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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2812/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19053/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli - . 80100 Napoli NA
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145393051000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145393152000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145393253000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2693/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti Ricorrente: Il difensore si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Società_1 S.r.l. propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso i provvedimenti in oggetto emessi da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificati il giorno 19 settembre 2025 per il mancato pagamento del contributo unificato in materia giudiziaria per l'annualità 2025; rileva, tra l'altro, la carenza di motivazione e la mancata notifica di atti prodromici;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che la ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero contesta la notifica da parte dell'ente impositore di almeno un avviso di liquidazione. Sul punto va rilevata la carenza di legittimazione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione che pone in essere l'attività esecutiva fondata sull'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'ente impositore. Ai sensi del D.M. n. 321/99, i ruoli sono redatti esclusivamente dagli enti impositori, i quali devono fornire al Consorzio_1 anche tutti i dati previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, tra cui le avvertenze concernenti le modalità ed i termini di impugnativa. E' evidente, pertanto, che compito istituzionale del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, ruolo che costituisce (ex lege) titolo esecutivo. Nel caso di specie la contestazione relativa alla prescrizione attiene ad una fase antecedente a quella di trasmissione del ruolo e, pertanto, andava rivolta al titolare del credito. Come si legge dall'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ricevuto il ruolo reso esecutivo in data 8 luglio - 10 settembre 2025, ha notificato le cartelle di pagamento impugnate. A tal proposito, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel caso di specie, invece, parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso anche nei confronti dell'Ente Impositore Ministero della Giustizia consentendogli, in tal modo, di esercitare il diritto di difesa. Invece, si è limitato ad una notifica all'indirizzo della Corte di Appello di Napoli, soggetto del tutto estranea alla vicenda, trattandosi di contributo unificato dovuto al Tribunale di Napoli. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano per l'intero attesa la novità legislativa.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19053/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Società_1 Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli - . 80100 Napoli NA
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145393051000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145393152000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145393253000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2693/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti Ricorrente: Il difensore si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Società_1 S.r.l. propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso i provvedimenti in oggetto emessi da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificati il giorno 19 settembre 2025 per il mancato pagamento del contributo unificato in materia giudiziaria per l'annualità 2025; rileva, tra l'altro, la carenza di motivazione e la mancata notifica di atti prodromici;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che la ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero contesta la notifica da parte dell'ente impositore di almeno un avviso di liquidazione. Sul punto va rilevata la carenza di legittimazione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione che pone in essere l'attività esecutiva fondata sull'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'ente impositore. Ai sensi del D.M. n. 321/99, i ruoli sono redatti esclusivamente dagli enti impositori, i quali devono fornire al Consorzio_1 anche tutti i dati previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, tra cui le avvertenze concernenti le modalità ed i termini di impugnativa. E' evidente, pertanto, che compito istituzionale del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, ruolo che costituisce (ex lege) titolo esecutivo. Nel caso di specie la contestazione relativa alla prescrizione attiene ad una fase antecedente a quella di trasmissione del ruolo e, pertanto, andava rivolta al titolare del credito. Come si legge dall'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ricevuto il ruolo reso esecutivo in data 8 luglio - 10 settembre 2025, ha notificato le cartelle di pagamento impugnate. A tal proposito, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel caso di specie, invece, parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso anche nei confronti dell'Ente Impositore Ministero della Giustizia consentendogli, in tal modo, di esercitare il diritto di difesa. Invece, si è limitato ad una notifica all'indirizzo della Corte di Appello di Napoli, soggetto del tutto estranea alla vicenda, trattandosi di contributo unificato dovuto al Tribunale di Napoli. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano per l'intero attesa la novità legislativa.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso