale turnista dell'area movimento,
7 -tabella 4 per il personale turnista dell'area tecnica,
-tabella 5 per il personale non turnista (amministrativi e altri),
-tabella 6 per il personale Quadro.
b) L'armonizzazione dell'indennità di produttività dei lavoratori, sia di quelli di nuova assunzione, sia di quelli che al 31 dicembre 2015 non percepivano il 100% dell'indennità, viene realizzata con un sistema di progressivo incremento, rispetto al valore vigente, come di seguito definito.
-Incremento annuo del 10% fino al raggiungimento del 40% dell'indennità prevista nella tabella relativa all'area di appartenenza e parametro retributivo e successivamente del 5% annuo fino al raggiungimento del 100%
(ad eccezione degli operatori di esercizio che hanno incrementi annui del
10% quando raggiungono il parametro 158);
-In caso di passaggio del lavoratore da un'area all'altra sarà applicato il trattamento dell'area di destinazione;
-I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2016 partono dal valore 0%.
c) I dipendenti dell'area sosta che percepiscono l'indennità di produttività giornaliera, la mantengono nella misura fissa, pari ad € 0,75 per gli operatori generici e gli operatori della mobilità che operano sul sedime stradale, e pari ad € 1,50 per il personale motorizzato, per presenza effettiva (comprendenti ferie, festività e riposi compensativi, ma non riposi settimanali).
d) Il personale che, già percependo l'indennità, viene trasferito all'area sosta, mantiene l'indennità di produttività già percepita nel valore
8 medio della tabella di provenienza, senza successivi incrementi di percentuale legati all'anzianità di servizio".
In buona sostanza, come si evince dal tenore letterale del suddetto
Testo Unico, i lavoratori dell' come l'istante, hanno diritto CP_2
a un incremento annuo del 10% “fino al raggiungimento del 40% dell'indennità prevista nella tabella relativa all'area di appartenenza” e successivamente del 5% annuo fino al raggiungimento del 100%.
Inoltre, con l'accordo aziendale 26.3.2015 è stato pattuito che “con decorrenza 1.4.2015 l'istituto indennità di produttività viene esteso anche ai lavoratori che attualmente non lo percepiscono (...) Ai lavoratori in forza alla data odierna sarà riconosciuta, ai fini dell'indennità di produttività, l'anzianità di servizio già maturata” (cfr. accordo, pag. 3, ultimo capoverso).
In altri termini, l'anzianità di servizio incide sull'ammontare dell'indennità in questione ed il ricorrente ha il diritto di ottenere il ricalcolo dell'ammontare dell'indennità di produttività giornaliera, con l'inclusione nella determinazione del periodo per l'incremento annuo dei periodi di lavoro a tempo determinato svolti.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore indeterminato della controversia e tenuto conto della natura seriale della controversia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
a vedersi riconoscere da la anzianità di servizio Parte_1 CP_2
9 computando in essa i periodi di lavoro resi alla stessa con contratti a tempo determinato;
- condanna al pagamento delle differenze retributive ai fini CP_2 dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera per il periodo di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti dal 01.08.2017 al 28.2.2019;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.800, oltre IVA, CPA e RSG, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 05 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
10
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 05 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 1635/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Massimo Sassanelli
-Ricorrente-
Contro
CP_1 contumace
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Premesso di essere stato assunto dall con contratti dapprima a CP_1 tempo determinato (documenti 1-2) e poi a tempo indeterminato (doc.5) - inquadrato come Operatore qualificato, par. 140, del CCNL di settore
(mansioni di addetto alla manutenzione e riparazione, impianti e strutture, in sede e/o in linea) sia nel periodo di lavoro a tempo determinato sia in quello a tempo indeterminato – il ricorrente lamenta che, sia durante il periodo di precariato, sia a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, la società convenuta non aveva correttamente computato l'anzianità di servizio, proprio pretermettendo i periodi di lavoro con contratto a termine.
1 In tale prospettiva, sostiene la mancata percezione degli scatti di anzianità nonché di tutte le ulteriori maggiorazioni connesse al rivendicato riconoscimento, ivi comprese le maggiori somme che avrebbero percepito a titolo di indennità di produttività giornaliera.
In punto di diritto, richiama il principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché le pronunce rese sul tema dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Pertanto, chiede: Parte_1
“2) nel merito:
2.1) accertare il diritto ricorrente nei confronti della società CP_2
all'inclusione nel calcolo dell'anzianità di servizio dell'istante, ai
[...] fini dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dall'Accordo Aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale 26.3.2015
e dal Testo Unico degli Accordi Aziendali, del periodo di lavoro subordinato
a tempo determinato intercorso tra le parti dal 1.8.2017 al 28.2.2019.
3) condannare la società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente e derivanti dal ricalcolo della sua anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dall'Accordo Aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale 26.3.2015 e dal Testo Unico degli Accordi Aziendali.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente.
2 In tema di contratti a termine, infatti, giova ricordare che, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro oggetto della Direttiva del
Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Tale disposizione ha trovato attuazione nell'ordinamento interno, nel
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetta (tra l'altro) "...ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili" (intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva) "in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine".
La nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego in questione, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria
(Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C-307/05).
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo
1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale - CES, CEEP
e UNICE - e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), riguardante il principio di non discriminazione, va tenuta distinta dalla clausola 5 dell'Accordo, che riguarda il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine.
Tale distinzione si rileva anche dagli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un
3 quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato".
L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa
C-177/14, Regojo Dans, punto 32).
Ebbene, la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la
Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative di diversi contratti collettivi nazionali, specie del settore pubblico, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, i giudici europei hanno evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
4 discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione";
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola
4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-
393/11, Bertazzi).
Segnatamente, con la sentenza emessa nelle cause riunite da C-302/11 a
C-305/11 + altri, la CGUE ha escluso che la clausola 4 dell'accordo Pt_2 quadro si limiti a vietare qualsiasi differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e i lavoratori precari in costanza del rapporto di lavoro a termine, in quanto ciò significherebbe limitare in spregio all'obiettivo assegnato a detta clausola 4 - l'ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza Rosado Santana, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
La CGUE ha affermato che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una
5 normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra.
Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere (sent. cit.; v. pure causa C-393/11, ). Per_2
In conclusione - dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento,
a tutti i fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata durante i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con la società convenuta – quest'ultima va condannata al pagamento delle differenze retributive, ai fini dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dall'Accordo Aziendale 30.4.2008, dall'accordo aziendale 26.3.2015 e dal Testo Unico degli Accordi Aziendali, del periodo di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti dal 1.8.2017 al 28.2.2019.
Per quest'ultima, in particolare, valgono le considerazioni già espresse dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 1231 del 28/04/2022.
Infine va precisato che il computato dei periodi a tempo determinato rileva anche ai fini del calcolo dell'indennità di produttività giornaliera, prevista dal Testo Unico degli Accordi Aziendali (cfr. Testo Unico accordi
, fascicolo parte ricorrente doc.7). CP_1
Sul punto giova sottolineare che l'ammontare di tale indennità è parametrata all'anzianità di servizio del dipendente e, quindi, la lesione
6 del diritto soggettivo del ricorrente consiste nel fatto che, ai fini dell'applicazione del suddetto istituto contrattale, l ha CP_2 calcolato erroneamente la suddetta anzianità di servizio, escludendo illegittimamente i periodi di lavoro a tempo determinato.
Sul punto, va rimarcato che il Testo Unico degli Accordi Aziendali prevede agli art.1 e ss. che:
“1.1 - Norme generali
L'istituto denominato indennità di produttività giornaliera, a suo tempo istituito per favorire il raggiungimento di risultati concordati tra le parti con l'obiettivo di incrementare la produttività e la qualità dei servizi, tenuto conto dell'andamento e delle prospettive, della competitività
e delle condizioni essenziali di sviluppo dell'impresa, del lavoro e della redditività, assumerà dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2018 i valori di cui alle tabelle allegate, applicandosi le progressività di cui al prossimo punto
1.3 lettera b)
…
1.3 - Applicazione ed armonizzazione dell'indennità di produttività
L'indennità di produttività sarà corrisposta al personale nella misura
e secondo le modalità ed i criteri di seguito descritti.
a) L'indennità di produttività giornaliera è calcolata su 26 giorni di presenza effettiva (comprendenti ferie, festività e riposi compensativi, ma non riposi settimanali) secondo le tabelle allegate:
-tabella 1 per operatori di esercizio,
-tabella 2 per coordinatori di esercizio e addetti all'esercizio – tabella 3 per altro personale turnista dell'area movimento,
7 -tabella 4 per il personale turnista dell'area tecnica,
-tabella 5 per il personale non turnista (amministrativi e altri),
-tabella 6 per il personale Quadro.
b) L'armonizzazione dell'indennità di produttività dei lavoratori, sia di quelli di nuova assunzione, sia di quelli che al 31 dicembre 2015 non percepivano il 100% dell'indennità, viene realizzata con un sistema di progressivo incremento, rispetto al valore vigente, come di seguito definito.
-Incremento annuo del 10% fino al raggiungimento del 40% dell'indennità prevista nella tabella relativa all'area di appartenenza e parametro retributivo e successivamente del 5% annuo fino al raggiungimento del 100%
(ad eccezione degli operatori di esercizio che hanno incrementi annui del
10% quando raggiungono il parametro 158);
-In caso di passaggio del lavoratore da un'area all'altra sarà applicato il trattamento dell'area di destinazione;
-I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2016 partono dal valore 0%.
c) I dipendenti dell'area sosta che percepiscono l'indennità di produttività giornaliera, la mantengono nella misura fissa, pari ad € 0,75 per gli operatori generici e gli operatori della mobilità che operano sul sedime stradale, e pari ad € 1,50 per il personale motorizzato, per presenza effettiva (comprendenti ferie, festività e riposi compensativi, ma non riposi settimanali).
d) Il personale che, già percependo l'indennità, viene trasferito all'area sosta, mantiene l'indennità di produttività già percepita nel valore
8 medio della tabella di provenienza, senza successivi incrementi di percentuale legati all'anzianità di servizio".
In buona sostanza, come si evince dal tenore letterale del suddetto
Testo Unico, i lavoratori dell' come l'istante, hanno diritto CP_2
a un incremento annuo del 10% “fino al raggiungimento del 40% dell'indennità prevista nella tabella relativa all'area di appartenenza” e successivamente del 5% annuo fino al raggiungimento del 100%.
Inoltre, con l'accordo aziendale 26.3.2015 è stato pattuito che “con decorrenza 1.4.2015 l'istituto indennità di produttività viene esteso anche ai lavoratori che attualmente non lo percepiscono (...) Ai lavoratori in forza alla data odierna sarà riconosciuta, ai fini dell'indennità di produttività, l'anzianità di servizio già maturata” (cfr. accordo, pag. 3, ultimo capoverso).
In altri termini, l'anzianità di servizio incide sull'ammontare dell'indennità in questione ed il ricorrente ha il diritto di ottenere il ricalcolo dell'ammontare dell'indennità di produttività giornaliera, con l'inclusione nella determinazione del periodo per l'incremento annuo dei periodi di lavoro a tempo determinato svolti.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore indeterminato della controversia e tenuto conto della natura seriale della controversia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di
[...]
a vedersi riconoscere da la anzianità di servizio Parte_1 CP_2
9 computando in essa i periodi di lavoro resi alla stessa con contratti a tempo determinato;
- condanna al pagamento delle differenze retributive ai fini CP_2 dell'applicazione dell'incremento annuo dell'indennità di produttività giornaliera per il periodo di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti dal 01.08.2017 al 28.2.2019;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.800, oltre IVA, CPA e RSG, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 05 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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