Sentenza 8 marzo 2024
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il controllo demandato, ex art. 4, comma 1, legge 2 dicembre 2016, n. 242, al Corpo forestale dello Stato (attualmente Carabinieri forestali), in relazione alla coltivazione di "cannabis sativa L", in quanto finalizzato ad accertare il rispetto delle condizioni in presenza delle quali la succitata legge stabilisce la liceità di tale attività, ha natura diversa rispetto all'ordinario controllo di polizia, finalizzato ad acquisire elementi di prova per l'accertamento di reati, sicché non assume rilievo, ai fini della legittimità del sequestro probatorio eseguito in relazione al delitto di illecita coltivazione di organismi vegetali da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti, il mancato rispetto, da parte della polizia giudiziaria operante, della procedura contemplata dal citato art. 4.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2024, n. 28501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28501 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28501 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 08/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 settembre 2023, il Tribunale del riesame di Como confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal PM il 21 agosto 2023 nei confronti di LA AT, indagato per il reato di cui all'art. 73, TU Stup., ed avente ad oggetto la sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 125, 247, 253, 257 e 324, cod. proc. pen., in relazione al dovere di motivare adeguatamente il provvedimento. In sintesi, si duole il ricorrente per aver il Tribunale rigettato il motivo di impugnazione riguardante il vizio motivazionale del decreto impugnato quanto alla omessa indicazione da parte del pubblico ministero delle modalità della presunta azione delittuosa e del nesso di pertinenza tra beni in sequestro e reato. Richia- mate le argomentazioni spese dal Tribunale, la difesa sostiene che le stesse si sarebbero tradotte in una forma di intervento additivo e correttivo di una motiva- zione ab origine carente. In tal senso, si sostiene come il decreto di convalida non avrebbe dato conto del fatto che la coltivazione attinta dal sequestro si riferisce ad una attività esercitata legittimamente dall'indagato nei confini di cui alla legge n. 242 del 2016, che la coltivazione sarebbe stata posta in essere da un'impresa agricola - che nel proprio oggetto di attività comprende anche quelle di cui alla citata legge - ed infine, che la coltivazione si riferirebbe a piante e sementi del tutto lecite siccome di origine tracciata e appartenenti al tipo di cannabis a basso contenuto di principio attivo. Tali elementi sarebbero stati totalmente pretermessi in sede di esecuzione del sequestro che, invece, avrebbero imposto, sia agli agenti operanti che al pubblico ministero, di precisare le ragioni per le quali una coltiva- zione del tipo di quella in oggetto costituirebbe corpo del reato di cui all'articolo 73 Testo unico stupefacenti e quali sarebbero gli elementi che conducono ad esclu- dere la sussistenza degli elementi di cui alla legge n. 242 del 2016. Conclusiva- mente, il provvedimento di convalida sarebbe illegittimo non avendo minimamente considerato la ricorrenza dei presupposti di liceità di cui alla legge n. 242 del 2016. 2 2.2. Deduce, con il secondo motivo, U vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 2, 4 e 5. I. n. 242 del 2016 anche in relazione agli artt. 125, 247, 253, 257 e 324 cod. proc. pen. In sintesi, si duole il ricorrente in quanto il giudice del riesame avrebbe ritenuto non fondate le doglianze concernenti il mancato rispetto delle procedure di cui all'articolo 4 della legge n. 242 del 2016 per essere stato infatti operato il sequestro ai sensi dell'articolo 354 del codice di procedura penale. Richiamato a tal proposito il disposto dell'articolo 4 della citata legge, viene censurata l'inter- pretazione del Tribunale del riesame il quale ha ritenuto che la norma consenta agli organi di polizia giudiziaria di derogare alla procedura analiticamente descritta dalla disposizione richiamata. Diversamente, secondo la difesa, una lettura teleo- logica della norma porterebbe a concludere che qualsiasi organo di controllo sa- rebbe tenuto a seguire l'iter indicato dalla legislazione speciale, aggiungendo come l'inciso "salvo ogni tipo di controllo", si riferirebbe a verifiche di tipo diverso da quelle aventi ad oggetto il campionamento, l'analisi del principio attivo e della sua concentrazione. Poiché la polizia giudiziaria, nel caso di specie,, non avrebbe se- ti Gi4• ~Io guito le modalità indicate dalla citata norma di cui all'articolo 41e, dunque, le mo- dalità di esecuzione del sequestro non sarebbero conformi al dato normativo, il decreto sarebbe illegittimo e dovrebbe essere annullato. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2, 4 e 5 I. n. 242 del 2016 anche in relazione agli artt. 125, 247, 253, 257 e 324 cod. proc. pen. In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata in quanto, se è vero che al fine del sequestro probatorio è sufficiente l'astratta configurabilità di un'ipotesi delit- tuosa, sarebbe tuttavia altrettanto vero che la valutazione dell'astratta configura- bilità non potrebbe prescindere dal contesto del fatto concreto. Nella specie, l'in- dagato svolgeva un'attività di coltivazione lecita ai sensi della legge n. 242 del 2016, sicché gli organi inquirenti avrebbero dovuto vagliare e specificare le ragioni per le quali quella coltivazione di per sé non costituente reato integrasse in con- creto un illecito penale. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 3 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo il PG va esclusa l'ammissibilità della denuncia (motivo primo) di difetto motivazionale, non proponibile avverso i provvedimenti di cautela reale, salvo che - situazione pacificamente non ricorrente nella fattispecie - il difetto non si traduca in una assenza totale di giustificazione così da trasmodare in violazione 3 di legge processuale. In diritto (motivi secondo e terzo), una volta riconosciuto come sufficientemente delineato il fumus del reato - alla luce delle Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Rv. 278624 - 02, che hanno affermato che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di colti- vazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente", e delle Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01, che hanno precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Con- siglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge - appare infondata la denuncia di violazione di legge quanto alle modalità ed estensione del sequestro, posto che la chiara formulazione della norma invocata - art. 4 della citata legge 242/2016 - indica gli stretti confini (soggetto: il Corpo forestale dello Stato;
ambito: verifica del rispetto delle stret- tissime condizioni per la coltivazione della Cannabis sativa L., quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla ridu- zione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione) del controllo "a campione", lasciando espressamente salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito - come nella fattispecie - su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 2 1 -Il n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integra- zioni, è complessivamente infondato. 2. Il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesa. Gli stessi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. 2.1. Sono generici per aspecificità perché non si confrontano adeguata- mente con la motivazione dell'ordinanza impugnata che, a palpi 3, ha esaminato 4 con argomenti del tutto corretti giuridicamente le censure di vizio motivazionale sollevate dalla difesa avverso il decreto di convalida del sequestro. I giudici del riesame, in particolare, con riferimento al nesso di pertinenzia- lità tra quanto sequestrato ed il reato ipotizzato, nonché con riferimento alla con- creta finalità probatoria, lo hanno ritenuto del tutto legittimo, facendo il decreto di convalida riferimento alla necessità di acquisire riscontri all'ipotesi di reato in esame, anche attraverso l'esecuzione di accertamenti tecnici. La necessità inve- stigativa in esame, ricollegata al reato per cui si procede, evidenzia il Tribunale, è stata puntualmente illustrata nel provvedimento impugnato che presenta pertanto una motivazione, per quanto concisa, ma che dà conto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. I giudici del riesame, senza alcuna indebita integrazione del provvedi- mento, si limitano poi ad aggiungere, in doveroso ossequio alla funzione di verifica di merito della legittimità del provvedimento che compete al giudice collegiale, come gli elementi rappresentati e su cui si fonda la notizia di reato, sono infatti idonei a dimostrare l'utilità dell'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione all'in- dagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'A.G. dei beni individuati nel provvedimento impugnato. Correttamente, infine, il Tribunale ritiene non condivisibili le argomenta- zioni difensive relative all'insussistenza del vincolo di pertinenzialità tra quanto in sequestro ed il reato per cui si procede, atteso che, si legge nell'ordinanza, le piante e le sostanze appaiono verosimile prodotto del delitto contestato, mentre il certificato di prova appare verosimile strumento per commettere il reato. Da qui, la necessità di sottoporre tali beni ad accertamenti al fine della prosecuzione delle indagini. 2.2. Né l'indagato può dolersi del fatto che il decreto e, di conseguenza, l'ordinanza del Tribunale oggetto di impugnazione in questa sede, non abbiano considerato la ricorrenza dei presupposti di liceità di cui alla I. n. 242 del 2016 che, secondo la prospettazione difensiva sviluppata anche nel terzo motivo, avrebbero dovuto condurre ad escludere la sussistenza stessa dell'illecito penale di cui all'art. 73 TU Stup. Pacifico è, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, che il sequestro e l'eventuale procedimento di riesame non devono anticipare il definitivo accerta- mento della sussistenza del reato che forma oggetto dell'indagine del processo, perché in tal modo verrebbe alterata e stravolta la sfera delle specifiche attribu- zioni dei giudici nelle singole fasi del processo. Invero, il controllo del Tribunale 5 del riesame sul decreto di convalida concerne la ragione del sequestro e, qualora, come nel caso in esame, si tratti di sequestro probatorio, la necessità delle cose sequestrate per l'accertamento dei fatti. Ne consegue che il decreto di sequestro deve essere giustificato e motivato soltanto mediante l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essen- ziali di tempo, di luogo e di azione, nonché della norma penale che si assume violata, con esclusione di qualsiasi indagine preventiva sulla sussistenza del reato (Sez. 6, n. 3572 del 09/10/1992, dep. 1993, Rv. 192934 — 01). 3. Del resto, osserva il Collegio, solo per l'adozione di una delle misure cautelari personali di cui al Libro IV, Tit. I del vigente codice di rito, la legge pro- cessuale (art. 273, comma 3, cod. proc. pen.) richiede la preventiva valutazione da parte del giudice della presenza di cause di giustificazione, non punibilità, di estinzione del reato o della pena irroganda, non essendo invece richiesta tale va- lutazione per l'adozione del provvedimento di sequestro e delle sua convalida per il quale è sufficiente la valutazione della sola sussistenza del fumus del reato ipo- tizzato e delle concrete finalità probatorie per le quali il provvedimento di seque- stro è stato disposto ai fini dell'accertamento dei fatti, attesa l'evidente differenza sul piano sistematico della misura cautelare personale rispetto al sequestro quale mezzo di ricerca della prova, sicché, proprio in ragione della fisiologica proiezione del mezzo in vista della acquisizione di elementi probatori, onde qualificare come "esplorativo" il mezzo, è necessario che lo "scandaglio" probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare "fondali fattuali" non emersi in precedenza (così, molto lucidamente, in motivazione, Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, Vicentini). Ciò che conta, dunque, come è stato condivisibilmente affermato da Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Rv. 268774 — 01, è che l'azione investigativa del pubblico ministero si fondi su fatti che la giustifichino sul piano razionale, non potendosi impedire alla logica di plasmare su quei fatti un'ipotesi di lavoro (i.e., la notizia di reato) la cui effettiva sussistenza e consistenza può essere definitiva- mente accertata solo attraverso atti invasivi (ispezioni, perquisizioni e sequestri) espressamente e funzionalmente destinati a darvi sostanza. 4. Il secondo motivo è invece complessivamente infondato. Il Tribunale del riesame, infatti, chiarisce con argomentazioni del tutto cor- rette in diritto, le ragioni per le quali apparivano infondati i rilievi, replicati in sede di legittimità, al mancato rispetto delle procedure previste dalla I. n. 242 del 2016. La difesa ha fatto leva sulla disposizione dell'art. 4 della citata legge, ma correttamente il Tribunale del riesame ha richiamato l'inciso, contenuto nel primo 6 comma della disposizione citata, che fa "salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgi- mento di attività giudiziarie". Proprio il riferimento ad "altro tipo di controllo", rende ragione della finalità diversa - e, quindi, della modalità diversa di esecuzione dell' "altro tipo di con- trollo" contemplato dalla norma - che il controllo eseguito dalla polizia giudiziaria, finalizzato all'acquisizione di elementi di prova per l'accertamento di un reato, nella specie in materia di stupefacenti, riveste rispetto ai "controlli" contemplati dalla generale previsione dettata, per il solo Corpo Forestale dello Stato (oggi, Carabi- nieri forestali) dal comma 1 dell'art. 4. Quest'ultimi, infatti, sono i controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, che si dovessero rendere necessari sulle coltivazioni di canapa: la pro- cedura, per i campionamenti con prelievo della coltura, ai sensi del comma 4 pre- vede che la presenza obbligata del coltivatore e l'obbligo di rilasciare un campione - prelevato in contraddittorio- all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche. Ai sensi del comma 6, gli esami per il controllo del contenuto di tetraidrocannabi- nolo delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, pre- levati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento. Si tratta, quindi, di controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle condi- zioni in base alle quali la I. n. 242 del 2016 consente la liceità della coltivazione e non invece i controlli, svolti dalla polizia giudiziaria, che hanno tipicamente finalità diverse. 5. Né, peraltro, assume rilievo la previsione del comma 7 dell'art. 4 (che condiziona il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa da parte dell'au- torità giudiziaria "solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è su- periore allo 0,6 per cento"), atteso che, da un lato, affinché tale disposizione trovi applicazione, è necessario che le coltivazioni di canapa siano "impiantate nel ri- spetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge" (circostanza di cui non vi è prova, allo stato degli atti valutabili da questa Corte, che non può estendere la propria cognizione a fatti che comportino accertamenti di merito) e, dall'altro, che già questa stessa Sezione ha avuto modo di affermare che è legittimo il manteni- mento del sequestro probatorio di "cannabis sativa", di cui sia stata accertata la percentuale di THC in misura inferiore allo 0,5%, ove finalizzato ad anticipare alla fase delle indagini preliminari l'accertamento dell'effettiva efficacia drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni (Sez. 3, n. 7 12260 del 16/02/2022, Rv. 283032 - 01; si v., inoltre, per una dettagliata analisi della disciplina, anche con riferimento alla conformità della confisca ai parametri convenzionali della CEDU: Sez. 3, n. 9707 del 16/02/2024, Mazzette, non massi- mata). Questione, quest'ultima, che dovrà costituire parimenti oggetto degli ac- certamenti tecnici cui il provvedimento di sequestro risulta preordinato. 6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso, l'8 marzo 2024