Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 2812
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di notifica atto presupposto

    La Corte rileva che la contestazione attiene ad una fase antecedente alla trasmissione del ruolo all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Inoltre, il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto non è stato notificato anche all'Ente Impositore (Ministero della Giustizia) e è stato erroneamente notificato alla Corte di Appello di Napoli, soggetto estraneo alla vicenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 2812
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2812
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo